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Scadenze fiscali di febbraio 2022, ecco il riepilogo

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Come ogni mese, l’Agenzia delle Entrate riassume le scadenze fiscali sul proprio sito ufficiale. Ecco quali sono quelle relative a febbraio 2022, dai benefici del Superbonus all’Iva: tutte le voci più importanti e le tempistiche relative.
Entro il 15 febbraio si deve procedere con l’emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente (gennaio 2022) e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione.
Nella stessa data è prevista l’emissione e la registrazione delle fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente (gennaio 2022).
Il 16 febbraio sono previsti la liquidazione e il versamento dell’Iva relativa al mese precedente (gennaio 2022): è possibile effettuare il pagamento attraverso il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.
Sempre il 16 febbraio, i datori di lavori sono tenuti al versamento delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente (gennaio 2022). Inoltre, devono occuparsi del versamento delle ritenute effettuate sui redditi da lavoro autonomo corrisposti nel mese di dicembre 2021.
Nello stesso giorno, mercoledì 16 febbraio, si dovrà adempiere a tutti i versamenti dell’imposta sulle transazioni finanziarie, istituita dalla legge 228/2012 e dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente (gennaio 2022).
Di seguito invece quelle cui adempiere al 28 del mese: Ecco le principali: pagamento, in unica soluzione, dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell’anno 2021 (ottobre, novembre e dicembre).
È possibile pagare sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate; primo versamento del 2022 per chi ha aderito al piano di rateizzazione previsto dal decreto Rottamazione ter: per mantenere il beneficio è necessario saldare la rata entro il 28 febbraio, anche se sono comunque ammessi 5 giorni di tolleranza; chi è titolare di una partita IVA a regime forfettario, e solo chi è iscritto alle categorie INPS di artigiani e commercianti, può richiedere la riduzione contributiva del 35%.
La domanda può essere presentata tramite l’apposita funzione nel cassetto contributivo.

 

Consumatori, Polliotto (Unc): “Prodotti difettosi e garanzie, tutte le novità”

La Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori illustra i cambiamenti intercorsi dal 1° gennaio 2022.

Prodotti difettosi e garanzie, ecco le novità di legge. Al via una normativa che riscrive le regole del gioco per i produttori, per i quali è sempre consigliabile una verifica giuridico-legale preventiva dei propri formulari contrattuali al fine di renderli il più possibile adempienti e sicuri anche per chi fa impresa, in special modo per le PMI. “A partire dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo 170/2021 che modifica gli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo (e introduce gli articoli da 135bis a 135septies), in attuazione alla direttiva europea n. 2019/771 sulla vendita di beni che si applica a tutti contratti conclusi successivamente al 1° gennaio 2022”, esordisce Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, dal 1955 a oggi la prima, più antica e autorevole associazione consumeristica italiana.
La riforma interessa oltre a quelli di vendita, anche altri contratti a tal fine equiparati (permuta, somministrazione, appalto, opera, fornitura di beni da fabbricare o produrre), indipendentemente dal fatto che la stipulazione del contratto avvenga fisicamente nei negozi, a distanza oppure online. Sono beni oggetto di vendita anche acqua, gas, energia elettrica in un volume o in una quantità determinata, beni mobili materiali anche da assemblare, animali vivi e infine anche oggetti usati.
“Quando si procede a un acquisto, il primo passo consiste nel verificare se sussistono i requisiti individuati dalla legge per considerare un bene conforme al contratto. Qualora manchi anche uno solo di questi elementi, infatti, il consumatore può attivare le garanzie. A proposito di dichiarazioni pubbliche la nuova normativa ha previsto degli obblighi rafforzati per il venditore. Il venditore è sempre vincolato a ciò che dichiara pubblicamente ossia rivolgendosi a un numero di persone indeterminato e ampio, salvo il caso in cui dimostri che non conosceva la dichiarazione o non avrebbe potuto conoscerla usando l’ordinaria diligenza”, approfondisce il legale. “Se un bene non soddisfa i requisiti previsti dalla legge – prosegue – il venditore deve specificamente informare il consumatore delle caratteristiche particolari del bene e, solo se il consumatore le accetta espressamente e separatamente, allora il venditore è esente da responsabilità. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene che si manifesti entro due anni dalla consegna”.
Le regole in esame valgono anche per i contratti che hanno a oggetto beni contenenti elementi o servizi digitali. Se invece il difetto di conformità dovesse derivare dalla condotta di un’altra persona diversa dal venditore finale che è parte della catena contrattuale distributiva, il consumatore potrà rivolgersi comunque al venditore. Sarà poi quest’ultimo ad agire eventualmente in regresso nei confronti delle persone effettivamente responsabili nella catena commerciale.
In caso di prodotti difettosi, il consumatore ha diritto “Alla sostituzione o alla riparazione del bene. La scelta è libera e alternativa purché il rimedio preferito non sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore. La riparazione o la sostituzione devono avvenire senza spese per il consumatore, entro un congruo lasso di tempo e senza arrecare notevoli inconvenienti. Oppure alla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto. Questi rimedi cosiddetti “secondari” possono essere attivati solo nel caso in cui il venditore non abbia effettuato la riparazione o la sostituzione del bene (o si sia rifiutato); persista il difetto di conformità nonostante l’intervento del venditore; il difetto sia grave; oppure il venditore non possa procedere entro un periodo di tempo ragionevole o senza inconvenienti per il consumatore. Si ricorda che, in caso di difetto di conformità, il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento fino a quando il venditore non abbia adempiuto ai relativi obblighi, così come previsto dal Codice Civile”, precisa Patrizia Polliotto. “Questi rimedi a disposizione del consumatore si estendono anche ai casi in cui il bene venduto non possa essere utilizzato o il suo uso è parzialmente limitato a causa della violazione di diritti dei terzi di proprietà intellettuale. È infatti il venditore ad essere responsabile per aver messo a disposizione della clientela beni su cui altri soggetti esercitano dei diritti, che sono incompatibili con i diritti dei futuri acquirenti”, precisa la Presidente di UNC Piemonte.
La nuova legge ha previsto degli obblighi più severi per il venditore o il produttore che offrono una garanzia convenzionale ulteriore e aggiuntiva rispetto a quella legale. “Infatti – conclude l’Avvocato Polliotto – se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia sono meno vantaggiose di quelle che sono state promesse in pubblicità, la garanzia vincola il venditore secondo le modalità pubblicizzate.  La dichiarazione di garanzia convenzionale deve essere fornita al consumatore non oltre il momento della consegna della merce, su supporto durevole e redatta in un linguaggio semplice e comprensibile”.
Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Bonus mobili ed elettrodomestici, tutte le novità

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Confermato anche per il 2022 (e fino al 2024) il cd. bonus mobili ed elettrodomestici. La prima novità riguardante il bonus mobili ed elettrodomestici è quella relativa alla proroga: chi, infatti, non ha ancora usufruito dello sconto potrà farlo nel 2022 (ma anche nel 2023 e nel 2024).

L’agevolazione è stata estesa, come già accennato sopra, per altri tre anni, confermando gli stessi requisiti validi fino al 31 dicembre 2021.

Va ricordato, a tal proposito, che il bonus mobili ed elettrodomestici è una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va calcolata su un importo massimo di 10 mila euro, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Potrà continuare a beneficiare della detrazione chi acquista mobili ed elettrodomestici nuovi nel 2021 e ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio 2020.Per avere l’agevolazione è indispensabile, quindi, realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato l’acquisto viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.

Inoltre, per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.

Quando è stato introdotto, il bonus mobili ed elettrodomestici riconosceva uno sconto Irpef entro il limite massimo di 10 mila euro. Nel 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è stato elevato a 16 mila euro, per poi tornare a 10 mila euro nel 2022. Tra le principali novità delle Legge di Bilancio, infatti, vi è il ricalcolo degli importi massimi di spesa.

Nello specifico, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, è possibile fruire di una detrazione del 50% calcolata su un importo massimo di 10 mila euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Il limite dei 10 mila euro scenderà poi a 5mila euro nel 2023 e nel 2024, ma riguarderà sempre la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.itcompilando l’apposito format.

Assegno unico, come fare domanda

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Dal 1° gennaio 2022 è finalmente possibile presentare la domanda per l’Assegno unico e universale tramite il servizio online dell’INPS.

Si tratta di un sostegno economico dato alle famiglie che sostituisce il premio nascita (bonus mamma domani), l’assegno di natalità (bonus bebè), gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni.

Si chiama “unico” perché semplifica e potenzia gli interventi a favore della genitorialità e della natalità, e “universale” perché è garantito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.

L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza; per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea; svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale; per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

La domanda deve essere presentata da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

L’importo dell’Assegno unico è determinato secondo il valore ISEE. Per questo motivo l’ISEE, valido e corretto, serve per fare la domanda, anche se non è obbligatorio. E’ possibile presentare la domanda anche senza ISEE ma in questo caso si accederà solo all’importo minimo previsto per l’Assegno unico. Sarà comunque possibile inviare l’ISEE successivamente ed avere accesso all’importo specifico e previsto per il proprio nucleo familiare.  E’ possibile inviare l’ISEE entro il 30 giugno 2022 con il riconoscimento retroattivo degli importi spettanti a decorrere dal mese di marzo.

L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere comunque richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. In questo caso però saranno corrisposti gli importi minimi dell’assegno previsti dalla normativa.

L’Assegno unico non concorre inoltre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF.

L’importo dell’Assegno unico e universale viene determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

Più precisamente, è prevista: una quota variabile modulata in modo progressivo: si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro. Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con 4 o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità.

Vi è poi una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.

L’importo riconosciuto sarà corrisposto in via ordinaria sulle coordinate IBAN intestate al richiedente o tramite bonifico domiciliato.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.itcompilando l’apposito format.

Canone Rai ed esenzione 2022, chi la deve richiedere

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Canone Rai, le esenzioni del 2021 non valgono più: chi ne ha diritto deve presentare apposita domanda per non pagare la tassa sulla tv. Il canone Rai verrà eliminato definitivamente dalla bolletta della luce a partire dal 2023. Per quest’anno continueremo dunque a pagare i 90 euro annui del canone nella bolletta elettrica. Chi ha diritto all’esenzione, dovrà fare una nuova richiesta entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento per un esonero completo per tutto l’anno.

L’esenzione del canone RAI è regolata da precise disposizioni consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, per evitare l’addebito diretto in bolletta, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica ad uso residenziale possono dichiarare che non è presente alcuna televisione, propria o di un componente della famiglia anagrafica, in nessuna delle abitazioni in cui è attiva l’utenza elettrica a loro intestata. Per farlo, basta scaricare a questo indirizzo Schede – Canone TV – Dichiarazione sostitutiva – Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it) il modulo per la dichiarazione sostitutiva compilato nelle sue parti e sottoscritto dovrà essere inviato utilizzando una delle seguenti modalità:  tramite l’applicazione web presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate,  attraverso gli intermediari abilitati, per posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico) purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), o in alternativa  in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale all’Ufficio Canone TV – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta unitamente a copia fronte e retro di un valido documento di riconoscimento. Chi dovesse decidere di inviare la dichiarazione sostitutiva a mezzo del servizio postale si consiglia di conservare sempre una copia della dichiarazione inviata e della ricevuta di invio e di avvenuta ricezione.

Viepiù, con lo stesso modello, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari.

Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio TV.

L’istanza (da ripresentarsi ogni anno) va inviata: dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2022 esonera dall’obbligo del pagamento del canone per il secondo semestre dello stesso anno;dal 1° luglio 2022 al 31 gennaio 2023 esonero dall’obbligo del pagamento per l’intera annualità 2023.

Possono, previa richiesta, ottenere l’esonero dal pagamento del canone Rai 2022 coloro che hanno compiuto 75 anni e: non convivono con altri soggetti, diversi dal coniuge o dal soggetto unito civilmente, titolari di reddito proprio, eccezion fatta per collaboratori domestici, colf e badanti; possiedono un reddito annuo (considerando anche quello del coniuge o del soggetto unito civilmente) non superiore a 8 mila euro.

Ai fini dell’agevolazione rileva il reddito registrato nell’anno precedente quello in cui si intende fruire dell’esonero, imponibile ai fini fiscali e risultante dalla dichiarazione dei redditi. Ad esempio redditi relativi al periodo di imposta 2021 per accedere all’esonero nel 2022.

Una volta inviata la dichiarazione non sarà necessario trasmetterla per le annualità successive, a patto che il contribuente mantenga i requisiti di spettanza.

Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali: gli agenti diplomatici, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961; i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell’articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963; i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile; i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.itcompilando l’apposito format.

Saldi, come comportarsi per acquistare in sicurezza

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Il via dei saldi è una buona occasione per fare buoni acquisti ma è necessario anche fare attenzione alle fregature. Dato che prevenire è meglio che curare vi indichiamo di seguito alcuni consigli utili.

Prodotti difettosi. Conservate sempre lo scontrino. Non è vero che i capi in saldo non si possono cambiare. Valgono le regole di sempre. Il negoziante è tenuto a cambiare il prodotto difettoso. N

o ai fondi di magazzino. Le vendite devono essere realmente di fine stagione: la merce messa in saldo deve essere l’avanzo della stagione che sta finendo, non fondi di magazzino. Come accorgersene? Un tempo suggerivamo di stare lontani da quei negozi che a fine stagione avevano ancora, per ogni articolo, tutte le taglie ed i colori. Ma, con l’invenduto di questi mesi, non è più un criterio utile. Oggi, l’unica è essere aggiornati sulle tendenze dell’ultima stagione.

Confrontate i prezzi. Non fermatevi mai al primo negozio, ma confrontate i prezzi di più esercizi. Eviterete di mangiarvi le mani. A volte basta un giro in più per evitare l’acquisto sbagliato o per trovare prezzi più bassi. Nei giorni che precedono i saldi andate a curiosare nei negozi, segnandovi il prezzo della merce che vi interessa. Potrete così verificare se lo sconto praticato è reale ed andrete a colpo sicuro, evitando inutili code.

Idee chiare. Cercate di avere le idee chiare sulle spese da fare prima di entrare in negozio: sarete meno influenzabili dal negoziante e correrete meno il rischio di tornare a casa carichi di capi di abbigliamento, magari anche a buon prezzo, ma dei quali non avevate alcun bisogno e che non userete mai.

Bontà del capo. Valutate la bontà della merce guardando l’etichetta che descrive la composizione del capo d’abbigliamento (fibre naturali o sintetiche, lino o cotone…). Pagare un prezzo alto non implica che sia un prodotto di qualità.

Diffidate degli sconti esagerati. Gli sconti superiori al 50% spesso nascondono merce non esattamente nuova o prezzi vecchi gonfiati. L’abitudine di ritoccare il prezzo vecchio così da alzare la percentuale di sconto ed invogliare maggiormente all’acquisto, è dura a morire. Per questo suggeriamo ai consumatori di guardare sempre al prezzo effettivo da pagare e di non farsi incantare da ribassi troppo elevati.

Servitevi preferibilmente nei negozi di fiducia o acquistate merce della quale conoscete già il prezzo o la qualità, così da poter valutare autonomamente la convenienza dell’acquisto.Negozi e vetrine. Controllate il prezzo e non acquistate nei negozi che non espongono il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo e la percentuale dello sconto, anche se in alcune regioni non è obbligatorio farlo. Il prezzo deve essere inoltre esposto in modo chiaro e ben leggibile.

Controllate che fra la merce in saldo non ce ne sia di nuova a prezzo pieno. La merce in saldo deve essere separata in modo chiaro dalla “nuova”. Diffidate delle vetrine coperte da manifesti che non vi consentono di vedere la merce.

Datevi un budget. In tempo di saldi è tra i consigli forse più utile, seppur possa sembrare ovvio!

Se nonostante tali accorgimenti dovesse presentarsi qualche problema nell’acquisto potrete contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.itcompilando l’apposito format.

Ecco quando è possibile fruire due volte del Bonus Casa

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Una sentenza della Cassazione ha stabilito che il bonus sull’acquisto della prima casa si può ottenere due volte.

Ricordiamo che il bonus prima casa è un’agevolazione che spetta a chi compra un immobile nel Comune dove risiede: la condizione è che non si devono possedere altre abitazioni nella stessa città o altre abitazioni per cui si è già percepito il bonus. Ma ci sono alcune eccezioni, vediamo quali.

Bonus prima casa, quando è possibile richiederlo due volte.

È possibile richiedere il bonus prima casa una seconda volta quando il contribuente è costretto a cambiare abitazione perché quest’ultima non è più idonea. L’esempio tipico è quello di una casa ormai inagibile a seguito di una calamità naturale o perché sottoposta a un ordine di ristrutturazione del Comune. Oppure nel caso in cui una coppia ha avuto figli e non può più vivere nell’abitazione perché troppo piccola rispetto alle mutate esigenze del nucleo familiare.

La Suprema corte ha ricordato che in tema di agevolazioni prima casa l’idoneità dell’abitazione va valutata sia sotto il profilo oggettivo (effettiva inabitabilità), che sotto quello soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che il beneficio trova applicazione anche nell‘ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato.

Si può usufruire una seconda volta del bonus prima casa quando si compra un immobile adiacente al primo per potersi allargare. Per la Cassazione, se un cittadino compra un appartamento confinante al proprio (per il quale ha usato il bonus prima casa) e abbatte le pareti divisorie per crearne uno più grande accatastato come unico, può estendere l’agevolazione anche sull’acquisto dell’immobile.

La condizione è dimostrare di avere ampliato l’abitazione principale perché divenuta inidonea all’uso: il contribuente, in sostanza, deve dimostrare l’effettiva unificazione delle due unità immobiliari finalizzata a realizzare un unico alloggio. Alloggio però che non deve essere di lusso, condizione quest’ultima per poter fruire dell’agevolazione.

La Cassazione aggiunge che, entro tre anni dalla registrazione, deve essere dato “effettivo seguito all’impegno assunto dai contribuenti, in sede di rogito, di procedere all’unificazione dei locali”.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.itcompilando l’apposito format.

Bonus vacanze, come agire se la pandemia impedisce di partire

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

A fronte della vicina scadenza della misura pensata per far ripartire il turismo, in molti si chiedono se è possibile ottenere un rimborso o utilizzare il buono anche nel 2022 in caso si sia impossibilitati a raggiungere la struttura ricettiva del soggiorno, ad esempio a causa di infezione da Covid, con isolamento, o quarantena preventiva. O ancora in caso non si possieda il Green pass.

Prima di chiarire ogni dubbio, ricordiamo che il bonus vacanze può essere utilizzato per il pagamento di servizi e pacchetti turistici offerti in ambito nazionale, e dunque solo sul territorio italiano, dalle seguenti tipologie di attività: alberghi, resort, motel, residence, pensioni; villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere e b&b, alloggi in aziende agricole; agenzie di viaggio; tour operator.

La misura è destinata ai nuclei familiari con indicatore Isee non superiore a 40 mila euro. Queste le cifre (massime) a cui si può accedere, in base al numero di persone presenti sotto lo stesso tetto: 500 euro per i nuclei familiari con tre o più persone; 300 euro per i nuclei familiari con due persone; 150 euro per i nuclei familiari con una sola persona.

Il beneficio spetta per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio turistico. Il restante 20% è invece erogato come detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato utilizzato il bonus vacanze.

Per esempio una famiglia composta da genitori e un figlio che prenota una vacanza da 1.000 euro ha diritto a uno sconto immediato di 400 euro al momento del pagamento e una detrazione d’imposta di 100 euro in fase di dichiarazione dei redditi; deve essere speso in un’unica soluzione in un’unica struttura turistica o presso un unico operatore.

Nel caso il corrispettivo dovuto sia inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati ad esso e la cifra residua non può essere utilizzata.

Per utilizzare il bonus vacanze basta, al momento del pagamento del pacchetto, comunicare al fornitore il proprio codice fiscale e il codice univoco assegnato o esibire il Qr code direttamente dall’app Io, nella sezione Pagamenti.

L’importo dello sconto del bonus vacanze non può essere in alcun caso rimborsato dall’operatore turistico in caso di mancata fruizione del soggiorno. Non può essere inoltre ceduto a soggetti terzi diversi dal beneficiario indicato sulla fattura.

Dunque, qualora risulti impossibile andare in vacanza a causa di isolamentoquarantena o mancato possesso del Green pass, si potrà ottenere solo il rimborso dei soldi effettivamente spesi al netto del bonus vacanze, e solo in base agli accordi con l’impresa turistica.

E’ altresì impossibile impiegare il bonus vacanze oltre il 31 dicembre 2021, anche se questo giorno può essere il primo della prenotazione. La vacanza può dunque durare fino ai primi giorni del 2022, a patto che inizi almeno l’ultimo giorno dell’anno corrente.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.itcompilando l’apposito format.

Obbligo catene da neve, che cosa c’è da sapere

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Con l’arrivo dell’inverno aumenta anche il freddo e la possibilità di nevicate. Per questo motivo, la legge italiana obbliga ad avere con sé in auto le dotazioni invernali (catene da neve a bordo o pneumatici invernali), dal 15 novembre al 15 aprile. Nel caso in cui la strada sia coperta di neve e/o ghiaccio, allora le catene sono la scelta migliore. Vediamo tutto quello che bisogna sapere a riguardo e le migliori in vendita.

Le catene per le gomme sono uno strumento davvero utile in auto contro neve e ghiaccio. Se la neve si accumula sulla carreggiata e il ghiaccio rende il percorso difficoltoso, duro e scivoloso, le catene aumentano sensibilmente la presa delle ruote sulla strada e garantiscono un elevato standard di sicurezza per guidare senza rischi.

Con le intemperie invernali, infatti non si può scherzare: chi vive nel nord Italia o in zone montane sa bene cosa significa provare l’esperienza di guidare su strade innevate. Le catene, inoltre, sono un’alternativa valida, sicura ed economica agli pneumatici invernali.

La legge italiana obbliga gli automobilisti a installare gli pneumatici invernali sulla vettura o a tenere a bordo le catene da neve dal 15 novembre 2021 al 15 aprile 2022. L’obbligo vale sui tratti stradali e autostradali maggiormente soggetti al rischio di precipitazioni nevose, dove è presente l’apposita segnaletica.

Attenzione: in caso di insolvenza rispetto alle disposizioni previste dall’articolo 6 del Codice della Strada, sono previste sanzioni che variano da 85 euro a 338 euro sui tratti autostradali e dai 41 euro ai 169 euro su quelli comunali. Oltre alla sanzione è prevista anche la decurtazione di tre punti sulla patente.

Per chi non ha gli pneumatici invernali, dunque, le catene da neve sono uno strumento assolutamente indispensabile da tenere in auto durante la stagione invernale per la propria sicurezza e per evitare le multe salate e la decurtazione dei punti dalla patente. In base a quanto prescritto dalla legge, le catene devono essere omologate e avere l’etichetta con marchio CE, a garanzia di funzionalità e resistenza, come queste che vi consigliamo noi.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.itcompilando l’apposito format.

Rimborsi voucher aerei, dove e quando richiederli

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Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Aperte le domande per richiedere il rimborso dei voucher emessi durante la pandemia dalle compagnie aeree che nel frattempo sono fallite o sono state dichiarate insolventi. Il ministero del Turismo ha messo a disposizione sul proprio sito la piattaforma per erogare i risarcimenti ai viaggiatori a cui spettano.

Il portale per le richieste è aperto già dal 7 dicembre e rimarrà attivo per ricevere le istanze fino alle ore 12 del 31 dicembre. Nonostante le scarse risorse messe a disposizione, soltanto un milione di euro stanziato per il 2021, nell’avviso del ministero si scongiura il “click day”, cioè la corsa per arrivare primi ad accaparrarsi i rimborsi, in quanto si specifica che le somme verranno distribuite a tutti i beneficiari “mediante ripartizione proporzionale delle risorse disponibili tra gli aventi diritto” anche se questo porterebbe a una riduzione degli importi degli indennizzi (qui avevamo parlato dei rimborsi sui voli cancellati).

Non si esclude un rifinanziamento dell’indennizzo per l’anno prossimo ma, intanto, come previsto dal documento ministeriale, i rimborsi saranno saldati non oltre la primavera 2022, cioè entro 120 giorni a partire dal 31 dicembre 2021 (qui per sapere come fare richiesta di rimborso per i biglietti dei treni per i soggetti privi di Green pass).

I rimborsi saranno riconosciuti per: i voucher che non siano stati utilizzati entro la scadenza di validità e non siano stati rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore; i voucher non ancora scaduti, qualora l’operatore turistico o il vettore emittente sia dichiarato fallito o insolvente entro la data del 31 dicembre 2021.

In questi criteri rientra anche Alitalia, in quanto, come precisato nelle Faq pubblicate sul sito del ministero del Turismo, per “fallimento o insolvenza” si intende anche la “cessazione di fatto dell’attività” (qui i numeri su quanto ci è costata Alitalia).

Per fare richiesta gli interessati dovranno compilare tutti i campi richiesti nello “Sportello incentivi” nel sito del ministero, al quale si potrà accedere soltanto utilizzando le credenziali Spid2 o della Carta nazionale dei servizi.

Per inoltrare la domanda si dovranno dichiarare i propri dati personali: cognome e nome e ragione sociale; codice fiscale e, eventualmente, partita IVA; residenza / sede legale; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (solo per operatore economico).

Al termine della procedura indicata, si riceverà il file da scaricare, firmare digitalmente e inviare allo stesso sportello. Alla domanda si dovranno poi allegare i seguenti documenti: copia del voucher emesso in favore del soggetto titolare da operatori turistici o da vettori, unitamente alla documentazione attestante il pagamento a fronte del quale è stato emesso il voucher; la richiesta di rimborso inoltrata agli operatori turistici o ai vettori emittenti che siano stati dichiarati falliti o insolventi.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.itcompilando l’apposito format.