Polliotto (Unc): “Fringe benefit aiutano consumatori in difficoltà”

Le parole della Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori a favore dell’adozione della misura.

Oltre agli aumenti in busta paga derivanti dal taglio del cuneo fiscale c’è una novità che riguarda i fringe benefit, quei beni e servizi che le aziende concedono ai propri dipendenti e vanno ad integrare la retribuzione. Tema più che mai attuale, e altrettanto caldo.

Misura utile, specie in tempo di inflazione e riduzione del potere d’acquisto: che, se da un lato aiuta i consumatori a fronteggiare le spese ordinarie divenute sempre più care, dall’altro offre alle imprese uno strumento utile in termini di abbattimento delle tasse sugli utili e di fidelizzazione della propria forza-lavoro, mai così preziosa e rara come in questo preciso momento storico”. Sono parole di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori. “Per il 2024 il tetto massimo di esenzione fiscale per le misure di welfare aziendale sale a 1.000 euro per tutti i lavoratori dipendenti e raddoppia a 2.000 euro per quelli con figli a carico. Il Decreto Lavoro 2023 aveva già previsto la conferma dei fringe benefit. Nell’anno in corso il beneficio è stato quantificato in 258,23 euro per i lavoratori dipendenti, che arrivano a 3.000 euro in caso di figli a carico”.

Che prosegue: “I fringe benefit ricadono nella categoria dei compensi in natura, ovvero quella parte di retribuzione, comunque presente nel cedolino, che viene erogata dal datore di lavoro sotto forma di beni e servizi. Gli esempi più comuni di fringe benefit riguardano la concessione di buoni pastoauto aziendalicellulari aziendali, uso di  abitazioni  in comodato d’uso o con affitto agevolato, prestiti agevolati, borse di studio e voucher cartacei o elettronici per una serie di servizi quali bollette, palestra, benzina, spesa e vacanza”.

L’applicazione dei fringe benefit è opzionale: non esiste nessun obbligo per il datore di lavoro di erogare i fringe benefit. I fringe benefit possono essere erogati alla generalità dei lavoratori, ma anche a un lavoratore in particolare. Rileva ancora da ultimo Patrizia Polliotto: “I servizi e i beni aggiuntivi alla retribuzione non rappresentano un costo oneroso per l’azienda, ma anzi sono deducibili entro i limiti sopra indicati, come specificato in Legge di Bilancio e nel Testo Unico delle Imposte dei Redditi. Oltre tale soglia i beni e i servizi erogati costituiscono un costo per l’impresa e sono soggetti a tassazione. Per quanto riguarda i dipendenti, a stabilire come debbano essere trattati fiscalmente i fringe benefit è l’articolo 51 del DPR n. 917/86 (c.d. TUIR)”.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri

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