Polliotto- Pagina 4

Pneumatici in regola, le cose che occorre sapere

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

La sostituzione degli pneumatici è un tema che genera dubbi e incertezze tra i conducenti. Una domanda li perseguita, senza mai concedere loro tregua: quando è necessario cambiarli?

La normativa italiana stabilisce un limite legale di usura del battistrada di 1,6 mm. Per facilitare le operazioni di verifica, le gomme sono dotate di testimoni di usura, piccoli rilievi indicanti il raggiungimento del limite minimo, che aiutano a capire quand’è il momento di procedere al cambio gomme, nonostante uno strumento innovativo prometta si prefigga di guidare i conducenti.

Quindi, è bene esaminare la data di fabbricazione. Impressa sul fianco, la specifica può essere inclusa nella sigla DOT, rivelatrice di alcune informazioni preziose. Le prime sequenze segnalano: il codice di stabilimento di produzione, il codice dimensionale, un codice opzionale. Le ultime quattro cifre, invece, riportano la data di produzione: le prime due cifre indicano la settimana e le ultime due l’anno.

La marcatura non è, tuttavia, obbligatoria entro i confini dell’Unione Europea, giacché consiste nell’acronimo del Department of Transportation, il ministero dei Trasporti statunitense. Né la data di fabbricazione né la dicitura DOT hanno pertinenza specifica con la durata del prodotto. “A livello normativo – sottolinea Assogomma – non esistono, al momento, prescrizioni o limitazioni di impiego direttamente riferite e/o collegabili alla data di fabbricazione, vista l’estrema variabilità di tutti i fattori in gioco associabili al concetto di durata”.

I Regolamenti ECE/ONU la dispongono soltanto affinché i produttori di gomme abbiano la tracciabilità di prodotto, qualora necessitino di richiamo a causa di alcuni difetti. Sebbene la data di fabbricazione sia un dato importante, risulta impossibile stabilire con estrema accuratezza la durata del set di “calzature”. Che, infatti, sono soggette a un processo di degrado dettato da molteplici fattori.

Innanzitutto, occorre porre in esame le condizioni di utilizzo ed è opportuno eseguire una manutenzione regolare: controlli periodici, corretta pressione e rotazione periodica costituiscono degli aspetti cruciali. Allo stesso modo contano le modalità di conservazione: gli esperti raccomandano di individuare con una temperatura e un’umidità ideali, e privo di sostanze chimiche nelle strette vicinanze.

Rispetto alle gomme in uso, quelle immagazzinate invecchiano in maniera molto più lenta. È quanto sancisce lo studio Erroneous or Arrhenius – Potential Impact of Oven Temperature Variations on Laboratory Aging of Tires, pubblicato nel 2009. Nei centri di stoccaggio le condizioni sono, infatti, più stabili, con gli pneumatici smontati, sgonfi e sottoposti a fluttuazioni minime di temperatura. Sul fronte opposto, le “calzature” sono sottoposti a una serie di fattori di stress durante l’impiego.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Bonus acqua 2024, quel che c’è da sapere

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Il bonus idrico integrativo è un sostegno economico garantito dallo Stato a quei soggetti che vivono in condizioni di particolare svantaggio economico. Si richiedono degli specifici requisiti, come il rientro in una data soglia Isee ad esempio.

È però importante sottolineare come il regolamento di attuazione sia demandato alle varie autorità idriche regionali e locali. Ciò si traduce in una garanzia di differenziazioni sul territorio nazionale. Un discorso che vale anche per le modalità di richiesta. I modi della domanda possono essere differenti in alcuni aspetti a seconda dell’area di residenza. È tutto infatti di competenza diretta delle amministrazioni comunali.

Il bonus idrico integrativo è dunque un sostegno extra, se vogliamo, per il quale non esistono automatismi. Non c’è alcun calcolo di sistema, con ripartizione del dovuto. Occorre presentare una domanda attraverso gli sportelli fisici dedicati dell’ente territoriale che si occupa della gestione del bonus.

Al tempo stesso è possibile anche sbrigare l’intera pratica online, facendo riferimento al portale dell’ente citato. La scadenza per presentare la domanda è il 30 maggio 2024 ma il calendario può variare. Come detto, infatti, la gestione è locale. Il proprio ente di riferimento potrebbe prevedere tempistiche meno stringenti.

Alla domanda si richiede di allegare i seguenti documenti: documento di identità in corso di validità; copia della bolletta relativa all’utenza per la quale si richiede il bonus; copia del modello Isee ordinario, in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

Il primo requisito da rispettare è ovviamente l’attivazione di un’utenza idrica diretta. L’intestatario del contratto deve avere la residenza anagrafica presso l’indirizzo di fornitura. È possibile però fare richiesta anche per un’utenza indiretta. In questo caso la residenza anagrafica coincide con l’indirizzo della fornitura condominiale.

I requisiti più importanti sono però, ovviamente, quelli economici. Trattandosi infatti di un bonus aggiuntivo a quello già previsto, si richiede di dimostrare un “disagio economico e sociale”. I parametri sono fissati direttamente dal Comune di appartenenza.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Bonus ristrutturazioni 2024, tutte le novità

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Il bonus ristrutturazioni si sostanzia in una detrazione dell’Irpef pari al 36 per cento delle spese sostenute da riportare in 10 quote annuali e per un ammontare complessivo non superiore a 48mila euro per ciascuna unità immobiliare. Attualmente, tuttavia, la misura ha subito una variazione al rialzo: per le spese di ristrutturazione sostenute dai cittadini nel periodo che va dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, la percentuale di detrazione prevista è al 50 per cento, per un limite massimo di spesa per unità immobiliare pari a 96mila euro.

Alla fine del 2024, così come era già stato previsto, la percentuale di detrazione spettante per il bonus ristrutturazioni tornerà dall’attuale 50 per cento al 36 per cento, con il limite massimo di spesa che da 96mila euro tornerà a 48mila euro.

Le spese di ristrutturazione sostenute dal 1° gennaio 2028 e fino alla fine del 2033, infatti, potranno essere portate in detrazione Irpef solo nella misura del 30 per cento. I motivi sono legati principalmente al fatto che, proprio in quel periodo, i conti pubblici a causa dello spalma crediti potrebbero risentire maggiormente le detrazioni derivanti del Superbonus edilizio.

Gli interventi più sostanziosi dell’emendamento del governo interessano tuttavia il Superbonus. Più nello specifico si interviene in maniera retroattiva sulla ripartizione delle spese legate al Superbonus sostenute nel 2024, le quali vengono spalmate su dieci quote annuali.

Inoltre, a partire dal 2025, le banche, gli intermediari finanziari e le assicurazioni non avranno più la possibilità di compensare i crediti del Superbonus con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In presenza di violazioni di quest’ultimo passaggio, è prevista una sanzione oltre che il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi.

L’emendamento al decreto Superbonus sta suscitando grandi conflitti all’interno della maggioranza di governo stessa, con il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, che non ha preso di buon grado il fatto che il ministero dell’Economia, guidato dal leghista Giancarlo Giorgetti, abbia proposto di intervenire in maniera retroattiva sulle detrazioni dell’anno 2024 delle spese sostenute per il Superbonus.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Ecobonus auto e moto, tutte le opportunità

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Il nuovo ecobonus è ormai prossimo ad arrivare, col piano di incentivi per auto e moto che attende il via libera solo dalla Corte dei Conti per poter entrare in vigore. Il piano in via di approvazione, come vi abbiamo già raccontato, prevede fondi per 950 milioni e un tetto massimo di 13.500 euro per chi potrà ottenerlo, ma a determinate condizioni.

Oltre quelle previste nel decreto, come la rottamazione e il limite di Isee, ce ne sono però anche altri molto importanti. Infatti, secondo quanto previsto nel decreto, l’ecobonus risulterà vincolante per chi riuscirà ad accedervi. In che senso? Per auto e moto ci saranno degli obblighi da seguire. Un po’ come il vincolo di recesso nelle bollette, anche per gli incentivi sembra esserci una sottospecie di restrizione. Secondo quanto previsto dal decreto, infatti, chi otterrà l’ecobonus auto non potrà vendere il veicolo acquistato tramite gli incentivi per almeno un anno, se l’acquirente è una persona fisica, per almeno due se è una persona giuridica.

Con l’intento di “cancellare” dalle strade i veicoli Euro 0, 1, 2 e 3, la bozza del decreto prevede un incentivo di: 6.000 euro per le auto con emissioni comprese tra 0-20 g/km di Co2, vale a dire le auto elettriche; 4.000 euro per le auto ibride con emissioni comprese tra 21-60 g/km di Co2, categoria in cui rientrano le ibride plug-in. Non è previsto alcun bonus per le auto con emissioni comprese tra 61-135 g/km di Co2, categoria che comprende ibride full e auto con motore termico.

Per quest’ultima categoria, infatti, gli incentivi spetteranno solo in caso di rottamazione. Per tutte le tipologie si prevede una soglia di prezzo massimo del modello acquistabile, al netto dell’Iva, pari a 35.000 euro nelle fasce di emissione 0-20 e 61-135 e a 45.000 euro nella fascia intermedia 21-60. Ma nel nuovo ecobonus c’è anche un occhio di riguardo a chi ha redditi bassi. Infatti per le vetture con emissioni comprese tra 0-20 g/km di Co2 e 21-60 g/km di Co2 è prevista una maggiorazione del 25% per singoli componenti di un nucleo familiare con un Isee inferiore a 30.000 euro. Grazie a questa maggiorazione l’incentivo, quindi, può arrivare fino a un massimo di 13.500 euro per le auto elettriche.

Coloro che hanno un reddito basso possono ottenere anche un bonus di 8.000 euro per le auto elettriche e di 5.000 euro per le ibride plug-in rottamando un veicolo Euro 5.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Bonifici istantanei, che cosa c’è da sapere

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Il 26 ottobre 2022 la Commissione Europa ha presentato una proposta sui pagamenti istantanei che modifica e aggiorna il regolamento del 2012 relativo all’area unica dei pagamenti in euro (SEPA) sui bonifici standard in euro inserendovi disposizioni specifiche per i bonifici istantanei in euro. Il regolamento sui pagamenti istantanei consentirà alle persone di trasferire denaro entro dieci secondi in qualsiasi momento della giornata, anche al di fuori degli orari di ufficio, non solo nello stesso Paese, ma anche verso un altro Stato membro dell’Ue. Il regolamento, inoltre, terrà conto delle specificità dei soggetti non appartenenti alla zona euro.

Nel 2017 i prestatori di servizi di pagamento (PSP), sotto l’egida del Consiglio europeo per i pagamenti, hanno concordato uno schema a livello di Unione per l’esecuzione istantanea di bonifici in euro. Gli sforzi del settore europeo dei pagamenti non si sono dimostrati sufficienti a garantire l’elevata diffusione dei bonifici istantanei in euro a livello di Unione.

Il regolamento (UE) n. 260/2012 ha stabilito i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro. I bonifici istantanei in euro sono una categoria relativamente nuova di bonifico in euro, comparsa sul mercato soltanto dopo l’adozione di tale regolamento. Si è reso necessario stabilire requisiti specifici applicabili ai bonifici istantanei in euro, oltre ai requisiti generali applicabili a tutti i bonifici, al fine di assicurare il corretto funzionamento e l’integrazione del mercato interno.

Al fine di rendere i bonifici istantanei più accessibili, gli Stati membri la cui moneta non è l’euro dovrebbero poter applicare norme equivalenti a quelle stabilite nel regolamento modificativo ai bonifici istantanei nazionali nella propria moneta.

Prima dei bonifici istantanei, le operazioni di pagamento erano generalmente raggruppate dai PSP e inviate a un sistema di pagamento al dettaglio a fini di trattamento, compensazione e regolamento in tempi prestabiliti. Tuttavia, nei sistemi di pagamento al dettaglio attualmente utilizzati per il trattamento dei bonifici istantanei in euro, le operazioni di pagamento sono inviate singolarmente e trattate 24 ore su 24 e in tempo reale.

Garantire a tutti i correntisti dell’Unione la possibilità di impartire ordini di pagamento e ricevere bonifici istantanei in euro è una condizione preliminare per aumentare la diffusione di tali operazioni. Attualmente almeno un terzo dei PSP nell’Unione non offre il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici istantanei in euro. Inoltre negli ultimi anni l’introduzione dei bonifici istantanei nella gamma di servizi dei PSP è stata troppo lenta, il che ostacola l’ulteriore integrazione del mercato interno, mina l’autonomia strategica aperta dell’Unione e limita i potenziali benefici per gli USP.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Polliotto (UNC): “2024, in crescita spesa annua per le bollette del gas”

Lo rende noto la Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Cresce la spesa per le bollette del gas di circa l’1,1%. Lo rende noto Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, dal 1955 a oggi la prima, più antica e autorevole associazione consumeristica italiana. “A conti fatti, il dato negativo, ma atteso, è equivalente a un rincaro pari a 12,50 euro annui, e ciò in virtù di quanto stabilito da Arera, ossia che al 1° marzo 2024, per il mese di marzo, la bolletta del gas sale dell’1,1% nel nuovo Servizio di tutela della vulnerabilità, per un utente tipo che consuma 1100 metri cubi di gas all’anno”.

Per l’Avvocato Patrizia Polliotto si tratta di “Una speculazione, visto che, nonostante si sia oramai arrivati alla fine della stagione termica, gli stoccaggi in Europa sono ancora pieni. Il rammarico è che il rincaro pari a 12,50 euro su base annua, per quanto basso, avrebbe potuto tramutarsi in un risparmio pari a 127 euro se non fossero stati rimessi a inizio anno gli oneri di sistema e le vecchie aliquote Iva”. Secondo lo studio dell’Unione Nazionale Consumatori riportato anche da Unc Piemonte, per il nuovo utente tipo che consuma 1100 metri cubi di gas, il +1,1% significa spendere 12,50 euro in più su base annua. La spesa totale nei prossimi dodici mesi sale così a 1117 euro.

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Bonus mamme lavoratrici, come funziona

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Si registra ancora un netto ritardo per quanto riguarda il Bonus mamme lavoratrici 2024. Una problematica che riguarda le donne impegnate nella Pubblica amministrazione. Le colleghe inserite nel privato, infatti, continuano a ricevere regolarmente l’erogazione prevista. Da maggio in poi, però, la situazione dovrebbe cambiare drasticamente.

I requisiti del bonus

È atteso per maggio 2024 l’aggiornamento della piattaforma NoiPA, che dovrebbe consentire anche alle dipendenti della sfera pubblica di ricevere il bonus mamme lavoratrici 2024. Il bonus riguarda le madri lavoratrici che possiedono i seguenti requisiti: due figli a carico (dal 2025 la soglia salirà a tre) e un contratto a tempo indeterminato. In nessuno caso, dunque, vengono prese in considerazione donne con contratto a termine, libere professioniste e autonome. Nessuna limitazione è invece dettata per quanto riguarda i contratti indeterminati. Il bonus sarà garantito anche ai soggetti in part time. Escluse, invece, le lavoratrici domestiche. Nel 2024 è in atto una misura sperimentale, che tende la mano a chi ha due figli a carico. La decontribuzione vale in questo caso per i periodi di paga da gennaio a dicembre di quest’anno (e comunque fino al decimo compleanno del figlio minore). Di base, però, la manovra è rivolta a chi ha tre figli a carico, con esonero dai contributi per tre anni, sulle buste paga da gennaio 2024 a dicembre 2026. Anche in questo caso vale il limite dei 10 anni d’età per il figlio minore.

Al momento unicamente le lavoratrici nell’ambito privato possono avvantaggiarsi del bonus. Nessuna trasformazione della busta paga, invece, nella Pa. Tante le lamentele sui social ma, a partire da maggio 2024, l’esecutivo dovrebbe riuscire a porre rimedio.

Per quanto sorprendente, la piattaforma NoiPA non era ancora aggiornata per poter gestire la richiesta relativa. Ora è stata invece rilasciata una “funzionalità nell’applicativo Gestione Stipendi”.

Si può dunque registrare l’insieme delle informazioni necessarie. Da maggio 2024 il bonus verrà regolarmente erogato, tenendo conto degli arretrati maturati a partire da gennaio di quest’anno.

Ciò vuol dire che la prima mensilità sarà molto ricca, ben più di quella di giugno e delle altre a seguire. Chi ha effettuato la domanda, semplicemente presentando un’autocertificazione presso l’ufficio competente della propria amministrazione, con al seguito i codici fiscali dei propri figli, otterrà il dovuto.

Il tetto massimo è di 250 euro mensili, il che rientra in una soglia massima generale di 3mila euro annui. Ciò vuol dire che chi versa regolarmente più di tale quota di contributi per ogni busta paga, potrà tenerseli. In caso di quote ridotte, ovviamente, ci sarà un bonus minore.

Gli arretrati avranno dunque un valore massimale di 1.250 euro. Si ricorda, infine, che le lavoratrici scolastiche avrebbero dovuto presentare domanda attraverso il portale del ministero dell’Istruzione, richiedendo la decontribuzione di maternità. Chiunque non abbia presentato richiesta, non riceverà gli arretrati a partire da maggio. Ciò non impedisce, però, di produrre la necessaria documentazione e far partire l’erogazione da giugno 2024.

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Se muore il cointestatario del conto corrente, ecco come comportarsi

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Capire cosa fare di fronte alla morte del coniuge e al conto corrente cointestato può risultare complesso e pieno di cavilli.

Alla morte del cointestatario defunto, il coniuge e altri soggetti eventuali chiamati all’eredità hanno il diritto di conoscere le giacenze presso l’istituto di credito. Ciò avviene solo previa presentazione di un atto notorio e di un certificato di morte. A questo punto il coniuge può avere tutte le notizie inerenti al conto corrente del cointestatario defunto.

Nella successione non rientra l’intera somma che compone il conto corrente ma solo ed esclusivamente il 50%, mentre il restante 50% viene liquidato per intero al coniuge vivente. In linea generale, di fronte a questa fattispecie si possono verificare due casi. Il primo è dato dalla possibilità del cointestatario vivente di esigere l’intera liquidazione del conto corrente e il secondo è dato dalla ripartizione del denaro tra gli eredi. Nel primo caso bisogna sapere se il conto corrente è a firma disgiunta (per qualsiasi operazione basta la firma di uno dei due soggetti) o congiunta (per i prelievi sono necessarie 2 firme). Nel caso di firma congiunta il conto viene preventivamente bloccato fino a che non si identificano gli eredi i quali potranno svolgere qualsiasi operazione insieme all’intestatario vivente.

Nel caso di firma disgiunta il cointestatario vivente tecnicamente può svolgere qualsiasi attività. Per evitare diatribe tra coniuge ed eredi, la banca blocca temporaneamente il conto. Può accadere che uno degli eredi comunichi alla banca, tramite lettera raccomandata, la sua obiezione nell’utilizzo disgiunto del conto. Di conseguenza, quest’ultimo può richiedere al cointestatario vivente un rimborso dei saldi prelevati dal cointestatario stesso. In questa maniera nessuno (né il cointestatario vivente e né gli eredi) possono accedere alla liquidazione del conto corrente del defunto.

Anche nel secondo caso (interventi sul saldo attivo del conto) bisogna fare una distinzione tra firma congiunta e disgiunta. Di fronte a un conto con firma congiunta, il cointestatario vivente perde ogni potere sul saldo attivo. La parziale liquidazione al coniuge cointestatario e a eventuali eredi avviene secondo il valore delle quote stabilite per legge.

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Bonus benzina 2024, ecco a chi tocca

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Da oggi, 1° aprile, è possibile richiedere il bonus gasolio. Fino al 30 aprile saranno accettate le domande per il rimborso delle accise relative al primo trimestre del 2024 su gasolio e HVO acquistati per l’autotrasporto commerciale.

Il contributo, che potrà essere ottenuto in denaro o come compensazione, ammonta a 214,18 euro per ogni mille litri di diesel consumato nei primi tre mesi dell’anno. Il bonus benzina potrà essere richiesto dal 1° al 30 aprile 2024. La domanda può essere compilata direttamente sul sito Internet dell’Agenzia, seguendo il percorso relativo alle “Accise”; “Prodotti energetici”; “Benefici per il gasolio da autotrazione” e “Benefici gasolio autotrazione del 1° trimestre 2024”. È ammessa anche la presentazione in forma cartacea, ma dev’essere riprodotta su supporti come pen drive Usb, Cd-Rom e Dvd, da presentare insieme alla richiesta. Nel caso di imprese nazionali, le dichiarazioni devono essere inviate all’Ufficio delle Dogane competente territorialmente rispetto alla sede operativa dell’impresa.

Nel caso di più sedi operative, andranno inviate all’ufficio competente rispetto alla sede legale dell’impresa o, se applicabile, alla principale tra le sedi operative. Per le imprese europee che devono presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, le dichiarazioni devono essere presentate all’Ufficio delle Dogane competente territorialmente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa. Per individuare l’Ufficio delle Dogane competente, è possibile consultare l’elenco pubblicato sul sito delle dogane. Per le imprese al di fuori dell’Unione europea, la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia deve ancora essere confermata. Se tale obbligo sussiste, saranno soggette alle disposizioni di ogni esercente unionale. Nell’istanza è necessario specificare se si desidera ricevere il contributo in denaro, indicando il Bic e l’Iban per il bonifico, oppure se si preferisce riceverlo mediante compensazione utilizzando il codice tributi 6740 nel modello F24.

Per poter beneficiare del rimborso, è fondamentale che nella fattura elettronica sia indicata la targa del veicolo rifornito presso gli impianti di distribuzione carburanti. Le dichiarazioni devono essere trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale da parte dei soggetti abilitati. Come in passato, possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti impegnati nelle attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, svolto da: persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’apposito elenco; imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada. E soggetti che fanno trasporto di persone svolto da: enti pubblici o imprese pubbliche locali che esercitano l’attività di trasporto secondo il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e le relative leggi regionali di attuazione; imprese che esercitano autoservizi interregionali di competenza statale, come previsto dal Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; imprese che esercitano autoservizi di competenza regionale e locale come stabilito dal citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; imprese che esercitano autoservizi regolari in ambito comunitario secondo il Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

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Fisco, c’è la riforma, stralcio cartelle esattoriali dopo 5 anni

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

La riforma della riscossione porta in dote alcune novità per i contribuenti: dopo cinque anni arriva lo stralcio automatico delle cartelle esattoriali. Anche se gli enti creditori avranno la possibilità di affidare le operazioni di recupero ai privati o richiedere nuovamente l’intervento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il testo sul decreto della riforma della riscossione porta un’altra importante novità: un meccanismo attraverso il quale vengono allargate progressivamente le rate per saldare i debiti. Si partirà dalle 84 previste per il 2025 per salire alle 120 del 2031. Sostanzialmente la novità prevede l’introduzione di 12 tranches ogni anno fino al 2031, arrivando a permettere ai contribuenti di spalmare nel corso di dieci anni il proprio debito con il fisco.

Sicuramente una delle novità più rilevanti della riforma della riscossione è quello relativo allo stralcio automatico delle cartelle esattoriali. L’obiettivo di questa misura è quella di sollevare l’Agenzia delle Entrate Riscossione dal recupero di quei crediti di difficile esigibilità.

Ma cosa cambia, sostanzialmente, per i contribuenti a seguito dell’introduzione di questa importante novità? Il comunicato stampa diramato dal governo e le prime anticipazioni ci permettono di delineare quali siano i criteri adottati dall’Esecutivo per lo stralcio delle cartelle esattoriali. È importante sottolineare che non si tratterà di una misura straordinaria, come quella che è stata introdotta attraverso la tregua fiscale. Ma si tratta di un nuovo criterio attraverso il quale si procederà a cancellare dai magazzini dell’AdER i crediti che non sono stati riscossi.

Per le quote delle cartelle esattoriali che verranno affidate a partire dal 1° gennaio 2025, la nuova misura prevede il discarico automatico della stessa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. A questa regola generale fanno eccezione i ruoli i cui crediti risultano essere oggetto di procedure esecutive, concorsuali o che rientrino all’interno di accordi di ristrutturazione del debito, gestiti ai sensi del codice della crisi d’impresa.

Nel decreto sulla riforma della riscossione dovrebbe trovare spazio anche la possibilità di anticipare i tempi. Sostanzialmente verrebbe affidata all’AdER la facoltà di inviare – in qualsiasi momento – una comunicazione all’ente creditore del discarico anticipato. Questa operazione può essere effettuata quando ci si trova davanti ad un fallimento o ad una liquidazione giudiziale del debitore. O quando i contribuenti risultano essere nullatenenti.

Per le attività di riscossione entrano in gioco anche i privati. Gli enti creditori, infatti, potranno affidarsi a soggetti terzi per il recupero dei crediti, anche dopo che è arrivato il discarico da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Uno dei capitoli più importanti della riforma della riscossione è quello costituito dall’ampliamento del numero delle rate attraverso le quali saldare le cartelle esattoriali. Entrando un po’ più nel dettaglio, i calendari delle rate si allungheranno come segue: per il 2025 ed il 2026: quota 84; per il 2027 ed il 2028: quota 96; per il 2029 ed il 2030: quota 108; dal 2031: quota 120.

Il numero di rate cresce progressivamente per riuscire a conciliare il più possibile i conti – che sono travolti dal rigonfiamento del Superbonus a 150 miliardi di euro -, il debito pubblico e il tentativo di dare una possibilità ai contribuenti di saldare le pendenze fiscali.

La riforma della riscossione introduce due importanti novità per i contribuenti: lo stralcio automatico delle cartelle esattoriali dopo cinque anni e tempi più lunghi per saldare i debiti con il fisco. È bene ricordare che lo stralcio non costituisce una sorta di tregua fiscale, perché gli enti creditori hanno la possibilità di affidare ad enti terzi – se ne sussistono i presupposti – le operazioni di recupero del credito.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.