Polliotto- Pagina 3

Bonus mamme lavoratrici, come funziona

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Si registra ancora un netto ritardo per quanto riguarda il Bonus mamme lavoratrici 2024. Una problematica che riguarda le donne impegnate nella Pubblica amministrazione. Le colleghe inserite nel privato, infatti, continuano a ricevere regolarmente l’erogazione prevista. Da maggio in poi, però, la situazione dovrebbe cambiare drasticamente.

I requisiti del bonus

È atteso per maggio 2024 l’aggiornamento della piattaforma NoiPA, che dovrebbe consentire anche alle dipendenti della sfera pubblica di ricevere il bonus mamme lavoratrici 2024. Il bonus riguarda le madri lavoratrici che possiedono i seguenti requisiti: due figli a carico (dal 2025 la soglia salirà a tre) e un contratto a tempo indeterminato. In nessuno caso, dunque, vengono prese in considerazione donne con contratto a termine, libere professioniste e autonome. Nessuna limitazione è invece dettata per quanto riguarda i contratti indeterminati. Il bonus sarà garantito anche ai soggetti in part time. Escluse, invece, le lavoratrici domestiche. Nel 2024 è in atto una misura sperimentale, che tende la mano a chi ha due figli a carico. La decontribuzione vale in questo caso per i periodi di paga da gennaio a dicembre di quest’anno (e comunque fino al decimo compleanno del figlio minore). Di base, però, la manovra è rivolta a chi ha tre figli a carico, con esonero dai contributi per tre anni, sulle buste paga da gennaio 2024 a dicembre 2026. Anche in questo caso vale il limite dei 10 anni d’età per il figlio minore.

Al momento unicamente le lavoratrici nell’ambito privato possono avvantaggiarsi del bonus. Nessuna trasformazione della busta paga, invece, nella Pa. Tante le lamentele sui social ma, a partire da maggio 2024, l’esecutivo dovrebbe riuscire a porre rimedio.

Per quanto sorprendente, la piattaforma NoiPA non era ancora aggiornata per poter gestire la richiesta relativa. Ora è stata invece rilasciata una “funzionalità nell’applicativo Gestione Stipendi”.

Si può dunque registrare l’insieme delle informazioni necessarie. Da maggio 2024 il bonus verrà regolarmente erogato, tenendo conto degli arretrati maturati a partire da gennaio di quest’anno.

Ciò vuol dire che la prima mensilità sarà molto ricca, ben più di quella di giugno e delle altre a seguire. Chi ha effettuato la domanda, semplicemente presentando un’autocertificazione presso l’ufficio competente della propria amministrazione, con al seguito i codici fiscali dei propri figli, otterrà il dovuto.

Il tetto massimo è di 250 euro mensili, il che rientra in una soglia massima generale di 3mila euro annui. Ciò vuol dire che chi versa regolarmente più di tale quota di contributi per ogni busta paga, potrà tenerseli. In caso di quote ridotte, ovviamente, ci sarà un bonus minore.

Gli arretrati avranno dunque un valore massimale di 1.250 euro. Si ricorda, infine, che le lavoratrici scolastiche avrebbero dovuto presentare domanda attraverso il portale del ministero dell’Istruzione, richiedendo la decontribuzione di maternità. Chiunque non abbia presentato richiesta, non riceverà gli arretrati a partire da maggio. Ciò non impedisce, però, di produrre la necessaria documentazione e far partire l’erogazione da giugno 2024.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Se muore il cointestatario del conto corrente, ecco come comportarsi

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Capire cosa fare di fronte alla morte del coniuge e al conto corrente cointestato può risultare complesso e pieno di cavilli.

Alla morte del cointestatario defunto, il coniuge e altri soggetti eventuali chiamati all’eredità hanno il diritto di conoscere le giacenze presso l’istituto di credito. Ciò avviene solo previa presentazione di un atto notorio e di un certificato di morte. A questo punto il coniuge può avere tutte le notizie inerenti al conto corrente del cointestatario defunto.

Nella successione non rientra l’intera somma che compone il conto corrente ma solo ed esclusivamente il 50%, mentre il restante 50% viene liquidato per intero al coniuge vivente. In linea generale, di fronte a questa fattispecie si possono verificare due casi. Il primo è dato dalla possibilità del cointestatario vivente di esigere l’intera liquidazione del conto corrente e il secondo è dato dalla ripartizione del denaro tra gli eredi. Nel primo caso bisogna sapere se il conto corrente è a firma disgiunta (per qualsiasi operazione basta la firma di uno dei due soggetti) o congiunta (per i prelievi sono necessarie 2 firme). Nel caso di firma congiunta il conto viene preventivamente bloccato fino a che non si identificano gli eredi i quali potranno svolgere qualsiasi operazione insieme all’intestatario vivente.

Nel caso di firma disgiunta il cointestatario vivente tecnicamente può svolgere qualsiasi attività. Per evitare diatribe tra coniuge ed eredi, la banca blocca temporaneamente il conto. Può accadere che uno degli eredi comunichi alla banca, tramite lettera raccomandata, la sua obiezione nell’utilizzo disgiunto del conto. Di conseguenza, quest’ultimo può richiedere al cointestatario vivente un rimborso dei saldi prelevati dal cointestatario stesso. In questa maniera nessuno (né il cointestatario vivente e né gli eredi) possono accedere alla liquidazione del conto corrente del defunto.

Anche nel secondo caso (interventi sul saldo attivo del conto) bisogna fare una distinzione tra firma congiunta e disgiunta. Di fronte a un conto con firma congiunta, il cointestatario vivente perde ogni potere sul saldo attivo. La parziale liquidazione al coniuge cointestatario e a eventuali eredi avviene secondo il valore delle quote stabilite per legge.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Bonus benzina 2024, ecco a chi tocca

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Da oggi, 1° aprile, è possibile richiedere il bonus gasolio. Fino al 30 aprile saranno accettate le domande per il rimborso delle accise relative al primo trimestre del 2024 su gasolio e HVO acquistati per l’autotrasporto commerciale.

Il contributo, che potrà essere ottenuto in denaro o come compensazione, ammonta a 214,18 euro per ogni mille litri di diesel consumato nei primi tre mesi dell’anno. Il bonus benzina potrà essere richiesto dal 1° al 30 aprile 2024. La domanda può essere compilata direttamente sul sito Internet dell’Agenzia, seguendo il percorso relativo alle “Accise”; “Prodotti energetici”; “Benefici per il gasolio da autotrazione” e “Benefici gasolio autotrazione del 1° trimestre 2024”. È ammessa anche la presentazione in forma cartacea, ma dev’essere riprodotta su supporti come pen drive Usb, Cd-Rom e Dvd, da presentare insieme alla richiesta. Nel caso di imprese nazionali, le dichiarazioni devono essere inviate all’Ufficio delle Dogane competente territorialmente rispetto alla sede operativa dell’impresa.

Nel caso di più sedi operative, andranno inviate all’ufficio competente rispetto alla sede legale dell’impresa o, se applicabile, alla principale tra le sedi operative. Per le imprese europee che devono presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, le dichiarazioni devono essere presentate all’Ufficio delle Dogane competente territorialmente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa. Per individuare l’Ufficio delle Dogane competente, è possibile consultare l’elenco pubblicato sul sito delle dogane. Per le imprese al di fuori dell’Unione europea, la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia deve ancora essere confermata. Se tale obbligo sussiste, saranno soggette alle disposizioni di ogni esercente unionale. Nell’istanza è necessario specificare se si desidera ricevere il contributo in denaro, indicando il Bic e l’Iban per il bonifico, oppure se si preferisce riceverlo mediante compensazione utilizzando il codice tributi 6740 nel modello F24.

Per poter beneficiare del rimborso, è fondamentale che nella fattura elettronica sia indicata la targa del veicolo rifornito presso gli impianti di distribuzione carburanti. Le dichiarazioni devono essere trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale da parte dei soggetti abilitati. Come in passato, possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti impegnati nelle attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, svolto da: persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’apposito elenco; imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada. E soggetti che fanno trasporto di persone svolto da: enti pubblici o imprese pubbliche locali che esercitano l’attività di trasporto secondo il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e le relative leggi regionali di attuazione; imprese che esercitano autoservizi interregionali di competenza statale, come previsto dal Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; imprese che esercitano autoservizi di competenza regionale e locale come stabilito dal citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; imprese che esercitano autoservizi regolari in ambito comunitario secondo il Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Fisco, c’è la riforma, stralcio cartelle esattoriali dopo 5 anni

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

La riforma della riscossione porta in dote alcune novità per i contribuenti: dopo cinque anni arriva lo stralcio automatico delle cartelle esattoriali. Anche se gli enti creditori avranno la possibilità di affidare le operazioni di recupero ai privati o richiedere nuovamente l’intervento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il testo sul decreto della riforma della riscossione porta un’altra importante novità: un meccanismo attraverso il quale vengono allargate progressivamente le rate per saldare i debiti. Si partirà dalle 84 previste per il 2025 per salire alle 120 del 2031. Sostanzialmente la novità prevede l’introduzione di 12 tranches ogni anno fino al 2031, arrivando a permettere ai contribuenti di spalmare nel corso di dieci anni il proprio debito con il fisco.

Sicuramente una delle novità più rilevanti della riforma della riscossione è quello relativo allo stralcio automatico delle cartelle esattoriali. L’obiettivo di questa misura è quella di sollevare l’Agenzia delle Entrate Riscossione dal recupero di quei crediti di difficile esigibilità.

Ma cosa cambia, sostanzialmente, per i contribuenti a seguito dell’introduzione di questa importante novità? Il comunicato stampa diramato dal governo e le prime anticipazioni ci permettono di delineare quali siano i criteri adottati dall’Esecutivo per lo stralcio delle cartelle esattoriali. È importante sottolineare che non si tratterà di una misura straordinaria, come quella che è stata introdotta attraverso la tregua fiscale. Ma si tratta di un nuovo criterio attraverso il quale si procederà a cancellare dai magazzini dell’AdER i crediti che non sono stati riscossi.

Per le quote delle cartelle esattoriali che verranno affidate a partire dal 1° gennaio 2025, la nuova misura prevede il discarico automatico della stessa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. A questa regola generale fanno eccezione i ruoli i cui crediti risultano essere oggetto di procedure esecutive, concorsuali o che rientrino all’interno di accordi di ristrutturazione del debito, gestiti ai sensi del codice della crisi d’impresa.

Nel decreto sulla riforma della riscossione dovrebbe trovare spazio anche la possibilità di anticipare i tempi. Sostanzialmente verrebbe affidata all’AdER la facoltà di inviare – in qualsiasi momento – una comunicazione all’ente creditore del discarico anticipato. Questa operazione può essere effettuata quando ci si trova davanti ad un fallimento o ad una liquidazione giudiziale del debitore. O quando i contribuenti risultano essere nullatenenti.

Per le attività di riscossione entrano in gioco anche i privati. Gli enti creditori, infatti, potranno affidarsi a soggetti terzi per il recupero dei crediti, anche dopo che è arrivato il discarico da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Uno dei capitoli più importanti della riforma della riscossione è quello costituito dall’ampliamento del numero delle rate attraverso le quali saldare le cartelle esattoriali. Entrando un po’ più nel dettaglio, i calendari delle rate si allungheranno come segue: per il 2025 ed il 2026: quota 84; per il 2027 ed il 2028: quota 96; per il 2029 ed il 2030: quota 108; dal 2031: quota 120.

Il numero di rate cresce progressivamente per riuscire a conciliare il più possibile i conti – che sono travolti dal rigonfiamento del Superbonus a 150 miliardi di euro -, il debito pubblico e il tentativo di dare una possibilità ai contribuenti di saldare le pendenze fiscali.

La riforma della riscossione introduce due importanti novità per i contribuenti: lo stralcio automatico delle cartelle esattoriali dopo cinque anni e tempi più lunghi per saldare i debiti con il fisco. È bene ricordare che lo stralcio non costituisce una sorta di tregua fiscale, perché gli enti creditori hanno la possibilità di affidare ad enti terzi – se ne sussistono i presupposti – le operazioni di recupero del credito.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Bonus mutuo 2024, tutte le novità

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Nel 2024, il governo ha predisposto un incentivo fino a 760 euro per i titolari di mutui. Questo importo può essere ottenuto come rimborso per coloro che sostengono l’onere di un mutuo per l’acquisto della propria residenza.

L’incentivo legato al pagamento del mutuo è correlato alle agevolazioni fiscali. Infatti, la normativa prevede detrazioni sugli interessi del mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto della casa adibita a residenza.

Per ricevere un rimborso Irpef fino a 760 euro, è necessario che il mutuo ipotecario sia stato sottoscritto non più di 12 mesi prima dell’acquisto dell’immobile posto a garanzia. È quindi possibile acquistare prima l’immobile e stipulare il relativo contratto di mutuo entro 12 mesi, oppure stipulare il contratto di mutuo acquistando l’immobile nei 12 mesi successivi.

Più che un bonus vero e proprio, si tratta di un’agevolazione fiscale che consente di detrarre, nella dichiarazione dei redditi, gli interessi passivi versati alla banca, nonché le relative spese e oneri accessori. In pratica, lo Stato ti restituisce una parte di tali interessi, fino a un massimo di 4.000 euro all’anno. Per essere più precisi, la detrazione fiscale viene calcolata al 19% su un importo massimo di 4.000 euro, che equivale a un rimborso potenziale di 760 euro.

Questa detrazione si applica nell’anno in cui le spese sono state effettivamente sostenute, indipendentemente dalla data di scadenza.

Inoltre, un’altra condizione fondamentale per ottenere il bonus è che entro 12 mesi dall’acquisto, l’acquirente destini l’immobile ad abitazione principale per sé stesso o per i suoi familiari. Senza questa destinazione, il beneficio non è concesso. È possibile portare in detrazione anche gli interessi passivi del mutuo se qualche familiare ha mantenuto la residenza nell’abitazione.

Gli “interessi passivi del mutuo” si riferiscono agli interessi che il mutuatario deve pagare alla banca come compenso per aver ricevuto il denaro necessario per l’acquisto dell’immobile. Questi interessi costituiscono il costo associato all’utilizzo dei fondi ricevuti. La porzione degli interessi che può essere detratta rappresenta l’ammontare pagato annualmente alla banca attraverso le rate del mutuo. Tale quota di interessi è detraibile fino a un massimo di 4.000 euro, che corrisponde al valore massimo di 760 euro per il rimborso Irpef.

Conformemente alla normativa vigente, il diritto alla detrazione degli interessi passivi dei mutui spetta al proprietario dell’immobile, al titolare del contratto di mutuo e a coloro che risiedono effettivamente nell’abitazione. È da sottolineare che se si cambia la propria residenza dopo aver iniziato a beneficiare della detrazione, quest’ultima viene automaticamente revocata.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Bonus mamme, che cosa c’è da sapere

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Il tanto atteso bonus mamme, un sostegno fondamentale per le lavoratrici con due o più figli piccoli, sta giungendo a molte famiglie, ma in ritardo. Decine di migliaia di lavoratrici, beneficiarie di questo importante aiuto, si sono trovate ad aspettare finora senza ottenere nulla.

Marzo porta con sé una speranza tangibile, con un pagamento triplo in arrivo per coloro che ancora non hanno ricevuto il loro dovuto sostegno finanziario. Scopriamo i motivi del ritardo e fino a quanto si potrà trovare in più in busta paga.

Il problema sembra derivare dalla lentezza con cui molte aziende e l’amministrazione pubblica si sono adoperate nell’attivare la modulistica necessaria. Questo ha causato ritardi nel processo di erogazione del bonus, lasciando molte famiglie in una situazione finanziaria precaria.

Il risultato di questa impreparazione è un pagamento triplo in programma per questo mese. Per coloro che non si sono mossi in anticipo e non hanno ancora percepito il bonus, marzo porterà un’accoglienza calorosa sotto forma di un sostegno finanziario aggiuntivo. Chi si trova in questa situazione si vedrà accreditare sulla busta paga fino a circa 450 euro netti in più.

Un sollievo benvenuto per molte famiglie che hanno atteso a lungo per ricevere questo vitale aiuto economico. L’importanza di questo bonus finanziario è ulteriormente sottolineata dalla sua natura: il bonus mamme consiste nell’esonero dai contributi Ivs, che rappresentano una significativa parte dello stipendio.

Non essendo legato a specifiche soglie Isee, questo bonus è accessibile a un’ampia gamma di lavoratrici, indipendentemente dal reddito familiare. Inoltre, il suo impatto sulla busta paga è direttamente proporzionale allo stipendio (questo punto ha causato non pochi problemi).

Per comprendere appieno l’impatto del bonus mamme e anche del suo paradosso, prendiamo in considerazione alcuni esempi pratici. Iniziamo con una lavoratrice mamma che guadagna 700 euro al mese. In questo caso, l’esonero contributivo standard è di 49 euro, indipendentemente dal numero di figli e dal genere del lavoratore. Il bonus mamme, che sarebbe di 64 euro al mese, viene quindi ridotto a 15,33 euro al mese, considerando lo sconto già applicato.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

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Regime forfettario, quel che occorre sapere

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

È bene ricordare che l’accesso al regime forfettario è consentito unicamente a quei soggetti in possesso di particolari requisiti. Vi possono accedere indistintamente gli imprenditori ed i liberi professionisti. Questo particolare regime di vantaggio permette di usufruire di una tassazione sostitutiva a quella dell’Irpef e delle addizionali locali, che vengono applicate alle persone fisiche che esercitino l’attività di impresa, arte o professione in maniera abituale.

Il regime forfettario, in altre parole, è un regime fiscale di vantaggio, a cui possono accedere i titolari delle cosiddette partite Iva minori. Ad ogni modo questi soggetti hanno la possibilità di adottare il regime ordinario, con la conseguente applicazione dell’Iva.

A stabilire nel dettaglio quali siano i requisiti per poter accedere a questo particolare regime fiscale è l’articolo 1, comma 54 della Legge n. 190/14, modificato successivamente dalla Legge n. 197/22. Con riferimento all’anno precedente, i contribuenti, per poter accedere al regime forfetario, devono soddisfare i seguenti requisiti: i ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, devono essere inferiori a 85.000 euro; le spese per lavoro dipendente o assimilato devono essere inferiori a 20.000 euro lordi.

Sulla voce ricavi/compensi è necessario effettuare una precisazione: i compensi percepiti a titolo di diritto d’autore ai sensi dell’articolo 53, comma 2 lettera b) del TUIR concorrono alla soglia degli 85.000 euro. È bene sottolineare che questa condizione, sostanzialmente, sussiste nel caso in cui i diritti d’autore non sarebbero stati percepiti senza che il contribuente avesse svolto l’attività di lavoro autonomo. In questo caso è necessario prendere come riferimento quanto indicato all’interno della circolare n. 9/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui il titolare di partita Iva stia esercitando più attività – utilizzando dei codici attività separati – è necessario prendere in considerazione la somma dei ricavi o dei compensi relativi a tutte le attività che vengono esercitate.

Per quanto riguarda, invece, le tipologie di lavoro che devono essere prese in considerazione nel conteggio dei ricavi/compensi, tra questi ci rientrano: il lavoro accessorio; il lavoro dipendente;rapporti di collaborazione; le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate direttamente dall’imprenditore o dai suoi familiari.

A stabilire le cause di esclusione dal regime forfettario è l’articolo 1, comma 57 della Legge n. 190/14, successivamente modificato dalla Legge n. 208/15 e dalla Legge n. 145/18. Stiamo parlando, in questo caso, di ragioni che determinano la fuoriuscita dal regime a partire dall’anno successivo rispetto a quello in cui le stesse si sono verificate.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Consumatori, Polliotto (Unc): “Pmi in crisi, ora c’è il concordato minore”

La Presidente del Comitato Regionale del Piemonte interviene su un tema di grande attualità illustrando le ultime novità normative.

La vostra impresa è in crisi a causa dei debiti accumulati? Il nuovo Codice della Crisi da poco entrato in vigore offre una risposta tramite il concordato minore. Si tratta di una procedurautile per ristrutturare, e quindi ridurre, i debiti dell’impresa tramite una proposta rivolta ai creditori. Lo rende noto l’Avvocato Patrizia Polliotto, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, dal 1955 a oggi la prima, più antica e autorevole associazione consumeristica italiana.

La proposta deve essere più conveniente dell’alternativa liquidatoria (ovvero della soddisfazione che i creditori otterrebbero in caso di liquidazione dell’impresa). Se vieneapprovata dalla maggioranza dei creditori ed è valutata come regolare dal Tribunale, i debiti sono ristrutturati in modo definitivo”, approfondisce la Presidente di Unc Piemonte.

Tramite il concordato minore è possibile ristrutturare anche i debiti tributari e previdenziali. Per accedere al concordato minore l’impresa deve soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti; ricavi annui inferiori a euro 200.000 (euro duecentomila); attivo patrimoniale inferiore a euro 300.000 (euro trecentomila); debiti complessivamente inferiori a euro 500.000 (euro cinquecentomila).

Al concordato minore possono accedere le piccole imprese, anche se costituite in forma societaria (imprese individuali, imprese agricole, SNC, società in accomandita semplice e S.r.l.).L’Unione Nazionale Consumatori Piemonte propone un consulto iniziale gratuito, previo appuntamento, per valutare se l’impresa sovra-indebitata soddisfa i requisiti di fattibilità e di convenienza per il buon esito del concordato minore”, afferma il noto legale torinese.

Per poi specificare: “Per agevolare la rapidità e la correttezza della valutazione e della risposta, ai soggetti interessati, sarà richiesto di compilare un questionario e di presentare la seguente documentazione: ultime tre dichiarazioni IVA e dei redditi; registro dei beni ammortizzabili; elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dell’importo dei rispettivi crediti e di eventuali garanzie (ipoteche, fideiussioni…);situazione contabile aggiornata (ovvero un prospetto contabile o bilancio di verifica da domandare al proprio commercialista o consulente di riferimento. Qualora il concordato minore sia fattibile e conveniente, l’UNC Piemonte, a richiesta dell’imprenditore, può mettere a disposizione i suoi professionisti per portarlo a termine ed avviare la procedura.

Per informazioni è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello dell’Unione Nazionale Consumatori Piemonte, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Bonus nido 2024, i requisiti per fare domanda

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

È attiva sul sito dell’Inps la possibilità di richiedere il Bonus asilo nido 2024. L’importo che verrà erogato varierà in base all’Isee e alle spese sostenute per l’asilo nido, potendo raggiungere fino a un massimo di 3.600 euro. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 dicembre 2024 e riguarda i bambini di età inferiore ai tre anni. I pagamenti inizieranno ad essere effettuati a partire dal 2 aprile 2024.

Bisogna però prestare molta attenzione a quali documenti inviare, dato che il solo errore potrebbe portare all’annullamento del bonus o al mancato arrivo dell’importo mensile.

Dall’11 marzo è stata attivata la possibilità di inviare le richieste sul sito dell’Inps e presso i patronati per aderire al Bonus nido e la domanda può essere presentata dal genitore, o dalla persona affidataria, che paga personalmente la retta dell’asilo, pubblico o privato.

La somma massima erogabile varia in base all’Isee del richiedente: per chi ha un Isee minorenni fino a 25.000,99 euro, il bonus massimo è di 3.000 euro.

Questo importo si traduce in dieci rate da 272,73 euro ciascuna e una da 272,70 euro; se l’Isee è compreso tra 25.001 euro e 40.000 euro, il bonus scende a 2.500 euro. Ciò significa che saranno erogate dieci rate da 227,27 euro ciascuna e una da 227,30 euro; infine, per coloro il cui Isee supera i 40.000 euro, il rimborso sarà ridotto a 1.500 euro. Questo importo si articolerà in dieci rate da 136,37 euro ciascuna e una da 136,30 euro.

Nella domanda per il bonus asilo nido, è necessario indicare le mensilità per le quali si intende ottenere il beneficio. Queste mensilità devono corrispondere ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2024, con un massimo di 11 mensilità. Il contributo sarà erogato dopo la presentazione dei documenti che attestano il pagamento delle rette. Le ricevute dei pagamenti non incluse al momento della domanda potranno essere allegati entro il 31 luglio 2025.

Il Bonus asilo nido 2024 include un supporto anche per i genitori di bambini malati che non possono frequentare l’asilo nido. In questa situazione, la richiesta deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore, purché convivente con il figlio per il quale è richiesta l’assistenza. È necessario allegare alla domanda la documentazione relativa alle spese sostenute.

Questa documentazione può essere inviata tramite il servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” o utilizzando il servizio “Bonus nido” disponibile su Inps Mobile, entro il 31 luglio 2025.

La documentazione per il rimborso del bonus nido può consistere in ricevute, fatture quietanzate, bollettini bancari o postali per gli asili comunali o privati. Per gli asili nido aziendali, devono essere aggiunte un’attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido che confermi il pagamento della retta o la trattenuta in busta paga.

I documenti devono riportare le seguenti informazioni: denominazione e Partita Iva dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta (che deve coincidere con il richiedente del contributo).

Se i documenti riguardano più mesi di frequenza, devono essere allegati separatamente per ogni mese considerato. Tuttavia, se si possiedono più ricevute per lo stesso mese, queste possono essere inviate in un unico file.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Genitori separati, come ottenere il bonus

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

I requisiti per ottenere questo bonus sono molti e riguardano entrambi gli ex componenti della coppia. Le tempistiche per presentare le domande sono relativamente strette. Cominceranno da lunedì 12 febbraio e termineranno il 31 marzo. 

La documentazione da preparare è fitta, soprattutto per quanto riguarda le attestazioni di reddito dei due ex coniugi e la dimostrazione che sia stata la pandemia a causare la situazione di disagio economico che ha portato al mancato versamento dell’assegno di mantenimento.

Per ottenere il bonus genitori separati, entrambi gli ex coniugi devono rispettare alcuni precisi requisiti. Una prima parte di questi riguarda il partner che avrebbe dovuto fornire l’assegno di mantenimento ma, per cause legate alla pandemia da Covid-19 e alle sue conseguenze economiche, non ha potuto farlo.

L’ex partner in questione deve: aver cessato, sospeso o ridotto la propria attività lavorativa e il gettito che ne deriva da almeno 90 giorni; essersi visto ridurre il proprio reddito di almeno il 30% rispetto al 2019, anno che fa da paragone come punto di partenza prima della pandemia.

Dette condizioni devono essere presenti insieme al mancato versamento dell’assegno di mantenimento. In questo caso, si deve passare a verificare la condizione del partner che riceve l’assegno. Anche in questo caso, ci sono requisiti molto precisi da rispettare, anche più stringenti di quelli precedenti.

Il ricevente deve avere: un reddito pari o inferiore a 8.174 euro annui; figli conviventi minorenni o affetti da disabilità grave.

Una delle particolarità di questo bonus è che non fa riferimento alla situazione economica attuale. Questi requisiti infatti devono essersi verificati in passato, in particolare nel periodo pandemico e post pandemico, individuato tra l’8 marzo 2020, giorno di inizio delle restrizioni, e il 31 marzo 2023.

Se in questi anni il partner che ne aveva diritto non ha ricevuto l’assegno di mantenimento, ha diritto, se entrambi i genitori separati rispettano i requisiti, a una somma che varia a seconda delle condizioni reddituali, che vada a integrare la somma dovuta.

L’importo massimo del bonus genitori separati è di 800 euro mensili. Può coprire un massimo di 12 mensilità e verrà riconosciuto soltanto fino all’esaurimento dei fondi. Non ci sarà però bisogno di nessuna corsa alla domanda: il criterio con cui si distribuiscono le risorse non è quello cronologico di presentazione delle richieste. Al contrario i criteri saranno definiti dal Dipartimento per le politiche di famiglia.

La domanda viene presentata esclusivamente in maniera telematica sul sito dell’INPS da parte del partner che riceve l’assegno di mantenimento In questa fase va indicato il periodo in cui il proprio reddito è stato al di sotto degli 8.174 euro.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.