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Donazioni in denaro fra parenti, come comportarsi

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Una donazione è un’operazione che, in molti casi, può essere effettuata tramite bonifico o una qualsiasi altra transazione bancaria. Chi riceve queste somme deve provvedere a dichiararle al fisco? Quando possono essere effettuate in contanti? Cerchiamo di comprendere come debbano essere gestite queste operazioni in modo da non incorrere in sanzioni o in spiacevoli controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. A definire nello specifico in cosa consiste una donazione ci ha pensato l’articolo 769 del Codice Civile, il quale ha espressamente previsto che: “La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.

Sicuramente una delle forme più comuni di donazione è quella costituita da del denaro: per spirito di liberalità viene trasferito del denaro da un soggetto all’altro. Uno dei casi più frequenti è quello di vedere dei genitori regalare del denaro ai propri figli.

La donazione, però, può avere come destinatari anche soggetti terzi, che possono essere delle associazioni o degli enti. Quando si vengono a creare queste ultime situazioni è sempre obbligatorio recarsi da un notaio, che provveda a certificare l’effettiva donazione.

Nel caso in cui ciò dovesse essere fatto, si tratta di un semplice passaggio di denaro, che non viene regolamento in alcun modo e per il quale non può essere richiesta la restituzione.

L’articolo 782 del Codice Civile prevede che la donazione debba essere fatta attraverso un atto pubblico. È quindi obbligatorio recarsi da un notaio ed è necessario che siano presenti due testimoni.

Questi devono essere capaci di agire e non devono trarre alcun interesse o vantaggio dalla donazione. Nel caso in cui la donazione sia di modico valore, l’articolo 783 del Codice Civile prevede che non sia necessario un atto pubblico.

Qui le imposte da pagare: quando i soggetti coinvolti sono i coniugi o dei parenti in linea diretta, come genitori, figli, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, anche quando sono stati adottati, la legge prevede una franchigia di 1.000.000 euro e un’aliquota del 4%; tra fratelli e sorelle la franchigia è di 100.000 euro e l’aliquota è al 6%; gli altri parenti fino al quarto grado in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado: non c’è alcuna franchigia e l’aliquota è pari al 6%; per gli altri soggetti non c’è franchigia e l’aliquota è all’8%; per le persone portatrici di handicap la franchigia è pari a 1.500.000 euro mentre l’aliquota è al 4%, 6% o 8% in base al grado di parentela.

In alcuni casi le donazioni non sono sottoposte ad alcun obbligo fiscale e non è necessario pagare alcuna tassa. In questa categoria rientrano: le donazioni di modico valore, che possono coinvolgere i passaggi di denaro o di altri beni mobili.

Il modico valore viene determinato direttamente dalle condizioni economiche del donante; eventuali spese di mantenimentoabbigliamentoeducazione o matrimonio; eventuali donazioni di aziende o rami di aziende, quote sociali o azioni, nel momento in cui vengono effettuate a favore dei figli, del coniuge o dei genitori; veicoli iscritti al PRA.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Rapporto Fisco-cittadino, ecco le novità

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Nulla sarà più come prima, viene da dire, tra cittadini, imprese e Agenzia delle Entrate. Uno dei punti focali della delega fiscale è infatti rappresentato dalla necessità di motivare in maniera approfondita eventuali atti, e quindi accertamenti. Prevale il diritto di difesa dei contribuenti e grava sul Fisco l’onere di prova.

Il concetto di fondo è quello di giustificare eventuali pretese, rispettando degli obblighi ben precisi prima di poter procedere con degli atti impositivi. Non potranno più bastare delle presunzioni. Sarà infatti necessario fornire delle prove concrete, tanto nel rispetto del contribuente quanto per “inchiodare” l’evasore individuato alle proprie responsabilità.

Altro aspetto di enorme rilevanza nel rapporto tra le parti è dato dall’obbligo di considerare l’eventuale contraddittorio preventivo, prima di poter emettere un atto di riscossione nei confronti del cittadino. Quest’ultimo potrà avvantaggiarsi di svariate tutele, come la specifica relativa a eventuali norme fiscali riportanti dubbi interpretativi. In casi del genere farà fede quanto riportato nello Statuto dei contribuenti e non la posizione del Fisco in materia.

La delega fiscale va a riconsiderare, punto dopo punto, il rapporto tra Fisco e italiani. Si mira a garantire il diritto alla difesa contro quegli atti dell’Agenzia delle Entrate che oggi sono esecutivi fin da subito, al compimento della riforma all’esame del Governo.

Generare un iter ben preciso può consentire di evitare storpiature delle norme, falle nel sistema e quindi interventi amministrativi che non avrebbero luogo a procedere.

Un sospiro di sollievo per i cittadini, considerando anche quelli che sono i tempi stringenti per presentare eventuali impugnazioni dopo l’esecuzione degli atti da parte del Fisco.

L’intero sistema non andrà più a ricadere, quindi, sulle spalle del soggetto sottoposto ad analisi fiscale. Sarà attivo un iter amministrativo che potrebbe consentire anche la cancellazione di eventuali controlli, senza che l’utente finale ne scopra l’esistenza. Tutto ciò perché, in assenza di prove in grado di superare un contraddittorio preventivo, non si otterrà il via libera a procedere.

Viene rimarcato il principio di buona fede, stabilito dallo Statuto del contribuente. Al di là del nuovo regolamento atto a istituire dei controlli preventivi interni, con creazione di faldoni con prove certe, si procederà a impedire sanzioni comminate in caso di ritardi, omissioni o errori dell’amministrazione finanziaria.

Troppo spesso i cittadini si ritrovano abbandonati nel mare magnum della burocrazia italiana-

Superbonus, gli ultimi aggiornamenti

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Con l’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate, arrivano ulteriori chiarimenti sulle ultime novità introdotte in materia di superbonus dal decreto Aiuti quater, dalla legge di Bilancio 2023 e dal decreto Cessioni. Dalle modifiche alle scadenze ai requisiti per l’agevolazione, passando per la misura dell’agevolazione e la detrazione in 10 anni, vediamo quali sono le novità.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.13 del 13 giugno ricorda che è stato differito al 30 settembre 2023 il termine per fruire del superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a patto che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Dal 2023 la detrazione spetta nella misura del 90 per cento e scenderà al 70 per cento per il 2024 e al 65 per cento per il 2025, per gli edifici in cui è prevista attualmente l’agevolazione.

La detrazione è riconosciuta: in misura piena, al 110%, per le spese sostenute entro la scadenza del 30 settembre 2023 per gli interventi effettuati su unifamiliari e villette, a patto che siano stati realizzati almeno il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022; in misura piena, al 110%, per gli interventi fino al 31 dicembre 2023 effettuati dagli istituti autonomi case popolari, IACP, a patto che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.

Nella circolare sono riepilogate le condizioni che permettono di mantenere l’accesso all’agevolazione al 110% anche ai condomini:

  • la cui CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater, ovvero del 18 novembre;

  • la cui CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022.
    La data di presentazione della CILA risulta determinante in quanto le deroghe devono essere considerate tassative.

Per i soggetti che abbiano realizzato almeno il 30 per cento dei lavori alla data del 30 settembre 2022, la scadenza è prorogata al 30 settembre 2023 per i soggetti che abbiano realizzato almeno il 30 per cento dei lavori alla data del 30 settembre 2022.
Per chi avesse iniziato i lavori a partire dal 1° gennaio, invece, è riconosciuta la detrazione al 90 per cento nel caso in cui il reddito di riferimento del contribuente non sia superiore a 15.000 euro e gli interventi siano realizzati su un immobile adibito ad abitazione principale.

Per interventi avviati dal 1° gennaio 2023 si intendono: quelli per i quali la CILA sia stata presentata a partire da tale data e per i quali la data di inizio lavori è successiva al 31 dicembre 2022; quelli per i quali la presentazione della CILA sia precedente al 1° gennaio 2023, a patto che il contribuente dimostri che i lavori siano iniziati a partire dal 2023.

L’agevolazione edilizia spetta, inoltre, a condizione che il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà, compresa la nuda proprietà, o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione).

Questa condizione si applica solo per gli interventi a partire dal 1° gennaio 2023, mentre per gli interventi passati le agevolazioni continuano anche se gli interventi sono realizzati da persone fisiche non titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reali di godimento sui beni.

Come stabilito dalla legge di Bilancio 2023, il superbonus al 110% per l’installazione di impianti fotovoltaici può essere fruito anche dalle Onlus, dalle Organizzazioni di volontariato (Odv) dalle associazioni di promozione sociale (Aps).

Inoltre la circolare ricorda che i contribuenti possono ripartire in 10 anni (anziché in 4) le detrazioni derivanti dalle spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi rientranti nel superbonus.
L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Mutui e detrazioni, cosa c’è da sapere

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Tra le agevolazioni a cui i contribuenti possono accedere, c’è quella relativa agli interessi passivi legati al mutuo sottoscritto per acquistare la prima casa. I mutuatari hanno, infatti, diritto ad una detrazione pari al 19% nel limite massimo di 4.000 euro.

A disciplinare la detraibilità del mutuo sulla prima casa è l’articolo 15 del TUIR, che si sofferma proprio sugli interessi passivi che vengono pagati sui finanziamenti ipotecari sottoscritti per acquistare l’abitazione principale.

Possono accedere a questa agevolazione i contribuenti che hanno effettivamente sostenuto la spesa, anche per la quota degli eventuali familiari a carico (che in genere è il coniuge). Questa particolare detrazione è fruibile direttamente all’interno del Modello 730 che nel Modello Persone Fisiche. Per poter beneficiare di questa detrazione è necessario rispettare alcune condizioni. Scopriamo quali sono.

Possono accedere alle detrazioni sugli interessi passivi i contribuenti che hanno sottoscritto un contratto di mutuo per acquistare l’abitazione principale. Entrando un po’ più nel dettaglio, il contratto di mutuo deve: essere stato sottoscritto nel corso dei 12 mesi precedenti o successivi rispetto all’acquisto dell’immobile. Viene esplicitamente escluso il caso in cui il contratto originario sia estinto e che ne venga stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale che deve essere rimborsata, maggiorata delle spese e di eventuali oneri correlati;

il finanziamento deve essere erogato da un soggetto residente in Italia o in uno Stato membro della Comunità europea.

Una delle condizioni necessarie per accedere alle detrazioni è che l’immobile venga destinato, dal mutuatario, ad abitazione principale. Questa opzione deve essere esercitata entro un anno dalla data di acquisto. Ricordiamo che come abitazione principale si intende la dimora abituale che il contribuente ha scelto per sé stesso e per la propria famiglia. Nel caso in cui l’immobile non venga scelto come abitazione principale, il contribuente decade da tutti i benefici previsti dalla normativa.

Non viene applicata la decadenza nel caso in cui il contribuente venga ricoverato in maniera permanente in un istituto di ricovero o sanitario, purché l’immobile non venga dato in affitto. Non può beneficiare della detrazione l’usufruttuario, perché non acquista l’immobile, ma acquisisce unicamente un diritto reale di godimento.

La detrazione spetta, inoltre, nel caso in cui: nel momento in cui l’immobile viene adibito ad abitazione principale, nel caso in cui sia stato oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione edilizia o da un qualsivoglia altro atto equivalente. L’immobile deve diventare abitazione principale entro e non oltre due anni dalla data di acquisto; nel caso in cui l’immobile sia locato, purché l’acquirente – entro tre mesi dall’acquisto – provvede a notificare al locatario l’atto di sfratto per finita locazione; nel caso in cui il contribuente debba trasferire la propria dimora per motivi di lavoro oppure sia stato ricoverato. L’immobile non deve essere affittato.

Nel momento in cui si presenta il Modello 730, il limite massimo di spesa agevolabile è pari a 4.000 euro ogni anno. Il bonus massimo, che si può ottenere in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è quindi pari a 760 euro, che corrisponde al 19% del limite massimo di 4.000 euro. Questo limite massimo si riferisce: agli interessi passivi; agli oneri accessori relativi al contratto di mutuo per il capitale che è stato preso in prestito; alle eventuali quote di rivalutazione che sono relative alle clausole di indicizzazione.

Nel caso in cui il mutuo sia cointestato tra due soggetti diversi, entrambi potranno detrarre gli interessi passivi per la quota di loro competenza.

Quando un immobile viene cointestato ad una coppia di coniugi, entrambi hanno la possibilità di beneficiare della detrazione per la propria quota di interessi. Nel caso in cui uno dei due coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetterà solo e soltanto a quest’ultimo per la quota di entrambi.

Per poter accedere alla detrazione risulta completamente ininfluente la ripartizione della proprietà dell’immobile: non è detto che debba necessariamente esserci un’identica ripartizione del costo dell’acquisto.

Per poter beneficiare della detrazione Irpef al 19% nel Modello 730 è necessario che il pagamento delle rate del Mutuo sia effettuato con un bonifico bancario o attraverso degli altri sistemi di pagamento tracciabili.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Consumatori, Polliotto (Unc): “Mobili difettosi, le cautele da adottare”

Parla la Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

 

Mobili difettosi o ritardo nella consegna sono purtroppo alcuni degli inconvenienti che possono capitare quando si acquistano beni di arredamento. “E’ il negoziante a essere responsabile dei mobili difettosi durante i primi due anni dall’acquisto. Si tratta della garanzia legale che entra in gioco ogni volta in cui il consumatore riscontra delle difformità dell’articolo acquistato rispetto alle caratteristiche dichiarate nella pubblicità, sulla confezione o dal venditore”. Lo spiega bene Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Che riprende: “Un caso molto frequente riguarda i difetti di conformità che sopraggiungono dopo il montaggio dei mobili acquistati: anche in questo caso è possibile far valere la garanzia legale sul venditore. Riassumendo, dunque, la garanzia legale ha queste caratteristiche: vale due anni dalla consegna del bene; è obbligatoria per legge; non è derogabile; può essere fatta valere dal consumatore direttamente nei confronti del venditore. Il consumatore, il cui bene abbia un difetto di conformità, deve rivolgersi dunque al rivenditore che è l’unico soggetto responsabile nei suoi confronti, a prescindere dal fatto che il difetto dipenda da un altro soggetto della catena distributiva. Il cliente, per esercitare i suoi diritti, ha l’onere di denunciare il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui l’ha constatato, per iscritto mediante lettera raccomandata A/R o per e-mail o per fax. Facendo valere la garanzia legale il consumatore ha diritto, a sua scelta, alla riparazione o alla sostituzione del bene difettoso da parte del venditore, senza addebito di spese. Solo se il venditore non provvede a riparare o sostituire il bene entro il termine congruo (o la riparazione effettuata in precedenza ha portato notevoli inconvenienti) il consumatore può arrivare a chiedere la risoluzione del contratto”, conclude l’Avvocato Patrizia Polliotto. Nel caso di mobili difettosi, accanto alla garanzia legale di conformità, il Codice del Consumo prevede la possibilità di offrire, gratuitamente oppure a pagamento, una garanzia convenzionale che non può limitare o escludere quella legale e che può comprendere servizi aggiuntivi di assistenza oppure semplicemente allungare il tempo previsto per la garanzia.

Si consiglia altresì che ogni qualvolta si dovessero verificare dei difetti durante il montaggio è bene segnalarli immediatamente ai montatori i quali dovranno indicare sul documento di consegna/avvenuto montaggio che il bene presenta dei difetti specificandone l’entità e facendosene rilasciare una copia, fare delle foto e scrivere al venditore a mezzo raccomandata o posta certificata.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

 

 

Assegni familiari, le novità in arrivo

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Come tutti gli anni, sono stati aggiornati gli importi dell‘assegno al nucleo familiare per il periodo che va dal 1° luglio 2023 fino al 30 giugno 2024. I nuovi livelli di reddito riguardano esclusivamente i nuclei con familiari che non rientrano dell’ambito di applicazione dell’assegno unico e tengono conto dell’inflazione, adeguando gli importi degli assegni familiari al costo della vita.

L‘assegno al nucleo familiare è un sostegno economico erogato dall’Inps alle famiglie che si trovano in una situazione di disagio economico. L’importo dell’assegno dipende dal reddito del nucleo familiare e dalla composizione dello stesso, tenendo conto della presenza di figli minori o di familiari con disabilità.

L’assegno spetta: ai lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori in malattia, in cassa integrazione, in disoccupazione, in mobilità indennizzata, assistiti per tubercolosi); ai pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; ai pensionati dei fondi speciali (autoferrotranvieri, elettrici, gas, esattoriali, telefonici, personale di volo; ai lavoratori parasubordinati, cioè a coloro che si sono iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi.

Come abbiamo visto, l’assegno spetta in misura diversa in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, con regole diverse da quando è in vigore l’assegno unico. Dal 1° marzo 2022, infatti l’assegno unico e universale per i figli a carico ha sostituito, per i nuclei con figli e orfanili, gli assegni per il nucleo familiare. I nuovi importi quindi riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili, vale a dire le famiglie esclusivamente composte da coniugi o da fratelli, sorelle e nipoti in presenza dei requisiti.

I nuovi importi riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili, quindi quelli: composti solo da maggiorenni inabili diversi dai figli; con entrambi i coniugi e senza figli, in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile; nuclei monoparentali senza figli, in cui siano presenti almeno un fratello, una sorella ed un nipote inabile; nuclei familiari senza figli in cui non siano presenti componenti inabili; nuclei familiari senza figli, con almeno un fratello, sorella o nipote, in cui non siano presenti componenti inabili; nuclei familiari senza figli in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile; nuclei monoparentali senza figli, con almeno un fratello, sorella o nipote, in cui solo il richiedente risulta inabile.

I livelli di reddito familiare per il pagamento degli ANF sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

In relazione alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo, calcolata da Istat tra il 2022 e il 2021, i livelli di reddito hanno fatto registrare un aumento dell’8,1% rispetto ai valori attuali per adeguarsi all’inflazione.

Tutti gli importi sono contenuti nell’allegato 1 della circolare Inps numero 55 del 9  giugno 2023.

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Aumenti pensioni minime, ecco quando scattano

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Il mese di luglio 2023 diventa più ricco per milioni di pensionati italiani grazie all’aumento degli importi dei trattamenti previdenziali minimi proporzionali all’età del beneficiario, ma anche grazie alla quattordicesima. Il tutto avviene in conformità con quanto previsto dalla legge di Bilancio. L’aumento delle pensioni minime si somma alla perequazione all’inflazione che a gennaio ha raggiunto quota 7,3% e termina al 31 dicembre 2023.

Il prossimo aumento sulle pensioni più basse è previsto a gennaio 2024, ma in quel caso si tratterà di un aumento uguale per tutti che varrà per il solo 2024 e che non si andrà a sommare a quello elargito nel 2023. Da gennaio 2024 sarà inoltre attiva la pensione di cittadinanza per tutti coloro che ne abbiano i requisiti.

I pensionati che prendono un assegno mensile inferiore a 563,74 euro avranno entrambe le maggiorazioni. Chi invece percepisce più di questa cifra, in caso ne abbia diritto, avrà la sola quattordicesima.

La ratio del provvedimento è espressa in Manovra ed è volta a “contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio”.

La rivalutazione straordinaria delle pensioni avviene secondo due importi: la rivalutazione dell’1,5% vale per tutti i pensionati con trattamento minimo e può arrivare fino a un massimo di 572,74 euro (si tratta di 8,46 euro mensili); l’aumento sale al 6,4% (36,08 euro mensili) per quei pensionati, con pensione minima, che abbiano compiuto i 75 anni di età. Per loro il trattamento sale a 599,82 euro. Per chi abbia 74 anni è previsto l’adeguamento dal mese successivo al compimento del 75esimo anno.

La quattordicesima a luglio spetta a quei pensionati che abbiano già compiuto i 64 anni di età e che abbiano un reddito inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo Inps fino al 2016 o fino a 2 volte il trattamento minimo Inps dal 2017.

Sul fronte previdenziale si segnala inoltre che fino al 2026 è possibile andare in pensione con 7 anni di anticipo.

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Consumatori, Polliotto (Unc): “Treno cancellato, come comportarsi”

Lo spiega la Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Italia, bella stagione alle porte, meteo permettendo. In visita di una ripresa consistente degli spostamenti da e verso le località di villeggiatura per la consueta pausa estiva, è bene sapere come comportarsi in caso di disagi durante il viaggio.

I consumatori devono sempre aver ben chiari e presenti quali sono i propri diritti in ogni campo. In caso di treno cancellato, è possibile optare tra: annullare il viaggio e chiedere il rimborso del biglietto (può trattarsi di un rimborso totale o parziale  se relativo alla parte del viaggio non effettuata); se il ritardo causato dal treno cancellato vanifica l’obiettivo del tuo viaggio, si ha diritto a un biglietto di ritorno verso il tuo punto di partenza iniziale oppure ad essere trasportato verso la destinazione finale alla prima opportunità (o in un momento successivo a tua scelta) a condizioni di trasporto comparabili. Ciò comprende mezzi di trasporto alternativi se il treno è bloccato e il servizio è sospeso. In ogni caso il consumatore ha il diritto l’assistenza sotto forma di pasti e bevande (commisurata ai tempi di attesa) se il ritardo è superiore a 1 ora e persino una sistemazione se fosse necessario pernottare.

Lo rende noto l’Avvocato Patrizia Polliotto, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, dal 1955 a oggi la prima, più antica e autorevole associazione consumeristica italiana.

Che prosegue: “Se si deve proseguire il viaggio, nonostante il treno sia stato cancellato, accettando un trasporto alternativo si potrebbe avere diritto a un risarcimento: di importo pari al 25% del prezzo del prezzo del biglietto (se il ritardo è superiore a 1 ora e inferiore a 2 ore) di importo pari al 50% del prezzo del prezzo del biglietto (se il ritardo è superiore a 2 ore). E’ opportuno sapere che non si ha diritto a un risarcimento se il consumatore ha optato per il rimborso del biglietto, oppure se era stato informato del ritardo causato dalla cancellazione del treno prima dell’acquisto del biglietto.

Vi sono però anche importanti novità comunitarie all’orizzonte. E’ il caso della cosiddetta “circostanza eccezionale”. Approfondisce ancora Patrizia Polliotto: Nel trasporto ferroviario non esiste ancora il concetto di “circostanza eccezionale” previsto dal trasporto aereo, dove (in alcuni casi) i ritardi dovuti al maltempo potrebbero escludere risarcimenti o compensazioni. Il nuovo regolamento europeo 2021/781 entrerà in vigore a giugno 2023 prevedendo che un’impresa ferroviaria non dovrebbe essere tenuta a corrispondere un indennizzo qualora sia in grado di dimostrare che il ritardo è stato causato da circostanze straordinarie quali condizioni meteorologiche estreme o gravi catastrofi naturali che mettevano a rischio l’esercizio sicuro del servizio’”, chiosa il noto legale torinese.

Al momento, però, si applicano le vecchie regole, secondo le quali tutti i viaggiatori che subiscono disservizi seppur dovuti al maltempo e alle sue gravissime conseguenze, possono chiedere compensazioni.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Gestione conto corrente, le cose da conoscere

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Quello dei costi inutili sul conto corrente è un problema che riguarda tanti italiani. Non ne sono immuni nemmeno coloro che hanno deciso di aprire un conto corrente cosiddetto a zero spese: queste soluzioni, infatti, spesso hanno costi azzerati solo per alcuni tipi di operazioni e prevedono il pagamento di commissioni per altri servizi.

Sapere in anticipo quali sono le operazioni che si fanno di solito e verificare quali sono i costi applicati dai diversi istituti bancari aiuta a eliminare gli sprechi e riduce le spese del conto corrente che si pagano per dei servizi che non si usano.

Capire quali sono i servizi gratuiti offerti dalla propria banca e confrontarli con quelli che si usano più spesso è il primo passo da fare per riuscire ad abbassare le spese del conto corrente. Considerare il proprio profilo di operatività è molto utile per capire se il conto corrente che è stato aperto in passato o quello che si ha intenzione di aprire corrisponde alle proprie esigenze.

Considerando che, in media, un conto corrente tradizionale costa circa 100 euro all’anno e uno online costa attorno ai 25 euro all’anno (dati della Banca d’Italia), verificare quali sono i costi del proprio conto è molto importante per capire se si sta spendendo troppo e se ci sono margini per abbassare i costi.

In generale, per spendere meno senza dover rinunciare ad avere un conto corrente in linea con i propri bisogni si può:mantenere la giacenza media al di sotto dei 5.000 euro.

In questo modo non solo si evita di pagare l’imposta di bollo, pari a 32,40 euro all’anno, ma si possono investire le somme eccedenti, rendendole profittevoli e proteggendole dagli effetti negativi dell’inflazione; evitare di andare in rosso.

Anche andare in negativo di pochi euro può costare molto, tra commissione di istruttoria veloce e interessi passivi; preferire le operazioni online rispetto a quelle allo sportello. Evitare di andare allo sportello per pagare le bollette o per fare un bonifico, ad esempio, è più economico e anche più veloce; verificare le commissioni applicate dalla banca sui prelievi di contanti.

Molte banche permettono di prelevare gratuitamente solo dagli ATM che appartengono al proprio circuito bancario e applicano una commissione ai prelievi di contanti fatti presso gli sportelli di altre banche.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Polliotto, Unc: come tutelarsi dagli acquisti in rete

“Consumatori più consapevoli, ecco come”

Il noto legale torinese ricorda cinque nuove opportunità con cui tutelare acquisti e finanze sul web.

Si è da poco celebrata, lo scorso 15 marzo, la Giornata mondiale del consumatore. “Ecco, pertanto, cinque importanti aggiornamenti informativi utilissimi agli utenti per tutelarsi in un mondo in continuo cambiamento, come ha ricordato l’avvocato Massimiliano Dona, Presidente di Unione Nazionale Consumatori”, spiega l’avvocato Patrizia Polliotto, Fondatore e Presidente del Comitato Piemontese della medesima associazione, prima nata nel suo genere in Italia nel lontano 1955.

Con l’inizio del 2023 entrano in vigore nuove norme sulla trasparenza degli sconti applicati: per ogni articolo in promozione dovrà sempre essere indicato il prezzo originario, con la novità che questo non può essere arbitrariamente deciso dal commerciante (magari gonfiandolo per poi applicare una percentuale di sconto molto attraente). Secondo le nuove norme il “prezzo originale” dovrà essere inderogabilmente “il costo più basso a cui quel determinato prodotto è stato messo in vendita negli ultimi 30 giorni”. In questo articolo vi spiego nel dettaglio quali sono le regole nei negozi”, ricorda Patrizia Polliotto.

Sempre Massimiliano Dona ci ricorda altresì che, in tema di compravendite on line, è bene ricordare: “Pensiamo a quanto sono importanti i motori di ricerca e i comparatori per aiutarci a trovare il prodotto che cerchiamo al miglior prezzo: il problema è che i risultati delle nostre ricerche possono essere alterati da vari fattori, per questo motivo è intervenuta l’Europa, prevedendo (con la direttiva 2019/2161 recentemente recepita in Italia) che al consumatore devono essere fornite informazioni generali in relazione ai «parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati come risultato della sua ricerca»”.

Venti di cambiamento in arrivo anche sul versante delle recensioni che creano accreditamento sul web. “D’ora in poi, le piattaforme di e-commerce dovranno assicurare che gli autori della recensione abbiano effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto in questione: e l’e-commerce dovrà pertanto adottare misure adeguate per verificare tale requisito prima di pubblicare una recensione. Ovviamente è vietata ogni pratica che punti a ottenere recensioni false”. 

Per poi proseguire: “Importante, invece soprattutto per l’ecommerce, il divieto di proporre al consumatore un bene identico ad un altro commercializzato in altri Stati membri, se questo è significativamente diverso per caratteristiche: si cerca in questo modo di frenare l’annoso fenomeno della dual quality che consiste nel commercializzare prodotti solo esteticamente paragonabili, ma diversi nella sostanza, ad esempio nella composizione (pensiamo ai prodotti tessili) o nella configurazione (pensiamo ai  prodotti tech)”.

Notizie positive anche per i fruitori di eventi a pagamento. Quante volte vi sarà capitato di mettervi davanti al computer -magari con un certo anticipo- per acquistare il biglietto per il concerto dei vostri idoli, per uno spettacolo di teatro o per la squadra del cuore ma pochi istanti dopo l’apertura delle vendite, i ticket erano già tutti esauriti? Non è sempre un problema di tempistica, ma spesso si tratta di bot, cioè sistemi automatizzati che in pochi istanti fanno piazza pulita dei posti disponibili. E infatti, subito dopo, gli stessi agognati biglietti tornano disponibili su piattaforme di secondary ticketing. Ecco: ora, secondo le nuove regole, non si potranno rivendere ticket da parte di chi li ha acquistati utilizzando strumenti automatizzati per eludere le limitazioni al numero di ticket che una persona può acquistare. 

Riteniamo che consumatori e informazione siano un binomio inscindibile da valorizzare ogni giorno, perché la legalità possa aver di diritto e di fatto il primato che le spetta nella vita di ogni giorno”, conclude Patrizia Polliotto.