Ne parliamo con l’avvocato Erasmo Geusa* del Foro di Torino
IL FATTO. Il conducente del veicolo della ditta alfa (dipendente della ditta appaltatrice del contratto di trasporto), a fine corsa e nello stabilimento della committente beta, effettuando “una manovra impropria”, non inerente allo scarico della merce da lui trasportata, cadeva in una vasca che risultava allagata da acque calde per la lavorazione dei tessuti animali adiposi, a temperatura di circa 70 gradi, provocandosi ustioni su circa il 40% della superfice corporea, ustioni di terzo grado, che gli provocavano la morte per shock settico e sindrome da fibrillazione.

IL DIRITTO. Ci si chiede quale sia la responsabilità della società alfa, della società beta e come esse vengano regolate secondo la normativa vigente. La materia è regolata dal D.Lgs n. 81/2008 e dagli artt.113 e 589 cp.: segnatamente, nella vicenda in oggetto, per l’accusa trattasi di cooperazione colposa nella causazione dell’evento mortale, tra la ditta alfa e la ditta beta, in persona dei vertici apicali che le rappresentano. Come viene qualificata la condotta colposa? La colpa è qualificata da tre accezioni differenti: imprudenza, imperizia, negligenza. (art.43 cp: … è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi , regolamenti, ordini o discipline). La colpa, in questa materia, in generale, e nel caso in oggetto in particolare, viene evidenziata quindi rispetto alle buone regole previste in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, in materia di formazione dei dipendenti che, a vario titolo, devono svolgere le proprie mansioni nei suddetti luoghi e in materia di cooperazione di informazioni e buone prassi applicative tra i rapporti che, a vario titolo, intercorrono nei contratti di appalto, tra il committente e l’appaltatore. In materia usa chiamarsi la norma giuridica a cui fare riferimento per andare esenti da colpa, la “norma di copertura”.
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La condotta negligente, perché non adeguata alla “norma di copertura”, dovrà essere, però, in un rapporto di “causa effetto” con l’evento mortale: in altre parole, l’interprete dovrà sempre chiedersi se ed in qual misura quell’omissione di strumenti di tutela giust-lavoristica sia stata rilevante, anche solo parzialmente, per la causazione dell’evento. In tema di causalità colposa, un esempio scolastico, ma assai chiarificatore, può essere quello del dipendente ferito (per violazioni delle norme antinfortunistiche), anche solo in modo lieve, che subisce un incidente mortale, mentre vien trasportato in ambulanza in ospedale. Un conto è la responsabilità per le lesioni guaribili subite per quell’omesso controllo del datore di lavoro, un altro conto, invece, se a seguito del sinistro stradale gli aggravamenti siano tali da condurlo alla morte. Nel caso di specie, ripeto scolastico, si capisce il senso “del nesso di causa” nella sua applicazione pratica: il datore di lavoro dovrà, semmai rispondere, di lesioni colpose, ma non certo di omicidio colposo, per effetto di una causa sopravvenuta a lui non riconducibile. Fin qui tutto chiaro, se non addirittura banale. Torniamo però al nostro caso di specie. Dalle indagini condotte sul luogo del sinistro risultava che il conducente dell’automezzo si fosse infortunato cadendo accidentalmente in una vasca di alimentazione dell’impianto con liquidi ustionanti (che come vedremo, però, lì non avrebbero dovuto trovarsi), compiendo una manovra per nulla attinente con le sue mansioni di conducente di autoarticolati, anche perché nelle sue mansioni non era affatto prevista quella dello scarico della merce. Insomma: cosa ci faceva il dipendente della ditta di autotrasporti alfa nella vasca dello stabilimento della ditta beta? Attenzione: pare che stesse recuperando una scopa per pulire il suo automezzo (!)
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Il caso scolastico quindi, se riportato alla nostra vicenda, diventa <meno banale>, in quanto ci si deve chiedere in quale misura la condotta anomala del dipendente abbia influito nella causazione del sinistro, ma soprattutto se ed in quale misura anche i datori di lavoro siano in concorso di colpa. L’ipotesi accusatoria ha esteso anche ai datori di lavoro la responsabilità per colpa, per le seguenti ragioni. La più grave in capo al vertice apicale dell’azienda del luogo in cui è avvenuto il sinistro, ove si sono evidenziate diverse omissioni strutturali, a livello tecnico e per omessa manutenzione dell’impianto, che -se a norma- non avrebbe dovuto avere i reflui di scolo ustionanti nella vasca di alimentazione impianto, cioè non avrebbe dovuto avere acque di scolo, anche per cause anomale e non previste. Oltre a ciò venivano contestate gravi omissioni nella segnaletica e nei sistemi di protezione da ingerenze esterne di qualsivoglia natura. Ed infine la mancata formazione al personale dipendente ed addetto ad interagire con il personale esterno dei fornitori, nonché la mancata informazione alle ditte fornitrici dei rischi specifici inerenti l’attività praticata in azienda. Quanto poi alla ditta beta, cioè il fornitore del contratto di trasporto, datore di lavoro dell’infortunato, venivano ravvisate omissioni rilevanti, sia in senso di scambio di informazioni e cooperazione sui rischi inerenti l’attività svolta dall’impresa committente, sia sulla formazione diretta dei suoi dipendenti che, ovviamente, oltre a dovere conoscere le norme a tutela di un corretto comportamento per le proprie mansioni dirette, avrebbero dovuto conoscere quali accorgimenti rispettare nelle mansioni inerenti il contatto con ambienti di lavoro diversi dai propri, ma comunque collegati per la cooperazione professionale.
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Nel caso di specie, essendo l’RSPP interno privo di delega con potere effettivo di spesa, l’ipotesi d’accusa ricadeva tutta in capo al datore di lavoro, a nulla servendo appunto la delega di funzioni. Il difetto di spesa è sempre colpa, la delega funzionale senza potere di spesa non libera di responsabilità penale il datore di lavoro. Il principio ispiratore della materia è questo: il datore di lavoro virtuoso deve prevenire l’evento infortunistico secondo le regole d’esperienza e la buona prassi, secondo la “norma di copertura” appunto. Non rileva affatto che il dipendente o non abbia avuto un comportamento anomalo o eccezionale: il datore di lavoro virtuoso deve tenere lo stato dei luoghi e degli strumenti della sua azienda adeguati alle norme di prevenzione, apparentemente inutili o costosi, ma necessari se finalizzati alla tutela dei rischi tutti, previsti e prevedibili. I principi esposti in questo caso concreto quindi non sono principi scolastici: il difetto di spesa (voluto dall’imprenditore) per prevenzione dei rischi in termini di formazione ed informazione è sempre sanzionato, così come lo è quello inerente l’ammodernamento e l’adeguamento degli strumenti aziendali. Anche quando la condotta del soggetto infortunato sembrerebbe rivestire una connotazione anomala ed imprevista: per la normativa vigente il rischio prevedibile va previsto ed evitato, così come la condotta imprevista, ma non imprevedibile.
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Avv. Erasmo Geusa
Torino, Via Cibrario 28 bis tel. 011484604, mail studiolegalegeusa@libero.it
Anni 50, Cassazionista. Avvocato penalista specializzato in penale dell’economia, della sicurezza e ambiente, reati commerciali, reati fiscali e tributari, reati della pubblica amministrazione, reati bancari, reati fallimentari, responsabilità medica, responsabilità penale da infortunistica stradale e responsabilità degli enti.
l’inserimento degli impianti nelle ossa mascellari del paziente, ponendo in essere, in questo modo, interventi mininvasivi che vengono portati a termine senza effettuare incisioni e, di conseguenza, suture. Il tutto preparato in precedenza virtualmente al computer. L’elevata precisione della metodica consente di operare con estrema sicurezza anche in prossimità di strutture anatomiche quali, ad esempio, il nervo alveolare inferiore o il seno mascellare, mentre la bassa invasività chirurgica garantisce tempi di guarigione rapidi con morbilità molto bassa. A ciò si aggiungono una ottimizzazione dei tempi di sala operatoria e la possibilità di programmare, sempre avvalendosi di
tecniche digitali, la fase di riabilitazione protesica che può essere effettuata contestualmente all’intervento implantare. Ultimo aspetto da sottolineare è la possibilità di condividere il flusso di lavoro digitale e la visualizzazione del progetto implantoprotesico con altri colleghi, con i pazienti e con i laboratori odontotecnici rendendo davvero “a portata di click” procedure che fino a poco tempo fa erano complesse e difficilmente condivisibili. Questa tecnica verrà presentata sabato 2 dicembre 2017 dalle ore 8,45, presso l’Aula Carle dell’ospedale Mauriziano (Largo Turati 62), durante il Convegno “Chirurgia ed implantologia computer guidata”.
più importanti società sportive del mondo. ll J Village sorge nel quadrilatero fra via Traves, corso Druento e la nuova via della Continassa. Sono già stati realizzati la nuova sede della Juventus con recupero della cascina Continassa, il Centro di allenamento JTC (Juventus Training Center) per la prima squadra bianconera, la Scuola Internazionale WINS, per circa 700 allievi, dalle materne al liceo internazionale. Nei prossimi mesi terminerà la costruzione del J Hotel con 140 camere, di cui 40 riservate alla Juventus, che sarà gestito dalla società Black and White. Sono 175 mila metri quadrati ceduti dalla città di Torino alla Juventus e da questa al Fondo J Village, gestito fino ad
ora da Accademia SGR che dal 1 dicembre passa a REAM SGR, società di gestione del risparmio specializzata nell’istituzione e gestione di fondi di investimento alternativi immobiliari. REAM SGR è l’unica società di gestione del risparmio italiana nel cui azionariato sono presenti esclusivamente fondazioni di origine bancaria, con sede a Torino: sono soci la Fondazione CRT, la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, la Compagnia di San Paolo, le Fondazioni Cassa di Risparmio di Vercelli, Cuneo, Alessandria, Fossano e la Fondazione Sviluppo e Crescita CRT. Per il Presidente di REAM
SGR Giovanni Quaglia “Il Fondo J Village, rappresenta un progetto unico in Italia ed anche all’estero. Si tratta infatti di un villaggio sportivo multifunzionale a carattere internazionale e dall’importante valenza sociale: le strutturesportive e ricreative sono a disposizione anche del territorio, un tassello che può contribuire anche alla riqualificazione di una periferia, come il quartiere Vallette di Torino. Il Fondo J Village si aggiunge ai 10 fondi attualmente gestiti da REAM SGR di varie tipologie quali social housing, trophy asset, uffici, residenziale e commerciale, residenze sanitarie assistite e green economy”.
Di Patrizia Polliotto*

Le potenzialità economiche del territorio di Marsiglia – Provenza sono state presentate a Torino nel corso di un convegno
Un Modello Digitale Italiano per il settore Agroalimentare è stato l’oggetto dell’incontro con il sottosegretario al Ministero per lo sviluppo economico, on. Antonello Giacomelli da parte dei vertici di CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) e di ISIAMED Digitale
Comunicazione di ISIAMED, ha sottolineato l’esigenza di informare, coinvolgere, disseminare, con incontri nei diversi territori italiani, per singole imprese e per filiera e sull’obiettivo di comunicare le potenzialità del Modello digitale a matrice italiana. Obiettivo pratico da realizzarsi dal 2018 è di identificare


dipartimento di Statistiche Economiche dell’Università La Sapienza di Roma. O ai valori di inquinamento atmosferico registrati negli ultimi giorni, ma non andiamo a cercare, per restare in argomento edibile, il pelo nell’uovo…). Non c’è dubbio infatti che il Piemonte può rivendicare – limitandosi al settore del food- un primato qualitativo e occupazionale (quest’ultimo anche in alcuni di quei mestieri nei quali Indro Montanelli, con la solita sua preveggente lucidità, dichiarava gli italiani insuperabili: sarti, calzolai, direttori d’albergo e appunto cuochi, insomma, l’imbattibilità nei “mestieri servili”, citando testualmente le sue parole, ma, si sa, è passati dai mestieri “militari” torinesi ai camerieri).
Torniamo all’invito rivolto da La Spina alle Pubbliche Amministrazioni perché elaborino una “accurata regia di marketing” a sostegno di un’iniziativa privata così attiva, ricordando oltre a EDIT lo Snodo alle OGR. Due imprese alimentari che hanno anche ambizioni culturali -innovazione, condivisione, sperimentazione di nuovi stili di vita e lavoro- che quindi necessiterebbero di una rialimentazione esterna ulteriormente stimolante; e così e ancor più il prossimo grande evento in programma a Torino nel 2018, il concorso gastronomico Bocuse d’Or, celeberrimo a livello internazionale. Sarebbe, se non sprecata in una miriade di banali conati, un’occasione importante per esibire il cibo come elemento di una specifica, “originale” identità torinese e piemontese. Le referenze alte le abbiamo: dalla specialità “alchemica” e produttiva nelle essenze profumate alla cucina futurista, di flagrante attualità per la sua artificialità “chimica”. Sino ad azzardare, essendo
Torino sede del Museo Egizio, la rappresentazione di quelle perturbanti analogie tra le ricette per l’imbalsamazione e alcune operazioni di pratica culinaria che illustrò lo scomparso Piero Camporesi, il nostro massimo studioso di comparatistica letteraria e gastronomica. Tanto per rinnovare in forme “sofisticate” quel ruolo di promozione di una nuova sensibilità culturale per il nutrimento che le Giunte regionali presiedute da Enzo Ghigo, a unanime giudizio, seppero storicamente esercitare, e non solo a livello locale.