Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.
Può capitare di comprare un prodotto difettoso, di voler far valere la garanzia ma di rendersi conto che lo scontrino è oramai scolorito o addirittura andato perso. Ecco, a molti, in questo caso, l’unico scenario possibile sembra essere quello di recarsi in negozio e implorare il venditore di riconoscere la garanzia nonostante la mancanza dello scontrino, per poi alla fine rimanere delusi dalla classica risposta del venditore “niente scontrino, niente garanzia”. In realtà sappiate che le cose stanno diversamente!
Per esercitare il diritto di garanzia nei confronti del venditore, il Codice del consumo (art. 128 e seguenti) considera sufficiente dimostrare di aver acquistato il prodotto presso il rivenditore a cui il consumatore si rivolge, non oltre due anni dalla consegna del prodotto (un anno per acquisti con fattura). Il Codice del consumo, quindi, non fa espresso riferimento all’esibizione dello scontrino come requisito necessario per l’esercizio del diritto di garanzia, ma richiede semplicemente di dimostrare la data dell’acquisto.
La giurisprudenza afferma che il consumatore, per dimostrare l’acquisto, possa utilizzare anche mezzi probatori documentali o orali (diversi dallo scontrino) che consentano di dimostrare che il bene sia stato acquistato presso il rivenditore e in data certa. Per fare degli esempi si possono utilizzare: le ricevute di bancomat o carta di credito, la testimonianza di una persona presente al momento dell’acquisto, il libretto di garanzia firmato dal venditore, la registrazione dell’acquisto sulla carta fedeltà etc.
Ecco allora quando ci troviamo in negozio ricordiamoci che non c’è scusa che tenga: non hanno nessun valore il rifiuto verbale dell’addetto alle vendite, la presenza di una clausola contenuta nel contratto d’acquisto o nelle condizioni di vendita limitativa dell’esercizio del diritto di garanzia, l’esibizione di un cartello in negozio che obbliga a presentare lo scontrino e altre situazioni simili.
Chiarito che lo scontrino non è necessario per ottenere la garanzia e che quindi, anche se mancante o scolorito, non condiziona l’esercizio del diritto, bisogna però anche riconoscere che è la più comoda prova d’acquisto da fornire al commerciante. Lo scontrino, infatti, è il documento fiscale che viene rilasciato dal venditore al momento dell’acquisto e contiene tutta una serie elementi utili ad attestare in maniera immediata l’effettuazione di una spesa (con tutti gli elementi temporali della transazione, i riferimenti dell’esercente, il numero seriale, il codice prodotto, etc.…). Per questo motivo è utile organizzarsi per conservarlo al bisogno: innanzitutto in via precauzionale si consiglia sempre di fotografare, fotocopiare o scannerizzare lo scontrino in modo che sia conservato anche su un supporto digitale. Queste soluzioni sono utili perché lo scontrino è generalmente stampato su carta termica che tende a scolorire in breve tempo; si possono inoltre utilizzare applicazioni ad hoc per l’archiviazione dello scontrino (meno consigliabile è affidarsi a servizi offerti a pagamento da molte catene per la conservazione dello scontrino).
Insomma in questo caso non si può dire che la legge (condita anche con un po’ di ingegno) non sia dalla parte del consumatore, ma bisogna conoscerla a dispetto delle informazioni fuorvianti che riceviamo, purtroppo però, nel punto vendita. In ogni caso, se avessi bisogno di assistenza in materia di garanzia, puoi rivolgerti al nostro sportello Prodotti difettosi”.
Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.
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