Consumatori, Polliotto (Unc): “Prodotti difettosi e garanzie, tutte le novità”

La Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori illustra i cambiamenti intercorsi dal 1° gennaio 2022.

Prodotti difettosi e garanzie, ecco le novità di legge. Al via una normativa che riscrive le regole del gioco per i produttori, per i quali è sempre consigliabile una verifica giuridico-legale preventiva dei propri formulari contrattuali al fine di renderli il più possibile adempienti e sicuri anche per chi fa impresa, in special modo per le PMI. “A partire dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo 170/2021 che modifica gli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo (e introduce gli articoli da 135bis a 135septies), in attuazione alla direttiva europea n. 2019/771 sulla vendita di beni che si applica a tutti contratti conclusi successivamente al 1° gennaio 2022”, esordisce Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, dal 1955 a oggi la prima, più antica e autorevole associazione consumeristica italiana.
La riforma interessa oltre a quelli di vendita, anche altri contratti a tal fine equiparati (permuta, somministrazione, appalto, opera, fornitura di beni da fabbricare o produrre), indipendentemente dal fatto che la stipulazione del contratto avvenga fisicamente nei negozi, a distanza oppure online. Sono beni oggetto di vendita anche acqua, gas, energia elettrica in un volume o in una quantità determinata, beni mobili materiali anche da assemblare, animali vivi e infine anche oggetti usati.
“Quando si procede a un acquisto, il primo passo consiste nel verificare se sussistono i requisiti individuati dalla legge per considerare un bene conforme al contratto. Qualora manchi anche uno solo di questi elementi, infatti, il consumatore può attivare le garanzie. A proposito di dichiarazioni pubbliche la nuova normativa ha previsto degli obblighi rafforzati per il venditore. Il venditore è sempre vincolato a ciò che dichiara pubblicamente ossia rivolgendosi a un numero di persone indeterminato e ampio, salvo il caso in cui dimostri che non conosceva la dichiarazione o non avrebbe potuto conoscerla usando l’ordinaria diligenza”, approfondisce il legale. “Se un bene non soddisfa i requisiti previsti dalla legge – prosegue – il venditore deve specificamente informare il consumatore delle caratteristiche particolari del bene e, solo se il consumatore le accetta espressamente e separatamente, allora il venditore è esente da responsabilità. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene che si manifesti entro due anni dalla consegna”.
Le regole in esame valgono anche per i contratti che hanno a oggetto beni contenenti elementi o servizi digitali. Se invece il difetto di conformità dovesse derivare dalla condotta di un’altra persona diversa dal venditore finale che è parte della catena contrattuale distributiva, il consumatore potrà rivolgersi comunque al venditore. Sarà poi quest’ultimo ad agire eventualmente in regresso nei confronti delle persone effettivamente responsabili nella catena commerciale.
In caso di prodotti difettosi, il consumatore ha diritto “Alla sostituzione o alla riparazione del bene. La scelta è libera e alternativa purché il rimedio preferito non sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore. La riparazione o la sostituzione devono avvenire senza spese per il consumatore, entro un congruo lasso di tempo e senza arrecare notevoli inconvenienti. Oppure alla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto. Questi rimedi cosiddetti “secondari” possono essere attivati solo nel caso in cui il venditore non abbia effettuato la riparazione o la sostituzione del bene (o si sia rifiutato); persista il difetto di conformità nonostante l’intervento del venditore; il difetto sia grave; oppure il venditore non possa procedere entro un periodo di tempo ragionevole o senza inconvenienti per il consumatore. Si ricorda che, in caso di difetto di conformità, il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento fino a quando il venditore non abbia adempiuto ai relativi obblighi, così come previsto dal Codice Civile”, precisa Patrizia Polliotto. “Questi rimedi a disposizione del consumatore si estendono anche ai casi in cui il bene venduto non possa essere utilizzato o il suo uso è parzialmente limitato a causa della violazione di diritti dei terzi di proprietà intellettuale. È infatti il venditore ad essere responsabile per aver messo a disposizione della clientela beni su cui altri soggetti esercitano dei diritti, che sono incompatibili con i diritti dei futuri acquirenti”, precisa la Presidente di UNC Piemonte.
La nuova legge ha previsto degli obblighi più severi per il venditore o il produttore che offrono una garanzia convenzionale ulteriore e aggiuntiva rispetto a quella legale. “Infatti – conclude l’Avvocato Polliotto – se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia sono meno vantaggiose di quelle che sono state promesse in pubblicità, la garanzia vincola il venditore secondo le modalità pubblicizzate.  La dichiarazione di garanzia convenzionale deve essere fornita al consumatore non oltre il momento della consegna della merce, su supporto durevole e redatta in un linguaggio semplice e comprensibile”.
Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

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