Uniformare il contesto legislativo piemontese alle disposizioni nazionali relative alla figura del direttore tecnico delle agenzie di viaggi e turismo. Questo lo scopo del Ddl di modifica alla legge regionale 15/1988, “Disciplina delle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo”, approvato con voto unanime dall’aula del Consiglio regionale.
La relatrice di maggioranza Letizia Nicotra (Lega) ha sottolineato come questo provvedimento sia utile a garantire professionalità e non improvvisazione nella gestione di un’agenzia di viaggio, che deve altresì disporre di strutture idonee; Silvio Magliano (Moderati), relatore di minoranza, auspica “che nei locali in cui è prevista la vendita al pubblico, sia sempre garantita l’accessibilità a tutte le persone con disabilità”.
L’assessore al Turismo Vittoria Poggio ha ricordato che “al fine di adeguare il quadro normativo di riferimento per il riconoscimento della figura professionale di Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo si è reso necessario apportare, con il presente disegno di legge, le necessarie modifiche alla disciplina legislativa esistente, per garantirne la conformità normativa ed operativa sul territorio regionale piemontese ed uniformarsi alle altre regioni italiane.”
Il provvedimento prevede, in particolare, che la responsabilità tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo venga affidata a un direttore tecnico la cui abilitazione all’esercizio è rilasciata dalla Regione mediante l’accertamento dei requisiti contenuti nel decreto. Sarà la Giunta a stabilire la disciplina di dettaglio per il percorso professionale, formativo e per l’abilitazione all’esercizio della professione; la Regione terrà e aggiornerà un elenco dei soggetti idonei ad assumerne le funzioni e le responsabilità.
Per quanto riguarda i requisiti tecnico-strutturali delle agenzie di viaggio e di turismo si prevede, invece, che alla presentazione dell’istanza di avvio dell’attività disponga: di strutture e attrezzature idonee; di appositi locali, in caso di vendita diretta al pubblico, facilmente accessibili e distinti da quelli di altri esercizi commerciali (tale disposizione non si applica alle agenzie che effettuano vendita al pubblico esclusivamente per via telematica o altre forme di vendita a distanza, per cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del consumo); di apposita insegna visibile all’esterno denominante chiaramente l’esercizio d’impresa.
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