L'ANALISI DI UN CASO PRATICO

Contratti di lavoro: responsabilità di appaltatore e committente

Ne parliamo con l’avvocato Erasmo Geusa* del Foro di Torino

 

IL FATTO. Il conducente del veicolo della ditta alfa (dipendente della ditta appaltatrice del contratto di trasporto), a fine corsa e nello stabilimento della committente beta, effettuando “una manovra impropria”, non inerente allo scarico della merce da lui trasportata, cadeva in una vasca che risultava allagata da acque calde per la lavorazione dei tessuti animali adiposi, a temperatura di circa 70 gradi, provocandosi ustioni su circa il 40% della superfice corporea, ustioni di terzo grado, che gli provocavano la morte per shock settico e sindrome da fibrillazione.

 

IL DIRITTO. Ci si chiede quale sia la responsabilità della società alfa, della società beta e come esse vengano regolate secondo la normativa vigente. La materia è regolata dal D.Lgs n. 81/2008 e dagli artt.113 e 589 cp.: segnatamente, nella vicenda in oggetto, per l’accusa trattasi di cooperazione colposa nella causazione dell’evento mortale, tra la ditta alfa e la ditta beta, in persona dei vertici apicali che le rappresentano. Come viene qualificata la condotta colposa? La colpa è qualificata da tre accezioni differenti: imprudenza, imperizia, negligenza. (art.43 cp: … è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi , regolamenti, ordini o discipline). La colpa, in questa materia, in generale, e nel caso in oggetto in particolare, viene evidenziata quindi rispetto alle buone regole previste in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, in materia di formazione dei dipendenti che, a vario titolo, devono svolgere le proprie mansioni nei suddetti luoghi e in materia di cooperazione di informazioni e buone prassi applicative tra i rapporti che, a vario titolo, intercorrono nei contratti di appalto, tra il committente e l’appaltatore. In materia usa chiamarsi la norma giuridica a cui fare riferimento per andare esenti da colpa, la “norma di copertura”.

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La condotta negligente, perché non adeguata alla “norma di copertura”, dovrà essere, però, in un rapporto di “causa effetto” con l’evento mortale: in altre parole, l’interprete dovrà sempre chiedersi se ed in qual misura quell’omissione di strumenti di tutela giust-lavoristica sia stata rilevante, anche solo parzialmente, per la causazione dell’evento. In tema di causalità colposa, un esempio scolastico, ma assai chiarificatore, può essere quello del dipendente ferito (per violazioni delle norme antinfortunistiche), anche solo in modo lieve, che subisce un incidente mortale, mentre vien trasportato in ambulanza in ospedale. Un conto è la responsabilità per le lesioni guaribili subite per quell’omesso controllo del datore di lavoro, un altro conto, invece, se a seguito del sinistro stradale gli aggravamenti siano tali da condurlo alla morte. Nel caso di specie, ripeto scolastico, si capisce il senso “del nesso di causa” nella sua applicazione pratica: il datore di lavoro dovrà, semmai rispondere, di lesioni colpose, ma non certo di omicidio colposo, per effetto di una causa sopravvenuta a lui non riconducibile. Fin qui tutto chiaro, se non addirittura banale. Torniamo però al nostro caso di specie. Dalle indagini condotte sul luogo del sinistro risultava che il conducente dell’automezzo si fosse infortunato cadendo accidentalmente in una vasca di alimentazione dell’impianto con liquidi ustionanti (che come vedremo, però, lì non avrebbero dovuto trovarsi), compiendo una manovra per nulla attinente con le sue mansioni di conducente di autoarticolati, anche perché nelle sue mansioni non era affatto prevista quella dello scarico della merce. Insomma: cosa ci faceva il dipendente della ditta di autotrasporti alfa nella vasca dello stabilimento della ditta beta? Attenzione: pare che stesse recuperando una scopa per pulire il suo automezzo (!)

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Il caso scolastico quindi, se riportato alla nostra vicenda, diventa <meno banale>, in quanto ci si deve chiedere in quale misura la condotta anomala del dipendente abbia influito nella causazione del sinistro, ma soprattutto se ed in quale misura anche i datori di lavoro siano in concorso di colpa. L’ipotesi accusatoria ha esteso anche ai datori di lavoro la responsabilità per colpa, per le seguenti ragioni. La più grave in capo al vertice apicale dell’azienda del luogo in cui è avvenuto il sinistro, ove si sono evidenziate diverse omissioni strutturali, a livello tecnico e per omessa manutenzione dell’impianto, che -se a norma- non avrebbe dovuto avere i reflui di scolo ustionanti nella vasca di alimentazione impianto, cioè non avrebbe dovuto avere acque di scolo, anche per cause anomale e non previste. Oltre a ciò venivano contestate gravi omissioni nella segnaletica e nei sistemi di protezione da ingerenze esterne di qualsivoglia natura. Ed infine la mancata formazione al personale dipendente ed addetto ad interagire con il personale esterno dei fornitori, nonché la mancata informazione alle ditte fornitrici dei rischi specifici inerenti l’attività praticata in azienda. Quanto poi alla ditta beta, cioè il fornitore del contratto di trasporto, datore di lavoro dell’infortunato, venivano ravvisate omissioni rilevanti, sia in senso di scambio di informazioni e cooperazione sui rischi inerenti l’attività svolta dall’impresa committente, sia sulla formazione diretta dei suoi dipendenti che, ovviamente, oltre a dovere conoscere le norme a tutela di un corretto comportamento per le proprie mansioni dirette, avrebbero dovuto conoscere quali accorgimenti rispettare nelle mansioni inerenti il contatto con ambienti di lavoro diversi dai propri, ma comunque collegati per la cooperazione professionale.

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Nel caso di specie, essendo l’RSPP interno privo di delega con potere effettivo di spesa, l’ipotesi d’accusa ricadeva tutta in capo al datore di lavoro, a nulla servendo appunto la delega di funzioni. Il difetto di spesa è sempre colpa, la delega funzionale senza potere di spesa non libera di responsabilità penale il datore di lavoro. Il principio ispiratore della materia è questo: il datore di lavoro virtuoso deve prevenire l’evento infortunistico secondo le regole d’esperienza e la buona prassi, secondo la “norma di copertura” appunto. Non rileva affatto che il dipendente o non abbia avuto un comportamento anomalo o eccezionale: il datore di lavoro virtuoso deve tenere lo stato dei luoghi e degli strumenti della sua azienda adeguati alle norme di prevenzione, apparentemente inutili o costosi, ma necessari se finalizzati alla tutela dei rischi tutti, previsti e prevedibili. I principi esposti in questo caso concreto quindi non sono principi scolastici: il difetto di spesa (voluto dall’imprenditore) per prevenzione dei rischi in termini di formazione ed informazione è sempre sanzionato, così come lo è quello inerente l’ammodernamento e l’adeguamento degli strumenti aziendali. Anche quando la condotta del soggetto infortunato sembrerebbe rivestire una connotazione anomala ed imprevista: per la normativa vigente il rischio prevedibile va previsto ed evitato, così come la condotta imprevista, ma non imprevedibile.

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Avv. Erasmo Geusa

Torino, Via Cibrario 28 bis tel. 011484604, mail studiolegalegeusa@libero.it

Anni 50, Cassazionista. Avvocato penalista specializzato in penale dell’economia, della sicurezza e ambiente, reati commerciali, reati fiscali e tributari, reati della pubblica amministrazione, reati bancari, reati fallimentari, responsabilità medica, responsabilità penale da infortunistica stradale e responsabilità degli enti.