redazione il torinese

Un tocco piemontese per “Irlanda in musica”

irlanda maffei 2“Irlanda in musica” è una manifestazione che il Comune di Bobbio, in Provincia di Piacenza, organizza ogni anno. L’edizione 2016, la diciannovesima della serie, che si svolge dal 22 al 24 luglio, presenta una novità, ovvero presentazioni letterarie che riguardano la “Isola di Smeraldo”. Sabato 23, alle ore 21, in piazza San Colombano, i protagonisti saranno la scrittrice piemontese (casalese per la precisione) Maura Maffei e l’autore irlandese Rónán Ú. Ó Lorcáin che presenteranno il loro romanzo scritto a quattro mani “La fragilità irlanda maffeidella farfalla” (Parallelo45 Edizioni). Un ltro appuntamento importante è invece previsto venerdì 22, con Paolo Gulisano, che “Il Toirinese” aveva intervistato quando era venuto a Caslae Monferrato per presentare il suo saggio “Per l’onore d’Irlanda”, sulla rivolta di Pasqua 1916 di cui si è celebrato quest’anno il centenario. Gulisano è anche l’autore della prefazione del romanzo “la fragilità della farfalla” del duo italo-irlandese Maffei e Ó Lorcáin, che verrà proposto la sera successiva. Il romanzo è una saga familiare ambientata nel Connemara del XVIII secolo, quando in Irlanda imperversavano le Leggi Penali, e narra il coraggio, l’amore e la fede degli Uí Bhrolcháin e degli Uí Chléirigh, che non si sottomisero al giogo dell’invasori.

Massimo Iaretti

 

Non solo Metropolitana, ecco gli altri interventi per le infrastrutture

autostrada2Oltre ai 28,9 i milioni di euro che saranno assegnati per completare la linea 1 della metropolitana di Torino nella tratta Lingotto-Bengasi, altri interventi sulle infrastrutture verranno finanziati (o comunque presi in considerazione per una futura realizzazione) dal governo. Alla riunione pre-Cipe è stato presentato il piano finanziario dell’autostrada Torino-Savona, riformulato per accogliere le richieste di contenere gli aumenti tariffari e prevedere investimenti per l’adeguamento delle gallerie alle nuove norme di sicurezza, interventi antisismici sulle opere d’arte e l’adeguamento delle aree di sosta per i mezzi pesanti, per un importo complessivo di 153 milioni. L’assessore regionale Balocco è intervenuto per ribadire come sia importante prevedere anche la realizzazione del nuovo casello di Carmagnola, sia pure tenendo conto a livello progettuale delle istanze presentate dal territorio. In mancanza di tale intervento, che ha un costo di 18 milioni, la bretella già realizzata da Anas e costata 20 milioni risulterebbe un’opera parzialmente incompiuta, non in grado di assolvere pienamente alle funzioni per cui è stata concepita. Una richiesta formale da parte del presidente Chiamparino verrà inviata in tal senso. Infine, è stato illustrato l’aggiornamento 2016 del contratto di programma Rfi 2012-2016, che recepisce le richieste presentate dalla Regione per rendere più efficienti, veloci e sicure le linee regionali sia in ottica passeggeri, sia per consentire un incremento dei traffici merci. I punti più significativi riguardano gli interventi sulla Torino-Genova per la riduzione dei tempi di percorrenza dei treni passeggeri ed il transito dei treni merci compatibili con gli standard europei tra i porti liguri ed Orbassano per essere rilanciati verso la Francia (previsti 65 milioni). Importanti investimenti saranno realizzati per l’eliminazione dei passaggi su alcune tratte come la Torino-Pinerolo e la Aosta-Chivasso e per ridurre il traffico merci nel centro di Novara (80 milioni). Confermati gli interventi per il nodo di Torino (Fermata S. Luigi-Orbassano e per Chivasso. Mancano ancora gli interventi richiesti dalla Regione e che saranno finanziati con i Fondfi si sviluppo e coesione, come le stazioni torinesi di Dora e Zappata ed i lavori di “ultimo miglio” necessari per migliorare l’operatività degli interporti.

 

www.regione.piemonte.it

Occhio ai truffatori della bolletta elettrica

tosettoSTORIE DI CITTA’ / di Patrizio Tosetto

Sentiamo la voce urtante e fortemente contraria di Luigi. Usciamo dal bar ristorante attirati dalle urla e dal mio personale stupore. Inveisce contro tre ragazzotti, penso: per uscire così fuori dai gangheri avrà i suoi buoni motivi. Lo conosco a malapena. Sempre gentile, abita fuori Torino e parla volentieri della sua passione, la pesca, del vivere in mezzo alla natura. Molto sa del suo lavoro. I ragazzotti sono attorniati  da curiosi ed affiancati da un’auto dei vigili urbani e due agenti che stanno facendo chiaramente un verbale. Siamo in via San Massimo angolo via Maria Vittoria, il borgo nel centro di Torino. Tutti si conoscono. Il trambusto è tanto e la mia curiosità a mille. Luigi…Luigi… Luigi, lo raggiungo ed è ancora agitato, cosa è successo? Dai… calmati! “Non sono assolutamente agitato.. sicuramente arrabbiato. Non sopporto i truffatori. I fatti sono semplici da raccontare: mi ha chiamato mia sorella ed ho capito che con la scusa di voler controllare la bolletta elettrica tentavano la truffa”. In che modo? Sostengono che gli è stata segnalata un’anomalia nella bolletta e chiedono di poterla controllare. Vedono il numero di riferimento e costruiscono un nuovo e truffaldino contratto fino ad arrivare a falsificare la firma. Generalmente prendono di mira una persona anziana incapace di difendersi. Sicuramente mi “salepolizia civich2 il sangue alla testa”, non sopportando i soprusi. Da settimane li  vedevo aggirarsi ma non mi davano occasione d’intervenire. Quando sono intervenuto mi hanno circondato accusandomi d’importunare la ragazza. Ho subito sorriso, avevano dietro il capo dei vigili della stazione locale che del resto conosco bene. Ha fatto intervenire subito una pattuglia. Denunciati? Se ho capito bene diffidati. Non potevano denunciarli? Bisognava dimostrare la flagranza del reato. Difficile.

Alcuni giorni dopo ripasso. Conclusa la vicenda? Probabilmente no, li ho rivisti che baldanzosamente si ripresentavano suonando campanelli. Inutile? Questo no. Si deve sempre reagire ed io reagirò sempre ai soprusi. Spero proprio che Luigi ed io diventeremo buoni amici.

 

 

TORINODANZA FESTIVAL 2016

todanza 2016Con la nuova edizione del Festival Torinodanza, dal 6 settembre al 3 novembre 2016, Torino diventa un unico grande palcoscenico della danza e offre occasioni imperdibili al pubblico per accostarsi a proposte artistiche originali, innovative e di grande valore: 15 spettacoli, 27 rappresentazioni, 10 prime nazionali, 5 coproduzioni, 14 compagnie ospitate provenienti da 7 diverse nazioni (Canada, Belgio, Francia, Italia, Israele, Giappone, Spagna), 1 Défilé con 150 danzatori e 50 musicisti.

Il Festival Torinodanza nato nel 1987, è diretto dal 2002 da Gigi Cristoforetti ed è organizzato dal 2009 dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale.

«Come un essere vivente – afferma Gigi Cristoforetti – un festival è ricco di segni stratificati, che rimandano a tempi, a situazioni, a emozioni e ricordi. Guardando all’edizione 2016 troviamo tanti racconti possibili, che si intrecciano alla nostra vita sociale e ai nostri sentimenti personali. E toccano diverse sensibilità…

Stili differenti, risposte alle attese di un pubblico sempre più diversificato, presenza di grandi coreografi riconosciuti, sorprese e incursioni nell’insolito. Anche quest’anno lo spettatore si abbandonerà al percorso del festival per trovare ciò che vuole, ma anche per scoprire performance delle quali non sospetterebbe neppure l’esistenza».

 

L’INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL

L’inaugurazione di Torinodanza 2016 è programmata al Teatro Regio, il 6 settembre 2016 alle ore 21.00, con il dinamismo sofisticato di uno dei più grandi coreografi contemporanei, Ohad Naharin, che presenterà lo spettacolo Tre, creato per la compagnia israeliana Batsheva Dance Company: opera in tre pezzi, in cui pulsano sotto i nostri occhi i principi della tecnica “Gaga” che si basa sulla comprensione del corpo e dei suoi limiti, liberando agilità e personalità. Lo spettacolo è presentato in collaborazione con l’Ambasciata di Israele in Italia.

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GLI SPETTACOLI

Assolutamente imperdibili sono i due spettacoli di Mathurin Bolze ispirati al Barone Rampante: Fenêtres (10 – 11 settembre, Fonderie Limone Moncalieri) e Barons Perchés (dal 15 al 18 settembre, Fonderie Limone Moncalieri). La danza aerea, la levitazione e la leggerezza sua e di Karim Messaoudi conquistano non solo per la bellezza del gesto, ma anche per le visioni che si aprono. I due spettacoli sono programmati in collaborazione con La Francia in Scena.

Un posto importante nell’edizione 2016 è occupato dalla sfida affrontata di pari passo dalla coreografa Francesca Pennini e dal compositore Francesco Antonioni, sulle tracce delle immagini di Maria Taglioni e dei suoni di Chopin con Sylphidarium (Teatro Carignano, 13 settembre – prima italiana). Si tratta della prima collaborazione produttiva con MITO SettembreMusica: questi incroci tra creazione coreutica e musicale proseguiranno anche nei prossimi anni.

Tre, Fenêtres, Barons Perchés e Sylphidarium sono inseriti in MITO SettembreMusica.

Alain Platel a Torinodanza, un binomio indissolubile: il coreografo belga – dopo una parentesi teatrale con En avant, marche! (Torinodanza 2015) – torna con il suo nuovo spettacolo di danza dal titolo nicht schlafen (non dormire). Una sinfonia emozionale, poetica e struggente, intessuta da tradizioni polifoniche congolesi e ispirata all’opera e alla vita di Gustav Mahler (prima italiana, 23 – 24 settembre, Fonderie Limone Moncalieri).

L’irriverente e impetuoso Olivier Dubois propone Auguri: una partitura con 22 danzatori in cui l’invenzione crea immagini coerenti anche al di fuori della scrittura coreografica; presagi ancestrali da svelare con atti divinatori fra futuro radioso e minacce terrifiche (prima italiana, 30 settembre – 1 ottobre, Fonderie Limone Moncalieri). Lo spettacolo è programmato in collaborazione con La Francia in Scena.todanza3

Piergiorgio Milano, straordinario interprete di circo contemporaneo, porterà a Torinodanza il suo Pesadilla (Danza acrobatica sonnambula), un’incantata ricerca sul movimento, fuori da confini disciplinari e con sorprendenti presenze sulla scena (4 ottobre, Fonderie Limone Moncalieri).

La canadese Danièle Desnoyers, per la prima volta in Italia, presenta Paradoxe Mélodie: dieci interpreti si scatenano in un pezzo dinamico, potente e meravigliosamente danzato, accompagnati in scena dall’arpista Éveline Grégoire-Rousseau (prima italiana, Fonderie Limone Moncalieri, 7 – 8 ottobre).

Lo spagnolo Daniel Abreu crea in collaborazione con Fattoria Vittadini, collettivo che nasce dall’atelier di teatrodanza della Scuola Paolo Grassi, Odio. In questa coreografia la forza dell’odio è esplorata in tutte le sue forme, da come nasce a come cresce nutrendosi di paure e desideri, a come ci trasforma (prima italiana, 13 ottobre, Lavanderia a Vapore di Collegno).

Denis Plassard, il coreografo del Défilé di Torinodanza 2014, riporta in scena le sue marionette di taglia umana create da Emilie Valantin in A.H.C. – Albertine, Hector et Charles (prima italiana, 15 ottobre, Lavanderia a Vapore di Collegno). Spettacolo programmato in collaborazione con La Francia in Scena.

L’israeliano Itzik Galili, che ha firmato oltre 70 spettacoli di successo dirigendo compagnie da Tel Aviv a San Paolo, crea un programma composito per il Balletto Teatro di Torino: L’ombra della luce (prima italiana, 18 – 19 ottobre, Lavanderia a Vapore di Collegno).

I tre spettacoli presentati alla Lavanderia a Vapore di Collegno sono programmati in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale Multidisciplinare.

Torna il regista Jaco Van Dormael (autore del surreale e affascinante film Dio esiste e vive a Bruxelles) insieme alla coreografa Michèle Anne De Mey con Cold Blood, il sequel di Kiss & Cry, spettacolo d’apertura della scorsa edizione del Festival: le mani danzano, si inseguono, si amano e il cinema le racconta mettendo in scena la creazione filmica. Un film effimero e ipnotico che cita Ginger Rogers e Fred Astaire, Esther Williams, il Boléro di Ravel nella coreografia di Béjart (prima italiana, 22 – 23 – 25 – 26 ottobre, Fonderie Limone Moncalieri).

Il 28 e 29 ottobre, alle Fonderie Limone di Moncalieri, il Festival proporrà Annonciation e altri pezzi: una serata di composizioni del maestro del contemporaneo classico Angelin Preljocaj. Due estratti creati per il New York City Ballet: Spectral Evidence del 2013 e La Stravaganza del 1997; il duetto finale di Snow White del 2008; il duo Le Parc del 1994 per l’Opéra di Parigi ed infine il noto Annonciation del 1995. Lo spettacolo è programmato in collaborazione con La Francia in Scena.

Il Festival si chiude con un altro grande coreografo della danza internazionale, il danzatore giapponese Saburo Teshigawara che il 3 novembre porterà in scena al Teatro Carignano la prima italiana della nuova ripresa di Bones in Pages.

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DÉFILÉ 2016

A Torino, in Piemonte e in Europa il festival ricerca continuamente punti di incontro per sviluppare iniziative transdisciplinari e socialmente rilevanti, spesso accompagnando la vocazione internazionale della città lungo i principali assi geografici. Ed ecco in quest’ambito, dopo il successo del Défilé 2014, la rinnovata collaborazione con la Biennale de la Danse de Lyon per il Défilé 2016.

Insieme – Parata urbana, il Défilé di Torinodanza 2016, realizzato con il sostegno di Compagnia di San Paolo, è energia, fisicità allo stato puro, passione italiana e tanto divertimento: il progetto racchiude in sé una ricerca che parte dalla cifra espressiva del coreografo Roberto Zappalà. Imprimendo alla creazione un’impronta stilistica capace di innervare la tradizione musicale partenopea con il linguaggio coreografico dell’artista catanese. Punto di partenza sono stati i classici delle canzoni e delle musiche di Napoli, riviste con gli arrangiamenti del maestro Gianluca Calonghi, con il quale Torinodanza ha già lavorato per Expo 2015 e per il Défilé di Luci d’Artista.

Da mesi ormai è in corso un accurato lavoro preparatorio, coordinato dalla coreografa torinese Elena Rolla, che coinvolge circa 150 danzatori e 50 musicisti dell’Unione Musicale Condovese e che proseguirà nei prossimi mesi. La conclusione del processo creativo è prevista in settembre, con le rappresentazioni di Lyon e di Torino. La performance Insieme debutterà a Lione il 18 settembre, dove il gruppo torinese sfilerà con altri 5.000 interpreti per inaugurare la Biennale de la Danse, uno fra i più importanti festival di danza al mondo. A Torino la parata, inserita nel programma degli eventi di Terra Madre Salone del Gusto, sarà presentata il 24 settembre (o, in caso di pioggia, il 25 settembre) e avrà un grande finale, grazie alla compagnia di Roberto Zappalà, che proporrà un estratto della coreografia Lava Bubbles.

Il Défilé di Torino prenderà il via, il 24 settembre, alle ore 16.00 da Piazza Palazzo di Città e arriverà in piazza Carignano dove, alle ore 17.00, avrà inizio la performance Lava Bubbles. Il Défilé sarà inoltre presentato a Biella il 26 giugno e a Casale Monferrato il 1° ottobre 2016.

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DANZA E VIDEODANZA

Torinodanza collabora con NOD – Nuova Officina della Danza nel presentare, dal 3 all’8 settembre al Teatro Regio – Sala prove, Intensive Gaga Torino, un workshop per danzatori professionisti e studenti di danza over 18 con la direzione artistica di Shani Garfinkel: “full intensive days” di linguaggio Gaga, metodologia e Repertorio Naharin condotti da danzatori della Batsheva Dance Company. Nell’ambito di questa collaborazione il 5 settembre al Cinema Massimo verrà proposto il film-documentario Mr. Gaga di Tomer Heymann, preceduto da un incontro con Ohad Naharin e Tomer Heymann. Presentato al BFI London Film Festival 2015, all’International Documentary Film Festival di Amsterdam e al Festival dei Popoli 2015, Mr. Gaga racconta la vita e l’arte di Ohad Naharin.

Inoltre, Torinodanza, l’11 e il 12 novembre presso l’Auditorium Vivaldi (Piazza Carlo Alberto, 5), propone – in collaborazione con Maison de la Danse di Lyon, Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e DAMS di Torino, con il sostegno di Compagnia di San Paolo e il coordinamento del Centro Studi del Teatro Stabile di Torino – Schermi danzanti (un programma di videodanza), due todanza 2016giorni dedicati non solo alla danza, ma in particolare alla sua traduzione filmica, alla quale è affidata l’unica memoria visiva di tante creazioni coreografiche. Un progetto sviluppato nell’ambito del partenariato tra Maison de la Danse / Biennale de la Danse di Lyon e Torinodanza festival, in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, in occasione della mostra A passo di danza. L’arte tersicorea nel fondo Gianni Secondo e in altre raccolte della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino (11 novembre 2016 – 28 gennaio 2017). La Maison de la Danse non ha soltanto accumulato uno straordinario archivio video di danza, ma ha messo on line un canale tematico che lo rende consultabile e fruibile direttamente sul web: www.numeridanse.tv. Si tratta di un progetto innovativo e unico – del quale Torinodanza è partner per l’Italia – che ha permesso di liberare dai diritti d’autore i video di interi spettacoli, di documentari e di corti. Sempre l’11 novembre, verrà organizzata una tavola rotonda dal titolo Lyon e Torino: partner per danza e videodanza. Un incontro destinato ad inquadrare il fenomeno della videodanza internazionale, della sua valenza artistica e del suo interesse per la documentazione e la formazione, e a presentare il lavoro specifico della Maison de la Danse.

Nell’ambito dell’internazionalizzazione di Torinodanza un altro importante passaggio è la partecipazione al secondo bando del Programma Interreg Alcotra 2014 – 2020 insieme a l’Espace Malraux – Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie, l’Université Savoie – Mont Blanc e l’Associazione Dislivelli, con un originale progetto – dedicato all’innovazione e all’utilizzo della cultura come strumento per contribuire a riformulare l’identità di luoghi montani – capace di sintetizzare istanze culturali, ambientali, economiche e turistiche. Ma anche la prosecuzione del progetto con Bruxelles, siglato dalla Città di Torino e Torinodanza festival con Wallonie Bruxelles e les Halles de Schaerbeek, particolarmente vocato al sostegno di giovani artisti delle due città, in un sistema di coproduzioni, residenze e presentazioni incrociate.

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INCONTRI AL CIRCOLO DEI LETTORI

Torinodanza e il Circolo dei Lettori organizzano, anche quest’anno, una serie di incontri di approfondimento sulla danza che si svolgeranno tutti presso la Sala Gioco del Circolo (via Bogino 9), alle ore 18.00.

Giovedì 6 ottobre 2016, Mettere in moto la memoria – il progetto RIC.CI/Reconstruction Italian Contemporary Choreography Anni ’80/’90 ideazione e direzione artistica Marinella Guatterini. Il progetto RIC.CI viene ora fissato attraverso una collana di libretti corredati da documentari, video-interviste ai coreografi e agli interpreti delle produzioni, riprese integrali dei riallestimenti: la ricostruzione della memoria diventa così definitiva e completa. La collana di libretti dedicati a RIC.CI è una produzione editoriale Fondazione Milano Scuole Civiche realizzata con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – MiBACT.

Mercoledì 12 ottobre 2016, presentazione del libro Luciana Savignano. L’eleganza interiore di Emanuele Burrafato (Gramese Edizioni). Traendo spunto dalle competenti domande e dalle minuziose ricerche storiche di Emanuele Burrafato, Luciana Savignano ripercorre le tappe della sua brillante carriera, condotta sui palcoscenici di tutto il mondo, al fianco dei coreografi e dei danzatori più rappresentativi della seconda metà del Novecento.

Venerdì 21 ottobre 2016, Roberto Zappalà proporrà Omnia Corpora. Devoto-Etico-Istintivo (edito da Malcor D’). In Omnia Corpora la riflessione coreografica e concettuale di Zappalà si spinge verso l’indagine del corpo. Il terreno privilegiato è il ruolo centrale del corpo coniugato nelle categorie dell’istinto, della devozione e dell’etica. I tre testi che compongono il volume, corpo devoto, corpo etico e corpo istintivo, raccolgono note e analisi riguardanti il processo costruttivo del lavoro creativo del coreografo.

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TORINODANZA | I PARTNER

Torinodanza 2016 è un progetto realizzato da Torinodanza festival/Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, maggior sostenitore Compagnia di San Paolo, con il sostegno di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione per la Cultura Torino, Fondazione Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale Multidisciplinare, in partenariato con Intesa Sanpaolo.

“Malescorto”, al via la 17° rassegna dei cortometraggi

malescortoDal 25 al 30 luglio si svolgerà la 17° edizione di “Malescorto”, il festival internazionale di cortometraggi che si tiene a Malesco, in Valle Vigezzo, quasi sul confine tra i Piemonte e la Svizzera. La giuria di preselezione ha visionato circa 510 corti, provenienti da 47 nazioni diverse, confermando l’importanza dell’evento cinematografico che, negli ultimi 10 anni, ha visto la partecipazione di ben 84 paesi del mondo.Dopo l’Italia, che gioca in casa, continua ad essere la Spagna a fornire il maggior numero di “corti” iscritti, quest’anno ben 121. Seguono Germania, Francia, Gran Bretagna, Polonia, Canada e tante altre realtà provenienti da tutti i continenti. Dopo un’accurata selezione sono state promosse alla fase finale 41 opere: 10 realizzate da Istituti Scolastici, 5 corti di animazione, 3 corti Documentari, 18 pellicole di Finzione,una d’animazione/finzione e 4 corti a tema ecologico. Le nazioni finaliste sono: Italia, con 32 corti; Spagna, con 4 corti; Francia, con 2 corti; Argentina, Australia, Cina, Germania, Polonia, Rep. Ceca, Perù, Kenya con 1 corto. Questi 41 cortometraggi si contenderanno i vari premi di categoria e i premi speciali previsti dal regolamento. Le sorti verranno decise da una seconda giuria qualificata, ma sarà poi il pubblico a decretare il miglior film del Malescorto 2016, votando negli appositi moduli durante le serate. Come al solito sono stati scelti cortometraggi che seguono una linea etica, legati ai problemi sociali ed ambientali.  Un dato curioso è senz’altro rappresentato dal fatto che tra i 510 partecipanti, 25 film portavano come titolo il nome di una donna, tra cui i finalisti: Helene, Lia, Lila e Lucie. Tra i partecipanti, una cinquantina di corti realizzati sono giunti dalle scuole e, per questo, si è voluto portarne in finale ben 10, un quarto dei finalisti, nella convinzione che il binomio cinema-scuola sia davvero importante per la formazione dei ragazzi, un atto d’incoraggiamento e di speranza per il futuro.

UN WEEK END DI IMPEGNO SOCIALE PER “LA VIA DELLA FELICITA'”

francia italiaTorino, Alpignano, Cuneo, Nizza: queste le località – dal capoluogo piemontese alla città francese recente teatro della strage – in cui volontari della sezione piemontese de La Via della Felicità saranno attivi nel week end del 22 e 23 luglio con la distribuzione gratuita della guida al buon senso scritta dal filosofo ed umanitario L. Ron Hubbard.

    In particolare una delegazione di oltre 10 volontari torinesi si unirà alla sezione di Nizza in un gemellaggio che impegnerà una quarantina di persone per la distribuzione di oltre 10.000 copie della guida.

    “Il messaggio principale – spiegano i volontari – è l’invito a continuare a fiorire e prosperare nonostante i continui tentativi di distruggere le nostre società da parte di persone malintenzionate.”

    A Torino prosegue invece la distribuzione con la collaborazione dei commercianti, mentre ad Alpignano e Cuneo i volontari distribuiranno gli opuscoli nelle feste cittadine, rispettivamente di San Giacomo e dell’Illuminata.

    Una attività senza sosta che si prefigge di rispondere alla crescente propaganda del caos con la divulgazione sempre più vasta del principale strumento a disposizione di tutti per sconfiggere tutte le forme di violenza: il codice universale del buon senso.

Per maggiori informazioni:

011 85 30 12

347 98 11 901

Eternit, il processo bis continua

eternit bandiereIl procedimento a Stephan Schidheiny, il multimilionario svizzero, già proprietario dell’Eternit, dunque, potrà andare avanti. La Corte Costituzionale ha pubblicato sul proprio sito, mercoledì 21 luglio, la sentenza. Ed il numero 200 del 2016, rimarrà probabilmente impresso nella memoria di chi lotta per avere giustizia da anni. Con questa pronuncia il processo Eternit bis, istruito dalla procura di Torino per omicidio colposo potrà andare avanti e non c’è il ne bis in idem, sventolato dalla difesa dell’imputato come un possibile impedimento sul regolare andamento del processo, ritenendo che Schmidheiny fosse già stato assolto per gli stessi fatti con la sentenza della Corte di Cassazione. Così il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino, che aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale, ora potrà andare avanti nel processo, dopo aver nuovamente fissato la data e decidere se provvedere all’archiviazione o al rinvio a giudizio. La Corte aveva discusso la questione il 31 maggio scorso ma ha sentenza è arrivata soltanto dopo quasi due mesi, segno evidente della riflessione dei supremi magistrati. Adesso Afeva, l’Associazione familiari vittime amianto, con un comunicato sottolinea che

ETERNIT FABBRICALa regola di giudizio cui si dovrà attenere il Gup di Torino è quindi la seguente: “Sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un’unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell’integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico. Ove invece tale giudizio abbia riguardato anche quella persona occorrerà accertare se la morte o la lesione siano già state specificamente considerate, unitamente al nesso di causalità con la condotta dell’imputato, cioè se il fatto già giudicato sia nei suoi elementi materiali realmente il medesimo, anche se diversamente qualificato per il titolo, per il grado e per le circostanze”. Insomma: per i casi nuovi, mai stati oggetto di contestazione nel primo processo, si può e si deve andare avanti; stesso discorso per i decessi che invece erano già indicati nel primo capo di imputazione, dal momento che neppure questi sono stati oggetto di specifico accertamento”.

Massimo Iaretti

In calce pubblichiamo la sentenza per esteso che segna una chiave di volta nel procedimento, anche se la pronuncia della Corte ha rinviato di un altro anno la prosecuzione del processo

 

SENTENZA N. 200

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI,

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Torino, nel procedimento penale a carico di S.S.E., con ordinanza del 24 luglio 2015, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visti gli atti di costituzione di S.S.E., dei Comuni di Casale Monferrato, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Cella Monte e di Ozzano Monferrato, di M.G. ed altri, nella qualità di eredi, dell’AIEA – Associazione italiana esposti amianto, dell’AFeVA – Associazione Familiari Vittime Amianto, di G.M.G. ed altri, nella qualità di eredi, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 31 maggio 2016 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi gli avvocati Astolfo Di Amato per S.S.E., Marco Gatti per i Comuni di Casale Monferrato, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Cella Monte e di Ozzano Monferrato, Maurizio Riverditi per M.G. ed altri, nella qualità di eredi, Sergio Bonetto per l’AIEA – Associazione italiana esposti amianto e per G.M.G. ed altri, nella qualità di eredi, Laura D’Amico per l’AFeVA – Associazione Familiari Vittime Amianto e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

1.– Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Torino, con ordinanza del 24 luglio 2015 (r.o. n. 262 del 2015), ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui tale disposizione «limita l’applicazione del principio del ne bis in idem all’esistenza del medesimo “fatto giuridico”, nei suoi elementi costitutivi, sebbene diversamente qualificato, invece che all’esistenza del medesimo “fatto storico”», con riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti «Protocollo n. 7 alla CEDU»), adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98.

Il rimettente premette di dover decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per omicidio doloso di un imputato, che è già stato giudicato in via definitiva per il medesimo fatto storico ed è già stato prosciolto per prescrizione dai reati di disastro doloso (art. 434 del codice penale) e di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 cod. pen.), in danno di numerose persone. Ben 186 di queste figurano tra le 258 vittime dei delitti di omicidio, per i quali è stata nuovamente esercitata l’azione penale.

Il giudice a quo osserva che, sotto il profilo storico-naturalistico, i fatti devono ritenersi identici. Le imputazioni si incentrano sulle attività svolte dall’imputato, nella qualità di responsabile di alcuni stabilimenti ove veniva impiegato l’amianto, e riguardano l’omissione di misure idonee a prevenire la lesione dell’integrità fisica dei lavoratori e la diffusione di materiali contaminati dalla sostanza cancerogena, con conseguente morte di 258 persone.

Le sentenze dichiarative dell’estinzione dei reati previsti dagli artt. 434 e 437 cod. pen. per prescrizione confermano, a parere del rimettente, che identico deve ritenersi il nesso causale, già verificato positivamente, e le ulteriori condotte descritte nel nuovo capo di imputazione per rafforzare l’ipotesi accusatoria, ma già oggetto di valutazione da parte dei primi giudici.

Nonostante tale acclarata identità dei fatti storici il giudice a quo esclude di poter dichiarare non doversi procedere ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen., come è stato richiesto dalla difesa, perché, sulla base del diritto vivente, questa disposizione vieta di procedere nuovamente per uno stesso fatto, solo in presenza di condizioni che non ricorrono nel caso di specie.

Con ampia disamina della giurisprudenza di legittimità il rimettente ritiene che il divieto di bis in idem esiga, ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen., l’identità, secondo criteri giuridici, della triade “condotta-evento-nesso di causa”. È possibile che ad una medesima azione od omissione storica corrisponda una pluralità di “eventi giuridici”, per la diversità della natura dei reati e degli interessi che essi tutelano, con la conseguenza che, in tal caso, il fatto, pur identico nella sua dimensione naturalistica, non può considerarsi tale ai fini della preclusione del bis in idem.

In particolare quest’ultima non potrebbe operare in caso di concorso formale di reati, ovvero quando con un’unica azione od omissione si commettono più illeciti penali.

Il giudice a quo osserva che nel caso sottoposto al suo scrutinio il delitto di omicidio doloso appartiene a un “tipo legale” diverso dai reati di disastro doloso e di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, per i quali è già stata dichiarata la prescrizione. Questi ultimi sono reati di pericolo, e non di danno; la morte non è elemento costitutivo della fattispecie, come nell’omicidio; è tutelato il bene giuridico dell’incolumità pubblica anziché quello della vita.

Gli eventi giuridici cagionati dalla condotta omissiva dell’imputato sarebbero perciò plurimi e tale circostanza non permetterebbe di applicare l’art. 649 cod. proc. pen.

A questo punto sorge il dubbio di legittimità costituzionale del rimettente, il quale, anche qui con ampie citazioni della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti «Corte EDU»), reputa che il divieto di bis in idem in materia penale enunciato dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU abbia carattere più ampio della corrispondente regola prevista dall’art. 649 cod. proc. pen.

Dalla sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia, osserva il giudice a quo, si è consolidato il principio secondo cui ha rilievo solo l’identità del fatto storico, valutato con esclusivo riguardo alla condotta dell’agente, senza che in senso contrario si possa opporre il difetto di coincidenza tra «gli elementi costitutivi degli illeciti», con particolare riguardo alla pluralità degli eventi giuridici.

In applicazione di tale criterio, si dovrebbe adottare nel processo principale una sentenza di non luogo a procedere; a ciò tuttavia sarebbe di ostacolo il diritto vivente formatosi sull’art. 649 cod. proc. pen, che andrebbe perciò dichiarato illegittimo allo scopo di recepire la più favorevole nozione di bis in idem accolta dalla Corte EDU.

Tale nozione non solo non contrasterebbe con alcun parametro costituzionale, ma sarebbe altresì in armonia con l’art. 111, secondo comma, Cost., che enuncia il principio di ragionevole durata del processo. Si eviterebbe, infatti, che una persona possa conservare la posizione di imputato per lo stesso fatto, «oltre il tempo “ragionevolmente” necessario a definire il processo».

2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.

La questione sarebbe irrilevante, perché il rimettente non ha indicato la data di morte delle persone offese, e perché, in ogni caso, sarebbe stato omesso un tentativo di interpretazione adeguatrice della disposizione impugnata.

Inoltre, il giudice a quo sarebbe carente di “legittimazione” attiva, perché la decisione che deve adottare non avrebbe i caratteri della definitività.

3.– Si è costituito in giudizio l’imputato del processo principale, chiedendo che la questione sia dichiarata fondata.

La parte privata sostiene che vi è una «sovrapposizione pressoché totale» tra i fatti addebitati e quelli per i quali è già stata dichiarata l’estinzione dei reati per prescrizione, e che ciò dovrebbe comportare, ai sensi dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, l’applicazione del divieto di bis in idem, che ha vigore anche rispetto alle sentenze di non doversi procedere conseguenti alla prescrizione.

Si aggiunge che la giurisprudenza europea è senza dubbio consolidata nel senso che il fatto deve essere «ricostruito avendo riferimento alla condotta e non già anche all’evento».

La parte privata si sofferma, poi, sulla compatibilità con la Costituzione del divieto di bis in idem, nella versione recepita dalla Corte EDU, e osserva che nella tradizione giuridica italiana questo divieto, che non trova un esplicito riconoscimento nella Carta, ha vissuto in «una prospettiva processualistica», quale «presidio apprestato dall’ordinamento per assicurare la funzionalità del processo». Per questa ragione «l’ampiezza dell’operatività del concetto di “fatto”, rispetto al quale va verificata la identità o no del procedimento, è frutto di una decisione del legislatore di carattere del tutto convenzionale non esistendo, sul piano logico-giuridico, la possibilità di giungere ad una sola conclusione ammissibile».

La Corte EDU avrebbe però «rovesciato completamente la prospettiva», valorizzando il divieto di bis in idem come «diritto (fondamentale) dell’individuo a non essere giudicato due volte». In questa ottica, «il criterio di determinazione dell’identità del fatto non può che spostarsi su una valutazione non formalistica, ma sostanzialistica, centrata essenzialmente sulla condotta meritevole di censura». Sarebbe perciò necessario avere riguardo alla sola identità della condotta, anziché a «dati di carattere giuridico-formale».

Questo assetto si collegherebbe anzitutto agli artt. 25, secondo comma, e 27, secondo comma, Cost., dai quali dovrebbe ricavarsi un interesse dell’imputato ad essere sottratto indefinitamente all’azione penale per il medesimo fatto, ovvero alla «quiete penalistica», posto che, in caso contrario, vi sarebbe «una ingiustificata persecuzione».

In secondo luogo, il principio del ne bis in idem si armonizzerebbe con gli artt. 2 e 3 Cost., collocandosi nel catalogo aperto dei diritti fondamentali, che debbono avere prevalenza su ogni altro principio costituzionale, e quindi anche sul principio di obbligatorietà dell’azione penale.

Il divieto di bis in idem infine apparterrebbe ai tratti costitutivi del giusto processo, assicurato dall’art. 111 Cost., e, nella versione recepita dalla Corte EDU, si accorderebbe con la natura accusatoria del procedimento penale, la quale, «proprio perché muove da una piena consapevolezza dei limiti della verità processuale», implica che «il processo deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle posizioni individuali».

4.– Si è costituita in giudizio l’Associazione Familiari Vittime Amianto, parte civile nel processo principale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.

La parte privata contesta anzitutto che l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, posto a confronto con l’art. 649 cod. proc. pen., abbia una portata di maggior favore per l’imputato.

Mentre la norma nazionale si applica anche se l’imputato è stato prosciolto per prescrizione nel primo giudizio, quella convenzionale esige che egli sia stato «acquitté ou condamné», impiegando un’espressione che «viene ricondotta dalla tradizione giuridica francese esclusivamente a quei casi in cui l’imputato viene assolto a seguito di un riconoscimento della sua totale estraneità ai fatti». La disposizione convenzionale non troverebbe quindi spazio ove il primo procedimento si fosse arrestato per la sopraggiunta prescrizione, e di conseguenza la questione di legittimità costituzionale sarebbe priva di rilevanza.

Inoltre, mentre per l’art. 649 cod. proc. pen. il divieto di bis in idem presuppone un medesimo fatto, per l’art. 4 del Protocollo n. 7 presuppone l’identità di «une infraction», ovvero, a parere della parte privata, del reato nella sua qualificazione giuridica. Anche sotto questo aspetto la tutela convenzionale sarebbe meno ampia di quella offerta dall’ordinamento nazionale.

Infine la giurisprudenza della Corte EDU non potrebbe mai avere carattere vincolante per l’interprete nazionale, il che implicherebbe un ulteriore profilo di inammissibilità della questione.

La parte privata conclusivamente osserva che la nozione del divieto di bis in idem che il rimettente chiede di introdurre sarebbe in contrasto con l’art. 112 Cost., perché determinerebbe un «ridimensionamento» del principio di obbligatorietà dell’azione penale.

5.– Si sono costituiti M.G., M.M., L.L. e C.M.V., già costituiti parti civili nel processo principale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque manifestamente non fondata.

L’eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza si basa sul rilievo che i fatti per i quali è intervenuta la prescrizione e quelli per cui pende il giudizio a quo non sarebbero i medesimi. L’evento morte sarebbe estraneo alla fattispecie dei reati previsti dagli artt. 434 e 437 cod. pen., e determinerebbe un fatto diverso sotto il profilo, sia dell’evento, sia del nesso causale.

Nel merito, la giurisprudenza europea formatasi sul divieto di bis in idem, pur agganciata alla dimensione storico-naturalistica del fatto, imporrebbe di prendere in considerazione non soltanto la condotta dell’imputato ma anche ogni effetto che da questa sia derivato. La questione sarebbe perciò non fondata, posto che la diversità degli eventi nel caso di specie renderebbe inapplicabile l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.

Le parti private aggiungono che, se si dovesse invece limitare l’accertamento alla identità della sola condotta, si produrrebbero effetti manifestamente irragionevoli, in contrasto con l’art. 3 Cost. e con il principio di obbligatorietà dell’azione penale.

Il pubblico ministero sarebbe infatti costretto a «”concentrare” […] in un unico contesto processuale l’iniziativa punitiva», anche quando l’evento si può verificare a distanza di anni dalla condotta comunque punibile, «con buona pace per la maggior parte dei procedimenti per omicidio o lesioni conseguenti a reati ambientali».

Si introdurrebbe in tal modo un «vuoto di tutela» di beni giuridici primari, che sarebbe in contrasto anche con l’«obbligo di criminalizzazione» che la CEDU imporrebbe a tutela del diritto alla salute e di quello alla vita, diritti che, richiedendo un più elevato livello di tutela, dovrebbero prevalere ai sensi dell’art. 53 della CEDU.

6.– Si è costituita in giudizio l’Associazione italiana esposti amianto, già parte civile nel processo principale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque manifestamente non fondata.

La parte privata ritiene che il primo processo nei confronti dell’imputato, conclusosi con la dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, non abbia avuto per oggetto l’accertamento relativo alla morte delle vittime e al nesso di causalità.

La questione sarebbe perciò priva di rilevanza, perché questa Corte dovrebbe esprimere «un parere astratto» circa la compatibilità dell’art. 649 cod. proc. pen. con la tutela convenzionale.

Nel merito, la parte privata rileva che «immaginare un sistema in cui un comportamento criminale possa essere oggetto di valutazione una sola volta […] porterebbe a risultati totalmente illogici», perché sarebbe preclusa «la persecuzione di ulteriori e diversi reati che si integrassero successivamente», come nel caso della morte di altre vittime, sopraggiunta alla conclusione del primo giudizio penale.

Ciò determinerebbe una «lacuna normativa assolutamente inaccettabile per le singole vittime», che potrebbe determinare anche una violazione della CEDU «per il vuoto sanzionatorio che si verrebbe a creare».

7.– Si sono costituiti in giudizio G.M.G., C.M., C.Mi. e R.F., già parti civili nel processo principale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque manifestamente non fondata, con argomenti analoghi a quelli sviluppati dall’Associazione italiana esposti amianto.

8.– Si sono costituiti i Comuni di Casale Monferrato, Ozzano Monferrato, Cella Monte, Rosignano Monferrato e Ponzano Monferrato, già parti civili nel processo principale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque manifestamente non fondata.

Le parti private contestano in primo luogo che i fatti già giudicati e quelli per cui pende il processo principale siano i medesimi dal punto di vista storico-naturalistico. Nel giudizio a quo sarebbero addebitate all’imputato condotte positive che non furono oggetto della prima imputazione, relativa a mere omissioni, e in ogni caso vengono in rilievo le morti di 258 persone, alcune delle quali sopravvenute rispetto al primo processo. Tali morti sono elementi costitutivi del reato di omicidio, mentre il giudizio conclusosi con la prescrizione non verteva, né su di esse, né sul nesso causale tra gli eventi letali e la condotta dell’imputato.

Ciò determinerebbe l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.

Inoltre, a parere delle parti private, il rimettente non ha adeguatamente apprezzato la giurisprudenza della Corte EDU, che, pur nel riferimento alla dimensione storica del fatto, non impedirebbe di assumere in considerazione tutti gli elementi che realizzano il reato, e, tra questi, l’evento. A conferma di ciò pongono in evidenza che l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU si riferisce all’identità del reato, nozione entro cui andrebbero inclusi gli «”eventi”, intesi come “effetti concreti” o “conseguenze”» che connotano la figura criminosa.

Questo rilievo, desunto anche da una pronuncia della Corte di cassazione, comproverebbe ulteriormente l’inammissibilità della questione.

9.– In prossimità dell’udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria, chiedendo, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte nell’atto di costituzione, che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.

10.– Anche la difesa dell’imputato ha depositato una memoria, con cui ha chiesto che siano dichiarate non fondate «le eccezioni di inammissibilità e di irrilevanza proposte», che sia dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 649 cod. proc. pen., e, «in via subordinata», che sia «sollevata questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia EU».

In replica alle deduzioni della difesa dello Stato e delle altre parti private, la difesa dell’imputato osserva, in particolare, che l’ordinanza di rimessione contiene un’articolata e completa ricostruzione della fattispecie concreta oggetto del giudizio, consentendo una compiuta valutazione della rilevanza da parte di questa Corte. Pacifica sarebbe poi la legittimazione del giudice dell’udienza preliminare a sollevare questioni di legittimità costituzionale. Il rimettente, inoltre, si sarebbe conformato all’orientamento «assolutamente consolidato» della Corte di cassazione nell’interpretare la norma impugnata, il che lo esonererebbe dal tentativo di darvi un «significato conforme ai parametri costituzionali che si assumono violati». La ricostruzione delle fattispecie contestate nel primo e nel secondo procedimento e la valutazione sulla loro identità operate dal Giudice dell’udienza preliminare si sottrarrebbero ad un giudizio di palese arbitrarietà, attesa la coerenza logica che le contraddistingue. Priva di fondamento sarebbe l’obiezione, avanzata dai difensori di alcune parti civili, secondo cui nel primo procedimento a carico dell’imputato la morte delle vittime non sarebbe stata oggetto di esame. Secondo la difesa dell’imputato la sentenza di primo grado, nell’affermare che l’ipotesi di cui all’art. 437, secondo comma, cod. pen. costituiva un reato autonomo, il cui evento era la morte della vittima, aveva necessariamente operato una verifica in ordine a tale evento, mentre la pronuncia del giudice di secondo grado, attraverso l’introduzione del concetto di evento epidemiologico, vi aveva fatto «confluire tutti gli eventi morte, compresi quelli futuri». Sotto l’aspetto giuridico, inoltre, le pronunce della Corte EDU avrebbero dato rilievo esclusivamente al fatto naturalistico e, in tale ambito, alla condotta, e non «alle fattispecie astratte contestate». L’identità tra i fatti oggetto del primo e del secondo procedimento dovrebbe valutarsi avuto riguardo alla formulazione dell’imputazione e non al tipo di accertamento o di motivazione operati dal giudice. In questa prospettiva nel «vecchio capo di imputazione e nel nuovo» la condotta sarebbe assolutamente identica, e gli eventi morte sarebbero identici.

Per quanto attiene ai profili di merito, l’imputato ripercorre i contenuti delle pronunce più recenti della Corte EDU, a partire dalla sentenza 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia, sottolineando che il principio del ne bis in idem è stato interpretato come divieto di giudicare un individuo per una seconda infrazione, qualora questa scaturisca dagli stessi fatti o da fatti che sono sostanzialmente identici, prendendo in considerazione la «sola condotta» e non anche «gli effetti» da essa derivanti. Tale nozione, superando la dimensione esclusivamente formale del ne bis in idem, non determinerebbe la paralisi del principio di obbligatorietà dell’azione penale previsto dall’art. 112 Cost. Sarebbe infondata, infine, anche l’obiezione secondo cui la disposizione contenuta nell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU è stata male interpretata, in quanto «il termine “infraction”, utilizzato dalla norma per individuare l’ “idem”», non richiamerebbe la dimensione meramente fattuale della vicenda, bensì i suoi aspetti giuridico-formali. Secondo la difesa dell’imputato, la funzione nomofilattica della Corte EDU sarebbe confermata dagli artt. 19, 32 e 46 della CEDU, oltre che da numerose pronunce di questa Corte.

La difesa dell’imputato chiede, in via subordinata, che sia sollevata «questione pregiudiziale» innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto la fattispecie in esame avrebbe rilevanza per il diritto dell’Unione per motivi di carattere sostanziale e procedurale. Rileverebbero, al riguardo, le disposizioni dell’Unione europea sulla protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione all’amianto. Osserva la parte che nel 1983 è stata adottata la Direttiva 19 settembre 1983, n. 83/477/CEE (Direttiva del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro – seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE), la quale è stata recepita nel nostro ordinamento dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto). Il rilievo di tale direttiva sarebbe stato messo in evidenza nella motivazione della sentenza di primo grado nei confronti dell’imputato. Pertanto, la materia della protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad amianto rientrerebbe nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, come sarebbe dimostrato dall’adozione di una serie di atti normativi dell’Unione europea, tra cui la Direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/148/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro), i quali si inserirebbero nelle politiche dell’Unione dirette ad assicurare un grado elevato di protezione della salute e alla salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente. Sussisterebbero pertanto le condizioni, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, per effettuare «rinvio pregiudiziale d’interpretazione» dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alla nozione di «stessi fatti».

11.– Hanno inoltre depositato memorie di identico contenuto le altre parti private. Esse rilevano come il percorso ermeneutico adottato dalla Corte EDU sarebbe caratterizzato da un approccio strettamente casistico, come tale «non necessariamente funzionale all’elaborazione di una definizione dell’idem su cui fondare una teoria generale e paradigmatica in via astratta ed assoluta». Dall’analisi delle recenti pronunce della Corte EDU, a partire dal caso Zolotoukhine, non sembrerebbe potersi evincere alcuna indicazione tale da escludere che «l’espressione “fatti identici o che siano sostanzialmente gli stessi”» debba essere valutata, non solo con riguardo alla condotta, ma anche in riferimento all’evento e al nesso causale. L’accoglimento della questione, così come formulata dal giudice a quo, implicherebbe conseguenze abnormi, «sia in termini di (ir)razionalità dell’ordinamento penale e processuale penale, sia (e soprattutto) con riguardo alla (in)compatibilità della predetta interpretazione con il sistema dei diritti fondamentali», tra i quali il diritto alla salute e quello alla vita, tutelati, peraltro, dall’art. 2 della CEDU.

 

Considerato in diritto

1.– Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Torino ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui tale disposizione limita l’applicazione del principio del ne bis in idem al medesimo fatto giuridico, nei suoi elementi costitutivi, sebbene diversamente qualificato, invece che al medesimo fatto storico, con riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti «Protocollo n. 7 alla CEDU»), adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98.

Il rimettente si trova a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio proposta nei confronti di una persona imputata dell’omicidio doloso di 258 persone. Il Giudice osserva che in relazione alla medesima condotta l’imputato, in un precedente giudizio, è già stato prosciolto per prescrizione dai reati previsti dagli artt. 434, secondo comma, e 437, secondo comma, del codice penale.

In particolare in quel primo processo penale erano stati contestati il disastro innominato aggravato e l’omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, anch’essa nella forma aggravata, reati che l’imputato avrebbe commesso nella sua qualità di dirigente di stabilimenti della società Eternit. Mediante la diffusione di polveri di amianto sarebbero stati cagionati un disastro e un infortunio, che avrebbero comportato la morte o la malattia di circa 2000 persone, 186 delle quali erano indicate nei nuovi capi di imputazione per omicidio.

Il rimettente premette di non poter applicare l’art. 649 cod. proc. pen., che enuncia il divieto di bis in idem in materia penale, a causa del significato che tale disposizione avrebbe assunto nel diritto vivente: vi sarebbero infatti due ostacoli insuperabili per l’interprete che intenda adeguarsi a tale consolidata giurisprudenza.

In primo luogo, pur a fronte di una formulazione letterale della norma chiaramente intesa a porre a raffronto il fatto storico, il diritto vivente esigerebbe invece l’identità del fatto giuridico ovvero «la coincidenza di tutti gli elementi costitutivi del reato e dei beni giuridici tutelati».

Il giudice sarebbe cioè tenuto a valutare non la sola condotta dell’agente, ma la triade «condotta-evento-nesso di causa», indagando sulla natura dei reati e sui beni che essi tutelano. Applicando questo criterio al caso di specie il rimettente afferma che l’omicidio è in sé fatto diverso dal disastro innominato aggravato e dall’omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro aggravata, posto che questi sono due delitti di pericolo, anziché di danno, diretti alla tutela della pubblica incolumità, anziché della vita. Inoltre, l’evento morte, che è elemento costitutivo dell’omicidio, non figura neppure tra le circostanze aggravanti previste dal secondo comma degli artt. 434 e 437 cod. pen., perché non è necessario per integrare le figure del disastro e dell’infortunio, alle quali queste disposizioni fanno riferimento.

In secondo luogo, il rimettente richiama la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui l’omicidio concorre formalmente con i reati indicati dagli artt. 434 e 437 cod. pen., quando, come è accaduto nel caso di specie, il primo e i secondi sono commessi con un’unica azione od omissione.

Il diritto vivente in questo caso esclude recisamente l’applicabilità dell’art. 649 cod. proc. pen., ritenendo che la sola circostanza di avere violato diverse disposizioni di legge o di avere commesso più violazioni della medesima disposizione di legge (art. 81 cod. pen.) impedisca di ritenere, ai fini dell’art. 649 cod. proc. pen., unico il fatto, benché realizzato con una sola azione od omissione.

Ciò posto, il giudice a quo rileva, sulla base di un’ampia disamina della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti «Corte EDU»), che l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU ha invece un significato più favorevole per l’imputato, poiché, a partire dalla sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia, si sarebbe stabilito che è ravvisabile identità del fatto quando medesima è l’azione o l’omissione per la quale la persona è già stata irrevocabilmente giudicata. Nel caso di specie, in applicazione di questo orientamento, non osterebbe al divieto di bis in idem, né la diversità dell’evento conseguente alla condotta, né la configurabilità di un concorso formale di reati.

Il rimettente conclude che l’art. 649 cod. proc. pen. è di dubbia legittimità costituzionale, nella parte in cui, in base al diritto vivente nazionale, per valutare la medesimezza del fatto stabilisce criteri più restrittivi di quelli ricavati dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU. In base a quest’ultima norma, infatti, l’imputato andrebbe prosciolto per la sola circostanza che le azioni e le omissioni che hanno causato gli omicidi sarebbero, sul piano storico-naturalistico, quelle per le quali è già stato giudicato in altro processo penale in via definitiva. Non avrebbe alcun rilievo in senso contrario la circostanza che l’evento, ovvero la morte delle vittime, non sia stato in quella prima sede oggetto di accertamento.

2.– L’Avvocatura generale dello Stato e le parti private hanno avanzato numerose eccezioni di inammissibilità.

L’Avvocatura generale sostiene anzitutto che il rimettente sarebbe privo di legittimazione a proporre la questione di legittimità costituzionale.

L’eccezione è manifestamente infondata perché il giudice dell’udienza preliminare è senza alcun dubbio una autorità giurisdizionale tenuta ad applicare la norma impugnata nel corso del giudizio (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale»).

In secondo luogo, l’Avvocatura generale deduce che l’omessa indicazione della data di morte delle vittime rende carente la descrizione della fattispecie. Anche questa eccezione è manifestamente infondata, in quanto si incentra su un elemento del fatto che non è necessario per saggiare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Quest’ultima è ravvisabile perché il rimettente postula la medesimezza della condotta, oggetto di una nuova imputazione dopo un primo giudizio conclusosi definitivamente, e l’impossibilità di applicare, nonostante ciò, l’art. 649 cod. proc. pen., senza una previa dichiarazione di illegittimità costituzionale. La data di morte delle vittime non ha alcuna incidenza sui termini della questione così proposta.

2.1.– L’Avvocatura generale eccepisce inoltre l’inammissibilità della questione, perché il rimettente avrebbe potuto risolvere il dubbio di legittimità costituzionale mediante un’interpretazione dell’art. 649 cod. proc. pen. convenzionalmente orientata.

Anche questa eccezione non è fondata. Infatti il Giudice ha ampiamente motivato, rilevando l’esistenza di un diritto vivente contrario a una tale soluzione interpretativa, e lo ha individuato in numerose pronunce successive alla sentenza della Grande Camera, Zolotoukhine contro Russia, con la quale è stato definito l’orientamento della giurisprudenza della Corte EDU da ritenere consolidato. Ciò significa che nella prospettiva del rimettente neppure questo elemento di novità potrebbe valere a far dubitare della persistenza del diritto vivente, aprendo la via a un tentativo di interpretazione adeguatrice. In questo contesto il giudice a quo ha «la facoltà di assumere l’interpretazione censurata in termini di “diritto vivente” e di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilità con parametri costituzionali» (sentenza n. 242 del 2014).

2.2.– Una parte privata ha eccepito il difetto di rilevanza della questione sostenendo che l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU non è applicabile quando, come è avvenuto nel caso in esame, la prima pronuncia penale, passata in giudicato, non ha espresso un giudizio sul merito dell’imputazione. Il testo francese della disposizione europea esige infatti che l’imputato sia già stato acquitté ou condamné, e l’acquittement implicherebbe un’assoluzione, mentre nel caso oggetto del giudizio principale l’imputato è stato prosciolto per la prescrizione dei reati.

L’eccezione non è fondata.

Premesso che il significato delle disposizioni della CEDU e dei suoi Protocolli va tratto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007), purché consolidata (sentenza n. 49 del 2015), è immediato il rilievo che per tale Corte ciò che rileva è la natura definitiva di una decisione giudiziale, al fine di stabilire se essa possa precludere una nuova azione penale per lo stesso fatto, e tale natura si deduce dall’autorità di cosa giudicata che le attribuisce l’ordinamento nazionale. Di questo principio ha reso applicazione anche la sentenza della Grande Camera, 27 maggio 2014, Marguš contro Croazia (sentenza n. 184 del 2015).

Posto che l’ordinamento italiano riconosce il carattere di giudicato anche alle sentenze di estinzione del reato per prescrizione deve concludersi che l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU si applica al giudizio a quo.

2.3.– Alcune parti private hanno eccepito il difetto di rilevanza della questione sostenendo che i fatti già giudicati sono diversi, sotto il profilo storico-naturalistico, da quelli oggetto della nuova imputazione, perciò, pur accogliendo la prospettiva del rimettente, neppure l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU potrebbe sottrarre l’imputato al giudizio.

L’eccezione non è fondata.

Il rimettente ha infatti svolto un’ampia motivazione per dimostrare l’identità della condotta dell’imputato. Posto che si tratta di uno dei passaggi logici preliminari rispetto al dubbio di legittimità costituzionale, questa Corte, per postularne l’adeguatezza ai fini della motivazione sulla rilevanza, non può che limitarsi all’apprezzamento del carattere non implausibile della premessa sviluppata dal giudice a quo.

2.4.– Alcune parti private hanno eccepito l’irrilevanza della questione perché il primo processo penale non avrebbe accertato, né l’evento della morte delle vittime, né il nesso di causalità tra quest’ultimo e la condotta. Perciò i fatti dovrebbero ritenersi diversi anche sulla base della giurisprudenza europea, che includerebbe nel giudizio di comparazione evento e nesso di causalità.

L’eccezione non è fondata in quanto pretende di far valere sul piano dell’ammissibilità un profilo che attiene al merito della questione. Il rimettente, infatti, parte dal presupposto che l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU prescriva di prendere in considerazione la sola azione o omissione dell’agente, a differenza dell’art. 649 cod. proc. pen., che attribuirebbe rilievo anche al nesso di causalità e all’evento giuridico.

Per tale ragione valutare se la sentenza già passata in giudicato abbia oppure no apprezzato il nesso di causalità e l’evento eccede il controllo sulla rilevanza. Questa, infatti, per tale aspetto, dipende dalla sola motivazione del rimettente sulla medesimezza della condotta, ovvero sul solo requisito che, a parere del giudice a quo, ha importanza, secondo i criteri europei, per affermare o escludere l’unicità del fatto.

3.– La difesa dell’imputato nel giudizio principale sollecita, ove la questione non sia accolta, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, affinché chiarisca se l’art. 50 della Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007), recante a sua volta il divieto di bis in idem in materia penale, impedisca o no di riconoscere all’art. 649 cod. proc. pen. il significato attribuitogli dal diritto vivente.

La richiesta, al di là di ogni ulteriore considerazione, non può essere accolta, considerato che il rimettente ha escluso l’inerenza del diritto dell’Unione al caso di specie e ha delimitato il thema decidendum con riferimento ai profili di compatibilità con la CEDU (sentenza n. 56 del 2015).

4.– Venendo al merito della questione, si tratta di verificare se davvero il principio del ne bis in idem in materia penale, enunciato dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, abbia un campo applicativo diverso e più favorevole all’imputato del corrispondente principio recepito dall’art. 649 cod. proc. pen.

È anzitutto opportuno saggiare il convincimento del giudice a quo, secondo cui la disposizione europea significa che la medesimezza del fatto deve evincersi considerando la sola condotta dell’agente, assunta nei termini di un movimento corporeo o di un’inerzia.

È noto che la sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia, è intervenuta per risolvere un articolato conflitto manifestatosi tra le sezioni della Corte EDU, sulla portata dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU. Dopo avere passato in rassegna le tesi enunciate in proposito, la Grande Camera ha consolidato la giurisprudenza europea nel senso che la medesimezza del fatto si apprezza alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio. È stata così respinta la tesi, precedentemente sostenuta da una parte di quella giurisprudenza, che l’infraction indicata dal testo normativo sia da reputare la stessa solo se medesimo è il reato contestato nuovamente dopo un primo giudizio definitivo, ovvero il fatto nella qualificazione giuridica che ne dà l’ordinamento penale.

È perciò pacifico oramai che la Convenzione recepisce il più favorevole criterio dell’idem factum, a dispetto della lettera dell’art. 4 del Protocollo n. 7, anziché la più restrittiva nozione di idem legale.

Il rimettente pare persuaso che da questa corretta premessa derivi inevitabilmente il corollario ipotizzato innanzi, ossia che il test di comparazione tra fatto già giudicato definitivamente e fatto oggetto di una nuova azione penale dipenda esclusivamente dalla medesimezza della condotta dell’agente.

In altre parole, secondo il rimettente, qualora non si intenda far rifluire nel giudizio comparativo implicazioni legate al bene giuridico tutelato dalle disposizioni penali, e ci si voglia agganciare alla sola componente empirica del fatto, come è previsto dalla Corte EDU, sarebbe giocoforza concludere che quest’ultimo vada individuato in ragione dell’azione o dell’omissione, trascurando evento e nesso di causalità.

La tesi è errata.

Il fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l’accezione che gli conferisce l’ordinamento, perché l’approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario. Fatto, in questa prospettiva, è l’accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell’inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un’addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi.

Non vi è, in altri termini, alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all’azione o all’omissione, e non comprenda, invece, anche l’oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l’evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell’agente.

È chiaro che la scelta tra le possibili soluzioni qui riassunte è di carattere normativo, perché ognuna di esse è compatibile con la concezione dell’idem factum. Questo non significa che le implicazioni giuridiche delle fattispecie poste a raffronto comportino il riemergere dell’idem legale. Esse, infatti, non possono avere alcun rilievo ai fini della decisione sulla medesimezza del fatto storico. Ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell’accadimento naturalistico che l’interprete è tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesimezza del fatto.

Nell’ambito della CEDU, una volta chiarita la rilevanza dell’idem factum, è perciò essenziale rivolgersi alla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, per comprendere se esso si restringa alla condotta dell’agente, ovvero abbracci l’oggetto fisico, o anche l’evento naturalistico.

5.– L’indagine cui si è appena accennato non conforta l’ipotesi formulata dal giudice a quo. Né la sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia, né le successive pronunce della Corte EDU recano l’affermazione che il fatto va assunto, ai fini del divieto di bis in idem, con esclusivo riferimento all’azione o all’omissione dell’imputato. A tal fine, infatti, non possono venire in conto le decisioni vertenti sulla comparazione di reati di sola condotta, ove è ovvio che l’indagine giudiziale ha avuto per oggetto quest’ultima soltanto (ad esempio, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens contro Italia).

Anzi, in almeno tre occasioni, il giudice europeo ha attribuito importanza, per stabilire l’unicità del fatto, alla circostanza che la condotta fosse rivolta verso la medesima vittima (sentenza 14 aprile 2014, Muslija contro Bosnia Erzegovina, paragrafo 34; sentenza 14 aprile 2014, Khmel contro Russia, paragrafo 65; sentenza 23 settembre 2015, Butnaru e Bejan-Piser contro Romania, paragrafo 37), e ciò potrebbe suggerire che un mutamento dell’oggetto dell’azione, e quindi della persona offesa dal reato, spezzi il nesso tra fatto giudicato in via definitiva e nuova imputazione, pur in presenza della stessa condotta (come potrebbe accadere, ad esempio, nell’omicidio plurimo).

Certo è che, perlomeno allo stato, la giurisprudenza europea, che «resta pur sempre legata alla concretezza della situazione che l’ha originata» (sentenza n. 236 del 2011), non permette di isolare con sufficiente certezza alcun principio (sentenza n. 49 del 2015), alla luce del quale valutare la legittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen., ove si escluda l’opzione compiuta con nettezza a favore dell’idem factum (questa sì, davvero espressiva di un orientamento sistematico e definitivo). In particolare, non solo non vi è modo di ritenere che il fatto, quanto all’art. 4 del Protocollo n. 7, sia da circoscrivere alla sola condotta dell’agente, ma vi sono indizi per includere nel giudizio l’oggetto fisico di quest’ultima, mentre non si può escludere che vi rientri anche l’evento, purché recepito con rigore nella sola dimensione materiale.

Ciò equivale a concludere che il difetto di una giurisprudenza europea univoca, tale da superare la sporadicità di decisioni casistiche orientate da fattori del tutto peculiari della fattispecie concreta, libera l’interprete dall’obbligo di porre alla base della decisione un contenuto della normativa interposta ulteriore, rispetto al rilievo storico-naturalistico del fatto, salvo quanto si dovrà aggiungere in seguito a proposito del concorso formale dei reati.

6.– Parimenti, un’opzione a favore della più ampia espansione della garanzia del divieto di bis in idem in materia penale non è stimolata neppure dal contesto normativo e logico entro cui si colloca l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.

È intuitivo che l’accoglimento della posizione propugnata dal giudice a quo, circa l’apprezzamento della sola condotta ai fini del giudizio sulla medesimezza del fatto, rassicura al massimo grado l’imputato già giudicato in via definitiva, che per tale via si sottrarrebbe a un nuovo processo penale, sia nei casi, tra gli altri, in cui si sia aggravata l’offesa nei confronti della stessa persona, sia in quelli in cui un’unica condotta abbia determinato una pluralità di vittime, lese in beni primari e personalissimi come la vita e l’integrità fisica.

Tuttavia la tutela convenzionale affronta il principio del ne bis in idem con un certo grado di relatività, nel senso che esso patisce condizionamenti tali da renderlo recessivo rispetto a esigenze contrarie di carattere sostanziale. Questa circostanza non indirizza l’interprete, in assenza di una consolidata giurisprudenza europea che lo conforti, verso letture necessariamente orientate nella direzione della più favorevole soluzione per l’imputato, quando un’altra esegesi della disposizione sia comunque collocabile nella cornice dell’idem factum.

In primo luogo, l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, secondo paragrafo, permette la riapertura del processo penale, quando è prevista dall’ordinamento nazionale, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni sono in grado di inficiare la sentenza già passata in giudicato. Mentre nell’ordinamento giuridico italiano è consentita la revisione della sola sentenza di condanna, al fine di assicurare senza limiti di tempo «la tutela dell’innocente» (sentenza n. 28 del 1969), la Convenzione consente di infrangere la “quiete penalistica” della persona già assolta in via definitiva solo perché sono maturate, dopo il processo, nuove evenienze, anche di carattere probatorio.

La finalità di perseguire la giustizia, in tali casi, prevale sulla stabilità della garanzia processuale concernente la sottrazione alla pretesa punitiva dello Stato.

In secondo luogo, la stessa Grande Camera (sentenza 27 maggio 2014, Marguš contro Croazia) ha affermato (in un caso in cui un uomo politico aveva goduto dell’amnistia, rilevata in giudizio, per crimini di guerra, ma era stato nuovamente sottoposto a processo per gli stessi fatti) che l’art. 4 del Protocollo n. 7 è soggetto a bilanciamento con gli artt. 2 e 3 della Convenzione, in quanto parti di un tutto (paragrafo 128), ed ha aggiunto che ciò comporta l’inoperatività della garanzia del ne bis in idem in presenza di episodi estremamente gravi, quali i crimini contro l’umanità, che gli Stati aderenti hanno l’obbligo di perseguire (paragrafo 140).

Si manifesta, in tal modo, un ulteriore tratto di appannamento dell’istituto che la Convenzione giustifica nel quadro del bilanciamento con obblighi di tutela penale.

È il caso però di sottolineare che nell’ordinamento nazionale non si può avere un soddisfacimento di pretese punitive che non sia contenuto nelle forme del giusto processo, ovvero che non si renda compatibile con il fascio delle garanzie processuali attribuite all’imputato. Né il principio di obbligatorietà dell’azione penale, né la rilevanza costituzionale dei beni giuridici che sono stati offesi, cui le parti private si sono ampiamente riferite, possono rendere giusto, e quindi conforme a Costituzione, un processo che abbia violato i diritti fondamentali, e costituzionalmente rilevanti, della persona che vi è soggetta.

Tra questi non può non annoverarsi il «principio di civiltà giuridica, oltre che di generalissima applicazione» (ordinanza n. 150 del 1995) espresso dal divieto di bis in idem, grazie al quale giunge un tempo in cui, formatosi il giudicato, l’individuo è sottratto alla spirale di reiterate iniziative penali per il medesimo fatto. In caso contrario, il contatto con l’apparato repressivo dello Stato, potenzialmente continuo, proietterebbe l’ombra della precarietà nel godimento delle libertà connesse allo sviluppo della personalità individuale, che si pone, invece, al centro dell’ordinamento costituzionale (sentenza n. 1 del 1969; in seguito, sentenza n. 219 del 2008).

In questa sede, peraltro, non interessa porre a raffronto i livelli di tutela offerti dalla CEDU e dal diritto nazionale, ma piuttosto trarre conferma che la prima non obbliga, neppure sul piano logico-sistematico, a optare in ogni caso per la concezione di medesimo fatto più favorevole all’imputato, posto che la garanzia del ne bis in idem non assume tratti di assolutezza, né nel testo dell’art. 4 del Protocollo n. 7, né nell’interpretazione consolidata tracciata dalla Corte di Strasburgo.

Resta, in definitiva, assodato che, contrariamente all’ipotesi del giudice a quo, allo stato la Convenzione impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest’ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell’agente.

7.– Una volta chiarita la portata del vincolo derivante dalla CEDU, si tratta di accertare la compatibilità con esso del diritto vivente formatosi sull’art. 649 cod. proc. pen.

Per quanto finora è stato precisato, è evidente che la ragione del contrasto non potrebbe consistere nella ricezione, da parte dell’interprete nazionale, di una visione di medesimezza del fatto svincolata dalla sola condotta, ed estesa invece all’oggetto fisico di essa, o all’evento in senso naturalistico, come suggerisce il rimettente. Piuttosto, la disposizione nazionale avrebbe violato l’art. 117, primo comma, Cost., solo se dovesse essere interpretata nel senso di assegnare rilievo all’idem legale, ovvero a profili attinenti alla qualificazione giuridica del fatto.

È quanto il giudice a quo ritiene accaduto, per effetto di una torsione curiale della lettera dell’art. 649 cod. proc. pen., che si riferisce al fatto storico, anche diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.

Bisogna aggiungere che, se così fosse, a essere violati sarebbero anche gli artt. 24 e 111 Cost., ai quali il principio del ne bis in idem va collegato in via generale (ordinanza n. 501 del 2000), ma con una particolare pregnanza nella materia penale (sentenza n. 284 del 2003). Benché non riconosciuto espressamente dalla lettera della Costituzione, tale principio è infatti immanente alla funzione ordinante cui la Carta ha dato vita, perché non è compatibile con tale funzione dell’ordinamento giuridico una normativa nel cui ambito la medesima situazione giuridica possa divenire oggetto di statuizioni giurisdizionali in perpetuo divenire. Nel diritto penale, questa Corte ha da tempo arricchito la forza del divieto, proiettandolo da una dimensione correlata al valore obiettivo del giudicato (sentenze n. 6 e n. 69 del 1976, n. 1 del 1973 e n. 48 del 1967) fino a investire la sfera dei diritti dell’individuo, in quanto «principio di civiltà giuridica» (ordinanza n. 150 del 1995; inoltre, sentenze n. 284 del 2003 e n. 115 del 1987), oltretutto dotato di «forza espansiva» (sentenza n. 230 del 2004), e contraddistinto dalla natura di «garanzia» personale (sentenza n. 381 del 2006).

Il criterio dell’idem legale appare allora troppo debole per accordarsi con simili premesse costituzionali, perché solo un giudizio obiettivo sulla medesimezza dell’accadimento storico scongiura il rischio che la proliferazione delle figure di reato, alle quali in astratto si potrebbe ricondurre lo stesso fatto, offra l’occasione per iniziative punitive, se non pretestuose, comunque tali da porre perennemente in soggezione l’individuo di fronte a una tra le più penetranti e invasive manifestazioni del potere sovrano dello Stato-apparato.

Costituzione e CEDU si saldano, dunque, nella garanzia che la persona già giudicata in via definitiva in un processo penale non possa trovarsi imputata per il medesimo fatto storico, e ripudiano l’intorbidamento della valutazione comparativa in forza di considerazioni sottratte alla certezza della dimensione empirica, così come accertata nel primo giudizio. Le sempre opinabili considerazioni sugli interessi tutelati dalle norme incriminatrici, sui beni giuridici offesi, sulla natura giuridica dell’evento, sulle implicazioni penalistiche del fatto e su quant’altro concerne i diversi reati, oggetto dei successivi giudizi, non si confanno alla garanzia costituzionale e convenzionale del ne bis in idem e sono estranee al nostro ordinamento.

8.– Ciò premesso, questa Corte ha già avuto modo di prendere atto che «l’identità del “fatto” sussiste – secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 28 giugno 2005, n. 34655) – quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (sentenza n. 129 del 2008).

È in questi termini, e soltanto in questi, in quanto segnati da una pronuncia delle sezioni unite, che l’art. 649 cod. proc. pen. vive nell’ordinamento nazionale con il significato che va posto alla base dell’odierno incidente di legittimità costituzionale. E si tratta di un’affermazione netta e univoca a favore dell’idem factum, sebbene il fatto sia poi scomposto nella triade di condotta, nesso di causalità, ed evento naturalistico.

A condizione che tali elementi siano ponderati con esclusivo riferimento alla dimensione empirica, si è già testata favorevolmente la compatibilità di questo portato normativo con la nozione di fatto storico, sia nella sua astrattezza, sia nella concretezza attribuita dalla consolidata giurisprudenza europea.

Certamente, a differenza di quanto mostra di credere il rimettente anche con riguardo alla pronuncia delle sezioni unite appena ricordata, l’evento non potrà avere rilevanza in termini giuridici, ma assumerà significato soltanto quale modificazione della realtà materiale conseguente all’azione o all’omissione dell’agente. Detto questo, e alle ricordate condizioni, non vi è spazio di contrasto tra l’art. 649 cod. proc. pen. e l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.

Questa Corte deve però riconoscere che persiste nella stessa giurisprudenza di legittimità un orientamento minoritario, diverso da quello adottato dalle sezioni unite fin dal 2005. Lo stesso rimettente ha individuato con esattezza alcuni esempi di decisioni che si limitano a echeggiare il principio di diritto affermato dalle sezioni unite, ma lo corrompono aggiungendo che va tenuta in conto non solo la dimensione storico-naturalistica del fatto ma anche quella giuridica; ovvero che vanno considerate le implicazioni penalistiche dell’accadimento.

Queste e altre simili formule celano un criterio di giudizio legato all’idem legale, che non è compatibile, né con la Costituzione, né con la CEDU, sicché è necessario che esso sia definitivamente abbandonato.

Tuttavia il carattere occasionale di tali interventi giurisprudenziali li rende incapaci di trasfigurare la lettera e la logica dell’art. 649 cod. proc. pen., conferendogli, come invece ipotizza il rimettente, un significato difforme dalla normativa interposta evocata nel presente processo incidentale. Al contrario, il diritto vivente, con una lettura conforme all’attuale stadio di sviluppo dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, impone di valutare, con un approccio storico-naturalistico, la identità della condotta e dell’evento, secondo le modalità con cui esso si è concretamente prodotto a causa della prima.

Non vi è perciò dubbio che nel caso di specie gli indici segnalati dal Giudice rimettente per ritenere diversi i fatti già giudicati rispetto a quelli di omicidio oggetto della nuova contestazione non siano adeguati, perché non possono avere peso a tali fini né la natura di pericolo dei delitti previsti dagli artt. 434 e 437 cod. pen., né il bene giuridico tutelato, né il «differente “ruolo” del medesimo evento morte all’interno della fattispecie». Allo stesso tempo, è chiaro che, anche dal punto di vista rigorosamente materiale, la morte di una persona, seppure cagionata da una medesima condotta, dà luogo ad un nuovo evento, e quindi ad un fatto diverso rispetto alla morte di altre persone.

Entro questi limiti va escluso che sussista il primo profilo di contrasto individuato dal giudice a quo tra l’art. 649 cod. proc. pen. e la normativa interposta convenzionale, perché entrambe recepiscono il criterio dell’idem factum, e all’interno di esso la Convenzione non obbliga a scartare l’evento in senso naturalistico dagli elementi identitari del fatto, e dunque a superare il diritto vivente nazionale.

9.– Il secondo profilo di contrasto, segnalato dall’ordinanza di rimessione, tra l’art. 649 cod. proc. pen. e l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU riguarda la regola, enucleata dal diritto vivente nazionale, che vieta di applicare il principio del ne bis in idem, ove il reato già giudicato sia stato commesso in concorso formale con quello oggetto della nuova iniziativa del pubblico ministero, nonostante la medesimezza del fatto.

Sulla corrispondenza di tale regola a un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità non vi sono dubbi, posto che essa è stata ininterrottamente applicata dall’entrata in vigore dell’art. 90 del codice di procedura penale del 1930 fino ad oggi, anche dopo che a quest’ultima disposizione è subentrato l’art. 649 del nuovo codice di procedura penale. La sola eccezione ammessa, al fine di prevenire un conflitto tra giudicati, è quella che la giurisprudenza ha ravvisato nel caso in cui il primo processo si è concluso con una pronuncia definitiva perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.

Ne consegue che questa Corte è tenuta a scrutinare la legittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen. postulando che esso abbia il significato che gli è conferito dal diritto vivente, e la relativa questione, collegata con quella già esaminata sulla medesimezza del fatto, è fondata nei termini che saranno precisati.

10.– Allo stato attuale del diritto vivente il rinnovato esercizio dell’azione penale è consentito, in presenza di un concorso formale di reati, anche quando il fatto, nel senso indicato, è il medesimo sul piano empirico, ma forma oggetto di una convergenza reale tra distinte norme incriminatrici, tale da generare una pluralità di illeciti penali.

Va premesso che, sul piano delle opzioni di politica criminale dello Stato, è ben possibile, per quanto qui interessa, che un’unica azione o omissione infranga, in base alla valutazione normativa dell’ordinamento, diverse disposizioni penali, alle quali corrisponde un autonomo disvalore che il legislatore, nei limiti della discrezionalità di cui dispone, reputa opportuno riflettere nella molteplicità dei corrispondenti reati e sanzionare attraverso le relative pene (sia pure secondo il criterio di favore indicato dall’art. 81 cod. pen.).

Qualora il giudice abbia escluso che tra le norme viga un rapporto di specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), ovvero che esse si pongano in concorso apparente, in quanto un reato assorbe interamente il disvalore dell’altro, è incontestato che si debbano attribuire all’imputato tutti gli illeciti che sono stati consumati attraverso un’unica condotta commissiva o omissiva, per quanto il fatto sia il medesimo sul piano storico-naturalistico.

Siamo, infatti, nell’ambito di un istituto del diritto penale sostanziale che evoca mutevoli scelte di politica incriminatrice, proprie del legislatore, e in quanto tali soggette al controllo di questa Corte solo qualora trasmodino in un assetto sanzionatorio manifestamente irragionevole, arbitrario o sproporzionato (ex plurimis, sentenze n. 56 del 2016 e n. 185 del 2015).

Né queste opzioni in sé violano la garanzia individuale del divieto di bis in idem, che si sviluppa invece con assolutezza in una dimensione esclusivamente processuale, e preclude non il simultaneus processus per distinti reati commessi con il medesimo fatto, ma una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo.

In linea astratta pertanto la circostanza che i reati concorrano formalmente non sembrerebbe interferire con l’area coperta dal portato normativo dell’art. 649 cod. proc. pen. Quest’ultima dovrebbe, al contrario, essere determinata esclusivamente dalla formazione di un giudicato sul medesimo fatto, sia che esso costituisca un solo reato, sia che integri plurime fattispecie delittuose realizzate con un’unica azione od omissione.

Ciò detto, questa Corte è obbligata a prendere atto che il diritto vivente, come è stato correttamente rilevato dal rimettente, ha saldato il profilo sostanziale implicato dal concorso formale dei reati con quello processuale recato dal divieto di bis in idem, esonerando il giudice dall’indagare sulla identità empirica del fatto, ai fini dell’applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen. La garanzia espressa da questa norma, infatti, viene scavalcata per la sola circostanza che il reato già giudicato definitivamente concorre formalmente, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., con il reato per il quale si procede.

Non spetta a questa Corte pronunciarsi sulla correttezza ermeneutica del principio appena esposto. È invece oggetto del giudizio incidentale la conformità di esso, e dunque dell’art. 649 cod. proc. pen., che secondo il diritto vivente lo esprime normativamente, rispetto all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.

Ove, infatti, non vi fossero motivi di contrasto, il rimettente, pure a fronte del medesimo fatto, sarebbe tenuto a procedere nel giudizio per la sola ragione che l’omicidio concorre formalmente, secondo la giurisprudenza di legittimità, con i delitti previsti dagli artt. 434, secondo comma, e 437, secondo comma, cod. pen., mentre, nel caso opposto, egli dovrebbe concentrare la propria attenzione sulla sola identità del fatto, per decidere se applicare o no l’art. 649 cod. proc. pen.

11.– Il nesso di necessità predicato nel diritto vivente tra concorso formale di reati e superamento del ne bis in idem inevitabilmente reintroduce nel corpo dell’art. 649 cod. proc. pen. profili di apprezzamento sulla dimensione giuridica del fatto, che erano stati espulsi attraverso l’adesione ad una concezione rigorosamente naturalistica di condotta, nesso causale ed evento.

Per decidere sulla unicità o pluralità dei reati determinati dalla condotta dell’agente ai sensi dell’art. 81 cod. pen., l’interprete, che deve sciogliere il nodo dell’eventuale concorso apparente delle norme incriminatrici, considera gli elementi del fatto materiale giuridicamente rilevanti, si interroga, tra l’altro, sul bene giuridico tutelato dalle convergenti disposizioni penali e può assumere l’evento in un’accezione che cessa di essere empirica.

Questa operazione, connaturata in modo del tutto legittimo al giudizio penalistico sul concorso formale di reati, e dalla quale dipende la celebrazione di un eventuale simultaneus processus, deve reputarsi sbarrata dall’art. 4 del Protocollo n. 7, perché segna l’abbandono dell’idem factum, quale unico fattore per stabilire se sia applicabile o no il divieto di bis in idem.

Nel sistema della CEDU (e, come si è visto, anche in base alla Costituzione repubblicana), l’esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato deve invece dipendere esclusivamente dal raffronto tra la prima contestazione, per come si è sviluppata nel processo, e il fatto posto a base della nuova iniziativa del pubblico ministero, ed è perciò permessa in caso di diversità, ma sempre vietata nell’ipotesi di medesimezza del fatto storico (salve le deroghe, nel sistema convenzionale, previste dal secondo paragrafo dell’art. 4 del Protocollo n. 7).

Ogni ulteriore criterio di giudizio connesso agli aspetti giuridici del fatto esula dalle opzioni concesse allo Stato aderente.

Difatti, la sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia, non ha aderito a un pregresso orientamento della Corte EDU volto a escludere la violazione del divieto di bis in idem in presenza di un concours idéal d’infractions (paragrafi 72 e 81).

D’altro canto, è evidente che la clausola di riserva delineata dalla giurisprudenza nazionale, che fa salvi i casi di assoluzione dell’imputato per l’insussistenza del fatto o per non averlo commesso, vietando per essi il secondo giudizio pure in presenza di un concorso formale di reati, tradisce in modo scoperto la mera finalità di prevenire il conflitto dei giudicati, e con questa l’oscuramento della componente garantista del principio del ne bis in idem, che invece in materia penale lo connota profondamente e va anzi ritenuta prioritaria.

Sussiste perciò il contrasto denunciato dal rimettente tra l’art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude la medesimezza del fatto per la sola circostanza che ricorre un concorso formale di reati tra res iudicata e res iudicanda, e l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, che vieta invece di procedere nuovamente quando il fatto storico è il medesimo.

12.– È il caso di precisare che la conclusione appena raggiunta non impone di applicare il divieto di bis in idem per la esclusiva ragione che i reati concorrono formalmente e sono perciò stati commessi con un’unica azione o omissione.

È infatti facilmente immaginabile che all’unicità della condotta non corrisponda la medesimezza del fatto, una volta che si sia precisato che essa può discendere dall’identità storico-naturalistica di elementi ulteriori rispetto all’azione o all’omissione dell’agente, siano essi costituiti dall’oggetto fisico di quest’ultima, ovvero anche dal nesso causale e dall’evento. Tale ultima posizione, in particolare, è fatta propria dal diritto vivente nazionale e se ne è già accertata la compatibilità con la Costituzione e con lo stato attuale della giurisprudenza europea.

Sono queste le ipotesi a cui va riferita la giurisprudenza di questa Corte per la quale l’art. 90 del codice di procedura penale del 1930 non si riferiva «al caso di concorso formale di reati», ove «anche se l’azione è unica, gli eventi, che sono plurimi e diversi, danno ontologicamente luogo a più fatti, che possono anche essere separatamente perseguiti» (sentenza n. 6 del 1976; in seguito, sentenza n. 69 del 1976). E sono, altresì, le ipotesi regolate dall’art. 671 cod. proc. pen., che permette al giudice dell’esecuzione penale di applicare la disciplina del concorso formale di reati, nel caso di più sentenze irrevocabili pronunciate nei confronti della stessa persona, e dunque presuppone normativamente che siano date occasioni in cui la formazione del primo giudicato non preclude il perseguimento in separato processo del reato concorrente con il primo.

In definitiva l’esistenza o no di un concorso formale tra i reati oggetto della res iudicata e della res iudicanda è un fattore ininfluente ai fini dell’applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen., una volta che questa disposizione sia stata ricondotta a conformità costituzionale, e l’ininfluenza gioca in entrambe le direzioni, perché è permesso, ma non è prescritto al giudice di escludere la medesimezza del fatto, ove i reati siano stati eseguiti in concorso formale. Ai fini della decisione sull’applicabilità del divieto di bis in idem rileva infatti solo il giudizio sul fatto storico.

Per effetto della presente pronuncia di illegittimità costituzionale, pertanto, l’autorità giudiziaria (e quindi lo stesso giudice a quo) sarà tenuta a porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all’esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione. A tale scopo è escluso che eserciti un condizionamento l’esistenza di un concorso formale, e con essa, ad esempio, l’insieme degli elementi indicati dal rimettente nel giudizio principale (la natura del reato; il bene giuridico tutelato; l’evento in senso giuridico).

Sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un’unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell’integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico. Ove invece tale giudizio abbia riguardato anche quella persona occorrerà accertare se la morte o la lesione siano già state specificamente considerate, unitamente al nesso di causalità con la condotta dell’imputato, cioè se il fatto già giudicato sia nei suoi elementi materiali realmente il medesimo, anche se diversamente qualificato per il titolo, per il grado e per le circostanze.

13.– In conclusione, per le ragioni esposte, l’art. 649 cod. proc. pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, nella parte in cui secondo il diritto vivente esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.

 

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 maggio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

 

Torino Esposizioni verso la rinascita? Ce lo auguriamo

STORIE DI CITTA’ /  di Patrizio Tosetto

Da bambino, figlio di operaio Fiat andavo a Natale alle giostre e ritiravo il dono aziendale. Il primo e unico pesciolino rosso, vinto alle palline. O da appena adulto, il salone della Montagna

Finalmente, ci auguriamo, Torino expoEsposizioni potrà ritornare alla sua iniziale vocazione anche per fiere espositive. La struttura è stata concepita, progettata e realizzata per questo motivo. Portandola, anche grazie all’architetto Nervi ad essere una delle meraviglie architettoniche del settore. Faceva male girovagare per le varie ali dell’edificio, preda dell’abbandono, incuria e vandalismo. E non ci convinceva la scelta della passata amministrazione che voleva realizzare la biblioteca dell’Università. Qualcosa era nato male fin dai suoi esordi, nel mettere a bando la progettazione, dopo alcuni ricorsi che hanno impedito l’inizio. Fa male il degrado anche torinoesposizioniperché ognuno di noi ha negli occhi il ricordo di qualcosa che riguarda Torino Esposizioni. Da bambino, figlio di operaio Fiat andavo a Natale alle giostre e ritiravo il dono aziendale. Il primo e unico pesciolino rosso, vinto alle palline. O da appena adulto, il salone della Montagna. Ora, comunque, importa il futuro di questa nostra città. E la programmazione delle politiche fieristiche è un pezzo di questo possibile futuro,  io ne sono ossessionato, sicuramente perché ho due figlie. Chi se ne intende molto di realtà espositive e fieristiche, in questi ultimi due anni mi ha “catechizzato” e, forse, qualcosa sto cominciando a capirne. In tutta Italia il settore è in crisi,toexpo tranne a Bologna e Rimini dove sono avvenuti massicci investimenti pubblici. Ora a Milano non sanno che farsene di tutti questi volumi. Non reggono gli ammortamenti immobiliari. I volumi non devono essere “giganteschi” e devono essere modulari, Altro fattore, l’industria manifatturiera piemontese e torinese che regge esporta. Torino deve essere una vetrina . Riqualificare  Torino Esposizioni potrà costare dai 2 ai 3 milioni che sono già attualmente in “pancia” al comune. Quasi impossibile rendere tutto agibile entro l’anno. Si debbono rispettare tempi burocratici. Ci sembra che la strada intrapresa sia quella giusta.Non ci resta che augurare buon lavoro alla giunta di Chiara Appendino.

Acque balneabili, il Piemonte è “pulito”

persici lago 3All’apertura della stagione 2016, 91 zone su un totale di 93 monitorate dall’Arpa Piemonte, e dislocate su sette laghi e due corsi d’acqua, sono state dichiarate balneabili. Le due zone non balneabili si trovano sul Lago Maggiore e sono state riammesse alla balneazione dopo il primo campionamento effettuato ad aprile. Sono i dati diffusi nel corso della conferenza annuale sulla qualità delle acque di balneazione in Piemonte, svoltasi a Viverone (BI) mercoledì 20 luglio, con la partecipazione dell’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia, e del direttore generale dell’Arpa regionale, Angelo Robotto.

L’elevata qualità delle acque di balneazione del Piemonte raggiunta nel 2010, con l’idoneità alla balneazione di tutte le zone controllate, e proseguita negli anni successivi, è stata confermata anche per la stagione 2015. “Anche quest’anno – ha detto Valmaggia – la qualità delle acque di balneazione è confermata dai dati raccolti attraverso il costante monitoraggio dell’Arpa. Un risultato importante, anche in vista della stagione turistica estiva che sta entrando nel vivo. In Piemonte ci sono oltre 90 spiagge annoverate negli elenchi nazionali, quasi tutte sui laghi. Si tratta di un patrimonio ambientale e culturale, non solo economico, da tutelare e valorizzare. Viverone è un esempio virtuoso sia perché il lago è sede, attualmente, di ben sette siti di balneazione di qualità ‘eccellente’, sia perché accoglie il primo contratto di lago stipulato in Piemonte. Tali risultati sono stati possibili grazie all’impegno delle istituzioni locali e alla partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni coinvolte. Auspico che sull’esempio del lago di Viverone si stipulino altri contratti di lago in Piemonte, a partire da quelli di Avigliana, nel segno della condivisione e della partecipazione dei territori”.rete lago pesci

Le criticità rilevate nella stagione – riconducibili sia al dilavamento del terreno durante intense piogge sia alla conseguente attivazione di sfioratori di piena dei sistemi fognari e dei by-pass degli impianti di depurazione – non hanno influito sulla balneabilità per oltre 2 o 3 giorni, catalogabili, nella maggior parte dei casi, come “inquinamenti di breve durata”.

Nessuna zona è stata assegnata alla classe “scarsa”, confermando quindi il raggiungimento dell’obiettivo della Direttiva europea 2006/7/CE, che prescriveva che tutte le acque di balneazione avrebbero dovuto essere come minimo “sufficienti” entro la fine della stagione balneare 2015. Delle 90 zone lacustri 78 (87%) sono risultate di qualità eccellente, 7 (8%) di qualità buona  e 5 (5%) di qualità sufficiente. Le 3 zone ubicate su corsi d’acqua sono tutte collocate nella classe di qualità buona. Le zone di qualità inferiore all’elevata, e in particolar modo quelle classificate come sufficienti, dovranno essere oggetto di particolare attenzione da parte dei Comuni e dei gestori nella verifica della funzionalità delle infrastrutture fognarie e depurative per evitare declassamenti verso lo stato scarso per cui si prevede la perdita dell’idoneità alla balneazione.

Nei cinque laghi a potenziale rischio di fioriture di cianobatteri (Maggiore, Viverone, Avigliana, Sirio e Candia) è stato condotto, come nei precedenti anni, un monitoraggio specifico al fine di prevenire eventuali rischi per la salute dei bagnanti riconducibili alla presenza di biotossine in concentrazioni superiori ai limiti normativi (> 25 µg/l). Nella stagione balneare 2015 nei laghi Maggiore, Sirio, Viverone e Avigliana non sono state rilevate concentrazioni di cianobatteri superiori alla soglia di attenzione di 20.000 cell/ml, mentre nel lago di Candia, nella seconda metà della stagione, sono state rilevate concentrazioni superiori a 100.000 cell/ml con assenza di biotossine.lago stresa

“Il percorso di implementazione della direttiva europea, per quanto riguarda il monitoraggio e la classificazione delle acque di balneazione, in Piemonte può dirsi ormai a regime”, ha sottolineato Robotto.

Nella stagione balneare 2015 sono stati prelevati 784 campioni di cui 738 sono di routine e i restanti sono campioni suppletivi a seguito del superamento della soglia di uno o entrambi i parametri microbiologici. Il 91% dei campioni suppletivi hanno riguardato il Lago Maggiore e per la maggior parte si è trattato di inquinamenti di breve durata (conclusi entro 72 ore dalla prima constatazione).

Per il 2016 sono previsti un totale di 738 campioni di routine per il monitoraggio degli escherichia coli e enterococchi e 156 campioni per il monitoraggio cianobatterico. I campioni riguardano 58 zone sul lago Maggiore, 17 sul lago d’Orta, 5 sul lago di Mergozzo, 7 su Viverone, 3 su Avigliana Grande, 5 sul Sirio, 3 su Candia, 1 sul torrente San Bernardino, 2 sul torrente Cannobino (i campionamenti avvengono sempre di lunedì). I risultati analitici validati vengono estratti e inseriti nel bollettino settimanale pubblicato sul sito dell’Agenzia a partire dal 1° maggio 2016 contestualmente all’avvio della stagione balneare.
Dall’inizio dell’attuale stagione sono stati effettuati 2 campionamenti suppletivi sul lago di Candia a maggio (su Canottieri e Lido, 16/05 sforamento, 18/05 rientro dell’inquinamento di breve durata), 1 campionamento suppletivo sul lago Sirio a giugno (su Araba Fenice il 20/06, rientrato il 22/06), 1 campionamenti suppletivo sul lago Maggiore a maggio (Villa Volpi) e 1 campionamento suppletivo sul lago d’Orta a maggio (Spiaggia pubblica Bagnella – Omegna) anche questi ultimi conclusi nelle 72 ore.ORTA LAGO

“È attualmente in corso di esame – ha concluso il direttore dell’Arpa – una revisione della rete piemontese delle acque di balneazione e dei relativi punti di monitoraggio che dovrebbe diventare operativa a partire dalla stagione balneare 2017. Tale revisione, basata sull’Analisi delle Pressioni predisposta da Arpa per il 2° ciclo di pianificazione del Distretto idrografico del fiume Po, comporterà l’accorpamento di alcune acque di balneazione con caratteristiche comuni. Indicativamente in ognuna di queste sarà mantenuto un solo punto di controllo da utilizzare per il monitoraggio di routine. Gli altri punti di controllo non faranno più parte della rete, ma verranno attivati solo in caso di episodi di inquinamento, per determinare l’ampiezza e la durata del fenomeno. L’obiettivo è rendere più efficiente il monitoraggio mantenendo alto lo standard del controllo delle acque balneabili del Piemonte”.

Pasquale De Vita – www.regione.piemonte.it

Sorpresa: i piemontesi risparmiano meno di una volta

euro denaroLa quota di risparmiatori scende tra le famiglie piemontesi e per la prima volta la nostra regione è più vicino al livello dell’Italia. A rilevarlo è l’indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2016, curata dal Centro Einaudi e da intesa Sanpaolo: ha coinvolto 90 famiglie piemontesi. La percentuale  che dichiara di aver risparmiato è pari al 54,4% (si ferma al 40% in Italia e 48,9% nel Nord-Ovest), l’anno scorso i piemontesi erano 2 su 3. L’intenzione di risparmiare in caso di  imprevisti è ancora la motivazione principale dei risparmiatori piemontesi (il 55,6%), segue la volontà di accantonare capitali per la pensione (22,2%). Una famiglia piemontese in media oggi risparmia il 10% del proprio reddito (il 4,2% in meno rispetto al 2015). Si rileva un taglio della spesa per il tempo libero (67,8%), per le vacanze (63,3%) e di quella giornaliera (63%). La casa risulta sempre  l’investimento più sicuro per le famiglie della regione (41,1%).

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Ecco il Focus completo

Dove si colloca il Piemonte rispetto all’Italia?

INDAGINE SUL RISPARMIO E SULLE SCELTE FINANZIARIE DEGLI ITALIANI 2016

L’Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2016, curata dal Centro Einaudi e Intesa Sanpaolo, ha coinvolto 1011 famiglie italiane, di cui 90 piemontesi. Risparmio: un passo indietro per il Piemonte Per alcuni anni le famiglie piemontesi si sono distinte in modo netto per la maggiore capacità di risparmio rispetto alla media nazionale. Si osserva oggi, per la prima volta, una diminuzione della quota di risparmiatori tale da portare il Piemonte più vicino al livello dell’Italia. In una fase di ripresa economica, seppure embrionale, la percentuale di piemontesi che dichiara di aver risparmiato è pari al 54,4% (40% in Italia e 48,9% nel Nord-Ovest) mentre l’anno passato erano 2 su 3. L’intenzione di risparmiare per far fronte a eventi imprevisti è ancor oggi la motivazione principale dei risparmiatori piemontesi (55,6% di coloro che risparmia intenzionalmente) a cui segue la volontà di accantonare capitali per la pensione (22,2%). Congiuntamente con la riduzione del numero di famiglie piemontesi che dichiarano di aver risparmiato nel 2015, si osserva una notevole contrazione del flusso di entrate annuali destinate al risparmio; mediamente una famiglia piemontese oggi risparmia il 10% del proprio reddito (ovvero il 4,2% in meno rispetto al 2015) riducendo, anche su questo fronte, il prestigioso divario che sino allo scorso anno si poteva osservare confrontando il campione piemontese con quello italiano. Sia le famiglie piemontesi sia quelle italiane dichiarano di aver attuato azioni di contenimento della spesa per il tempo libero (67,8%), della spesa per le vacanze (63,3%) e della spesa giornaliera (63%) per far fronte a una ridotta disponibilità economica. Ancora debole la fiducia nella ripresa economica sostenuta dall’inversione di tendenza registrata dal Pil nel 2015. Sebbene la maggior parte degli intervistati non creda di poter spendere nel 2016 molto di più rispetto all’anno passato, il capitolo di spesa sul quale confidano di poter puntare è proprio la spesa giornaliera (38,9%), oggetto di tagli consistenti negli ultimi anni. Si riduce del 10% il numero di famiglie piemontesi che dichiara di essere stata finanziariamente indipendente nel 2015, riduzione che ha colpito le famiglie italiane in generale. Il bilancio delle famiglie piemontesi però non sembra mutato dall’anno precedente: per il 61,1% degli intervistati gli effetti della crisi non lo aggraveranno ulteriormente nel prossimo futuro, percentuale analoga in Italia (60,2%) e nel Nord-Ovest (59,3%). Il 40% delle famiglie piemontesi ritiene che il proprio reddito sia sufficiente (e il 7,8% più che sufficiente), mentre il 17,7% afferma che il reddito percepito attualmente non sia neppure sufficiente. Guardando all’età della pensione (65-70 anni), rispetto al dato nazionale (31,1%), in Piemonte è il 40,3% a pensare che il reddito atteso sarà sufficiente. L’incertezza e il timore di non disporre in futuro di un reddito sufficiente accomuna invece poco meno di un terzo (30,6%) degli intervistati piemontesi, amara consapevolezza in particolare di coloro che a tale “traguardo” sono prossimi (la percentuale sale al 40% nella fascia di età 55-64 anni). Tuttavia, risulta in flessione la percentuale di piemontesi che nel corso del 2015 dichiara di aver aperto un fondo pensione (17,8% contro l’11% del campione italiano; l’anno scorso i valori erano rispettivamente pari al 25% e al 13%). Investimenti: risparmiatori votati alla cautela, alla liquidità e al rendimento a breve Resta invariato il profilo di rischio dell’investitore piemontese. Le priorità sono ben chiare e consolidate; per il 48,9% degli intervistati la sicurezza di non perdere il capitale investito è l’elemento che in prima istanza deve essere vagliato, per il 38,9% degli intervistati al secondo posto vi è la liquidità dell’investimento intesa come la possibilità di disinvestire in poco tempo, a costi ridotti e senza perdite di capitale. A fronte dell’esigenza di liquidità dichiarata, assume maggiore importanza rispetto al passato il rendimento che si ottiene nel breve periodo rispetto a quello di lungo periodo. Nonostante da un punto di vista razionale gli investitori piemontesi ritengano che l’orizzonte temporale adeguato per valutare il rendimento di un investimento finanziario sia compreso tra 1 e 3 anni (27,8% degli intervistati), se non addirittura tra 3 e 5 anni (20% degli intervistati), prevale la volontà di fare un bilancio dell’operazione di investimento al termine del primo anno. Banca: un primato scalfito? L’87,8% dei piemontesi deposita i propri risparmi esclusivamente in banca, mentre l’11,1% predilige la posta. Si osserva, in Piemonte, una sostanziale stabilità del numero di correntisti bancari in modo esclusivo; a livello nazionale invece anche quest’anno tale percentuale registra una flessione (78,4%). L’ulteriore diminuzione di correntisti che detengono sia un conto corrente in banca sia in posta (1,1% degli intervistati) è spiegata dall’incremento del numero di famiglie che detengono esclusivamente un conto corrente postale. I correntisti piemontesi si allineano alla media nazionale detenendo in forma liquida sul conto corrente percentuali decrescenti del proprio risparmio. Il 40,8% delle famiglie piemontesi detiene sul conto tra il 10 e il 30% dei propri risparmi. In miglioramento il grado di soddisfazione dell’intermediario bancario o postale di riferimento; persiste però la minore soddisfazione rispetto al Nord-Ovest e all’Italia (nel 13,2% dei casi l’italiano medio si dice molto soddisfatto contro il 14% nel Nord-Ovest e l’11,1% in Piemonte). La consulenza bancaria in materia di scelte di investimento, secondo l’opinione degli intervistati piemontesi, è meno adeguata rispetto al passato; il 17,8% ritiene inadeguato il servizio contro il 13% nel Nord-Ovest. Il 41,1% degli intervistati afferma di utilizzare almeno un servizio bancario a distanza, primo fra tutti l’internet banking il cui utilizzo è abituale nel 41% dei casi. La casa: il ritorno dell’investimento immobiliare Inversione di tendenza per il mercato immobiliare. Il 7,8% dei piemontesi afferma di aver acquistato casa nel corso del 2015, indirizzando tale spesa non solo all’acquisto dell’abitazione principale ma estendendola anche a seconde case, abitazioni per i figli e investimento finalizzato all’integrazione del reddito. La casa continua a essere l’investimento più sicuro per le famiglie piemontesi (41,1%) e nonostante sia difficile vendere un immobile in caso di necessità di liquidità (44,4%) si ritiene che sia il modo migliore per lasciare un’eredità ai propri figli (40%). Nel 20% dei casi la destinazione d’uso dell’unità abitativa, che gli intervistati piemontesi hanno in programma di acquistare nel 2016, è per un investimento finalizzato a mettere a reddito l’immobile