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Prodotti difettosi, come far valere la garanzia anche senza lo scontrino

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Può capitare di comprare un prodotto difettoso, di voler far valere la garanzia ma di rendersi conto che lo scontrino è oramai scolorito o addirittura andato perso. Ecco, a molti, in questo caso, l’unico scenario possibile sembra essere quello di recarsi in negozio e implorare il venditore di riconoscere la garanzia nonostante la mancanza dello scontrino, per poi alla fine rimanere delusi dalla classica risposta del venditore “niente scontrino, niente garanzia”. In realtà sappiate che le cose stanno diversamente!

Per esercitare il diritto di garanzia nei confronti del venditore, il Codice del consumo (art. 128 e seguenti) considera sufficiente dimostrare di aver acquistato il prodotto presso il rivenditore a cui il consumatore si rivolge, non oltre due anni dalla consegna del prodotto (un anno per acquisti con fattura). Il Codice del consumo, quindi, non fa espresso riferimento all’esibizione dello scontrino come requisito necessario per l’esercizio del diritto di garanzia, ma richiede semplicemente di dimostrare la data dell’acquisto.

La giurisprudenza afferma che il consumatore, per dimostrare l’acquisto, possa utilizzare anche mezzi probatori documentali o orali (diversi dallo scontrino) che consentano di dimostrare che il bene sia stato acquistato presso il rivenditore e in data certa. Per fare degli esempi si possono utilizzare: le ricevute di bancomat o carta di credito, la testimonianza di una persona presente al momento dell’acquisto, il libretto di garanzia firmato dal venditore, la registrazione dell’acquisto sulla carta fedeltà etc.

Ecco allora quando ci troviamo in negozio ricordiamoci che non c’è scusa che tenga: non hanno nessun valore il rifiuto verbale dell’addetto alle vendite, la presenza di una clausola contenuta nel contratto d’acquisto o nelle condizioni di vendita limitativa dell’esercizio del diritto di garanzia, l’esibizione di un cartello in negozio che obbliga a presentare lo scontrino e altre situazioni simili.

Chiarito che lo scontrino non è necessario per ottenere la garanzia e che quindi, anche se mancante o scolorito, non condiziona l’esercizio del diritto, bisogna però anche riconoscere che è la più comoda prova d’acquisto da fornire al commerciante. Lo scontrino, infatti, è il documento fiscale che viene rilasciato dal venditore al momento dell’acquisto e contiene tutta una serie elementi utili ad attestare in maniera immediata l’effettuazione di una spesa (con tutti gli elementi temporali della transazione, i riferimenti dell’esercente, il numero seriale, il codice prodotto, etc.…). Per questo motivo è utile organizzarsi per conservarlo al bisogno: innanzitutto in via precauzionale si consiglia sempre di fotografare, fotocopiare o scannerizzare lo scontrino in modo che sia conservato anche su un supporto digitale. Queste soluzioni sono utili perché lo scontrino è generalmente stampato su carta termica che tende a scolorire in breve tempo; si possono inoltre utilizzare applicazioni ad hoc per l’archiviazione dello scontrino (meno consigliabile è affidarsi a servizi offerti a pagamento da molte catene per la conservazione dello scontrino).

Insomma in questo caso non si può dire che la legge (condita anche con un po’ di ingegno) non sia dalla parte del consumatore, ma bisogna conoscerla a dispetto delle informazioni fuorvianti che riceviamo, purtroppo però, nel punto vendita. In ogni caso, se avessi bisogno di assistenza in materia di garanzia, puoi rivolgerti al nostro sportello Prodotti difettosi”. 

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Come agire in caso di infortunio sul lavoro

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Quando si viene a verificare un infortunio sul lavoro, la segnalazione agli uffici competenti deve essere effettuata entro due giorni. L’adempimento di questa pratica permette al lavoratore di ottenere le prestazioni economiche e le indennità che gli spettano di diritto.

Nel momento in cui si viene a verificare un infortunio sul lavoro, il datore di lavoro si deve muovere entro tempi ben definiti per assolvere ad alcuni obblighi: i più importanti sono quelli di comunicazione e denuncia.

Questo adempimento deve essere evaso telematicamente, trasmettendo all’Inail e al Sinp (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro): i dati e le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza di almeno un giorno dal lavoro, escludendo quello dell’evento. L’operazione deve essere effettuata entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico; la denuncia ai fini assicurativi degli infortuni sul lavoro che determinino un’assenza di superiore a tre giorni. Questa operazione deve essere effettuata entro due giorni dalla ricezione del certificato medico.

Quando si vengono a verificare gli eventi appena descritti, gli obblighi in capo ai datori di lavoro si considerano assolti nel momento in cui viene presentata la suddetta denuncia. Il certificato medico deve essere trasmesso telematicamente all’Inail direttamente dal medico o dal pronto soccorso competenti.

Il dipendente dovrà comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo di invio del certificato, in modo che lo stesso possa essere visualizzato sul portale dell’Inail. Dal momento in cui vengono ricevuti i dati del certificato scatta il termine per inviare la comunicazione e la denuncia di infortunio.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Pneumatici in regola, le cose che occorre sapere

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

La sostituzione degli pneumatici è un tema che genera dubbi e incertezze tra i conducenti. Una domanda li perseguita, senza mai concedere loro tregua: quando è necessario cambiarli?

La normativa italiana stabilisce un limite legale di usura del battistrada di 1,6 mm. Per facilitare le operazioni di verifica, le gomme sono dotate di testimoni di usura, piccoli rilievi indicanti il raggiungimento del limite minimo, che aiutano a capire quand’è il momento di procedere al cambio gomme, nonostante uno strumento innovativo prometta si prefigga di guidare i conducenti.

Quindi, è bene esaminare la data di fabbricazione. Impressa sul fianco, la specifica può essere inclusa nella sigla DOT, rivelatrice di alcune informazioni preziose. Le prime sequenze segnalano: il codice di stabilimento di produzione, il codice dimensionale, un codice opzionale. Le ultime quattro cifre, invece, riportano la data di produzione: le prime due cifre indicano la settimana e le ultime due l’anno.

La marcatura non è, tuttavia, obbligatoria entro i confini dell’Unione Europea, giacché consiste nell’acronimo del Department of Transportation, il ministero dei Trasporti statunitense. Né la data di fabbricazione né la dicitura DOT hanno pertinenza specifica con la durata del prodotto. “A livello normativo – sottolinea Assogomma – non esistono, al momento, prescrizioni o limitazioni di impiego direttamente riferite e/o collegabili alla data di fabbricazione, vista l’estrema variabilità di tutti i fattori in gioco associabili al concetto di durata”.

I Regolamenti ECE/ONU la dispongono soltanto affinché i produttori di gomme abbiano la tracciabilità di prodotto, qualora necessitino di richiamo a causa di alcuni difetti. Sebbene la data di fabbricazione sia un dato importante, risulta impossibile stabilire con estrema accuratezza la durata del set di “calzature”. Che, infatti, sono soggette a un processo di degrado dettato da molteplici fattori.

Innanzitutto, occorre porre in esame le condizioni di utilizzo ed è opportuno eseguire una manutenzione regolare: controlli periodici, corretta pressione e rotazione periodica costituiscono degli aspetti cruciali. Allo stesso modo contano le modalità di conservazione: gli esperti raccomandano di individuare con una temperatura e un’umidità ideali, e privo di sostanze chimiche nelle strette vicinanze.

Rispetto alle gomme in uso, quelle immagazzinate invecchiano in maniera molto più lenta. È quanto sancisce lo studio Erroneous or Arrhenius – Potential Impact of Oven Temperature Variations on Laboratory Aging of Tires, pubblicato nel 2009. Nei centri di stoccaggio le condizioni sono, infatti, più stabili, con gli pneumatici smontati, sgonfi e sottoposti a fluttuazioni minime di temperatura. Sul fronte opposto, le “calzature” sono sottoposti a una serie di fattori di stress durante l’impiego.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Bonus acqua 2024, quel che c’è da sapere

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Il bonus idrico integrativo è un sostegno economico garantito dallo Stato a quei soggetti che vivono in condizioni di particolare svantaggio economico. Si richiedono degli specifici requisiti, come il rientro in una data soglia Isee ad esempio.

È però importante sottolineare come il regolamento di attuazione sia demandato alle varie autorità idriche regionali e locali. Ciò si traduce in una garanzia di differenziazioni sul territorio nazionale. Un discorso che vale anche per le modalità di richiesta. I modi della domanda possono essere differenti in alcuni aspetti a seconda dell’area di residenza. È tutto infatti di competenza diretta delle amministrazioni comunali.

Il bonus idrico integrativo è dunque un sostegno extra, se vogliamo, per il quale non esistono automatismi. Non c’è alcun calcolo di sistema, con ripartizione del dovuto. Occorre presentare una domanda attraverso gli sportelli fisici dedicati dell’ente territoriale che si occupa della gestione del bonus.

Al tempo stesso è possibile anche sbrigare l’intera pratica online, facendo riferimento al portale dell’ente citato. La scadenza per presentare la domanda è il 30 maggio 2024 ma il calendario può variare. Come detto, infatti, la gestione è locale. Il proprio ente di riferimento potrebbe prevedere tempistiche meno stringenti.

Alla domanda si richiede di allegare i seguenti documenti: documento di identità in corso di validità; copia della bolletta relativa all’utenza per la quale si richiede il bonus; copia del modello Isee ordinario, in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

Il primo requisito da rispettare è ovviamente l’attivazione di un’utenza idrica diretta. L’intestatario del contratto deve avere la residenza anagrafica presso l’indirizzo di fornitura. È possibile però fare richiesta anche per un’utenza indiretta. In questo caso la residenza anagrafica coincide con l’indirizzo della fornitura condominiale.

I requisiti più importanti sono però, ovviamente, quelli economici. Trattandosi infatti di un bonus aggiuntivo a quello già previsto, si richiede di dimostrare un “disagio economico e sociale”. I parametri sono fissati direttamente dal Comune di appartenenza.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Bonus ristrutturazioni 2024, tutte le novità

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Il bonus ristrutturazioni si sostanzia in una detrazione dell’Irpef pari al 36 per cento delle spese sostenute da riportare in 10 quote annuali e per un ammontare complessivo non superiore a 48mila euro per ciascuna unità immobiliare. Attualmente, tuttavia, la misura ha subito una variazione al rialzo: per le spese di ristrutturazione sostenute dai cittadini nel periodo che va dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, la percentuale di detrazione prevista è al 50 per cento, per un limite massimo di spesa per unità immobiliare pari a 96mila euro.

Alla fine del 2024, così come era già stato previsto, la percentuale di detrazione spettante per il bonus ristrutturazioni tornerà dall’attuale 50 per cento al 36 per cento, con il limite massimo di spesa che da 96mila euro tornerà a 48mila euro.

Le spese di ristrutturazione sostenute dal 1° gennaio 2028 e fino alla fine del 2033, infatti, potranno essere portate in detrazione Irpef solo nella misura del 30 per cento. I motivi sono legati principalmente al fatto che, proprio in quel periodo, i conti pubblici a causa dello spalma crediti potrebbero risentire maggiormente le detrazioni derivanti del Superbonus edilizio.

Gli interventi più sostanziosi dell’emendamento del governo interessano tuttavia il Superbonus. Più nello specifico si interviene in maniera retroattiva sulla ripartizione delle spese legate al Superbonus sostenute nel 2024, le quali vengono spalmate su dieci quote annuali.

Inoltre, a partire dal 2025, le banche, gli intermediari finanziari e le assicurazioni non avranno più la possibilità di compensare i crediti del Superbonus con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In presenza di violazioni di quest’ultimo passaggio, è prevista una sanzione oltre che il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi.

L’emendamento al decreto Superbonus sta suscitando grandi conflitti all’interno della maggioranza di governo stessa, con il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, che non ha preso di buon grado il fatto che il ministero dell’Economia, guidato dal leghista Giancarlo Giorgetti, abbia proposto di intervenire in maniera retroattiva sulle detrazioni dell’anno 2024 delle spese sostenute per il Superbonus.

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Polliotto: gas, verso la fine del mercato di maggior tutela

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Ormai ci siamo: la fine del mercato tutelato del gas è sempre più vicina. La deadline è stabilita all’alba del 2024. Dopodiché resterà in piedi soltanto il regime di mercato libero, con conseguente cambiamento radicale delle abitudini di consumo energetico degli italiani.

Entro il 10 gennaio i clienti dovranno formalizzare il passaggio al mercato libero, pena la fine dell’utenza all’asta. Coloro che non effettueranno il passaggio non subiranno l’interruzione delle forniture, bensì avranno la possibilità di aderire al Servizio a tutele graduali (Stg, ne avevamo parlato qui) fino a un massimo di quattro anni. Discorso diverso per i clienti considerati vulnerabili, che rimarranno invece transitoriamente riforniti nell’attuale servizio di maggior tutela, in attesa di un provvedimento mirato dell’Autorità per l’energia.

Sono considerati tecnicamente clienti vulnerabili le seguenti categorie: chi ha un’età superiore ai 75 anni; chi si trova in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio è percettore di bonus energia); chi versa in gravi condizioni di salute che richiedono l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita alimentate dall’energia elettrica o i soggetti presso i quali sono presenti persone che versano in tali condizioni; chi è un soggetto con disabilità ai sensi della legge 104/92; chi si trova in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi; chi si trova in un’isola minore non interconnessa.

Sul sito ufficiale dell’Arera si precisa cosa si intende con “servizio di maggior tutela” nell’ambito delle bollette energetiche. Si tratta di “servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche (prezzo) e contrattuali definite dall’Autorità destinati ai clienti finali di piccole dimensioni (quali famiglie e microimprese) che non hanno ancora scelto un venditore nel mercato libero”. Il prezzo è stabilito ogni trimestre sulla base di vari fattori, tra cui il costo dell’energia, le spese di rete e di distribuzione.

Ma come si passa concretamente al mercato libero nel 2024? La transizione è gratuita e può essere effettuata in qualsiasi momento. Bisognerà contattare un fornitore di energia elettrica del mercato libero e richiedere un’offerta. Se non si passa al mercato libero entro le date stabilite, si verrà automaticamente trasferiti a un fornitore del mercato libero che sarà scelto direttamente dall’Arera.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Polliotto: imposte, c’è il ravvedimento speciale

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Il ravvedimento speciale è stato introdotto dal nostro legislatore per permettere ai contribuenti di regolarizzare i tributi amministrati direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Le posizioni, che possono essere definitivamente messe a posto, sono quelle relative alle dichiarazioni dei redditi, che sono state regolarmente presentate fino ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Per sanare la propria posizione, i diretti interessati devono mettere in conto il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili, così come è previsto dalla legge. È necessario, inoltre, provvedere al pagamento dell’imposta non versata a suo tempo e gli interessi dovuti.

Le somme che devono essere versate a seguito del ravvedimento speciale possono essere saldate anche con dei crediti (qualora il contribuente ne abbia a suo attivo), attraverso l’istituto della compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs n. 241/1997. Per i versamenti è necessario utilizzare il Modello F24.

Come abbiamo visto la prima rata del ravvedimento speciale deve essere saldata entro sabato 30 settembre 2023. Dato che cade di un giorno festivo, la scadenza slitta al 2 ottobre 2023. Le successive date sono le seguenti: 31 ottobre 2023; 30 novembre 2023; 20 dicembre 2023; 31 marzo 2024; 30 giugno 2024; 30 settembre 2024; 20 dicembre 2024.

Attraverso il ravvedimento speciale non possono essere regolarizzati i redditi che derivano dalle attività finanziarie e patrimoniali che siano state costituite o detenute al di fuori del territorio italiano. Entrando un po’ più nel dettaglio, è possibile sottolineare che: risultano essere escluse dalla regolarizzazione le eventuali violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, così come previsto dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 167/1990, convertito con delle modifiche nella Legge n. 227/1990.

In altre parole non può essere regolarizzare l’omessa o irregolare compilazione del quadro RW; possono, invece, essere regolarizzati i redditi di fonte estera, che hanno determinato delle violazioni relativa all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), non rilevabili ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R.n.600/1973, nonostante la violazione dei predettiobblighi di monitoraggio.

In buona sostanza, anche se il contribuente ha dichiarato, ma non ha versato le dovute imposte, non può utilizzare il ravvedimento speciale.

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Prezzi benzina alle stelle, come risparmiare carburante in estate

 

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Gli italiani si mettono in viaggio per l’estate e il caro benzina rischia di rappresentare una stangata per il portafoglio. A luglio i prezzi alla pompa di benzina e diesel sono aumentati dopo i ribassi iniziati a metà aprile.

Secondo i dati comunicati dagli esercenti, il ministero delle Imprese e del made in Italy ha stimato una media nazionale dei prezzi al self di 1,85 euro al litro per la benzina, mentre per il gasolio si parla di 1,69 euro al litro.

Per quanto riguarda il servito, la benzina arriva a quota 1,985 euro al litro, il diesel si assesta a 1,830, il metano a 1,432 euro, il Gpl a 0,70 euro e il Gnl a 1,248 euro al kg.

prezzi in rialzo sarebbero da imputare a una crescita della domanda, ovvero alla massa di viaggiatori che si spostano per raggiungere la meta delle vacanze.

Alle cause di fluttuazione dei prezzi di benzina e diesel gli analisti ne aggiungono altre due: le incertezze generate dal prolungarsi della guerra in Ucraina che continua a destabilizzare il mercato del greggio e il taglio alla produzione di barili confermati dall’Opec (Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio). L’Opec recentemente ha fissato in 40,46 milioni di barili al giorno la produzione fino al 2024.

Per risparmiare, occorre confrontare le offerte della varie pompe della propria città. Il comparatore dei prezzi viene messo a disposizione degli automobilisti direttamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Cliccando sul portale Osservaprezzi Carburanti del Mimit è possibile impostare un raggio di ricerca disegnando una figura direttamente sulla mappa. Oppure si può effettuare una ricerca per indirizzo. Successivamente un menu a tendina chiederà di scegliere il tipo di carburante erogato. Dallo stesso menu si può scegliere se ricorrere al servito o al self service. Possibile infine ordinare l’elenco a partire dal minor prezzo.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Bonus barriere anche per le finestre, come funziona

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

L’agevolazione fiscale al 75% del cosiddetto bonus barriere architettoniche riguarda anche i lavori su bagni, pavimenti e finestre, senza che a chiederlo sia necessariamente un nucleo familiare che comprenda una persona con disabilità. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con una circolare nella quale definisce i requisiti utili ad accedere tramite la dichiarazione dei redditi 2023 alla misura stabilita con la Legge di Bilancio.

Innanzitutto è stato esteso l’elenco degli immobili destinatari del contributo, nel quale rientrano adesso anche gli appartamenti dei condomini. Sul punto si specifica che i lavori devono essere realizzati, sia sulle parti comuni che sulle singole unità, in edifici già esistenti.

Nel caso in cui gli interventi siano effettuati all’interno di un condominio, è necessaria l’approvazione dei lavori tramite una delibera condominiale. La votazione sarà considerata favorevole se si raggiunge il consenso della maggioranza dei partecipanti all’assemblea, che rappresenta almeno 1/3 del valore millesimale dell’edificio.

La detrazione è applicabile alle spese di ristrutturazione come la realizzazione di ascensori, montacarichi e di dispostivi di comunicazione, domotica o altre tecnologie, che facilitino la mobilità interna ed esterna dell’abitazione per le persone con disabilità gravi.

Tra i lavori compresi nel bonus, l’Agenzia delle Entrate ha incluso anche la sostituzione di finiture come pavimenti, porte, terminali degli impianti e infissi esterni, cioè le finestre.

Per poter cambiare gli infissi è però necessario fare attenzione agli specifici criteri fissati dal ministero delle Infrastruttura, proprio per agevolare i movimenti di coloro che hanno difficoltà motorie, come ad esempio meccanismi di apertura e chiusura che possano permettere solo con una lieve pressione l’apertura e la chiusura delle imposte.

Le nuove maniglie dovranno, inoltre, essere posizionate ad un’altezza standard tra i 100 e i 130 centimetri, mentre gli spigoli della finestra dovranno rispettare determinati requisiti per evitare infortuni.

Tra i lavori validi per ottenere il bonus sono previsti anche quelli per il rifacimento del bagno, cucine e anche per gli impianti elettrici.

Anche in questo caso la detrazione verrebbe riconosciuta solo in presenza di tutti i requisiti tecnici fissati per legge e diretti alla rimozione delle barriere architettoniche (qui avevamo introdotto i requisiti e i lavori accettati per ottenere il bonus barriere architettoniche).

Di seguito in sintesi alcuni esempi di interventi che possono rientrare nel bonus barriere architettoniche: installazione di rampe inclinate per consentire l’accesso agevole a persone in carrozzina o con difficoltà motorie; installazione di ascensori per superare le barriere verticali all’interno degli edifici; utilizzo di piattaforme elevatrici per consentire l’accesso a piani diversi senza dover affrontare le scale; interventi che rendono gli impianti completamente accessibili, ad esempio l‘installazione di ausili tecnologici per agevolare la mobilità interna o esterna degli edifici; infissi esterni; adeguamento dei servizi igienici per renderli accessibili a tutte le persone, con spazi e attrezzature che consentono una manovrabilità e un utilizzo adeguato; lavori di sistemazione degli impianti elettrici e dei citofoni, garantendo che siano posizionati a un’altezza adeguata e ben visibili, facilitando l’utilizzo da parte di persone con disabilità.

Per ottenere l’agevolazione fiscale al 75% bisogna però tenere in considerazione i limiti stabiliti in base al numero di unità immobiliari coinvolte nei lavori (qui avevamo parlato delle scadenze per il 2023 dei bonus per la casa come quello per le barriere architettoniche): limite di 50.000 euro per edifici unifamiliari o edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; limite di 40.000 euro per il numero di unità immobiliari negli edifici che vanno da 2 a 8; limite di 30.000 euro per il numero di unità negli edifici composti da più di 8 immobili.

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Rifacimento del bagno c’è il bonus

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

La possibilità di ottenere una detrazione significativa, compresa tra il 50% e il 75%, per le spese di ristrutturazione effettuate nell’immobile rimane in vigore fino al 31 dicembre 2024, data di scadenza fissata.

Tra le spese che possono beneficiare di questa agevolazione rientrano anche quelle relative ai bagni. Esamineremo insieme le modalità e i requisiti per poter usufruire di questa detrazione.

In particolare, questa agevolazione è inclusa nel bonus per le barriere architettoniche, il quale rimarrà valido fino al 31 dicembre 2025. Tale bonus prevede una detrazione massima del 75% per le spese sostenute al fine di migliorare l’accessibilità degli immobili.

È importante sottolineare che per il bonus barriere architettoniche è stabilito un limite massimo di spesa che può beneficiare dell’agevolazione, nonché un importo massimo che può essere recuperato attraverso la detrazione.

In particolare, il bonus prevede una detrazione del 75% delle spese sostenute, la quale può essere recuperata entro un periodo massimo di 5 anni. Tuttavia, c’è un tetto massimo di spesa ammissibile per l’agevolazione, che è fissato a 50.000 euro.

È importante notare che i lavori rientranti nel bonus possono essere effettuati sia

su villette unifamiliari che su condomini.

Il bonus barriere architettoniche è accessibile a tutti i proprietari di immobili, inclusi coloro che possiedono uffici o studi commerciali. Tuttavia, è importante considerare che il tetto massimo di spesa ammissibile varia in base alla categoria dell’immobile in cui vengono effettuati i lavori.

La richiesta per il bonus può essere presentata da tutti i proprietari di immobili, indipendentemente dall’uso dell’immobile stesso. Tuttavia, è necessario rispettare il limite massimo di spesa consentito per l’agevolazione, che dipende dalla categoria dell’immobile.

Per quanto riguarda specificamente i lavori ai bagni, il bonus ristrutturazione si applica solo alle attività considerate come ristrutturazione. Ciò include la manutenzione straordinaria sia per le singole unità che per le parti comuni dell’edificio. Le stesse operazioni descritte precedentemente per il bonus barriere architettoniche possono rientrare nel bonus ristrutturazione. Tuttavia, i lavori di manutenzione ordinaria, come la sostituzione di un lavandino o un infisso, non sono ammissibili per il rimborso.

Per poter beneficiare del bonus, i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico parlante, che riporta la partita IVA dell’azienda che svolge i lavori. È inoltre necessario ottenere una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) dal Comune. Inoltre, sarà richiesta la propria dichiarazione dei redditi annuale e i dati catastali dell’immobile oggetto della ristrutturazione.

In sintesi, per ottenere il bonus ristrutturazione per i lavori ai bagni, è necessario assicurarsi di effettuare i pagamenti tramite bonifico parlante con la partita IVA dell’azienda, ottenere la CILA dal Comune e avere a disposizione la dichiarazione dei redditi annuale e i dati catastali dell’immobile.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

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