Bonus prima casa per chi ha meno di 35 anni, tutte le indicazioni

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una mini guida alle agevolazioni per i giovani under 36. Nel documento aggiornato a gennaio vengono riepilogati i requisiti per avere accesso alle agevolazioni, i vantaggi previsti dalla misura e i casi in cui si perde il bonus per l’acquisto della prima casa.

Esse spettano a coloro che: acquistano la “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023; non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato; hanno un ISEE annuo non superiore a 40.000 euro.

È necessario, inoltre: avere o stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto; non essere titolari, nemmeno col coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare; non possedere un altro immobile acquistato con l’agevolazione prima casa o, se si possiede, venderlo entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Tra gli immobili ammessi al  beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico); A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazione di tipo ultra popolare); A/6 (abitazione di tipo rurale); A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell’immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito); C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse); C/7 (tettoie chiuse o aperte)limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

Per gli acquisti non soggetti a Iva, non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Per le compravendite soggette a Iva, oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva pagata al venditore, che può essere utilizzato: per pagare imposte (registro, ipotecaria, catastale) su successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato; per compensare somme dovute tramite modello F24, in cui va indicato il codice tributo “6928”.

Per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo non è dovuta l’imposta sostitutiva.

L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che come per gli altri atti di acquisto assoggettati all’imposta di registro proporzionale, anche l’atto di acquisto prima casa “under 36” è esente, inoltre, dall’imposta di bollo.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Al Bano con Borello a Punto 13 per Fondazione Aief

Articolo Successivo

Digi-Core, un canale diretto con la Garante Infanzia

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Auto Crocetta