Lo spiega la Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.
Italia, bella stagione alle porte, meteo permettendo. In visita di una ripresa consistente degli spostamenti da e verso le località di villeggiatura per la consueta pausa estiva, è bene sapere come comportarsi in caso di disagi durante il viaggio.
“I consumatori devono sempre aver ben chiari e presenti quali sono i propri diritti in ogni campo. In caso di treno cancellato, è possibile optare tra: annullare il viaggio e chiedere il rimborso del biglietto (può trattarsi di un rimborso totale o parziale se relativo alla parte del viaggio non effettuata); se il ritardo causato dal treno cancellato vanifica l’obiettivo del tuo viaggio, si ha diritto a un biglietto di ritorno verso il tuo punto di partenza iniziale oppure ad essere trasportato verso la destinazione finale alla prima opportunità (o in un momento successivo a tua scelta) a condizioni di trasporto comparabili. Ciò comprende mezzi di trasporto alternativi se il treno è bloccato e il servizio è sospeso. In ogni caso il consumatore ha il diritto l’assistenza sotto forma di pasti e bevande (commisurata ai tempi di attesa) se il ritardo è superiore a 1 ora e persino una sistemazione se fosse necessario pernottare”.
Lo rende noto l’Avvocato Patrizia Polliotto, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, dal 1955 a oggi la prima, più antica e autorevole associazione consumeristica italiana.
Che prosegue: “Se si deve proseguire il viaggio, nonostante il treno sia stato cancellato, accettando un trasporto alternativo si potrebbe avere diritto a un risarcimento: di importo pari al 25% del prezzo del prezzo del biglietto (se il ritardo è superiore a 1 ora e inferiore a 2 ore) di importo pari al 50% del prezzo del prezzo del biglietto (se il ritardo è superiore a 2 ore). E’ opportuno sapere che non si ha diritto a un risarcimento se il consumatore ha optato per il rimborso del biglietto, oppure se era stato informato del ritardo causato dalla cancellazione del treno prima dell’acquisto del biglietto”.
Vi sono però anche importanti novità comunitarie all’orizzonte. E’ il caso della cosiddetta “circostanza eccezionale”. Approfondisce ancora Patrizia Polliotto: “Nel trasporto ferroviario non esiste ancora il concetto di “circostanza eccezionale” previsto dal trasporto aereo, dove (in alcuni casi) i ritardi dovuti al maltempo potrebbero escludere risarcimenti o compensazioni. Il nuovo regolamento europeo 2021/781 entrerà in vigore a giugno 2023 prevedendo che ‘un’impresa ferroviaria non dovrebbe essere tenuta a corrispondere un indennizzo qualora sia in grado di dimostrare che il ritardo è stato causato da circostanze straordinarie quali condizioni meteorologiche estreme o gravi catastrofi naturali che mettevano a rischio l’esercizio sicuro del servizio’”, chiosa il noto legale torinese.
Al momento, però, si applicano le vecchie regole, secondo le quali tutti i viaggiatori che subiscono disservizi seppur dovuti al maltempo e alle sue gravissime conseguenze, possono chiedere compensazioni.
Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.
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