Archivi nel mercato dell’arte e strumenti legali nelle collezioni e lasciti d’artista

Torino e Verona sempre più vicine con il convegno organizzato all’Art Verona 

 

Torino è  sbarcata a Verona e lo ha fatto ad Art Verona, rassegna di respiro internazionale che si è tenuta dall’11 al 13 ottobre scorsi.

Una partecipazione di prestigio è stata quella avvenuta sabato 12 ottobre scorso nel corso dell’incontro dedicato agli “Archivi nel mercato dell’arte e gli strumenti legali che risolvono il nodo generazionale di collezioni e lasciti d’artista”. Vi ha partecipato, tra i vari relatori, anche l’avvocato torinese e collezionista Simone Morabito, fondatore dell’associazione Business Jus ed anche promotore dell’evento torinese “Art & Law”, giunto quest’anno alla sua sesta edizione. Il talk, moderato da Marianna Agliottone, ha coinvolto anche le esperienze di Francesco Fabris,  socio veneziano di Art Lawyers.legal, Andrea Pizzi, consigliere dell’Archivio Calzolari e Tommaso Tisot.

La Fiera è stata diretta dalla abile Adriana Polveroni, che si è dimostrata capace di traghettarla verso una dimensione di respiro maggiore e più dinamico. Di rilievo le gallerie rappresentate, tra cui alcune torinesi, come la galleria Mazzoleni, Pick Gallery.

Oltre ai talk, di particolare  utilità ed interesse, degna di nota è stata la partecipazione del giovane pubblico presente in tutte le attività della Fiera, concetto non scontato per una fiera italiana.

“Business Jus – precisa l’avvocato Morabito – è un’associazione scientifica che raggruppa professionisti che si occupano del diritto d’impresa (all’interno del quale rientra anche la disciplina del diritto dell’arte), commercialisti, avvocati, notai e revisori dei conti.

Oggi, in mancanza di una specifica documentazione, a differenza degli anni Settanta, quando il mercante d’arte era considerato una figura culturale dotata di una indiscussa autorevolezza e del quale l’acquirente di un’opera d’arte si fidava ciecamente, l’opera di un artista quotato potrebbe risultare pressoché invendibile. In Italia non esiste, infatti,  una certificazione incontestabile ed ufficiale di un’opera d’arte, trovandoci di fronte alla mancanza di una figura specifica di certificatore ufficiale di opere. In un eventuale procedimento giudiziale, infatti, non è permessa neanche allo stesso autore dell’opera la possibilità di pronunciare un’ultima e definitiva parola. In Italia manca, infatti, la regolamentazione da parte di albi professionali che inglobino periti o esperti d’arte, persone dotate di particolari certificazioni  che consentano o limitino la possibili di vagliare perizie e certificazioni “.

“In mancanza, così, di una normativa specifica – precisa l’avvocato Morabito  – l’archivio diventa uno degli strumenti più preziosi per perpetuare l’opera di un artista. Questo strumento,  muovendosi in un contesto privo di una disciplina uniforme a livello nazionale, se non viene ad essere ancorato a principi di trasparenza e buona fede, si può trasformare  in un veicolo molto pericoloso per il raggiungimento di interessi specifici nel mercato dell’arte, oggi sempre più competitivo”.

“Gli archivi – precisa l’avvocato Morabito – sono enti di diritto privato che hanno lo scopo di perseguire lo scopo di registrare, su richiesta degli interessati, le opere autentiche di un artista defunto, respingere quelle non autentiche e denunciare i falsi.

Esiste nel nostro Paese l’Associazione Italiana Archivi d’artista, che è un ente culturale che opera nelle ricerche della vita e delle tracce di un artista, promuovendo la conoscenza della sua figura e della sua opera. L’archivio di un artista rappresenta l’insieme dei documenti prodotti da un individuo o ente, il luogo dove sono conservati. Risulta fondamentale il ruolo di ricerca dell’autenticita’ dell’opera data dall’archivio in cui sono racchiuse le intenzioni dell’artista e le informazioni sulla paternità dell’opera medesima. Di qui deriva il loro ruolo preminente, in quanto essi gestiscono l’ immissione o meno sul mercato di una determinata opera d’arte”.

“In Italia  – aggiunge l’avvocato Morabito – in mancanza di un albo che racchiudi periti ed esperti d’arte, la giurisprudenza utilizza un’interpretazione di norme di rango costituzionale che prevedono, da una parte, la libera manifestazione del pensiero e, dall’altra parte, la dichiarazione della libertà dell’arte, sancita dall’articolo 33 della Costituzione. Oggi l’opera d’arte può essere autenticata da parte degli eredi dell’artista, da parte dell’archivio che fa a lui capo o da parte di esperti d’arte. L’archivio ha, però, anche il potere di respingere l’autenticazione di un’opera d’arte o di attuare il suo disconoscimento, anche se esso stesso è stato costituito dopo la compravendita dell’opera. Colui il quale si ritenga leso dalla mancata autenticazione dell’opera d’arte può far ricorso alla via giudiziale e, se la sentenza viene passata in giudicato, verrà  riconosciuta l’autenticità dell’opera dal Tribunale. Oltre ad auspicare una gestione virtuosa e trasparente degli archivi dell’arte, il legislatore deve dare norme chiare sulla costituzione e funzionamento degli archivi medesimi”.

 

Mara Martellotta

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