Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori
Anche l’Agenzia delle entrate va in vacanza: sospesi controlli e versamenti nel mese di agosto. La pausa estiva varia a seconda che si tratti di scadenze fiscali, avvisi bonari o termini giudiziali.
Non è una novità, come ogni anno, anche nel 2023 i termini per i versamenti relativi alle scadenze fiscali vengono sospesi nel mese di agosto. A Dettare le regole è il decreto legge n. 16/2012, che all’articolo 3-quater stabilisce che: “Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.
Essendo quest’anno il 20 agosto domenica, però, i pagamenti F24 riprendono lunedì 21 agosto 2023. Come stabilito decreto fiscale n. 193/2016: “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
Generalmente, l’Agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, calcola le imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali e determina l’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata.
Questa attività è definita “liquidazione” e il contribuente viene a conoscenza del risultato attraverso comunicazioni ad hoc. Il contribuente quindi riceve l’esito della liquidazione per posta o via Pec. Nel caso di liquidazione automatizzata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, l’esito può essere comunicato anche con modalità telematiche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, qualora il contribuente e lo stesso intermediario lo abbiano espressamente richiesto in sede di compilazione della dichiarazione.
In presenza di elementi non considerati o erroneamente valutati in sede di liquidazione, il contribuente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione (o entro novanta giorni in caso di avviso telematico), può fornire all’Agenzia i necessari chiarimenti sulla correttezza dei dati dichiarati. Se, invece, gli esiti della liquidazione risultano corretti il contribuente ha la possibilità di versare una sanzione ridotta effettuando il pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione (o entro novanta giorni in caso di avviso telematico).
Si può comunque richiedere assistenza via web, al telefono o recandosi in un qualsiasi ufficio territoriale. Tali servizi, così come gli inviti a regolarizzare, saranno però sospesi per tutto il mese di agosto e fino al 4 settembre.
Tra le attività sospese ad agosto, inerenti i controlli fiscali in generale, ci sono anche i termini processuali relativi alla giustizia tributaria. In questo caso le attività si interrompono fino al 31 agosto e riprenderanno a decorrere a partire dal 1° settembre.
Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.