Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.
È bene ricordare che l’accesso al regime forfettario è consentito unicamente a quei soggetti in possesso di particolari requisiti. Vi possono accedere indistintamente gli imprenditori ed i liberi professionisti. Questo particolare regime di vantaggio permette di usufruire di una tassazione sostitutiva a quella dell’Irpef e delle addizionali locali, che vengono applicate alle persone fisiche che esercitino l’attività di impresa, arte o professione in maniera abituale.
Il regime forfettario, in altre parole, è un regime fiscale di vantaggio, a cui possono accedere i titolari delle cosiddette partite Iva minori. Ad ogni modo questi soggetti hanno la possibilità di adottare il regime ordinario, con la conseguente applicazione dell’Iva.
A stabilire nel dettaglio quali siano i requisiti per poter accedere a questo particolare regime fiscale è l’articolo 1, comma 54 della Legge n. 190/14, modificato successivamente dalla Legge n. 197/22. Con riferimento all’anno precedente, i contribuenti, per poter accedere al regime forfetario, devono soddisfare i seguenti requisiti: i ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, devono essere inferiori a 85.000 euro; le spese per lavoro dipendente o assimilato devono essere inferiori a 20.000 euro lordi.
Sulla voce ricavi/compensi è necessario effettuare una precisazione: i compensi percepiti a titolo di diritto d’autore ai sensi dell’articolo 53, comma 2 lettera b) del TUIR concorrono alla soglia degli 85.000 euro. È bene sottolineare che questa condizione, sostanzialmente, sussiste nel caso in cui i diritti d’autore non sarebbero stati percepiti senza che il contribuente avesse svolto l’attività di lavoro autonomo. In questo caso è necessario prendere come riferimento quanto indicato all’interno della circolare n. 9/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui il titolare di partita Iva stia esercitando più attività – utilizzando dei codici attività separati – è necessario prendere in considerazione la somma dei ricavi o dei compensi relativi a tutte le attività che vengono esercitate.
Per quanto riguarda, invece, le tipologie di lavoro che devono essere prese in considerazione nel conteggio dei ricavi/compensi, tra questi ci rientrano: il lavoro accessorio; il lavoro dipendente;i rapporti di collaborazione; le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate direttamente dall’imprenditore o dai suoi familiari.
A stabilire le cause di esclusione dal regime forfettario è l’articolo 1, comma 57 della Legge n. 190/14, successivamente modificato dalla Legge n. 208/15 e dalla Legge n. 145/18. Stiamo parlando, in questo caso, di ragioni che determinano la fuoriuscita dal regime a partire dall’anno successivo rispetto a quello in cui le stesse si sono verificate.
Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.