Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.
Canone Rai, le esenzioni del 2021 non valgono più: chi ne ha diritto deve presentare apposita domanda per non pagare la tassa sulla tv. Il canone Rai verrà eliminato definitivamente dalla bolletta della luce a partire dal 2023. Per quest’anno continueremo dunque a pagare i 90 euro annui del canone nella bolletta elettrica. Chi ha diritto all’esenzione, dovrà fare una nuova richiesta entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento per un esonero completo per tutto l’anno.
L’esenzione del canone RAI è regolata da precise disposizioni consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, per evitare l’addebito diretto in bolletta, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica ad uso residenziale possono dichiarare che non è presente alcuna televisione, propria o di un componente della famiglia anagrafica, in nessuna delle abitazioni in cui è attiva l’utenza elettrica a loro intestata. Per farlo, basta scaricare a questo indirizzo Schede – Canone TV – Dichiarazione sostitutiva – Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it) il modulo per la dichiarazione sostitutiva compilato nelle sue parti e sottoscritto dovrà essere inviato utilizzando una delle seguenti modalità: tramite l’applicazione web presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, attraverso gli intermediari abilitati, per posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico) purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), o in alternativa in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale all’Ufficio Canone TV – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta unitamente a copia fronte e retro di un valido documento di riconoscimento. Chi dovesse decidere di inviare la dichiarazione sostitutiva a mezzo del servizio postale si consiglia di conservare sempre una copia della dichiarazione inviata e della ricevuta di invio e di avvenuta ricezione.
Viepiù, con lo stesso modello, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari.
Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio TV.
L’istanza (da ripresentarsi ogni anno) va inviata: dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2022 esonera dall’obbligo del pagamento del canone per il secondo semestre dello stesso anno;dal 1° luglio 2022 al 31 gennaio 2023 esonero dall’obbligo del pagamento per l’intera annualità 2023.
Possono, previa richiesta, ottenere l’esonero dal pagamento del canone Rai 2022 coloro che hanno compiuto 75 anni e: non convivono con altri soggetti, diversi dal coniuge o dal soggetto unito civilmente, titolari di reddito proprio, eccezion fatta per collaboratori domestici, colf e badanti; possiedono un reddito annuo (considerando anche quello del coniuge o del soggetto unito civilmente) non superiore a 8 mila euro.
Ai fini dell’agevolazione rileva il reddito registrato nell’anno precedente quello in cui si intende fruire dell’esonero, imponibile ai fini fiscali e risultante dalla dichiarazione dei redditi. Ad esempio redditi relativi al periodo di imposta 2021 per accedere all’esonero nel 2022.
Una volta inviata la dichiarazione non sarà necessario trasmetterla per le annualità successive, a patto che il contribuente mantenga i requisiti di spettanza.
Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali: gli agenti diplomatici, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961; i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell’articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963; i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile; i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.
Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.itcompilando l’apposito format.
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