Polliotto- Pagina 8

Tasse e tributi, scatta la sospensione di agosto

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Anche l’Agenzia delle entrate va in vacanza: sospesi controlli e versamenti nel mese di agosto. La pausa estiva varia a seconda che si tratti di scadenze fiscali, avvisi bonari o termini giudiziali.

Non è una novità, come ogni anno, anche nel 2023 i termini per i versamenti relativi alle scadenze fiscali vengono sospesi nel mese di agosto. A Dettare le regole è il decreto legge n. 16/2012, che all’articolo 3-quater stabilisce che: “Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.

Essendo quest’anno il 20 agosto domenica, però, i pagamenti F24 riprendono lunedì 21 agosto 2023. Come stabilito decreto fiscale n. 193/2016: “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

Generalmente, l’Agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, calcola le imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali e determina l’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata.

Questa attività è definita “liquidazione” e il contribuente viene a conoscenza del risultato attraverso comunicazioni ad hoc. Il contribuente quindi riceve l’esito della liquidazione per posta o via Pec. Nel caso di liquidazione automatizzata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, l’esito può essere comunicato anche con modalità telematiche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, qualora il contribuente e lo stesso intermediario lo abbiano espressamente richiesto in sede di compilazione della dichiarazione.

In presenza di elementi non considerati o erroneamente valutati in sede di liquidazione, il contribuente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione (o entro novanta giorni in caso di avviso telematico), può fornire all’Agenzia i necessari chiarimenti sulla correttezza dei dati dichiarati. Se, invece, gli esiti della liquidazione risultano corretti il contribuente ha la possibilità di versare una sanzione ridotta effettuando il pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione (o entro novanta giorni in caso di avviso telematico).

Si può comunque richiedere assistenza via web, al telefono o recandosi in un qualsiasi ufficio territoriale. Tali servizi, così come gli inviti a regolarizzare, saranno però sospesi per tutto il mese di agosto e fino al 4 settembre.

Tra le attività sospese ad agosto, inerenti i controlli fiscali in generale, ci sono anche i termini processuali relativi alla giustizia tributaria. In questo caso le attività si interrompono fino al 31 agosto e riprenderanno a decorrere a partire dal 1° settembre.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Tutela dei Consumatori, c’è la Direttiva Omnibus

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

La Direttiva Omnibus – o più correttamente la Direttiva Ue 2019/2161 – è stata recepita ufficialmente lo scorso 23 febbraio 2023 ed è entrata in vigore dal 2 aprile 2023. L’Italia, in questo modo, ha recepito ufficialmente la normativa europea attraverso la quale sono state rafforzate le tutele dei consumatori, che effettuano gli acquisti nei negozi fisici e negli eCommerce.

Attraverso la direttiva Omnibus sono state introdotte alcune importanti modifiche al Codice del Consumo, andando a modificare direttamente alcune clausole vessatorie, delle politiche commerciali scorrette ed è stata introdotta una maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori finali. Sicuramente, almeno per gli operatori dell’eCommerce, una delle novità di maggiore impatto è l’ampliamento delle cosiddette pratiche commerciali scorrette. In altre parole quelle che vengono considerate come sleali.

Sicuramente una delle novità più importanti introdotte direttamente dalla Direttiva Omnibus è stato l’ampliamento di quelle che sono considerate come pratiche commerciali scorrette. Attraverso la Direttiva 2005/29/CE sono stati vietati alcuni comportamenti ritenuti sleali, che il legislatore ha caratterizzato in due differenti modi, definendoli come: pratiche commerciali ingannevoli; pratiche commerciali aggressive.

Soffermandosi sulle pratiche commerciali ingannevoli è necessario sottolineare che queste, a loro volta, si dividono in azioni ed omissioni ingannevoli, che risultano essere disciplinate rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della disciplina. La Direttiva 2005/29/CE ha provveduto ad elencare – nel proprio allegato I – tutte le pratiche commerciali che, in qualsiasi caso, devono essere considerate come sleali. Ossia quelle che non è necessario effettuare una valutazione caso per caso sul loro carattere di slealtà.

La Direttiva Omnibus ha introdotto una nuova tipologia di azione ingannevole, che riguarda una particolare attività di marketing, che consiste nella promozione di un bene, all’interno di un qualsiasi Paese membro dell’Unione europea, come identico a quello che è stato commercializzato negli altri Paesi membri. Anche se ci sono delle significative differenze tra i due diversi beni, come composizione e come caratteristiche. Questa pratica commerciale scorretta, anche conosciuta come dual quality viene considerata come ingannevole a tutti gli effetti, salvo che non sia stata giustificata da fattori legittimi ed obiettivi. All’interno dell’ordinamento italiano è stata introdotta attraverso la modifica dell’articolo 21 del Codice del Consumo.

Tra le pratiche commerciali scorrette introdotte dalla Direttiva Omnibus è stata introdotta una nuova fattispecie di omissione ingannevole. Tra le aggiunte effettuate direttamente all’articolo 22 del Codice del Consumo, quella più importante riguarda i risultati di risposta forniti ad una ricerca online del consumatore effettuati sotto forma di parola chiave, frase o altri dati. Nelle risposte fornite deve essere indicato chiaramente ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento. Deve essere anche indicato l’eventuale pagamento specifico per riuscire ad ottenere una classificazione migliore dei prodotti all’interno dei suddetti risultati.

Questa particolare tipologia di pratica commerciale scorretta coinvolge direttamente la fornitura agli operatori eCommerce, da parte dei vari motori di ricerca, del servizio di posizionamento dei risultati a pagamento. Questa operazione, in linea di principio, corre il rischio di creare una certa confusione tra i consumatori, che non riescono a comprendere quali siano i risultati più rilevanti rispetto alla ricerca che hanno effettuato. La confusione, che viene generata tra i consumatori, talvolta può essere tale da diventare oggetto di discussione anche per quanto riguarda la tutela dei marchi.

Tra le pratiche commerciali scorrette rientrano anche le recensioni online. Ad essere più precisi si tratta di un caso di omissione ingannevole. Nel momento in cui un professionista permette agli utenti di accedere alle recensioni dei consumatori sui prodotti, deve tenere conto che, adesso, viene considerata rilevante l’informazione che rende noto in quale modo il professionista riesce a garantire se le recensioni pubblicate provengono direttamente o meno da dei consumatori, che hanno acquistato od utilizzato realmente il prodotto recensito.

L’eventuale omissione di queste informazioni costituisce a tutti gli effetti una fattispecie di omissione ingannevole. Viene considerata una pratica commerciale scorretta l’attività del professionista che indichi che le recensioni sono state effettivamente lasciate da dei consumatori che hanno acquistato od utilizzato il prodotto, senza che abbia adottato delle misure ragionevoli e proporzionate per verificare la loro autenticità.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Prezzi benzina alle stelle, come risparmiare carburante in estate

 

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Gli italiani si mettono in viaggio per l’estate e il caro benzina rischia di rappresentare una stangata per il portafoglio. A luglio i prezzi alla pompa di benzina e diesel sono aumentati dopo i ribassi iniziati a metà aprile.

Secondo i dati comunicati dagli esercenti, il ministero delle Imprese e del made in Italy ha stimato una media nazionale dei prezzi al self di 1,85 euro al litro per la benzina, mentre per il gasolio si parla di 1,69 euro al litro.

Per quanto riguarda il servito, la benzina arriva a quota 1,985 euro al litro, il diesel si assesta a 1,830, il metano a 1,432 euro, il Gpl a 0,70 euro e il Gnl a 1,248 euro al kg.

prezzi in rialzo sarebbero da imputare a una crescita della domanda, ovvero alla massa di viaggiatori che si spostano per raggiungere la meta delle vacanze.

Alle cause di fluttuazione dei prezzi di benzina e diesel gli analisti ne aggiungono altre due: le incertezze generate dal prolungarsi della guerra in Ucraina che continua a destabilizzare il mercato del greggio e il taglio alla produzione di barili confermati dall’Opec (Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio). L’Opec recentemente ha fissato in 40,46 milioni di barili al giorno la produzione fino al 2024.

Per risparmiare, occorre confrontare le offerte della varie pompe della propria città. Il comparatore dei prezzi viene messo a disposizione degli automobilisti direttamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Cliccando sul portale Osservaprezzi Carburanti del Mimit è possibile impostare un raggio di ricerca disegnando una figura direttamente sulla mappa. Oppure si può effettuare una ricerca per indirizzo. Successivamente un menu a tendina chiederà di scegliere il tipo di carburante erogato. Dallo stesso menu si può scegliere se ricorrere al servito o al self service. Possibile infine ordinare l’elenco a partire dal minor prezzo.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Bonus barriere anche per le finestre, come funziona

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

L’agevolazione fiscale al 75% del cosiddetto bonus barriere architettoniche riguarda anche i lavori su bagni, pavimenti e finestre, senza che a chiederlo sia necessariamente un nucleo familiare che comprenda una persona con disabilità. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con una circolare nella quale definisce i requisiti utili ad accedere tramite la dichiarazione dei redditi 2023 alla misura stabilita con la Legge di Bilancio.

Innanzitutto è stato esteso l’elenco degli immobili destinatari del contributo, nel quale rientrano adesso anche gli appartamenti dei condomini. Sul punto si specifica che i lavori devono essere realizzati, sia sulle parti comuni che sulle singole unità, in edifici già esistenti.

Nel caso in cui gli interventi siano effettuati all’interno di un condominio, è necessaria l’approvazione dei lavori tramite una delibera condominiale. La votazione sarà considerata favorevole se si raggiunge il consenso della maggioranza dei partecipanti all’assemblea, che rappresenta almeno 1/3 del valore millesimale dell’edificio.

La detrazione è applicabile alle spese di ristrutturazione come la realizzazione di ascensori, montacarichi e di dispostivi di comunicazione, domotica o altre tecnologie, che facilitino la mobilità interna ed esterna dell’abitazione per le persone con disabilità gravi.

Tra i lavori compresi nel bonus, l’Agenzia delle Entrate ha incluso anche la sostituzione di finiture come pavimenti, porte, terminali degli impianti e infissi esterni, cioè le finestre.

Per poter cambiare gli infissi è però necessario fare attenzione agli specifici criteri fissati dal ministero delle Infrastruttura, proprio per agevolare i movimenti di coloro che hanno difficoltà motorie, come ad esempio meccanismi di apertura e chiusura che possano permettere solo con una lieve pressione l’apertura e la chiusura delle imposte.

Le nuove maniglie dovranno, inoltre, essere posizionate ad un’altezza standard tra i 100 e i 130 centimetri, mentre gli spigoli della finestra dovranno rispettare determinati requisiti per evitare infortuni.

Tra i lavori validi per ottenere il bonus sono previsti anche quelli per il rifacimento del bagno, cucine e anche per gli impianti elettrici.

Anche in questo caso la detrazione verrebbe riconosciuta solo in presenza di tutti i requisiti tecnici fissati per legge e diretti alla rimozione delle barriere architettoniche (qui avevamo introdotto i requisiti e i lavori accettati per ottenere il bonus barriere architettoniche).

Di seguito in sintesi alcuni esempi di interventi che possono rientrare nel bonus barriere architettoniche: installazione di rampe inclinate per consentire l’accesso agevole a persone in carrozzina o con difficoltà motorie; installazione di ascensori per superare le barriere verticali all’interno degli edifici; utilizzo di piattaforme elevatrici per consentire l’accesso a piani diversi senza dover affrontare le scale; interventi che rendono gli impianti completamente accessibili, ad esempio l‘installazione di ausili tecnologici per agevolare la mobilità interna o esterna degli edifici; infissi esterni; adeguamento dei servizi igienici per renderli accessibili a tutte le persone, con spazi e attrezzature che consentono una manovrabilità e un utilizzo adeguato; lavori di sistemazione degli impianti elettrici e dei citofoni, garantendo che siano posizionati a un’altezza adeguata e ben visibili, facilitando l’utilizzo da parte di persone con disabilità.

Per ottenere l’agevolazione fiscale al 75% bisogna però tenere in considerazione i limiti stabiliti in base al numero di unità immobiliari coinvolte nei lavori (qui avevamo parlato delle scadenze per il 2023 dei bonus per la casa come quello per le barriere architettoniche): limite di 50.000 euro per edifici unifamiliari o edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; limite di 40.000 euro per il numero di unità immobiliari negli edifici che vanno da 2 a 8; limite di 30.000 euro per il numero di unità negli edifici composti da più di 8 immobili.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Rifacimento del bagno c’è il bonus

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

La possibilità di ottenere una detrazione significativa, compresa tra il 50% e il 75%, per le spese di ristrutturazione effettuate nell’immobile rimane in vigore fino al 31 dicembre 2024, data di scadenza fissata.

Tra le spese che possono beneficiare di questa agevolazione rientrano anche quelle relative ai bagni. Esamineremo insieme le modalità e i requisiti per poter usufruire di questa detrazione.

In particolare, questa agevolazione è inclusa nel bonus per le barriere architettoniche, il quale rimarrà valido fino al 31 dicembre 2025. Tale bonus prevede una detrazione massima del 75% per le spese sostenute al fine di migliorare l’accessibilità degli immobili.

È importante sottolineare che per il bonus barriere architettoniche è stabilito un limite massimo di spesa che può beneficiare dell’agevolazione, nonché un importo massimo che può essere recuperato attraverso la detrazione.

In particolare, il bonus prevede una detrazione del 75% delle spese sostenute, la quale può essere recuperata entro un periodo massimo di 5 anni. Tuttavia, c’è un tetto massimo di spesa ammissibile per l’agevolazione, che è fissato a 50.000 euro.

È importante notare che i lavori rientranti nel bonus possono essere effettuati sia

su villette unifamiliari che su condomini.

Il bonus barriere architettoniche è accessibile a tutti i proprietari di immobili, inclusi coloro che possiedono uffici o studi commerciali. Tuttavia, è importante considerare che il tetto massimo di spesa ammissibile varia in base alla categoria dell’immobile in cui vengono effettuati i lavori.

La richiesta per il bonus può essere presentata da tutti i proprietari di immobili, indipendentemente dall’uso dell’immobile stesso. Tuttavia, è necessario rispettare il limite massimo di spesa consentito per l’agevolazione, che dipende dalla categoria dell’immobile.

Per quanto riguarda specificamente i lavori ai bagni, il bonus ristrutturazione si applica solo alle attività considerate come ristrutturazione. Ciò include la manutenzione straordinaria sia per le singole unità che per le parti comuni dell’edificio. Le stesse operazioni descritte precedentemente per il bonus barriere architettoniche possono rientrare nel bonus ristrutturazione. Tuttavia, i lavori di manutenzione ordinaria, come la sostituzione di un lavandino o un infisso, non sono ammissibili per il rimborso.

Per poter beneficiare del bonus, i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico parlante, che riporta la partita IVA dell’azienda che svolge i lavori. È inoltre necessario ottenere una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) dal Comune. Inoltre, sarà richiesta la propria dichiarazione dei redditi annuale e i dati catastali dell’immobile oggetto della ristrutturazione.

In sintesi, per ottenere il bonus ristrutturazione per i lavori ai bagni, è necessario assicurarsi di effettuare i pagamenti tramite bonifico parlante con la partita IVA dell’azienda, ottenere la CILA dal Comune e avere a disposizione la dichiarazione dei redditi annuale e i dati catastali dell’immobile.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Donazioni in denaro fra parenti, come comportarsi

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Una donazione è un’operazione che, in molti casi, può essere effettuata tramite bonifico o una qualsiasi altra transazione bancaria. Chi riceve queste somme deve provvedere a dichiararle al fisco? Quando possono essere effettuate in contanti? Cerchiamo di comprendere come debbano essere gestite queste operazioni in modo da non incorrere in sanzioni o in spiacevoli controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. A definire nello specifico in cosa consiste una donazione ci ha pensato l’articolo 769 del Codice Civile, il quale ha espressamente previsto che: “La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.

Sicuramente una delle forme più comuni di donazione è quella costituita da del denaro: per spirito di liberalità viene trasferito del denaro da un soggetto all’altro. Uno dei casi più frequenti è quello di vedere dei genitori regalare del denaro ai propri figli.

La donazione, però, può avere come destinatari anche soggetti terzi, che possono essere delle associazioni o degli enti. Quando si vengono a creare queste ultime situazioni è sempre obbligatorio recarsi da un notaio, che provveda a certificare l’effettiva donazione.

Nel caso in cui ciò dovesse essere fatto, si tratta di un semplice passaggio di denaro, che non viene regolamento in alcun modo e per il quale non può essere richiesta la restituzione.

L’articolo 782 del Codice Civile prevede che la donazione debba essere fatta attraverso un atto pubblico. È quindi obbligatorio recarsi da un notaio ed è necessario che siano presenti due testimoni.

Questi devono essere capaci di agire e non devono trarre alcun interesse o vantaggio dalla donazione. Nel caso in cui la donazione sia di modico valore, l’articolo 783 del Codice Civile prevede che non sia necessario un atto pubblico.

Qui le imposte da pagare: quando i soggetti coinvolti sono i coniugi o dei parenti in linea diretta, come genitori, figli, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, anche quando sono stati adottati, la legge prevede una franchigia di 1.000.000 euro e un’aliquota del 4%; tra fratelli e sorelle la franchigia è di 100.000 euro e l’aliquota è al 6%; gli altri parenti fino al quarto grado in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado: non c’è alcuna franchigia e l’aliquota è pari al 6%; per gli altri soggetti non c’è franchigia e l’aliquota è all’8%; per le persone portatrici di handicap la franchigia è pari a 1.500.000 euro mentre l’aliquota è al 4%, 6% o 8% in base al grado di parentela.

In alcuni casi le donazioni non sono sottoposte ad alcun obbligo fiscale e non è necessario pagare alcuna tassa. In questa categoria rientrano: le donazioni di modico valore, che possono coinvolgere i passaggi di denaro o di altri beni mobili.

Il modico valore viene determinato direttamente dalle condizioni economiche del donante; eventuali spese di mantenimentoabbigliamentoeducazione o matrimonio; eventuali donazioni di aziende o rami di aziende, quote sociali o azioni, nel momento in cui vengono effettuate a favore dei figli, del coniuge o dei genitori; veicoli iscritti al PRA.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Rapporto Fisco-cittadino, ecco le novità

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Nulla sarà più come prima, viene da dire, tra cittadini, imprese e Agenzia delle Entrate. Uno dei punti focali della delega fiscale è infatti rappresentato dalla necessità di motivare in maniera approfondita eventuali atti, e quindi accertamenti. Prevale il diritto di difesa dei contribuenti e grava sul Fisco l’onere di prova.

Il concetto di fondo è quello di giustificare eventuali pretese, rispettando degli obblighi ben precisi prima di poter procedere con degli atti impositivi. Non potranno più bastare delle presunzioni. Sarà infatti necessario fornire delle prove concrete, tanto nel rispetto del contribuente quanto per “inchiodare” l’evasore individuato alle proprie responsabilità.

Altro aspetto di enorme rilevanza nel rapporto tra le parti è dato dall’obbligo di considerare l’eventuale contraddittorio preventivo, prima di poter emettere un atto di riscossione nei confronti del cittadino. Quest’ultimo potrà avvantaggiarsi di svariate tutele, come la specifica relativa a eventuali norme fiscali riportanti dubbi interpretativi. In casi del genere farà fede quanto riportato nello Statuto dei contribuenti e non la posizione del Fisco in materia.

La delega fiscale va a riconsiderare, punto dopo punto, il rapporto tra Fisco e italiani. Si mira a garantire il diritto alla difesa contro quegli atti dell’Agenzia delle Entrate che oggi sono esecutivi fin da subito, al compimento della riforma all’esame del Governo.

Generare un iter ben preciso può consentire di evitare storpiature delle norme, falle nel sistema e quindi interventi amministrativi che non avrebbero luogo a procedere.

Un sospiro di sollievo per i cittadini, considerando anche quelli che sono i tempi stringenti per presentare eventuali impugnazioni dopo l’esecuzione degli atti da parte del Fisco.

L’intero sistema non andrà più a ricadere, quindi, sulle spalle del soggetto sottoposto ad analisi fiscale. Sarà attivo un iter amministrativo che potrebbe consentire anche la cancellazione di eventuali controlli, senza che l’utente finale ne scopra l’esistenza. Tutto ciò perché, in assenza di prove in grado di superare un contraddittorio preventivo, non si otterrà il via libera a procedere.

Viene rimarcato il principio di buona fede, stabilito dallo Statuto del contribuente. Al di là del nuovo regolamento atto a istituire dei controlli preventivi interni, con creazione di faldoni con prove certe, si procederà a impedire sanzioni comminate in caso di ritardi, omissioni o errori dell’amministrazione finanziaria.

Troppo spesso i cittadini si ritrovano abbandonati nel mare magnum della burocrazia italiana-

Superbonus, gli ultimi aggiornamenti

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Con l’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate, arrivano ulteriori chiarimenti sulle ultime novità introdotte in materia di superbonus dal decreto Aiuti quater, dalla legge di Bilancio 2023 e dal decreto Cessioni. Dalle modifiche alle scadenze ai requisiti per l’agevolazione, passando per la misura dell’agevolazione e la detrazione in 10 anni, vediamo quali sono le novità.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.13 del 13 giugno ricorda che è stato differito al 30 settembre 2023 il termine per fruire del superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a patto che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Dal 2023 la detrazione spetta nella misura del 90 per cento e scenderà al 70 per cento per il 2024 e al 65 per cento per il 2025, per gli edifici in cui è prevista attualmente l’agevolazione.

La detrazione è riconosciuta: in misura piena, al 110%, per le spese sostenute entro la scadenza del 30 settembre 2023 per gli interventi effettuati su unifamiliari e villette, a patto che siano stati realizzati almeno il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022; in misura piena, al 110%, per gli interventi fino al 31 dicembre 2023 effettuati dagli istituti autonomi case popolari, IACP, a patto che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.

Nella circolare sono riepilogate le condizioni che permettono di mantenere l’accesso all’agevolazione al 110% anche ai condomini:

  • la cui CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater, ovvero del 18 novembre;

  • la cui CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022.
    La data di presentazione della CILA risulta determinante in quanto le deroghe devono essere considerate tassative.

Per i soggetti che abbiano realizzato almeno il 30 per cento dei lavori alla data del 30 settembre 2022, la scadenza è prorogata al 30 settembre 2023 per i soggetti che abbiano realizzato almeno il 30 per cento dei lavori alla data del 30 settembre 2022.
Per chi avesse iniziato i lavori a partire dal 1° gennaio, invece, è riconosciuta la detrazione al 90 per cento nel caso in cui il reddito di riferimento del contribuente non sia superiore a 15.000 euro e gli interventi siano realizzati su un immobile adibito ad abitazione principale.

Per interventi avviati dal 1° gennaio 2023 si intendono: quelli per i quali la CILA sia stata presentata a partire da tale data e per i quali la data di inizio lavori è successiva al 31 dicembre 2022; quelli per i quali la presentazione della CILA sia precedente al 1° gennaio 2023, a patto che il contribuente dimostri che i lavori siano iniziati a partire dal 2023.

L’agevolazione edilizia spetta, inoltre, a condizione che il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà, compresa la nuda proprietà, o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione).

Questa condizione si applica solo per gli interventi a partire dal 1° gennaio 2023, mentre per gli interventi passati le agevolazioni continuano anche se gli interventi sono realizzati da persone fisiche non titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reali di godimento sui beni.

Come stabilito dalla legge di Bilancio 2023, il superbonus al 110% per l’installazione di impianti fotovoltaici può essere fruito anche dalle Onlus, dalle Organizzazioni di volontariato (Odv) dalle associazioni di promozione sociale (Aps).

Inoltre la circolare ricorda che i contribuenti possono ripartire in 10 anni (anziché in 4) le detrazioni derivanti dalle spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi rientranti nel superbonus.
L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Mutui e detrazioni, cosa c’è da sapere

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Tra le agevolazioni a cui i contribuenti possono accedere, c’è quella relativa agli interessi passivi legati al mutuo sottoscritto per acquistare la prima casa. I mutuatari hanno, infatti, diritto ad una detrazione pari al 19% nel limite massimo di 4.000 euro.

A disciplinare la detraibilità del mutuo sulla prima casa è l’articolo 15 del TUIR, che si sofferma proprio sugli interessi passivi che vengono pagati sui finanziamenti ipotecari sottoscritti per acquistare l’abitazione principale.

Possono accedere a questa agevolazione i contribuenti che hanno effettivamente sostenuto la spesa, anche per la quota degli eventuali familiari a carico (che in genere è il coniuge). Questa particolare detrazione è fruibile direttamente all’interno del Modello 730 che nel Modello Persone Fisiche. Per poter beneficiare di questa detrazione è necessario rispettare alcune condizioni. Scopriamo quali sono.

Possono accedere alle detrazioni sugli interessi passivi i contribuenti che hanno sottoscritto un contratto di mutuo per acquistare l’abitazione principale. Entrando un po’ più nel dettaglio, il contratto di mutuo deve: essere stato sottoscritto nel corso dei 12 mesi precedenti o successivi rispetto all’acquisto dell’immobile. Viene esplicitamente escluso il caso in cui il contratto originario sia estinto e che ne venga stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale che deve essere rimborsata, maggiorata delle spese e di eventuali oneri correlati;

il finanziamento deve essere erogato da un soggetto residente in Italia o in uno Stato membro della Comunità europea.

Una delle condizioni necessarie per accedere alle detrazioni è che l’immobile venga destinato, dal mutuatario, ad abitazione principale. Questa opzione deve essere esercitata entro un anno dalla data di acquisto. Ricordiamo che come abitazione principale si intende la dimora abituale che il contribuente ha scelto per sé stesso e per la propria famiglia. Nel caso in cui l’immobile non venga scelto come abitazione principale, il contribuente decade da tutti i benefici previsti dalla normativa.

Non viene applicata la decadenza nel caso in cui il contribuente venga ricoverato in maniera permanente in un istituto di ricovero o sanitario, purché l’immobile non venga dato in affitto. Non può beneficiare della detrazione l’usufruttuario, perché non acquista l’immobile, ma acquisisce unicamente un diritto reale di godimento.

La detrazione spetta, inoltre, nel caso in cui: nel momento in cui l’immobile viene adibito ad abitazione principale, nel caso in cui sia stato oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione edilizia o da un qualsivoglia altro atto equivalente. L’immobile deve diventare abitazione principale entro e non oltre due anni dalla data di acquisto; nel caso in cui l’immobile sia locato, purché l’acquirente – entro tre mesi dall’acquisto – provvede a notificare al locatario l’atto di sfratto per finita locazione; nel caso in cui il contribuente debba trasferire la propria dimora per motivi di lavoro oppure sia stato ricoverato. L’immobile non deve essere affittato.

Nel momento in cui si presenta il Modello 730, il limite massimo di spesa agevolabile è pari a 4.000 euro ogni anno. Il bonus massimo, che si può ottenere in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è quindi pari a 760 euro, che corrisponde al 19% del limite massimo di 4.000 euro. Questo limite massimo si riferisce: agli interessi passivi; agli oneri accessori relativi al contratto di mutuo per il capitale che è stato preso in prestito; alle eventuali quote di rivalutazione che sono relative alle clausole di indicizzazione.

Nel caso in cui il mutuo sia cointestato tra due soggetti diversi, entrambi potranno detrarre gli interessi passivi per la quota di loro competenza.

Quando un immobile viene cointestato ad una coppia di coniugi, entrambi hanno la possibilità di beneficiare della detrazione per la propria quota di interessi. Nel caso in cui uno dei due coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetterà solo e soltanto a quest’ultimo per la quota di entrambi.

Per poter accedere alla detrazione risulta completamente ininfluente la ripartizione della proprietà dell’immobile: non è detto che debba necessariamente esserci un’identica ripartizione del costo dell’acquisto.

Per poter beneficiare della detrazione Irpef al 19% nel Modello 730 è necessario che il pagamento delle rate del Mutuo sia effettuato con un bonifico bancario o attraverso degli altri sistemi di pagamento tracciabili.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Consumatori, Polliotto (Unc): “Mobili difettosi, le cautele da adottare”

Parla la Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

 

Mobili difettosi o ritardo nella consegna sono purtroppo alcuni degli inconvenienti che possono capitare quando si acquistano beni di arredamento. “E’ il negoziante a essere responsabile dei mobili difettosi durante i primi due anni dall’acquisto. Si tratta della garanzia legale che entra in gioco ogni volta in cui il consumatore riscontra delle difformità dell’articolo acquistato rispetto alle caratteristiche dichiarate nella pubblicità, sulla confezione o dal venditore”. Lo spiega bene Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Che riprende: “Un caso molto frequente riguarda i difetti di conformità che sopraggiungono dopo il montaggio dei mobili acquistati: anche in questo caso è possibile far valere la garanzia legale sul venditore. Riassumendo, dunque, la garanzia legale ha queste caratteristiche: vale due anni dalla consegna del bene; è obbligatoria per legge; non è derogabile; può essere fatta valere dal consumatore direttamente nei confronti del venditore. Il consumatore, il cui bene abbia un difetto di conformità, deve rivolgersi dunque al rivenditore che è l’unico soggetto responsabile nei suoi confronti, a prescindere dal fatto che il difetto dipenda da un altro soggetto della catena distributiva. Il cliente, per esercitare i suoi diritti, ha l’onere di denunciare il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui l’ha constatato, per iscritto mediante lettera raccomandata A/R o per e-mail o per fax. Facendo valere la garanzia legale il consumatore ha diritto, a sua scelta, alla riparazione o alla sostituzione del bene difettoso da parte del venditore, senza addebito di spese. Solo se il venditore non provvede a riparare o sostituire il bene entro il termine congruo (o la riparazione effettuata in precedenza ha portato notevoli inconvenienti) il consumatore può arrivare a chiedere la risoluzione del contratto”, conclude l’Avvocato Patrizia Polliotto. Nel caso di mobili difettosi, accanto alla garanzia legale di conformità, il Codice del Consumo prevede la possibilità di offrire, gratuitamente oppure a pagamento, una garanzia convenzionale che non può limitare o escludere quella legale e che può comprendere servizi aggiuntivi di assistenza oppure semplicemente allungare il tempo previsto per la garanzia.

Si consiglia altresì che ogni qualvolta si dovessero verificare dei difetti durante il montaggio è bene segnalarli immediatamente ai montatori i quali dovranno indicare sul documento di consegna/avvenuto montaggio che il bene presenta dei difetti specificandone l’entità e facendosene rilasciare una copia, fare delle foto e scrivere al venditore a mezzo raccomandata o posta certificata.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.