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Saldi, come comportarsi per acquistare in sicurezza

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Il via dei saldi è una buona occasione per fare buoni acquisti ma è necessario anche fare attenzione alle fregature. Dato che prevenire è meglio che curare vi indichiamo di seguito alcuni consigli utili.

Prodotti difettosi. Conservate sempre lo scontrino. Non è vero che i capi in saldo non si possono cambiare. Valgono le regole di sempre. Il negoziante è tenuto a cambiare il prodotto difettoso. N

o ai fondi di magazzino. Le vendite devono essere realmente di fine stagione: la merce messa in saldo deve essere l’avanzo della stagione che sta finendo, non fondi di magazzino. Come accorgersene? Un tempo suggerivamo di stare lontani da quei negozi che a fine stagione avevano ancora, per ogni articolo, tutte le taglie ed i colori. Ma, con l’invenduto di questi mesi, non è più un criterio utile. Oggi, l’unica è essere aggiornati sulle tendenze dell’ultima stagione.

Confrontate i prezzi. Non fermatevi mai al primo negozio, ma confrontate i prezzi di più esercizi. Eviterete di mangiarvi le mani. A volte basta un giro in più per evitare l’acquisto sbagliato o per trovare prezzi più bassi. Nei giorni che precedono i saldi andate a curiosare nei negozi, segnandovi il prezzo della merce che vi interessa. Potrete così verificare se lo sconto praticato è reale ed andrete a colpo sicuro, evitando inutili code.

Idee chiare. Cercate di avere le idee chiare sulle spese da fare prima di entrare in negozio: sarete meno influenzabili dal negoziante e correrete meno il rischio di tornare a casa carichi di capi di abbigliamento, magari anche a buon prezzo, ma dei quali non avevate alcun bisogno e che non userete mai.

Bontà del capo. Valutate la bontà della merce guardando l’etichetta che descrive la composizione del capo d’abbigliamento (fibre naturali o sintetiche, lino o cotone…). Pagare un prezzo alto non implica che sia un prodotto di qualità.

Diffidate degli sconti esagerati. Gli sconti superiori al 50% spesso nascondono merce non esattamente nuova o prezzi vecchi gonfiati. L’abitudine di ritoccare il prezzo vecchio così da alzare la percentuale di sconto ed invogliare maggiormente all’acquisto, è dura a morire. Per questo suggeriamo ai consumatori di guardare sempre al prezzo effettivo da pagare e di non farsi incantare da ribassi troppo elevati.

Servitevi preferibilmente nei negozi di fiducia o acquistate merce della quale conoscete già il prezzo o la qualità, così da poter valutare autonomamente la convenienza dell’acquisto.Negozi e vetrine. Controllate il prezzo e non acquistate nei negozi che non espongono il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo e la percentuale dello sconto, anche se in alcune regioni non è obbligatorio farlo. Il prezzo deve essere inoltre esposto in modo chiaro e ben leggibile.

Controllate che fra la merce in saldo non ce ne sia di nuova a prezzo pieno. La merce in saldo deve essere separata in modo chiaro dalla “nuova”. Diffidate delle vetrine coperte da manifesti che non vi consentono di vedere la merce.

Datevi un budget. In tempo di saldi è tra i consigli forse più utile, seppur possa sembrare ovvio!

Se nonostante tali accorgimenti dovesse presentarsi qualche problema nell’acquisto potrete contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.itcompilando l’apposito format.

Ecco quando è possibile fruire due volte del Bonus Casa

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Una sentenza della Cassazione ha stabilito che il bonus sull’acquisto della prima casa si può ottenere due volte.

Ricordiamo che il bonus prima casa è un’agevolazione che spetta a chi compra un immobile nel Comune dove risiede: la condizione è che non si devono possedere altre abitazioni nella stessa città o altre abitazioni per cui si è già percepito il bonus. Ma ci sono alcune eccezioni, vediamo quali.

Bonus prima casa, quando è possibile richiederlo due volte.

È possibile richiedere il bonus prima casa una seconda volta quando il contribuente è costretto a cambiare abitazione perché quest’ultima non è più idonea. L’esempio tipico è quello di una casa ormai inagibile a seguito di una calamità naturale o perché sottoposta a un ordine di ristrutturazione del Comune. Oppure nel caso in cui una coppia ha avuto figli e non può più vivere nell’abitazione perché troppo piccola rispetto alle mutate esigenze del nucleo familiare.

La Suprema corte ha ricordato che in tema di agevolazioni prima casa l’idoneità dell’abitazione va valutata sia sotto il profilo oggettivo (effettiva inabitabilità), che sotto quello soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che il beneficio trova applicazione anche nell‘ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato.

Si può usufruire una seconda volta del bonus prima casa quando si compra un immobile adiacente al primo per potersi allargare. Per la Cassazione, se un cittadino compra un appartamento confinante al proprio (per il quale ha usato il bonus prima casa) e abbatte le pareti divisorie per crearne uno più grande accatastato come unico, può estendere l’agevolazione anche sull’acquisto dell’immobile.

La condizione è dimostrare di avere ampliato l’abitazione principale perché divenuta inidonea all’uso: il contribuente, in sostanza, deve dimostrare l’effettiva unificazione delle due unità immobiliari finalizzata a realizzare un unico alloggio. Alloggio però che non deve essere di lusso, condizione quest’ultima per poter fruire dell’agevolazione.

La Cassazione aggiunge che, entro tre anni dalla registrazione, deve essere dato “effettivo seguito all’impegno assunto dai contribuenti, in sede di rogito, di procedere all’unificazione dei locali”.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.itcompilando l’apposito format.

Bonus vacanze, come agire se la pandemia impedisce di partire

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

A fronte della vicina scadenza della misura pensata per far ripartire il turismo, in molti si chiedono se è possibile ottenere un rimborso o utilizzare il buono anche nel 2022 in caso si sia impossibilitati a raggiungere la struttura ricettiva del soggiorno, ad esempio a causa di infezione da Covid, con isolamento, o quarantena preventiva. O ancora in caso non si possieda il Green pass.

Prima di chiarire ogni dubbio, ricordiamo che il bonus vacanze può essere utilizzato per il pagamento di servizi e pacchetti turistici offerti in ambito nazionale, e dunque solo sul territorio italiano, dalle seguenti tipologie di attività: alberghi, resort, motel, residence, pensioni; villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere e b&b, alloggi in aziende agricole; agenzie di viaggio; tour operator.

La misura è destinata ai nuclei familiari con indicatore Isee non superiore a 40 mila euro. Queste le cifre (massime) a cui si può accedere, in base al numero di persone presenti sotto lo stesso tetto: 500 euro per i nuclei familiari con tre o più persone; 300 euro per i nuclei familiari con due persone; 150 euro per i nuclei familiari con una sola persona.

Il beneficio spetta per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio turistico. Il restante 20% è invece erogato come detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato utilizzato il bonus vacanze.

Per esempio una famiglia composta da genitori e un figlio che prenota una vacanza da 1.000 euro ha diritto a uno sconto immediato di 400 euro al momento del pagamento e una detrazione d’imposta di 100 euro in fase di dichiarazione dei redditi; deve essere speso in un’unica soluzione in un’unica struttura turistica o presso un unico operatore.

Nel caso il corrispettivo dovuto sia inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati ad esso e la cifra residua non può essere utilizzata.

Per utilizzare il bonus vacanze basta, al momento del pagamento del pacchetto, comunicare al fornitore il proprio codice fiscale e il codice univoco assegnato o esibire il Qr code direttamente dall’app Io, nella sezione Pagamenti.

L’importo dello sconto del bonus vacanze non può essere in alcun caso rimborsato dall’operatore turistico in caso di mancata fruizione del soggiorno. Non può essere inoltre ceduto a soggetti terzi diversi dal beneficiario indicato sulla fattura.

Dunque, qualora risulti impossibile andare in vacanza a causa di isolamentoquarantena o mancato possesso del Green pass, si potrà ottenere solo il rimborso dei soldi effettivamente spesi al netto del bonus vacanze, e solo in base agli accordi con l’impresa turistica.

E’ altresì impossibile impiegare il bonus vacanze oltre il 31 dicembre 2021, anche se questo giorno può essere il primo della prenotazione. La vacanza può dunque durare fino ai primi giorni del 2022, a patto che inizi almeno l’ultimo giorno dell’anno corrente.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.itcompilando l’apposito format.

Obbligo catene da neve, che cosa c’è da sapere

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Con l’arrivo dell’inverno aumenta anche il freddo e la possibilità di nevicate. Per questo motivo, la legge italiana obbliga ad avere con sé in auto le dotazioni invernali (catene da neve a bordo o pneumatici invernali), dal 15 novembre al 15 aprile. Nel caso in cui la strada sia coperta di neve e/o ghiaccio, allora le catene sono la scelta migliore. Vediamo tutto quello che bisogna sapere a riguardo e le migliori in vendita.

Le catene per le gomme sono uno strumento davvero utile in auto contro neve e ghiaccio. Se la neve si accumula sulla carreggiata e il ghiaccio rende il percorso difficoltoso, duro e scivoloso, le catene aumentano sensibilmente la presa delle ruote sulla strada e garantiscono un elevato standard di sicurezza per guidare senza rischi.

Con le intemperie invernali, infatti non si può scherzare: chi vive nel nord Italia o in zone montane sa bene cosa significa provare l’esperienza di guidare su strade innevate. Le catene, inoltre, sono un’alternativa valida, sicura ed economica agli pneumatici invernali.

La legge italiana obbliga gli automobilisti a installare gli pneumatici invernali sulla vettura o a tenere a bordo le catene da neve dal 15 novembre 2021 al 15 aprile 2022. L’obbligo vale sui tratti stradali e autostradali maggiormente soggetti al rischio di precipitazioni nevose, dove è presente l’apposita segnaletica.

Attenzione: in caso di insolvenza rispetto alle disposizioni previste dall’articolo 6 del Codice della Strada, sono previste sanzioni che variano da 85 euro a 338 euro sui tratti autostradali e dai 41 euro ai 169 euro su quelli comunali. Oltre alla sanzione è prevista anche la decurtazione di tre punti sulla patente.

Per chi non ha gli pneumatici invernali, dunque, le catene da neve sono uno strumento assolutamente indispensabile da tenere in auto durante la stagione invernale per la propria sicurezza e per evitare le multe salate e la decurtazione dei punti dalla patente. In base a quanto prescritto dalla legge, le catene devono essere omologate e avere l’etichetta con marchio CE, a garanzia di funzionalità e resistenza, come queste che vi consigliamo noi.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.itcompilando l’apposito format.

Rimborsi voucher aerei, dove e quando richiederli

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Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Aperte le domande per richiedere il rimborso dei voucher emessi durante la pandemia dalle compagnie aeree che nel frattempo sono fallite o sono state dichiarate insolventi. Il ministero del Turismo ha messo a disposizione sul proprio sito la piattaforma per erogare i risarcimenti ai viaggiatori a cui spettano.

Il portale per le richieste è aperto già dal 7 dicembre e rimarrà attivo per ricevere le istanze fino alle ore 12 del 31 dicembre. Nonostante le scarse risorse messe a disposizione, soltanto un milione di euro stanziato per il 2021, nell’avviso del ministero si scongiura il “click day”, cioè la corsa per arrivare primi ad accaparrarsi i rimborsi, in quanto si specifica che le somme verranno distribuite a tutti i beneficiari “mediante ripartizione proporzionale delle risorse disponibili tra gli aventi diritto” anche se questo porterebbe a una riduzione degli importi degli indennizzi (qui avevamo parlato dei rimborsi sui voli cancellati).

Non si esclude un rifinanziamento dell’indennizzo per l’anno prossimo ma, intanto, come previsto dal documento ministeriale, i rimborsi saranno saldati non oltre la primavera 2022, cioè entro 120 giorni a partire dal 31 dicembre 2021 (qui per sapere come fare richiesta di rimborso per i biglietti dei treni per i soggetti privi di Green pass).

I rimborsi saranno riconosciuti per: i voucher che non siano stati utilizzati entro la scadenza di validità e non siano stati rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore; i voucher non ancora scaduti, qualora l’operatore turistico o il vettore emittente sia dichiarato fallito o insolvente entro la data del 31 dicembre 2021.

In questi criteri rientra anche Alitalia, in quanto, come precisato nelle Faq pubblicate sul sito del ministero del Turismo, per “fallimento o insolvenza” si intende anche la “cessazione di fatto dell’attività” (qui i numeri su quanto ci è costata Alitalia).

Per fare richiesta gli interessati dovranno compilare tutti i campi richiesti nello “Sportello incentivi” nel sito del ministero, al quale si potrà accedere soltanto utilizzando le credenziali Spid2 o della Carta nazionale dei servizi.

Per inoltrare la domanda si dovranno dichiarare i propri dati personali: cognome e nome e ragione sociale; codice fiscale e, eventualmente, partita IVA; residenza / sede legale; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (solo per operatore economico).

Al termine della procedura indicata, si riceverà il file da scaricare, firmare digitalmente e inviare allo stesso sportello. Alla domanda si dovranno poi allegare i seguenti documenti: copia del voucher emesso in favore del soggetto titolare da operatori turistici o da vettori, unitamente alla documentazione attestante il pagamento a fronte del quale è stato emesso il voucher; la richiesta di rimborso inoltrata agli operatori turistici o ai vettori emittenti che siano stati dichiarati falliti o insolventi.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.itcompilando l’apposito format.

Consumatori, Polliotto: “Auto e moto, arriva il nuovo Duc”

Dal 1° Ottobre il Documento unico di circolazione e proprietà sostituisce libretto e CDP digitale.

Il Documento unico di circolazione e proprietà (DUC) segna una svolta nel mondo dei motori. Entrato in vigore il 1° ottobre 2021, sostituisce il libretto di circolazione e il certificato di proprietà.

“Si tratta di un’operazione che aumenta la trasparenza nelle compravendite veicolari, specie per i mezzi usati. Esso conterrà dati tecnici del veicolo, intestazione, situazione giuridico patrimoniale, eventuale cessazione del veicolo, eventuale presenza di privilegi e ipoteche ovvero provvedimenti amministrativi e giudiziari (come, ad esempio, il fermo amministrativo), spiega Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, dal 1955 a oggi la prima, più antica e autorevole associazione consumeristica italiana.

E’ bene precisare – approfondisce la Presidente di UNC – che il nuovo documento non è obbligatorio per i veicoli acquistati prima del 1° ottobre 2021: per questi, resta valido il vecchio libretto di circolazione. Per i veicoli immatricolati dopo il 1° ottobre 2021 sia nuovi che usati, invece, il nuovo proprietario dovrà richiedere, anche mediante le agenzie competenti, il nuovo documento che sarà rilasciato dal CED, alias (Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile)”.

Il DUC digitale può essere stampato per essere esibito in caso di necessità. Se in passato una volta effettuato il passaggio di proprietà, veniva stampata un’etichetta che andava apposta sul vecchio libretto, e contestualmente veniva aggiornato il certificato di proprietà, ma occorrevano alcuni giorni, adesso con il nuovo documento il sistema si aggiorna immediatamente.

Per gli automobilisti, dunque, “In arrivo un maggior grado disemplificazione e anche di contenimento dei costi con un risparmio di circa 40 euro a vettura dovuti perlopiù ad una riduzione dei bolli e un ridimensionamento del costo per la registrazione al PRA”, conclude l’Avvocato Patrizia Polliotto.

L’Unione Nazionale Consumatori del Piemonte è disponibile dal lunedì al venerdì in normale orario d’ufficio, previo appuntamento, a Torino in Via Roma 366 (e anche a Pinerolo) telefonando allo 011 5611800 o scrivendo all’indirizzo e-mail uncpiemonte@gmail.com.

Canone Rai, i rischi per chi non onora la bolletta della luce

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Il canone di abbonamento alla televisione, noto impropriamente come canone Rai, deve essere pagato una volta all’anno da tutte le famiglie che possiedono un apparecchio televisivo. Dal 2016 è inserito automaticamente nella fattura elettrica, perché il legislatore presume che ogni casa con la corrente abbia anche un televisore.
L’importo del canone televisivo è pari a 90 euro annui, divisi in 10 rate mensili presenti nelle bollette che vanno da gennaio a ottobre. Chi non possiede un’utenza della luce intestata, può versare il corrispettivo attraverso un modello F24.
In passato il canone Rai veniva pagato tramite bollettino postale, e, considerati i controlli effettuati a campione, erano molti gli italiani che evadevano questa tassa. Con la nuova modalità di pagamento automatico è diventato più difficile sottrarsi a questo onere.
Esistono però casi specifici in cui gli utenti non sono tenuti al versamento dei 90 euro. Per richiedere l’esenzione è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva per comunicare di averne diritto ed evitare l’addebito nella fattura della luce.
Hanno diritto all’esenzione le seguenti categorie: i contribuenti con utenze domestiche a uso residenziale che dichiarano di non possedere un apparecchio tv; gli eredi di un contribuente deceduto a cui sono ancora intestate le bollette e nella cui abitazione non è più presente una televisione; cittadini sopra i 75 anni con reddito annuo proprio e del coniuge non superiore agli 8 mila euro e senza conviventi titolari di reddito proprio, a eccezione di collaboratori domestici come colf e badanti; agenti diplomatici, i funzionari e gli impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali, i militari di cittadinanza non italiana e il personale civile non residente in Italia e di cittadinanza non italiana delle forze NATO.
Può capitare erroneamente di presentare la domanda di esenzione senza però rientrare in queste categorie, di voler provare volontariamente a eludere il Fisco per non pagare il canone per il possesso della tv o di trovarsi nella posizione di non poter pagare le bollette. In caso di accertamento della Guardia di Finanza i contribuenti che non hanno versato il canone posso incorrere in sanzioni fino a 6 volte l’importo dell’imposta, quindi fino a 540 euro, oltre al pagamento degli arretrati e degli eventuali interessi.

 

I rischi per chi occupa abusivamente la corsia di emergenza

CODICE DELLA STRADA

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Sulle corsie per la sosta di emergenza, si può circolare solo ed esclusivamente per arrestarsi o riprendere la marcia e invece su quelle di variazione di velocità solo per entrare o uscire dalla carreggiata. Il comma 15 dell’articolo 3 del Codice della strada definisce la corsia di emergenza in questo modo: ”Corsia adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni nel casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi”.
Gli automobilisti che utilizzano la corsia di emergenza per superare ingorghi o code, commettono una violazione molto grave. C’è però un’eccezione: nel caso di ingorghi autostradali, si può utilizzare la corsia di emergenza ma solo per raggiungere la più vicina uscita autostradale se questa dista meno di 500 metri (art. 176 comma 4).
E’ vietato fermarsi o sostare nella corsia di emergenza, a meno che non ci si trovi in una situazione di emergenza dovuta al malessere di un passeggero oppure a un guasto del veicolo. In questo caso il mezzo deve essere spostato velocemente sulla corsia d’emergenza o sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando ovviamente di ingombrare le corsie. (art. 176 comma 5).
Se il guasto dell’auto rende impossibile spostare il veicolo sulla corsia di emergenza o sulla piazzola di sosta o se queste manchino, bisogna apporre l’apposito segnale mobile di pericolo almeno a 100 metri.
In caso di sosta forzata, secondo le nuove normative, è vietato scendere dal veicolo senza aver prima indossato i prescritti giubbini segnaletici omologati con marchio CE.

 

Bonus acqua potabile: ecco chi ne ha diritto

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Si può ottenere il bonus acqua potabile da 500 a 2.500 euro per l’acquisto di dispositivi di filtraggio, mineralizzazione e raffreddamento dell’acqua anche il prossimo anno.
Non tutti sanno che il bonus per l’acqua potabile destinato ai cittadini e attività è previsto per ben due anni ed è dunque possibile usufruirne anche in vista di acquisti per la casa in previsione per il prossimo anno.
L’incentivo è stato introdotto con la legge di bilancio del 2021 per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre l’inquinamento dovuto all’utilizzo delle bottiglie di plastica per l’uso potabile.
Si tratta di un credito di imposta del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 ‒ è stato istituito un fondo di 5 milioni euro per ciascuno dei due anni ‒ per l’acquisto e l’installazione di sistemi di: filtraggio; mineralizzazione; raffreddamento; addizione di anidride carbonica alimentare.
La spesa deve essere sostenuta al fine di raggiungere un miglioramento qualitativo delle acque erogate dagli acquedotti per il consumo umano. Il bonus acqua potabile può essere riconosciuto alle seguenti categorie: persone fisiche; esercenti di attività di impresa, arti e professioni; enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è il seguente: 1.000 euro per ciascun immobile per le persone fisiche; 5 mila euro per ogni immobile adibito ad attività commerciale o istituzionale. Il bonus acqua potabile ammonta dunque a 500 euro per i privati e a 2.500 euro per gli esercenti e i rappresentanti degli enti.
Per ottenere il rimborso è necessario conservare la fattura elettronica o un documento commerciale contenente il codice fiscale del soggetto che richiede il credito di imposta e che dimostri l’importo delle spese sostenute. Sono esclusi i pagamenti effettuati in contanti a partire dal 16 giugno 2021.
È possibile presentare la domanda per il bonus acqua potabile tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello della spesa comunicando all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dell’importo. È possibile farlo attraverso il servizio web nell’area riservata del sito dell’AdE e gli altri canali telematici, come il nuovo sportello virtuale, compilando l’apposito modello e allegando la documentazione richiesta. Il bonus, una volta ricevuto, può essere utilizzato in compensazione tramite F24 o direttamente nella dichiarazione dei redditi fino al suo completo utilizzo.

 

Riscossione: dopo diverse proroghe e sospensioni, lo Stato torna a battere cassa

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Consumatori

RISCOSSIONE COATTIVA, TORNANO LE CARTELLE ESATTORIALI

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Riprende a pieno ritmo l’attività dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione: dopo diverse proroghe e sospensioni dei pagamenti, conseguenti all’emergenza Covid, lo Stato torna a battere cassa. Rate, imposte e versamenti sospesi torneranno ad essere inserite in calendario, con tempi e modalità di recupero che permetteranno al contribuente di regolarizzare la propria posizione col Fisco senza andare incontro a sanzioni.

La ripresa delle attività dell’Agente di riscossione si apre ufficialmente mercoledì 1 settembre, con l’invio delle prime notifiche. È la modalità con la quale la cartella di pagamento o altri atti della riscossione sono recapitati al contribuente, dopo l‘iscrizione a ruolo. La notifica può essere eseguita, in base alla tipologia di atto, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e con Posta elettronica certificata (PEC).

Il 6 settembre, invece, è il termine fissato per il pagamento dell’ultima rata della rottamazione ter relativa al mese di maggio 2020. Infatti, nell’ambito delle misure introdotte dalla Legge n. 106/2021 di conversione del “Decreto Sostegni-bis”, il legislatore modificando le date di scadenza originariamente previste nella “Comunicazione delle somme dovute” della “rottamazione-ter” ha fissato nuovi termini entro i quali effettuare il pagamento delle rate 2020, mantenendo comunque i benefici della definizione agevolata. Per il versamento delle rate 2021 c’è tempo fino al 30 novembre.

Quelle della prima settimana di settembre non sono però le uniche date che i contribuenti in debito col Fisco sono chiamati ad appuntarsi sul calendario. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha confermato la fine del termine di sospensione relativo ai versamenti rimandati a causa dell’emergenza Covid.

Nello specifico, tutte le rate sospese dall’inizio della pandemia ad oggi dovranno essere corrisposte entro la fine di settembre, seguendo il seguente ordine: dovranno subito essere effettuati i pagamenti e/o ripresi i piani di rateizzazione relativi al periodo antecedente l’8 marzo 2020 (o 21 febbraio per i comuni in zona rossa), chi ha quindi dei debiti non ancora regolarizzati e riferibili a questo periodo dovrà provvedere a regolarizzare la propria posizione senza ulteriore indugio; rate e pagamenti sospesi e relativi al periodo che va dall’8 marzo al 31 agosto 2021, invece, dovranno essere versate entro il 30 settembre 2021.

Va ricordato, a tal proposito, che per i pagamenti entro questi nuovi termini di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Per questo motivo, per la scadenza del 31 agosto 2021, il pagamento potrà essere effettuato entro il 6 settembre 2021. Per coloro che invece sono in regola con i versamenti delle rate del 2019 e del 2020, il termine “ultimo” per pagare quelle in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre (per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza: pertanto il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021).

Per qualsivoglia esigenza, i consumatori possono rivolgersi agli sportelli del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori in Via Roma 366 a Torino, telefonando in normale orario d’ufficio allo 011 5611800 o scrivendo una e-mail a uncpiemonte@gmail.com.