Ecco quando è possibile fruire due volte del Bonus Casa

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Una sentenza della Cassazione ha stabilito che il bonus sull’acquisto della prima casa si può ottenere due volte.

Ricordiamo che il bonus prima casa è un’agevolazione che spetta a chi compra un immobile nel Comune dove risiede: la condizione è che non si devono possedere altre abitazioni nella stessa città o altre abitazioni per cui si è già percepito il bonus. Ma ci sono alcune eccezioni, vediamo quali.

Bonus prima casa, quando è possibile richiederlo due volte.

È possibile richiedere il bonus prima casa una seconda volta quando il contribuente è costretto a cambiare abitazione perché quest’ultima non è più idonea. L’esempio tipico è quello di una casa ormai inagibile a seguito di una calamità naturale o perché sottoposta a un ordine di ristrutturazione del Comune. Oppure nel caso in cui una coppia ha avuto figli e non può più vivere nell’abitazione perché troppo piccola rispetto alle mutate esigenze del nucleo familiare.

La Suprema corte ha ricordato che in tema di agevolazioni prima casa l’idoneità dell’abitazione va valutata sia sotto il profilo oggettivo (effettiva inabitabilità), che sotto quello soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che il beneficio trova applicazione anche nell‘ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato.

Si può usufruire una seconda volta del bonus prima casa quando si compra un immobile adiacente al primo per potersi allargare. Per la Cassazione, se un cittadino compra un appartamento confinante al proprio (per il quale ha usato il bonus prima casa) e abbatte le pareti divisorie per crearne uno più grande accatastato come unico, può estendere l’agevolazione anche sull’acquisto dell’immobile.

La condizione è dimostrare di avere ampliato l’abitazione principale perché divenuta inidonea all’uso: il contribuente, in sostanza, deve dimostrare l’effettiva unificazione delle due unità immobiliari finalizzata a realizzare un unico alloggio. Alloggio però che non deve essere di lusso, condizione quest’ultima per poter fruire dell’agevolazione.

La Cassazione aggiunge che, entro tre anni dalla registrazione, deve essere dato “effettivo seguito all’impegno assunto dai contribuenti, in sede di rogito, di procedere all’unificazione dei locali”.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.itcompilando l’apposito format.

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