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Consumatori, Polliotto: “Auto e moto, arriva il nuovo Duc”

Dal 1° Ottobre il Documento unico di circolazione e proprietà sostituisce libretto e CDP digitale.

Il Documento unico di circolazione e proprietà (DUC) segna una svolta nel mondo dei motori. Entrato in vigore il 1° ottobre 2021, sostituisce il libretto di circolazione e il certificato di proprietà.

“Si tratta di un’operazione che aumenta la trasparenza nelle compravendite veicolari, specie per i mezzi usati. Esso conterrà dati tecnici del veicolo, intestazione, situazione giuridico patrimoniale, eventuale cessazione del veicolo, eventuale presenza di privilegi e ipoteche ovvero provvedimenti amministrativi e giudiziari (come, ad esempio, il fermo amministrativo), spiega Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, dal 1955 a oggi la prima, più antica e autorevole associazione consumeristica italiana.

E’ bene precisare – approfondisce la Presidente di UNC – che il nuovo documento non è obbligatorio per i veicoli acquistati prima del 1° ottobre 2021: per questi, resta valido il vecchio libretto di circolazione. Per i veicoli immatricolati dopo il 1° ottobre 2021 sia nuovi che usati, invece, il nuovo proprietario dovrà richiedere, anche mediante le agenzie competenti, il nuovo documento che sarà rilasciato dal CED, alias (Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile)”.

Il DUC digitale può essere stampato per essere esibito in caso di necessità. Se in passato una volta effettuato il passaggio di proprietà, veniva stampata un’etichetta che andava apposta sul vecchio libretto, e contestualmente veniva aggiornato il certificato di proprietà, ma occorrevano alcuni giorni, adesso con il nuovo documento il sistema si aggiorna immediatamente.

Per gli automobilisti, dunque, “In arrivo un maggior grado disemplificazione e anche di contenimento dei costi con un risparmio di circa 40 euro a vettura dovuti perlopiù ad una riduzione dei bolli e un ridimensionamento del costo per la registrazione al PRA”, conclude l’Avvocato Patrizia Polliotto.

L’Unione Nazionale Consumatori del Piemonte è disponibile dal lunedì al venerdì in normale orario d’ufficio, previo appuntamento, a Torino in Via Roma 366 (e anche a Pinerolo) telefonando allo 011 5611800 o scrivendo all’indirizzo e-mail uncpiemonte@gmail.com.

Canone Rai, i rischi per chi non onora la bolletta della luce

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Il canone di abbonamento alla televisione, noto impropriamente come canone Rai, deve essere pagato una volta all’anno da tutte le famiglie che possiedono un apparecchio televisivo. Dal 2016 è inserito automaticamente nella fattura elettrica, perché il legislatore presume che ogni casa con la corrente abbia anche un televisore.
L’importo del canone televisivo è pari a 90 euro annui, divisi in 10 rate mensili presenti nelle bollette che vanno da gennaio a ottobre. Chi non possiede un’utenza della luce intestata, può versare il corrispettivo attraverso un modello F24.
In passato il canone Rai veniva pagato tramite bollettino postale, e, considerati i controlli effettuati a campione, erano molti gli italiani che evadevano questa tassa. Con la nuova modalità di pagamento automatico è diventato più difficile sottrarsi a questo onere.
Esistono però casi specifici in cui gli utenti non sono tenuti al versamento dei 90 euro. Per richiedere l’esenzione è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva per comunicare di averne diritto ed evitare l’addebito nella fattura della luce.
Hanno diritto all’esenzione le seguenti categorie: i contribuenti con utenze domestiche a uso residenziale che dichiarano di non possedere un apparecchio tv; gli eredi di un contribuente deceduto a cui sono ancora intestate le bollette e nella cui abitazione non è più presente una televisione; cittadini sopra i 75 anni con reddito annuo proprio e del coniuge non superiore agli 8 mila euro e senza conviventi titolari di reddito proprio, a eccezione di collaboratori domestici come colf e badanti; agenti diplomatici, i funzionari e gli impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali, i militari di cittadinanza non italiana e il personale civile non residente in Italia e di cittadinanza non italiana delle forze NATO.
Può capitare erroneamente di presentare la domanda di esenzione senza però rientrare in queste categorie, di voler provare volontariamente a eludere il Fisco per non pagare il canone per il possesso della tv o di trovarsi nella posizione di non poter pagare le bollette. In caso di accertamento della Guardia di Finanza i contribuenti che non hanno versato il canone posso incorrere in sanzioni fino a 6 volte l’importo dell’imposta, quindi fino a 540 euro, oltre al pagamento degli arretrati e degli eventuali interessi.

 

I rischi per chi occupa abusivamente la corsia di emergenza

CODICE DELLA STRADA

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Sulle corsie per la sosta di emergenza, si può circolare solo ed esclusivamente per arrestarsi o riprendere la marcia e invece su quelle di variazione di velocità solo per entrare o uscire dalla carreggiata. Il comma 15 dell’articolo 3 del Codice della strada definisce la corsia di emergenza in questo modo: ”Corsia adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni nel casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi”.
Gli automobilisti che utilizzano la corsia di emergenza per superare ingorghi o code, commettono una violazione molto grave. C’è però un’eccezione: nel caso di ingorghi autostradali, si può utilizzare la corsia di emergenza ma solo per raggiungere la più vicina uscita autostradale se questa dista meno di 500 metri (art. 176 comma 4).
E’ vietato fermarsi o sostare nella corsia di emergenza, a meno che non ci si trovi in una situazione di emergenza dovuta al malessere di un passeggero oppure a un guasto del veicolo. In questo caso il mezzo deve essere spostato velocemente sulla corsia d’emergenza o sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando ovviamente di ingombrare le corsie. (art. 176 comma 5).
Se il guasto dell’auto rende impossibile spostare il veicolo sulla corsia di emergenza o sulla piazzola di sosta o se queste manchino, bisogna apporre l’apposito segnale mobile di pericolo almeno a 100 metri.
In caso di sosta forzata, secondo le nuove normative, è vietato scendere dal veicolo senza aver prima indossato i prescritti giubbini segnaletici omologati con marchio CE.

 

Bonus acqua potabile: ecco chi ne ha diritto

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Si può ottenere il bonus acqua potabile da 500 a 2.500 euro per l’acquisto di dispositivi di filtraggio, mineralizzazione e raffreddamento dell’acqua anche il prossimo anno.
Non tutti sanno che il bonus per l’acqua potabile destinato ai cittadini e attività è previsto per ben due anni ed è dunque possibile usufruirne anche in vista di acquisti per la casa in previsione per il prossimo anno.
L’incentivo è stato introdotto con la legge di bilancio del 2021 per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre l’inquinamento dovuto all’utilizzo delle bottiglie di plastica per l’uso potabile.
Si tratta di un credito di imposta del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 ‒ è stato istituito un fondo di 5 milioni euro per ciascuno dei due anni ‒ per l’acquisto e l’installazione di sistemi di: filtraggio; mineralizzazione; raffreddamento; addizione di anidride carbonica alimentare.
La spesa deve essere sostenuta al fine di raggiungere un miglioramento qualitativo delle acque erogate dagli acquedotti per il consumo umano. Il bonus acqua potabile può essere riconosciuto alle seguenti categorie: persone fisiche; esercenti di attività di impresa, arti e professioni; enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è il seguente: 1.000 euro per ciascun immobile per le persone fisiche; 5 mila euro per ogni immobile adibito ad attività commerciale o istituzionale. Il bonus acqua potabile ammonta dunque a 500 euro per i privati e a 2.500 euro per gli esercenti e i rappresentanti degli enti.
Per ottenere il rimborso è necessario conservare la fattura elettronica o un documento commerciale contenente il codice fiscale del soggetto che richiede il credito di imposta e che dimostri l’importo delle spese sostenute. Sono esclusi i pagamenti effettuati in contanti a partire dal 16 giugno 2021.
È possibile presentare la domanda per il bonus acqua potabile tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello della spesa comunicando all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dell’importo. È possibile farlo attraverso il servizio web nell’area riservata del sito dell’AdE e gli altri canali telematici, come il nuovo sportello virtuale, compilando l’apposito modello e allegando la documentazione richiesta. Il bonus, una volta ricevuto, può essere utilizzato in compensazione tramite F24 o direttamente nella dichiarazione dei redditi fino al suo completo utilizzo.

 

Riscossione: dopo diverse proroghe e sospensioni, lo Stato torna a battere cassa

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Consumatori

RISCOSSIONE COATTIVA, TORNANO LE CARTELLE ESATTORIALI

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Riprende a pieno ritmo l’attività dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione: dopo diverse proroghe e sospensioni dei pagamenti, conseguenti all’emergenza Covid, lo Stato torna a battere cassa. Rate, imposte e versamenti sospesi torneranno ad essere inserite in calendario, con tempi e modalità di recupero che permetteranno al contribuente di regolarizzare la propria posizione col Fisco senza andare incontro a sanzioni.

La ripresa delle attività dell’Agente di riscossione si apre ufficialmente mercoledì 1 settembre, con l’invio delle prime notifiche. È la modalità con la quale la cartella di pagamento o altri atti della riscossione sono recapitati al contribuente, dopo l‘iscrizione a ruolo. La notifica può essere eseguita, in base alla tipologia di atto, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e con Posta elettronica certificata (PEC).

Il 6 settembre, invece, è il termine fissato per il pagamento dell’ultima rata della rottamazione ter relativa al mese di maggio 2020. Infatti, nell’ambito delle misure introdotte dalla Legge n. 106/2021 di conversione del “Decreto Sostegni-bis”, il legislatore modificando le date di scadenza originariamente previste nella “Comunicazione delle somme dovute” della “rottamazione-ter” ha fissato nuovi termini entro i quali effettuare il pagamento delle rate 2020, mantenendo comunque i benefici della definizione agevolata. Per il versamento delle rate 2021 c’è tempo fino al 30 novembre.

Quelle della prima settimana di settembre non sono però le uniche date che i contribuenti in debito col Fisco sono chiamati ad appuntarsi sul calendario. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha confermato la fine del termine di sospensione relativo ai versamenti rimandati a causa dell’emergenza Covid.

Nello specifico, tutte le rate sospese dall’inizio della pandemia ad oggi dovranno essere corrisposte entro la fine di settembre, seguendo il seguente ordine: dovranno subito essere effettuati i pagamenti e/o ripresi i piani di rateizzazione relativi al periodo antecedente l’8 marzo 2020 (o 21 febbraio per i comuni in zona rossa), chi ha quindi dei debiti non ancora regolarizzati e riferibili a questo periodo dovrà provvedere a regolarizzare la propria posizione senza ulteriore indugio; rate e pagamenti sospesi e relativi al periodo che va dall’8 marzo al 31 agosto 2021, invece, dovranno essere versate entro il 30 settembre 2021.

Va ricordato, a tal proposito, che per i pagamenti entro questi nuovi termini di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Per questo motivo, per la scadenza del 31 agosto 2021, il pagamento potrà essere effettuato entro il 6 settembre 2021. Per coloro che invece sono in regola con i versamenti delle rate del 2019 e del 2020, il termine “ultimo” per pagare quelle in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre (per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza: pertanto il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021).

Per qualsivoglia esigenza, i consumatori possono rivolgersi agli sportelli del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori in Via Roma 366 a Torino, telefonando in normale orario d’ufficio allo 011 5611800 o scrivendo una e-mail a uncpiemonte@gmail.com.

Bonus affitti, come usufruirne

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CONSUMATORI

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Ecco il Bonus Affitti 2021, un contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori che prevede un aiuto in denaro da parte dall’Agenzia delle entrate ai locatori degli immobili ad uso
abitativo. Per poterlo richiedere, è necessario che, tra il 25 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, e solo in questa fascia temporale, sia stata accordata all’inquilino una
riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021. Le riduzioni per le quali è riconosciuto il contributo a fondo perduto riguardano i contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, aventi ad oggetto immobili abitativi situati nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale dell’affittuario. Il bonus è pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione, e spetta per un importo massimo di 1.200 euro per ciascun proprietario. Il bonus viene pagato a partire dal 1° gennaio 2022.
L’erogazione del contributo è effettuata direttamente mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nella domanda, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo. Per poterlo avere è necessario compilare l’apposita domanda entro il 6 ottobre (la
scadenza è stata prorogata di un mese). L’istanza può essere compilata esclusivamente online attraverso un’apposita procedura web messa a disposizione all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, al percorso “Servizi per – Comunicare”. Nella domanda il frontespizio è dedicato ai dati del richiedente e ai dati generali dell’istanza, poi si trova il quadro A dedicato ai dati relativi ai contratti di locazione aventi i requisiti previsti e alle relative rinegoziazioni del canone. Per qualsivoglia esigenza, i consumatori possono rivolgersi agli sportelli del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori in Via Roma 366 a Torino, telefonando in normale orario d’ufficio allo 011 5611800 o scrivendo una e-mail a uncpiemonte@gmail.com.

Bonus Tv, come funziona

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Sta per arrivare anche in Italia la Nuova TV Digitale che, grazie ai nuovi standard tecnologici, consentirà di migliorare la qualità del segnale e di dare spazio alle trasmissioni in alta definizione, incrementando anche i servizi e il numero di TV connesse a internet. Per tutti coloro che non possono aggiornare i propri apparecchi, è necessario sostituire la vecchia TV o dotarla di un nuovo decoder. Per essi il governo ha introdotto due tipi di aiuti: il Bonus TV – Decoder; il Bonus rottamazione TV. Il Bonus TV – Decoder viene erogato sotto forma di sconto fino a 30 euro sul prezzo del prodotto acquistato e può essere richiesto dalle famiglie con ISEE fino a 20 mila euro. Il Bonus rottamazione TV, compatibile con il Bonus TV – Decoder, consiste invece in
uno sconto del 20% fino a 100 euro sul prezzo d’acquisto del nuovo televisore e non prevede limiti di ISEE. Può essere richiesto da chi: rottama un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018; risiede in Italia; ed è in regola con il pagamento del canone RAI. Sono inoltre in molti a chiedersi se il Bonus spetti anche nel caso in cui il nuovo apparecchio televisivo venga acquistato online. Rientrano nel Bonus solo determinati prodotti, quindi per poter beneficiare dello sconto è necessario essere sicuri che il televisore che si vuole acquistare rientri
nella lista dei prodotti idonei. Oltre a questo aspetto, c’è il fatto che il Bonus scatta solo se, prima di aver acquistato il nuovo televisore, quello vecchio è stato smaltito correttamente.
In generale si può dire che il Bonus rottamazione TV può essere richiesto sia in caso di acquisti in negozio che online. Ma attenzione: questo solo se il negozio online ha anche un luogo fisico di vendita in cui poter consegnare al venditore il vecchio apparecchio per lo smaltimento, oppure il modulo di autocertificazione del consumatore in cui il cliente dichiara di aver rottamato la TV in una delle apposite isole ecologiche. Per qualsivoglia esigenza, i consumatori possono rivolgersi agli sportelli del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori in Via Roma 366 a Torino, telefonando in normale orario d’ufficio allo 011 5611800 o scrivendo una e-mail a uncpiemonte@gmail.com.
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