Polliotto- Pagina 14

Canone Rai ed esenzione 2022, chi la deve richiedere

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Canone Rai, le esenzioni del 2021 non valgono più: chi ne ha diritto deve presentare apposita domanda per non pagare la tassa sulla tv. Il canone Rai verrà eliminato definitivamente dalla bolletta della luce a partire dal 2023. Per quest’anno continueremo dunque a pagare i 90 euro annui del canone nella bolletta elettrica. Chi ha diritto all’esenzione, dovrà fare una nuova richiesta entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento per un esonero completo per tutto l’anno.

L’esenzione del canone RAI è regolata da precise disposizioni consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, per evitare l’addebito diretto in bolletta, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica ad uso residenziale possono dichiarare che non è presente alcuna televisione, propria o di un componente della famiglia anagrafica, in nessuna delle abitazioni in cui è attiva l’utenza elettrica a loro intestata. Per farlo, basta scaricare a questo indirizzo Schede – Canone TV – Dichiarazione sostitutiva – Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it) il modulo per la dichiarazione sostitutiva compilato nelle sue parti e sottoscritto dovrà essere inviato utilizzando una delle seguenti modalità:  tramite l’applicazione web presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate,  attraverso gli intermediari abilitati, per posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico) purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), o in alternativa  in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale all’Ufficio Canone TV – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta unitamente a copia fronte e retro di un valido documento di riconoscimento. Chi dovesse decidere di inviare la dichiarazione sostitutiva a mezzo del servizio postale si consiglia di conservare sempre una copia della dichiarazione inviata e della ricevuta di invio e di avvenuta ricezione.

Viepiù, con lo stesso modello, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari.

Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio TV.

L’istanza (da ripresentarsi ogni anno) va inviata: dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2022 esonera dall’obbligo del pagamento del canone per il secondo semestre dello stesso anno;dal 1° luglio 2022 al 31 gennaio 2023 esonero dall’obbligo del pagamento per l’intera annualità 2023.

Possono, previa richiesta, ottenere l’esonero dal pagamento del canone Rai 2022 coloro che hanno compiuto 75 anni e: non convivono con altri soggetti, diversi dal coniuge o dal soggetto unito civilmente, titolari di reddito proprio, eccezion fatta per collaboratori domestici, colf e badanti; possiedono un reddito annuo (considerando anche quello del coniuge o del soggetto unito civilmente) non superiore a 8 mila euro.

Ai fini dell’agevolazione rileva il reddito registrato nell’anno precedente quello in cui si intende fruire dell’esonero, imponibile ai fini fiscali e risultante dalla dichiarazione dei redditi. Ad esempio redditi relativi al periodo di imposta 2021 per accedere all’esonero nel 2022.

Una volta inviata la dichiarazione non sarà necessario trasmetterla per le annualità successive, a patto che il contribuente mantenga i requisiti di spettanza.

Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali: gli agenti diplomatici, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961; i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell’articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963; i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile; i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.itcompilando l’apposito format.

Saldi, come comportarsi per acquistare in sicurezza

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Il via dei saldi è una buona occasione per fare buoni acquisti ma è necessario anche fare attenzione alle fregature. Dato che prevenire è meglio che curare vi indichiamo di seguito alcuni consigli utili.

Prodotti difettosi. Conservate sempre lo scontrino. Non è vero che i capi in saldo non si possono cambiare. Valgono le regole di sempre. Il negoziante è tenuto a cambiare il prodotto difettoso. N

o ai fondi di magazzino. Le vendite devono essere realmente di fine stagione: la merce messa in saldo deve essere l’avanzo della stagione che sta finendo, non fondi di magazzino. Come accorgersene? Un tempo suggerivamo di stare lontani da quei negozi che a fine stagione avevano ancora, per ogni articolo, tutte le taglie ed i colori. Ma, con l’invenduto di questi mesi, non è più un criterio utile. Oggi, l’unica è essere aggiornati sulle tendenze dell’ultima stagione.

Confrontate i prezzi. Non fermatevi mai al primo negozio, ma confrontate i prezzi di più esercizi. Eviterete di mangiarvi le mani. A volte basta un giro in più per evitare l’acquisto sbagliato o per trovare prezzi più bassi. Nei giorni che precedono i saldi andate a curiosare nei negozi, segnandovi il prezzo della merce che vi interessa. Potrete così verificare se lo sconto praticato è reale ed andrete a colpo sicuro, evitando inutili code.

Idee chiare. Cercate di avere le idee chiare sulle spese da fare prima di entrare in negozio: sarete meno influenzabili dal negoziante e correrete meno il rischio di tornare a casa carichi di capi di abbigliamento, magari anche a buon prezzo, ma dei quali non avevate alcun bisogno e che non userete mai.

Bontà del capo. Valutate la bontà della merce guardando l’etichetta che descrive la composizione del capo d’abbigliamento (fibre naturali o sintetiche, lino o cotone…). Pagare un prezzo alto non implica che sia un prodotto di qualità.

Diffidate degli sconti esagerati. Gli sconti superiori al 50% spesso nascondono merce non esattamente nuova o prezzi vecchi gonfiati. L’abitudine di ritoccare il prezzo vecchio così da alzare la percentuale di sconto ed invogliare maggiormente all’acquisto, è dura a morire. Per questo suggeriamo ai consumatori di guardare sempre al prezzo effettivo da pagare e di non farsi incantare da ribassi troppo elevati.

Servitevi preferibilmente nei negozi di fiducia o acquistate merce della quale conoscete già il prezzo o la qualità, così da poter valutare autonomamente la convenienza dell’acquisto.Negozi e vetrine. Controllate il prezzo e non acquistate nei negozi che non espongono il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo e la percentuale dello sconto, anche se in alcune regioni non è obbligatorio farlo. Il prezzo deve essere inoltre esposto in modo chiaro e ben leggibile.

Controllate che fra la merce in saldo non ce ne sia di nuova a prezzo pieno. La merce in saldo deve essere separata in modo chiaro dalla “nuova”. Diffidate delle vetrine coperte da manifesti che non vi consentono di vedere la merce.

Datevi un budget. In tempo di saldi è tra i consigli forse più utile, seppur possa sembrare ovvio!

Se nonostante tali accorgimenti dovesse presentarsi qualche problema nell’acquisto potrete contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.itcompilando l’apposito format.

Ecco quando è possibile fruire due volte del Bonus Casa

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Una sentenza della Cassazione ha stabilito che il bonus sull’acquisto della prima casa si può ottenere due volte.

Ricordiamo che il bonus prima casa è un’agevolazione che spetta a chi compra un immobile nel Comune dove risiede: la condizione è che non si devono possedere altre abitazioni nella stessa città o altre abitazioni per cui si è già percepito il bonus. Ma ci sono alcune eccezioni, vediamo quali.

Bonus prima casa, quando è possibile richiederlo due volte.

È possibile richiedere il bonus prima casa una seconda volta quando il contribuente è costretto a cambiare abitazione perché quest’ultima non è più idonea. L’esempio tipico è quello di una casa ormai inagibile a seguito di una calamità naturale o perché sottoposta a un ordine di ristrutturazione del Comune. Oppure nel caso in cui una coppia ha avuto figli e non può più vivere nell’abitazione perché troppo piccola rispetto alle mutate esigenze del nucleo familiare.

La Suprema corte ha ricordato che in tema di agevolazioni prima casa l’idoneità dell’abitazione va valutata sia sotto il profilo oggettivo (effettiva inabitabilità), che sotto quello soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che il beneficio trova applicazione anche nell‘ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato.

Si può usufruire una seconda volta del bonus prima casa quando si compra un immobile adiacente al primo per potersi allargare. Per la Cassazione, se un cittadino compra un appartamento confinante al proprio (per il quale ha usato il bonus prima casa) e abbatte le pareti divisorie per crearne uno più grande accatastato come unico, può estendere l’agevolazione anche sull’acquisto dell’immobile.

La condizione è dimostrare di avere ampliato l’abitazione principale perché divenuta inidonea all’uso: il contribuente, in sostanza, deve dimostrare l’effettiva unificazione delle due unità immobiliari finalizzata a realizzare un unico alloggio. Alloggio però che non deve essere di lusso, condizione quest’ultima per poter fruire dell’agevolazione.

La Cassazione aggiunge che, entro tre anni dalla registrazione, deve essere dato “effettivo seguito all’impegno assunto dai contribuenti, in sede di rogito, di procedere all’unificazione dei locali”.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.itcompilando l’apposito format.

Bonus vacanze, come agire se la pandemia impedisce di partire

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

A fronte della vicina scadenza della misura pensata per far ripartire il turismo, in molti si chiedono se è possibile ottenere un rimborso o utilizzare il buono anche nel 2022 in caso si sia impossibilitati a raggiungere la struttura ricettiva del soggiorno, ad esempio a causa di infezione da Covid, con isolamento, o quarantena preventiva. O ancora in caso non si possieda il Green pass.

Prima di chiarire ogni dubbio, ricordiamo che il bonus vacanze può essere utilizzato per il pagamento di servizi e pacchetti turistici offerti in ambito nazionale, e dunque solo sul territorio italiano, dalle seguenti tipologie di attività: alberghi, resort, motel, residence, pensioni; villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere e b&b, alloggi in aziende agricole; agenzie di viaggio; tour operator.

La misura è destinata ai nuclei familiari con indicatore Isee non superiore a 40 mila euro. Queste le cifre (massime) a cui si può accedere, in base al numero di persone presenti sotto lo stesso tetto: 500 euro per i nuclei familiari con tre o più persone; 300 euro per i nuclei familiari con due persone; 150 euro per i nuclei familiari con una sola persona.

Il beneficio spetta per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio turistico. Il restante 20% è invece erogato come detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato utilizzato il bonus vacanze.

Per esempio una famiglia composta da genitori e un figlio che prenota una vacanza da 1.000 euro ha diritto a uno sconto immediato di 400 euro al momento del pagamento e una detrazione d’imposta di 100 euro in fase di dichiarazione dei redditi; deve essere speso in un’unica soluzione in un’unica struttura turistica o presso un unico operatore.

Nel caso il corrispettivo dovuto sia inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati ad esso e la cifra residua non può essere utilizzata.

Per utilizzare il bonus vacanze basta, al momento del pagamento del pacchetto, comunicare al fornitore il proprio codice fiscale e il codice univoco assegnato o esibire il Qr code direttamente dall’app Io, nella sezione Pagamenti.

L’importo dello sconto del bonus vacanze non può essere in alcun caso rimborsato dall’operatore turistico in caso di mancata fruizione del soggiorno. Non può essere inoltre ceduto a soggetti terzi diversi dal beneficiario indicato sulla fattura.

Dunque, qualora risulti impossibile andare in vacanza a causa di isolamentoquarantena o mancato possesso del Green pass, si potrà ottenere solo il rimborso dei soldi effettivamente spesi al netto del bonus vacanze, e solo in base agli accordi con l’impresa turistica.

E’ altresì impossibile impiegare il bonus vacanze oltre il 31 dicembre 2021, anche se questo giorno può essere il primo della prenotazione. La vacanza può dunque durare fino ai primi giorni del 2022, a patto che inizi almeno l’ultimo giorno dell’anno corrente.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.itcompilando l’apposito format.

Obbligo catene da neve, che cosa c’è da sapere

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Con l’arrivo dell’inverno aumenta anche il freddo e la possibilità di nevicate. Per questo motivo, la legge italiana obbliga ad avere con sé in auto le dotazioni invernali (catene da neve a bordo o pneumatici invernali), dal 15 novembre al 15 aprile. Nel caso in cui la strada sia coperta di neve e/o ghiaccio, allora le catene sono la scelta migliore. Vediamo tutto quello che bisogna sapere a riguardo e le migliori in vendita.

Le catene per le gomme sono uno strumento davvero utile in auto contro neve e ghiaccio. Se la neve si accumula sulla carreggiata e il ghiaccio rende il percorso difficoltoso, duro e scivoloso, le catene aumentano sensibilmente la presa delle ruote sulla strada e garantiscono un elevato standard di sicurezza per guidare senza rischi.

Con le intemperie invernali, infatti non si può scherzare: chi vive nel nord Italia o in zone montane sa bene cosa significa provare l’esperienza di guidare su strade innevate. Le catene, inoltre, sono un’alternativa valida, sicura ed economica agli pneumatici invernali.

La legge italiana obbliga gli automobilisti a installare gli pneumatici invernali sulla vettura o a tenere a bordo le catene da neve dal 15 novembre 2021 al 15 aprile 2022. L’obbligo vale sui tratti stradali e autostradali maggiormente soggetti al rischio di precipitazioni nevose, dove è presente l’apposita segnaletica.

Attenzione: in caso di insolvenza rispetto alle disposizioni previste dall’articolo 6 del Codice della Strada, sono previste sanzioni che variano da 85 euro a 338 euro sui tratti autostradali e dai 41 euro ai 169 euro su quelli comunali. Oltre alla sanzione è prevista anche la decurtazione di tre punti sulla patente.

Per chi non ha gli pneumatici invernali, dunque, le catene da neve sono uno strumento assolutamente indispensabile da tenere in auto durante la stagione invernale per la propria sicurezza e per evitare le multe salate e la decurtazione dei punti dalla patente. In base a quanto prescritto dalla legge, le catene devono essere omologate e avere l’etichetta con marchio CE, a garanzia di funzionalità e resistenza, come queste che vi consigliamo noi.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.itcompilando l’apposito format.

Tutte le novità del Bonus Mobili

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

La nuova legge di bilancio ha esteso il bonus mobili anche al 2022. In realtà la misura, salvo cambi dell’ultimo minuto, dovrebbe rimanere in vigore fino al 31 dicembre 2024. L’agevolazione, che consente una detrazione Irpef sulla spesa sostenuta per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, subisce però alcuni cambiamenti rispetto al 2021.

Anche per il 2022 il bonus mobili è erogato come detrazione Irpef del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per arredare un immobile che viene ristrutturato. È erogato in 10 rate, anche se la sua cifra cambia notevolmente.

Il tetto di spesa passa dai 16 mila euro del 2021, innalzato rispetto ai 10 mila del 2020, ai 5 mila euro del 2022. Su questo ammontare sarà poi calcolata la detrazione d’imposta.

Per ottenere il bonus mobili, come già detto, è necessario effettuare una ristrutturazione edilizia. Questa può anche essere parziale. Le spese devono essere sostenute durante il 2022 e riguardano l’acquisto di mobili e arredi o grandi elettrodomestici.Tuttavia bisogna rispettare i requisiti previsti dalla legge di bilancio, con la diversa classificazione delle classi energetiche, in linea con le nuove etichette dell’Unione Europea.

Per accedere alla detrazione è necessario pagare con bonifico o carta di credito o di debito. Non sono consentiti gli assegni bancari, i contanti e altre forme di pagamento.

Si può usufruire del bonus mobili 2022 anche acquistando a rate, all’estero oppure online, da rivenditori affidabili e in grado di documentare la spesa con l’apposita certificazione.

Inoltre occorre conservare i seguenti documenti: attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, addebito sul conto corrente); fattura, riportante natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati; scontrino con il codice fiscale dell’acquirente (equivalente alla fattura).

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.itcompilando l’apposito format.

Rimborsi voucher aerei, dove e quando richiederli

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Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Aperte le domande per richiedere il rimborso dei voucher emessi durante la pandemia dalle compagnie aeree che nel frattempo sono fallite o sono state dichiarate insolventi. Il ministero del Turismo ha messo a disposizione sul proprio sito la piattaforma per erogare i risarcimenti ai viaggiatori a cui spettano.

Il portale per le richieste è aperto già dal 7 dicembre e rimarrà attivo per ricevere le istanze fino alle ore 12 del 31 dicembre. Nonostante le scarse risorse messe a disposizione, soltanto un milione di euro stanziato per il 2021, nell’avviso del ministero si scongiura il “click day”, cioè la corsa per arrivare primi ad accaparrarsi i rimborsi, in quanto si specifica che le somme verranno distribuite a tutti i beneficiari “mediante ripartizione proporzionale delle risorse disponibili tra gli aventi diritto” anche se questo porterebbe a una riduzione degli importi degli indennizzi (qui avevamo parlato dei rimborsi sui voli cancellati).

Non si esclude un rifinanziamento dell’indennizzo per l’anno prossimo ma, intanto, come previsto dal documento ministeriale, i rimborsi saranno saldati non oltre la primavera 2022, cioè entro 120 giorni a partire dal 31 dicembre 2021 (qui per sapere come fare richiesta di rimborso per i biglietti dei treni per i soggetti privi di Green pass).

I rimborsi saranno riconosciuti per: i voucher che non siano stati utilizzati entro la scadenza di validità e non siano stati rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore; i voucher non ancora scaduti, qualora l’operatore turistico o il vettore emittente sia dichiarato fallito o insolvente entro la data del 31 dicembre 2021.

In questi criteri rientra anche Alitalia, in quanto, come precisato nelle Faq pubblicate sul sito del ministero del Turismo, per “fallimento o insolvenza” si intende anche la “cessazione di fatto dell’attività” (qui i numeri su quanto ci è costata Alitalia).

Per fare richiesta gli interessati dovranno compilare tutti i campi richiesti nello “Sportello incentivi” nel sito del ministero, al quale si potrà accedere soltanto utilizzando le credenziali Spid2 o della Carta nazionale dei servizi.

Per inoltrare la domanda si dovranno dichiarare i propri dati personali: cognome e nome e ragione sociale; codice fiscale e, eventualmente, partita IVA; residenza / sede legale; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (solo per operatore economico).

Al termine della procedura indicata, si riceverà il file da scaricare, firmare digitalmente e inviare allo stesso sportello. Alla domanda si dovranno poi allegare i seguenti documenti: copia del voucher emesso in favore del soggetto titolare da operatori turistici o da vettori, unitamente alla documentazione attestante il pagamento a fronte del quale è stato emesso il voucher; la richiesta di rimborso inoltrata agli operatori turistici o ai vettori emittenti che siano stati dichiarati falliti o insolventi.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.itcompilando l’apposito format.

Consumatori, Polliotto: “Auto e moto, arriva il nuovo Duc”

Dal 1° Ottobre il Documento unico di circolazione e proprietà sostituisce libretto e CDP digitale.

Il Documento unico di circolazione e proprietà (DUC) segna una svolta nel mondo dei motori. Entrato in vigore il 1° ottobre 2021, sostituisce il libretto di circolazione e il certificato di proprietà.

“Si tratta di un’operazione che aumenta la trasparenza nelle compravendite veicolari, specie per i mezzi usati. Esso conterrà dati tecnici del veicolo, intestazione, situazione giuridico patrimoniale, eventuale cessazione del veicolo, eventuale presenza di privilegi e ipoteche ovvero provvedimenti amministrativi e giudiziari (come, ad esempio, il fermo amministrativo), spiega Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, dal 1955 a oggi la prima, più antica e autorevole associazione consumeristica italiana.

E’ bene precisare – approfondisce la Presidente di UNC – che il nuovo documento non è obbligatorio per i veicoli acquistati prima del 1° ottobre 2021: per questi, resta valido il vecchio libretto di circolazione. Per i veicoli immatricolati dopo il 1° ottobre 2021 sia nuovi che usati, invece, il nuovo proprietario dovrà richiedere, anche mediante le agenzie competenti, il nuovo documento che sarà rilasciato dal CED, alias (Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile)”.

Il DUC digitale può essere stampato per essere esibito in caso di necessità. Se in passato una volta effettuato il passaggio di proprietà, veniva stampata un’etichetta che andava apposta sul vecchio libretto, e contestualmente veniva aggiornato il certificato di proprietà, ma occorrevano alcuni giorni, adesso con il nuovo documento il sistema si aggiorna immediatamente.

Per gli automobilisti, dunque, “In arrivo un maggior grado disemplificazione e anche di contenimento dei costi con un risparmio di circa 40 euro a vettura dovuti perlopiù ad una riduzione dei bolli e un ridimensionamento del costo per la registrazione al PRA”, conclude l’Avvocato Patrizia Polliotto.

L’Unione Nazionale Consumatori del Piemonte è disponibile dal lunedì al venerdì in normale orario d’ufficio, previo appuntamento, a Torino in Via Roma 366 (e anche a Pinerolo) telefonando allo 011 5611800 o scrivendo all’indirizzo e-mail uncpiemonte@gmail.com.

Canone Rai, i rischi per chi non onora la bolletta della luce

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Il canone di abbonamento alla televisione, noto impropriamente come canone Rai, deve essere pagato una volta all’anno da tutte le famiglie che possiedono un apparecchio televisivo. Dal 2016 è inserito automaticamente nella fattura elettrica, perché il legislatore presume che ogni casa con la corrente abbia anche un televisore.
L’importo del canone televisivo è pari a 90 euro annui, divisi in 10 rate mensili presenti nelle bollette che vanno da gennaio a ottobre. Chi non possiede un’utenza della luce intestata, può versare il corrispettivo attraverso un modello F24.
In passato il canone Rai veniva pagato tramite bollettino postale, e, considerati i controlli effettuati a campione, erano molti gli italiani che evadevano questa tassa. Con la nuova modalità di pagamento automatico è diventato più difficile sottrarsi a questo onere.
Esistono però casi specifici in cui gli utenti non sono tenuti al versamento dei 90 euro. Per richiedere l’esenzione è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva per comunicare di averne diritto ed evitare l’addebito nella fattura della luce.
Hanno diritto all’esenzione le seguenti categorie: i contribuenti con utenze domestiche a uso residenziale che dichiarano di non possedere un apparecchio tv; gli eredi di un contribuente deceduto a cui sono ancora intestate le bollette e nella cui abitazione non è più presente una televisione; cittadini sopra i 75 anni con reddito annuo proprio e del coniuge non superiore agli 8 mila euro e senza conviventi titolari di reddito proprio, a eccezione di collaboratori domestici come colf e badanti; agenti diplomatici, i funzionari e gli impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali, i militari di cittadinanza non italiana e il personale civile non residente in Italia e di cittadinanza non italiana delle forze NATO.
Può capitare erroneamente di presentare la domanda di esenzione senza però rientrare in queste categorie, di voler provare volontariamente a eludere il Fisco per non pagare il canone per il possesso della tv o di trovarsi nella posizione di non poter pagare le bollette. In caso di accertamento della Guardia di Finanza i contribuenti che non hanno versato il canone posso incorrere in sanzioni fino a 6 volte l’importo dell’imposta, quindi fino a 540 euro, oltre al pagamento degli arretrati e degli eventuali interessi.

 

I rischi per chi occupa abusivamente la corsia di emergenza

CODICE DELLA STRADA

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Sulle corsie per la sosta di emergenza, si può circolare solo ed esclusivamente per arrestarsi o riprendere la marcia e invece su quelle di variazione di velocità solo per entrare o uscire dalla carreggiata. Il comma 15 dell’articolo 3 del Codice della strada definisce la corsia di emergenza in questo modo: ”Corsia adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni nel casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi”.
Gli automobilisti che utilizzano la corsia di emergenza per superare ingorghi o code, commettono una violazione molto grave. C’è però un’eccezione: nel caso di ingorghi autostradali, si può utilizzare la corsia di emergenza ma solo per raggiungere la più vicina uscita autostradale se questa dista meno di 500 metri (art. 176 comma 4).
E’ vietato fermarsi o sostare nella corsia di emergenza, a meno che non ci si trovi in una situazione di emergenza dovuta al malessere di un passeggero oppure a un guasto del veicolo. In questo caso il mezzo deve essere spostato velocemente sulla corsia d’emergenza o sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando ovviamente di ingombrare le corsie. (art. 176 comma 5).
Se il guasto dell’auto rende impossibile spostare il veicolo sulla corsia di emergenza o sulla piazzola di sosta o se queste manchino, bisogna apporre l’apposito segnale mobile di pericolo almeno a 100 metri.
In caso di sosta forzata, secondo le nuove normative, è vietato scendere dal veicolo senza aver prima indossato i prescritti giubbini segnaletici omologati con marchio CE.