IL COMMENTO DELL'AVV. EDOARDO ROSSI

Il diritto dei nonni a vedere i nipoti

vecchi anziani

rossi avvUna questione culturale prima ancora che normativa

 

La sentenza della Corte di Strasburgo, che ha condannato l’Italia per aver tutelato in ritardo il diritto di due nonni di Torino e dei loro nipoti a mantenere rapporti significativi, è particolarmente importante. In Italia dal 7 febbraio 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo 154/2013 (in attuazione della delega contenuta all’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), con cui si è portata a compimento la più radicale modifica del diritto di famiglia successiva alla legge 19 maggio 1975, n. 151. Questa riforma ha riconosciuto, tra l’altro, il diritto autonomo dei nonni di promuovere azioni legali per salvaguardare il rapporto con i nipoti.

 

Questa legge in Italia purtroppo non sempre viene applicata e i nonni restano l’anello debole della famiglia. Troppe volte questi ultimi sono esclusi ingiustamente dal cotesto familiare dopo la separazione o il divorzio dei loro figli, quando spesso diventano oggetto di vere e proprie vendette e ritorsioni a tutto danno dei bambini. La sentenza emessa dalla Corte di Strasburgo deve essere di monito per l’Italia e per gli addetti ai lavori. Nel nostro Paese i nonni sono il welfare dell’infanzia e dell’adolescenza. Ci sono 4 milioni di nonni-sitter che gestiscono i nipoti da 0 a 14 anni quotidianamente, con un notevole risparmio familiare per la spesa di baby-sitter e asili nido.Appare inconcepibile che molti di questi nonni vengano defenestrati da una famiglia quando non servono più o bisogna farla pagare all’altro coniuge e ai suoi parenti. 

 

I nonni hanno diritto di mantenere rapporti con i nipoti sempre e comunque, salvo che non siano oggettivamente dannosi. Non si tratta di un affidamento genitoriale ma della salvaguardia di un legame fondamentale nella crescita di ogni individuo.

 

Edoardo Rossi

Avvocato Matrimonialista

Presidente AMI Piemonte e Valle d’Aosta

Il divorzio cambia, non ancora nei tempi ma certamente nella forma

rossi avv

Tale modalità semplificata è però possibile solo quando non vi siano figli minori, maggiorenni ma non economicamente indipendenti o portatori di handicap grave ed a condizione che l’accordo non preveda patti di trasferimenti patrimoniali

 

Pochi mesi fa è entrata in vigore la legge sul cosiddetto “divorzio facile” che comporta la possibilità di separarsi o divorziare consensualmente davanti al Sindaco o, in alternativa, a mezzo della “negoziazione assistita”, nello studio cioè dei propri legali.  Per quanto riguarda in particolare la possibilità di rivolgersi al Sindaco, la procedura è molto snella e prevede che i coniugi si rechino previo appuntamento dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente (quello di residenza di uno dei coniugi oppure il Comune dove è stato celebrato o trascritto il matrimonio) dichiarando la volontà di separarsi, divorziare o semplicemente modificare le condizioni di una separazione o di un divorzio. Trascorsi trenta giorni dalla prima dichiarazione di volontà, le parti dovranno ricomparire per la conferma dell’accordo. L’assistenza del legale è facoltativa.  


Tale modalità semplificata è però possibile solo quando non vi siano figli minori, maggiorenni ma non economicamente indipendenti o portatori di handicap grave ed a condizione che l’accordo non preveda patti di trasferimenti patrimoniali.
  La legge del 10 novembre 2014 n. 162 cambia pertanto il luogo dove la fine del matrimonio viene decisa e tale delocalizzazione fuori dalle aule dei tribunali servirà ad alleggerire i noti ritardi della giustizia italiana. A volte, però, la forma è sostanza. E portare fuori dai tribunali le separazioni consensuali e i divorzi congiunti potrebbe contribuire anche ad abbassare il livello del conflitto e della rabbia. 

 

Stiamo parlando di “divorzio facile” e non di “divorzio breve”. Quest’ultima modifica  che era ad un passo dall’approvazione ha visto un brusco dietrofront del Parlamento che probabilmente, pentito, l’ha nuovamente ripresentata nelle forme di disegno di legge. Una volta approvata ridurrà il termine attualmente previsto in 3 anni per ottenere il divorzio.

 

Avv. Edoardo Rossi
Presidente Associazione Avvocati Matrimonialisti Piemonte