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Ottant’anni di suffragio universale: un punto di partenza, una soglia non un traguardo

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RUBRICA A CURA DI

IRMA CIARAMELLA *

 


“Di parole gentili ne abbiamo sentite tante. Di fatti, ne abbiamo visti pochi.”

Ottant’anni di suffragio universale: un punto di partenza, una soglia non un traguardo

«Vi invitiamo a considerarci non come rappresentanti del solito sesso debole e gentile, oggetto di formali galanterie e di cavalleria di altri tempi, ma pregandovi di valutarci come espressione rappresentativa di quella metà del popolo italiano che ha pur qualcosa da dire e che ora con voi lotta per una democrazia che sia libertà politica, giustizia sociale, elevazione morale.» Erano le parole di Angela Maria Guidi Cingolani nel 1946. E poi, rivolta ai colleghi maschi della Consulta, la chiosa senza sconti: «Di parole gentili, ne abbiamo sentite tante. Di fatti, ne abbiamo visti pochi.»
Ottant’anni dopo, quelle parole non hanno perso un grammo del loro peso. Ma qualcosa, finalmente, è cambiato.

La soglia

Il 2 giugno 1946 era una giornata di sole. Le più giovani sorridevano in abiti leggeri e colorati; molte altre indossavano ancora il vestito del lutto. Ma tutte, intellettuali e contadine, operaie e studentesse, erano emozionate e trepidanti, consapevoli dell’importanza del loro primo voto.
Questa la descrizione delle tante donne, che, con la consapevolezza della sacralita’ che si tributa ad un gesto storico, si accingevano a mettersi in fila per esercitare il loro primo diritto di elettorato attivo (e passivo).
Quella stessa sacralità, mi si consenta il paragone, che lessi vedendo la foto (bellissima) della lunga fila donne afgane al voto, il 5 aprile 2014, per l’elezione del presidente, quelle stesse donne afgane che avevano conquistato il diritto al voto nel 1919, un anno prima degli Stati Uniti.
C’è un’annotazione preliminare che si fa spesso dimenticare: quel 2 giugno non fu tecnicamente il primissimo voto delle donne italiane. Già il 10 marzo 1946, nelle elezioni amministrative di centinaia di comuni, le donne avevano potuto deporre la loro prima scheda una prova generale, commovente e silenziosa, di una democrazia che stava imparando a camminare su tutti i suoi piedi.
Ma il 2 giugno fu il voto che fondò la Repubblica.
Non fu una gentile concessione, ma una conquista. Finiva la storia di un Paese che da ottantacinque anni (dall’unita’) ignorava la volontà di oltre la metà dei suoi cittadini. Il suffragio universale in Italia arrivava in ritardo rispetto all’Europa: in Finlandia le donne votavano dal 1906, nel Regno Unito ed in Germania dal 1918, in Francia dal 1944 (solo la Svizzera, peggio di noi, nel 1971).
Un ritardo non solo amministrativo: strutturale, culturale, ostinato.
Quel giorno votarono circa tredici milioni di donne e dodici milioni di uomini, per una partecipazione complessiva dell’89%. Ventuno donne furono elette all’Assemblea Costituente: ventuno su 556. Il 3,8%. Una minoranza assoluta che lasciò un’impronta permanente.

La scrittura della Carta

Le ventuno Costituenti provenivano da mondi lontani, erano comuniste, democristiane, socialiste. Ma proprio questa pluralità di idee e di retroterra culturali fu la loro forza.
La loro capacita’ operativa fu la scelta di campo: meno dichiarazioni identitarie di principio e più incisività nella scrittura delle norme. Come dire, ancora una volta, fatti (atti, norme) non parole. Cinque di loro entrarono nella Commissione dei 75 incaricata di redigere la Costituzione. A Lina Merlin si devono le parole «senza distinzioni di sesso» dell’articolo 3 ( ‘’Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso … omissis’’ art. 3 Cost.). Nilde Iotti battagliò sull’articolo 29, opponendosi all’indissolubilità del matrimonio. Teresa Noce, operaia tessile e partigiana torinese, fu l’architetta dell’articolo 37 sulla parità retributiva (ancora lontana dall’essere attuata) e la tutela della maternità. Maria Agamben Federici, democristiana, difese il riconoscimento della famiglia come nucleo da proteggere su basi di uguaglianza, non di gerarchia. Come avrebbe detto la Iotti: «Dal momento che alla donna è stata riconosciuta nel campo politico la piena eguaglianza col diritto di voto attivo e passivo, ne consegue che la donna stessa dovrà essere emancipata dalle condizioni di arretratezza e di inferiorità in tutti i campi della vita.» Era un dichiarazione programmatica, oltre che una constatazione empirica.

Il lungo corso giuridico

Quella Costituzione, la nostra Costituzione, era avanzata, molto di piu’ di quanto lo fosse realmente l’Italia. Ed il Paese impiegò decenni ad adeguarvisi. Il percorso successivo al 1946 è una sequenza di conquiste giuridiche faticosamente strappate, ognuna delle quali rivela, a ritroso, quanto fosse profonda la resistenza.
Durante i lavori costituenti, ad esempio per citarne uno tra molti, il dibattito sulla parità di accesso alla magistratura era stato infuocato (l’accesso all’avvocatura era già avvenuto con la abolizione dell’autorizzazione maritale con la legge Sacchi nel 1919). «Con tutto il rispetto per la capacità intellettiva della donna» affermava l’onorevole Molè nella seduta del 20 settembre 1946 «ho l’impressione che essa (la donna n.d.r.) non sia indicata per la difficile arte del giudicare.» Ci vollero diciassette anni per smentirlo. Il 9 febbraio 1963 la legge n. 66 sancì che «la donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera». Il primo concorso aperto alle donne fu bandito il 3 maggio 1963: le vincitrici furono otto.
Nel 1975, con la legge 151, la riforma del diritto di famiglia sancì la parità giuridica tra i coniugi, attribuendo a entrambi la patria genitoriale: fino a quel momento spettava al padre per disposizione esplicita del codice civile, ma i lemmi ‘patria potestà’ superati con la riforma rimasero come residuo di una concezione patriarcale della famiglia ancora a lungo nel lessico comune, e talvolta lo si sente ancora oggi. Poi vennero la legge n. 66 del 1996 sulla violenza sessuale, il Codice rosso del 2019 e la legge 181 del 2025 sul femminicidio e tante altre, il lungo cammino giuridico della uguaglianza, che qui è difficile sintetizzare.
Ogni tappa ha richiesto decenni, battaglie, resistenze. Nessuna conquista è stata una concessione (octroyée).

Il soffitto di cristallo: picconato, non abbattuto

Nella prima legislatura della Repubblica erano entrate 4 donne al Senato e 45 alla Camera: il 5%. Ci sono voluti quasi trent’anni per superare la soglia delle 50 presenze in parlamento, e altri trenta per arrivare a quota 150. Oggi, tra Camera e Senato siedono 203 donne, il 33,6% dei parlamentari, una percentuale superiore alla media dei parlamenti dell’Unione europea.
Ma i numeri più significativi sono quelli delle prime volte. Nel 2018 Maria Elisabetta Alberti Casellati è diventata la prima donna presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, dopo settant’anni di monopolio maschile. Marta Cartabia è stata la prima presidente della Corte Costituzionale. Margherita Cassano la prima presidente della Corte di Cassazione. È l’onda di un avanzamento inarrestabile che vede, in questi anni, donne raggiungere i vertici di tutti i gangli del potere istituzionale.
E poi, nel 2022, dopo sessantaquattro governi guidati da uomini, la prima presidente del Consiglio donna nella storia d’Italia. Il governo guidato da Giorgia Meloni ha raggiunto ad oggi, 2 giugno 2026, i 1.319 giorni di attività, diventando il secondo esecutivo più longevo della storia repubblicana. Al di là di qualsiasi valutazione politica, si tratta di un dato storico che appartiene alla storia delle donne italiane, e la durata del governo è la cartina di tornasole della grande capacità di leadership riconosciuta a livello internazionale della Premier anche in un contesto geopolitico ed economico mondiale e di equilibri mondiali complicati, complessi e fragili.
Manca ancora, sola fra le grandi cariche dello Stato, una donna al Quirinale. La Presidenza della Repubblica rimane l’unico vertice istituzionale mai raggiunto.

La domanda aperta

Il suffragio universale fu una soglia. Varcarla fu necessario. Ma ottant’anni di questo percorso ci dicono che il diritto formale, la scheda, la matita che segna la croce su di essa e che determina una scelta, l’urna, il seggio, non bastano se non sono accompagnati da una trasformazione reale dei luoghi del potere, dell’economia. E prima ancora da una profonda opera di educazione, di formazione, in una parola di cultura che comincia dal linguaggio dall’eliminazione di tutti quei pregiudizi di cui la nostra cultura a partire dai libri di testo delle scuole primarie, sono ancora intessuti.
I progressi ci sono, e vanno detti, vanno illustrati e celebrati anche attraverso le donne che hanno contribuito a segnare queste conquiste. Ma le distanze restano, e vanno misurate. Nessuna delle grandi città metropolitane italiane, Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Palermo, è oggi governata da una donna. I gangli istituzionali si aprono; le piazze del potere locale resistono. E non solo, le differenze retributive uomo donna (circa 25%) a parità di mansioni, ci dicono che quella parità scritta nella Costituzione ed in tante leggi della Repubblica (e dell’Unione Europea, entra in vigore tra qualche giorno, il 7 giugno, la direttiva sulla trasparenza salariale) è ancora inattuata.
Angela Maria Guidi Cingolani lo aveva intuito prima ancora di entrare in Parlamento: di parole gentili ce ne sono sempre abbastanza. I fatti, invece, si contano. E si conquistano, ancora oggi e sempre, uno alla volta.

* Avvocata

 

Frontiers, a Torino la prima convention italiana sull’industria del contenuto

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IRMA CIARAMELLA *

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Torino, 17 aprile 2026. Al Circolo dei Lettori si apre oggi Frontiers -The Content Industry Summit – la prima convention italiana dedicata all’industria del contenuto.

Due giorni, 150 relatori, 60 incontri. Un appuntamento che non ha precedenti nel panorama nazionale e che si inserisce nel calendario della Biennale Tecnologia.

L’iniziativa è promossa da ICCI -Italian Cultural Content Industry- realtà che da anni lavora alla costruzione di un ecosistema professionale attorno alla filiera del contenuto culturale: editoria, audiovisivo, media, industrie creative. L’obiettivo di Frontiers è preciso: creare un momento strutturato di aggiornamento, confronto e networking per le imprese e i professionisti che ideano, producono e distribuiscono contenuti culturali in Italia. Non un festival, non una fiera, ma una convention nel senso autentico del termine.

Il programma è denso e articolato. Tra le novità di maggiore rilievo, la presentazione della prima mappatura nazionale degli studi editoriali italiani -uno strumento inedito e necessario per chi lavora nella filiera del libro-e il lancio della piattaforma digitale dedicata al Dizionario di genere, sviluppata a partire dall’omonimo volume di Marzia Camarda edito da Settenove. Due progetti che raccontano in maniera chiara come il settore della produzione contenuto culturale si stia trasformando rapidamente elaborando strumenti propri, infrastrutture cognitive e digitali costruite su misura, non mutuate da altri ambiti.
La trasformazione dei modelli di business e l’impatto delle nuove tecnologie sull’industria del contenuto comportano la necessità di formazione delle nuove professionalità’.

Uno dei momenti chiave della convention sarà con presentazione della seconda edizione del Master di primo livello ‘Le professionalità editoriali tra nuovi modelli di business e tecnologia’, ideato da ICCI in collaborazione con il Dipartimento di Management Valter Cantino dell’Università di Torino, con la direzione scientifica della Prof.ssa Silvana Secinaro e del Prof. Paolo Biancone. Quest’anno il percorso si arricchisce di un nuovo e significativo contributo: quello della Società Editrice Allemandi, storica casa editrice torinese fondata da Umberto Allemandi nel 1982 e da oltre quarant’anni punto di riferimento internazionale nel settore dell’arte, dell’architettura e della critica culturale con testate come Il Giornale dell’Arte con il contributo del AD Luigi Cerutti. Una partnership che porta nel master non solo competenza editoriale di lungo corso, ma anche la visione di un’istituzione che ha saputo costruire nel tempo un modello di editoria culturale riconoscibile e autorevole su scala mondiale.

La scelta di Torino non è casuale. Città con una tradizione editoriale di primissimo piano -nasce a Torino nel 1791 la prima casa editrice italiana, la UTET, seguita da Paravia, Lattes, Giulio Einaudi Editore, SEI, Bollati Boringhieri, per citarne solo alcune -Torino si candida sempre più esplicitamente a diventare capitale e motore dell’industria creativa italiana. La collocazione di Frontiers nell’ambito della Biennale Tecnologia e nel percorso di candidatura a Capitale Europea della Cultura 2033 rafforza questa vocazione e la inserisce in una cornice europea.
Il programma prevede anche un focus sull’audiovisivo e le celebrazioni per anniversari importanti: Lalla Romano, Natalia Ginzburg, Carlo Fruttero, Umberto Eco. Nomi che non sono solo memoria letteraria, ma riferimenti identitari di una cultura editoriale italiana che vale la pena non soltanto celebrare, ma comprendere e trasmettere.

La Regione Piemonte e la Camera di Commercio di Torino , insieme al CEIP hanno creduto, sostenuto e patrocinato l’iniziativa.
In un momento in cui l’intelligenza artificiale riscrive le regole della produzione e della distribuzione dei contenuti, e in cui le piattaforme globali concentrano potere e visibilità, la nascita di una convention come Frontiers risponde a un bisogno reale: quello di un luogo fisico e intellettuale in cui l’industria culturale italiana si guarda allo specchio, discute del proprio futuro e costruisce le reti che le servono per affrontarlo.

Frontiers -The Content Industry Summit,
17 e 18 aprile 2026,
Circolo dei Lettori e delle Lettrici, Torino.

* Avvocata

Kessler, oltre le gambe c’è di più

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RUBRICA A CURA DI  IRMA CIARAMELLA*

 

 

Alla lettura dell’ANSA della morte di Alice ed Ellen Kessler, le gambe più famose della nostra TV, la memoria è corsa immediatamente al loro sorriso impeccabile a quelle gambe interminabili e a quel ritmo inconfondibile: Da-Da-Un-Pa

Poi, la lettura della riga che cambia musica: sono morte insieme, con una procedura di suicidio assistito.

Le Kessler se ne sono andate come hanno vissuto: insieme, libere, padrone di sé. Due donne che hanno regalato leggerezza all’Italia del boom economico, che aveva bisogno di sognare di guardare oltre, hanno scelto proprio il 17 novembre per far calare il sipario sulla loro storia. 

A Monaco di Baviera, nel loro Paese, dove il suicidio assistito è riconosciuto come diritto personalissimo alla morte autodeterminata, avevano pianificato ogni dettaglio: colloqui medici, valutazione della loro capacità decisionale, verifica della volontà, fino alla scelta del giorno. Non eutanasia attiva, ma supporto alla loro decisione che era giunto il momento di tagliare il  filo della loro vita. Un addio che ancora ci parla di eleganza, autonomia, dignità.

In Germania questo è’ legale. 

 Dal 2020 il Bundesverfassungsgericht ha riconosciuto il diritto della persona di  decidere se, quando e come porre fine alla propria vita: un’espressione della dignità umana e un diritto della persona. Da allora l’assistenza al suicidio, in Germania, è lecita se svolta con garanzie rigorose. Ed è proprio quel percorso che le Kessler hanno seguito, fin nei dettagli finali, destinando, coerentemente, per testamento anche i loro beni a organizzazioni umanitarie.

In Italia sarebbe stato possibile? 

No. O almeno: solo in casi molto specifici. 

Il nostro ordinamento rimane ancorato all’art. 580 c.p., con una lettura costituzionalmente orientata da sentenze anche recentissime della Corte Costituzionale con un’unica finestra di non punibilità aperta dalla sentenza Cappato–Dj Fabo. La Corte ribadisce che non esiste un diritto generale al suicidio assistito. E le sentenze della Corte Costituzionale svolgono una attività di colmare un vuoto normativo  ( anche quella recentissima del 2025). Nel nostro Paese non c’è’  una legge organica, né una  procedura uniforme: i requisiti cambiano a seconda  della Regione di residenza e di appartenenza al SSN, e secondo interpretazioni che in mancanza di un quadro organico, sono lasciate alla soggettività degli interpreti locali. Il fine vita, da noi, è ancora una questione di coordinate geografiche (vedi approfondimento sotto) *

Ma la biografia delle Kessler ci dice di più’.

Dietro le due icone di fama e bellezza c’erano due bambine cresciute nella Germania dell’Est, un padre alcolista e violento, una madre che loro stesse  considerano da ‘proteggere’.  La danza come passione assoluta. A quattordici anni la fuga nella Germania dell’Ovest, e una promessa scolpita nella paura: “Mai più dipendere da un uomo”. Promessa mantenuta per tutta la vita: nessun matrimonio, relazioni affettive  importanti ma autonome; il rifiuto della maternità, scelta consapevole alla luce delle loro carriere e dell’abdicazione ai ruoli familiari tradizionali; la gestione congiunta delle case, del lavoro, delle finanze; e infine un testamento orientato alla solidarietà (lasciti ad Onlus).

È un femminismo concreto e silenzioso, lontano dagli slogan ma potentissimo: l’indipendenza economica come presupposto per liberarsi da ogni forma di violenza o subordinazione; libertà di costruire il proprio progetto di vita senza matrimonio, né maternità obbligata; l’autodeterminazione sul corpo e sul fine vita, perché decidere come morire è la naturale continuità di una vita vissuta rivendicando la libertà di ‘ disporre’ di sé. Persino la loro determinazione di morire insieme appare oggi come l’estensione estrema di un patto di sorellanza, che ha sostituito per loro i modelli familiari tradizionali.

La loro scelta interroga il giurista e il legislatore. Se due donne lucide, informate, non fragili,  né in ‘difficoltà relazionale’ scelgono il suicidio assistito come compimento coerente della propria biografia, il diritto deve poter accogliere (e normare) questa decisione?  Oppure deve impedirla in nome di una vocazione protettiva di una vita che deve estendersi elasticamente sempre più anche resta poco o nulla della forza -non solo fisica – e dello spirito vitale complici trattamenti sanitari capaci di protrarre ogni giorno di più l’ultimo respiro? Possiamo accettare che in Italia l’accesso al fine vita dipenda ancora dalla disponibilità delle strutture sanitarie e dalla capacità – anche economica – di sostenere un contenzioso?

Le Kessler, senza proclami, hanno tenuto insieme le due parole cardine dei diritti del XXI secolo: dignità e autonomia.

E la domanda che ci consegnano, più che un testamento morale, è un’agenda politica:

Che leggi servono per trasformare una scelta individuale in un diritto regolato, garantito, sottratto alla clandestinità e alle diseguaglianze?

* Irma Ciaramella, avvocata

Approfondimento 

Il tema del fine vita resta uno degli argomenti  più delicati del dibattito giuridico e politico italiano. In assenza di una disciplina organica, è stata la Corte costituzionale a definire negli ultimi anni i confini entro cui l’aiuto al suicidio può considerarsi lecito, costruendo un modello fondato sul bilanciamento tra la tutela della vita e il diritto all’autodeterminazione del paziente.

Il punto di partenza è la legge n. 219/2017, che ha riconosciuto il diritto di ciascuno a rifiutare cure e trattamenti anche salvavita. La questione arriva alla Consulta con il caso Cappato–DJ Fabo, che apre il problema dell’aiuto al suicidio all’interno dell’ordinamento italiano.

1. L’ordinanza n. 207/2018: la Corte chiama il Parlamento

La Consulta rileva che l’art. 580 c.p. potrebbe essere incostituzionale in alcuni casi-limite e concede al Parlamento un anno per legiferare. Identifica già i criteri: patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, trattamenti vitali, piena capacità decisionale.

2. La sentenza n. 242/2019: il perimetro della non punibilità

Constatata l’inerzia legislativa, la Corte dichiara parzialmente illegittimo l’art. 580 c.p. e stabilisce quando l’aiuto al suicidio non è punibile. Le condizioni sono cumulative:

• patologia irreversibile e prognosi infausta;

• sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili;

• dipendenza da trattamenti di sostegno vitale;

• piena capacità di intendere e volere;

• previo accesso (o rifiuto consapevole) alle cure palliative.

La procedura deve svolgersi sotto controllo del Servizio Sanitario Nazionale.

3. Le pronunce del 2024 e 2025: conferma e chiusura del perimetro

• Sentenza n. 135/2024: conferma il requisito della dipendenza da trattamenti vitali, ritenuto essenziale per delimitare il campo dei casi ammessi.

• Sentenza n. 66/2025: ribadisce che solo il legislatore può ampliare la platea dei soggetti ammissibili; la Consulta mantiene il perimetro definito nel 2019.

Situazione attuale

L’assenza di una legge nazionale lascia un quadro frammentato: i comitati etici territoriali applicano i principi costituzionali senza linee guida uniformi, mentre alcune Regioni (Emilia-Romagna e Toscana) hanno avviato proprie discipline.

Le pronunce della Corte hanno costruito un sistema di garanzie minimo e coerente, evitando arbitri e offrendo tutela ai pazienti più vulnerabili. Ora la responsabilità è del Parlamento: trasformare questa architettura giurisprudenziale in una normativa chiara, uniforme e rispettosa dei diritti fondamentali.

 

Avv. Maria Irma Ciaramella

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

 

Non solo intelligenza artificiale: Cartabia delenda est (la riforma, naturalmente…)

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RUBRICA A CURA DI  IRMA CIARAMELLA*

 

Torino ha ospitato il 36° Congresso Nazionale Forense (Torino).
Otre 2500 avvocati provenienti da tutta Italia per tre giorni hanno dibattuto sui temi e sulle sfide che l’avvocatura è chiamata ad affrontare prima tra tutte l’impatto dell’intelligenza artificiale e la riforma della legge professionale.
La conferenza stampa è’ stata ospitata nella magnifica Sala dei Mappamondi dell’Accademia delle Scienze.
QLa Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino Simona Grabbi ha consegnato idealmente le chiavi della città al Presidente del Consiglio Nazionale Forense Francesco Greco . La presidente nel suo discorso introduttivo ha citato il motto coniato nel XVIII dell’accademia ’Veritas et utilitas ‘ la ricerca della verità scientifica all’utilità sociale del sapere sono intrinsecamente connessi al progresso della collettività.

Il 36° Congresso Nazionale Forense, ospitato a Torino e promosso dal Consiglio Nazionale Forense insieme all’Ordine degli Avvocati torinese, ha restituito un quadro complesso dello stato dell’avvocatura italiana. La professione vive una fase di transizione strutturale, segnata da un calo costante di nuove iscrizioni e da un cambio generazionale che riflette non solo il mutato scenario economico, ma anche l’impatto profondo delle tecnologie digitali — prima fra tutte, l’intelligenza artificiale.

Ed è proprio il rapporto tra diritto e tecnologia, professione e intelligenza artificiale il vero spartiacque del dibattito torinese.
Secondo un’indagine Ipsos realizzata per il Consiglio Nazionale Forense, un avvocato su tre (36%) utilizza già strumenti di intelligenza artificiale per scopi professionali. La percentuale cresce fino al 47% nella fascia di età 35-44 anni, e raggiunge addirittura il 76% negli studi strutturati con più di 20 collaboratori.

Per il Presidente del CNF, Francesco Greco, la sfida è costruire un modello di IA “interna e controllata”, al servizio della categoria, che garantisca la tutela dei dati sensibili e la parità di accesso agli strumenti digitali anche per gli avvocati più giovani o non integrati in grandi Law Firm che non può permettersi Algoritmi addestrati su misura costosi.
Un approccio che riflette la necessità di integrare il sapere scientifico e tecnologico nel diritto, senza snaturare il ruolo fondamentale dell’avvocato come garante dei diritti.

Al Teatro Regio giovedì scorso il vero incipit.

Sul palco del tempio della Lirica , il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove ha difeso la riforma della separazione delle carriere come “passo decisivo verso la parità processuale davanti a un giudice terzo”, annunciando anche interventi in favore dell’avvocatura per rafforzare indipendenza, segreto professionale ed equo compenso.
Un’idea di avvocatura al passo con i tempi ma non dipendente”, dove la competenza resta un sapere costruito ed acquisito con professionalità e studio.

Il Presidente del CNF Francesco Greco ha invece rilanciato il vero punto dolente dell’attuale assetto processuale: ”. La Riforma Cartabia la peggiore che il nostro sistema giudiziario, civile e penale abbia subito”, colpevole di aver  “reso il nostro sistema giudiziario lontano, indecifrabile, quasi estraneo ai principi del giusto processo”, e di aver “snaturato il rito civile, trasformandolo in un processo senza il processo, prevedendo un contraddittorio senza contraddittori, un dibattimento senza alcuno che dibatte” e con un abuso della trattazione scritta.
Nel processo penale sottolinea il Presidente Greco, “sono state introdotte norme che possono essere definite solo spaventose, come quella che prevede che per interporre appello al difensore deve essere rinnovata la procura, dimenticando o forse nella consapevolezza che i meno abbienti, ai quali in udienza viene nominato il difensore d’ufficio, mai si recheranno a conferire il mandato di fiducia al difensore per proporre appello”.
Bisogna restituire gli avvocati ai Tribunali e la richiesta del Presidente consegna CNF alla politica bipartisan intervenuta al Congresso e’ chiara: abolire la Riforma Cartabia.

La Vice Presidente del Senato, Anna Rossomando, è intervenuta ricordando il ruolo costituzionale dell’Avvocatura, richiamandone i valori fondanti di libertà, autonomia e tutela dei diritti. Valori che — ha sottolineato — trovarono la loro più alta espressione nella figura di Fulvio Croce, l’Avvocato e Presidente dell’Ordine torinese ucciso dalle Brigate Rosse per aver difeso, con coraggio e senso delle istituzioni, il principio del diritto alla difesa.

Il focus sui temi della Giustizia è proseguito nel pomeriggio all’Auditorium di Renzo Piano del Lingotto con l’intervento della Presidente del Conseil National des Barreaux, Julie Couturier sulle regole imposte dal sistema francese all’Intelligenza artificiale .
Quindi un panel di avvocate e avvocati parlamentari, in un’ottica bipartisan e di equilibrio di genere – tra cui gli On.li Avv.ti Maria Elena Boschi, Enrico Costa, Ada Lopreiato, Debora Serracchiani, Francesco Urraro e Maria Carolina Varchi .
Gli onorevoli e la senatrice hanno dato voce a un confronto vivace e trasversale sulle riforme, l’etica e IA, l’uguaglianza di genere anche con riferimento alla disparità salariale e il ruolo dell’avvocatura come garante del bilanciamento tra innovazione e diritto e il riconoscimento del suo ruolo all’interno della Costituzione della sua funzione sociale in quanto garante del corretto esercizio della giurisdizione e della effettività della tutela dei diritti.

Allo stesso modo, l’impiego dell’intelligenza artificiale nella redazione delle sentenze apre un fronte etico e giuridico delicatissimo: se da un lato promette efficienza e rapidità, dall’altro rischia di appiattire la giurisprudenza, uniformandola e privandola di quella tensione interpretativa che è linfa vitale del diritto.
Come ha efficacemente ricordato il Vice Ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto nel suo brillante intervento che ha concluso la prima giornata del Congresso, “la standardizzazione del diritto porta alla sua banalizzazione.”

Un confronto denso e appassionato, nel segno del motto che accompagna da secoli la tradizione scientifica torinese, come ha ricordato la Presidente dell’Ordine Simona Grabbi? Veritas et Utilitas — la verità come fondamento, l’utilità come fine.

* Avvocata