DALLA PARTE DEI CONSUMATORI- Pagina 2

Divorzio breve, conosciamolo meglio insieme

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori
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Il divorzio in Italia è stato introdotto il 1 ̊ dicembre 1970 con la legge n. 898 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”. Tuttavia, la scelta di divorziare non è affatto semplice, per una serie di ragioni da un punto di vista emozionale, ma anche economico. Sono numerose le notizie di coloro, soprattutto uomini e padri, che hanno dovuto affrontare ingenti spese. Di conto, vi sono casi in cui si è optato per una mera separazione di fatto, proprio in ragione dei costi per procedere allo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale. Il costo medio varia in base ad una molteplicità di fattori: da punto di vista delle spese legali vi sarà l’onorario dell’avvocato e le eventuali spese anche dell’avversario in caso di mancato accoglimento delle domande azionate nel giudizio; i costi vivi di giustizia (contributo unificato, bolli e quant’altro) sono invece gratuiti. Nel merito bisognerà comunque valutare a priori, l’eventuale mantenimento richiesto (moglie e figli, nonostante le più recenti novità giurisprudenziali sul tema, orientate sempre di più ad escludere l’assegno in favore del coniuge, indolentemente dall’accoglimento della domanda di addebito) ed in generale la complessità delle questioni anche in tema di diritto immobiliare da trattare. In costo complessivo oscillerà in ogni caso in base alla tipologia se consensuale (dove c’è l’accordo di entrambi i coniugi), oppure giudiziale, con la relativa causa legale in tutte le sue fasi (di trattazione, istruttoria, decisionale) in entrambi i casi interverrà necessariamente il giudice, che si pronuncerà con sentenza. Più recentemente, grazie all’introduzione della Legge sul Divorzio breve del 26 maggio 2015, n.55 è possibile avviare procedura con tempistiche molto più celeri rispetto al rito ordinario. Se infatti prima erano necessari 3 anni dalla separazione per richiedere il divorzio, ora bastano 12 mesi (in caso di separazione giudiziale) e 6 mesi (se consensuale). Vi è poi la possibilità di divorziare anche con la comparizione davanti ad un sindaco tramite il c.d. “divorzio breve in comune”.

Prelievi e versamenti mensili, i limiti da rispettare

Di Patrizia Polliotto*

D’ora in poi i prelievi e i versamenti bancari per importi pari o superiori a 10mila euro saranno segnalati mensilmente a Bankitalia. Non si tratta di una comunicazione in base alla quale scattano controlli o indagini, ma un’informazione che va a far parte del patrimonio di dati utilizzato in chiave antiriciclaggio o di lotta a terrorismo e fenomeni di criminalità internazionale. La soglia dei 10mila euro riferita alle transazioni è stata fissata da Bankitalia e inserita in un documento con le “Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive”, pubblicato sul sito dell’istituto centrale e sottoposto a consultazione pubblica. Le indicazioni sono rivolte alle banche, alle poste, agli istituti di moneta elettronica e a quelli di pagamento. L’obbligo di comunicazione riguarda banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e Poste Italiane. Tali comunicazioni confluiscono in una banca dati che viene utilizzati per individuare, eventualmente, clienti sospetti. L’operazione non viene considerata sospetta se non presenta collegamenti con altre operazioni di tipologia sospetta o non è effettuata da clienti con profilo a rischio. Con cadenza mensile banche, uffici postali, istituti di moneta elettronica sono tenuti a inviare all’Uif (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) una comunicazione contenente ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10 mila euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro da parte dello stesso cliente o esecutore. Ciò fa sì che siano prese in considerazione anche eventuali operazioni cumulative sommatesi nel medesimo periodo, singolarmente pari o superiori a 1.000 euro effettuate da parte dello stesso cliente o esecutore.

 

*Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

 

Bollo moto, come e quando versarlo

Di Patrizia Polliotto*

 

Anche le due ruote pagano il bollo, alias più propriamente detto tassa di possesso,   tributo legato proprio al possesso di una moto che deve essere pagato alla regione in cui si risiede, nella cifra che la regione stessa stabilisce, appunto, e che varia in base alla potenza in kilowatt e alla classe omologativa del veicolo. Il bollo viene applicato a tutti i motoveicoli e ciclomotori, viene pagato ogni anno, essendo una tassa di possesso e non di consumo, il vincolo di pagamento è di 12 mesi. Si può calcolare l’importo del bollo autonomamente, andando sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Basta inserire i dati di classe e potenza della propria moto, quelli riportati sulla Carta di Circolazione. L’importo viene generato in automatico. Per quanto riguarda la potenza in kW, ai fini del calcolo, non influiscono i decimali, quindi se il veicolo ha una potenza di 77,5 kW, il bollo sarà calcolato su 77. È il coefficiente regionale a stabilire l’importo stesso, moltiplicato per i kW di potenza. La validità del bollo moto è di 12 mesi. Le modalità di pagamento e l’importo variano a seconda della regione di riferimento. Il rinnovo invece deve essere fatto entro un mese dalla scadenza e mai prima della stessa. Le modalità per pagare il bollo, in tutta Italia, sono le medesime. È possibile pagare anche nelle Agenzie di Pratiche Auto, agli sportelli e delegazioni Aci, oppure online, sui portali dedicati, come Bollonet di Aci, che è attivo per tutte le regioni d’Italia tranne Veneto, Friuli, Marche, Sardegna. In alcune regioni, come la Lombardia, è possibile domiciliare il pagamento del bollo, attraverso il circuito degli addebiti automatici SEPA, sul conto corrente.

 

*Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

 

POLLIOTTO (UNC): “COME RECLAMARE I CONTI DORMIENTI”

Scade a Novembre 2018 il termine per richiedere somme mai movimentate negli ultimi 20 anni

Dal prossimo novembre cadranno irrimediabilmente in prescrizione. Sono i cosiddetti ‘Conti dormienti’, per i quali si avvia alla scadenza il termine per richiederne le somme: in particolar modo, quelle relative ai primi di essi, affluiti al Fondo Rapporto Dormienti nel novembre 2008. Dopodiché l’esigibilità non sarà più consentita, come ricorda il Ministero dell’Economia e delle Finanze.“Al via, dunque, la prima scadenza per reclamare il denaro ‘dimenticati’ o ereditato su libretti di risparmio bancari e postali, conti correnti bancari e postali, azioni, obbligazioni, certificati di deposito e fondi d’investimento nonché assegni circolari, ma mai movimentato negli ultimi vent’anni”, ricorda l’Avvocato Patrizia Polliotto, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, dal 1955 a oggi la prima più antica e autorevole associazione consumeristica italiana.

 

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Si tratta in pratica di somme mai movimentate per 20 anni, per le quali il Mef ritiene corretto invitare a effettuare una verifica puntuale se ne esistano di intestate a proprio nome o a nome di familiari di cui si possa essere eredi: al fine di inoltrare per tempo idonea domanda di rimborso”, spiega il noto legale. A tal fine, è possibile usufruire del sito della Consap per l’inoltro telematico delle domande tramite Portale Unico all’indirizzo http://portale.consap.it/), oppure a mezzo Raccomandata a/r o Raccomandata a mano presso la sede della società. Precisa l’Avvocato Polliotto: “Si tratta di un fatto importante, che riguarda depositi in denaro per un importo complessivo di circa 1 miliardo e mezzo di euro. Per ‘svegliare’ un ‘conto dormiente’, è possibile attuare alcune importanti operazioni, tra cui in primis fare comunicazione alla banca con cui si conferma la volontà di continuare il rapporto. Oppure trasmettere la comunicazione di cambio di residenza, effettuare la richiesta di un saldo aggiornato del conto corrente, di copia dei documenti bancari, di un nuovo libretto degli assegni. Ma anche un prelievo, un versamento, un pagamento con carta di credito o bancomat. E’ bene sapere Se il titolare di un conto dormiente è deceduto, gli eredi sono obbligati a comunicare all’istituto di credito il proprio diritto di subentro quali nuovi titolari del conto, esibendo un certificato di morte e tutti i documenti necessari per il corretto e puntuale avvio delle azioni successorie”, conclude la Presidente di Unione Nazionale Consumatori del Piemonte.

Tfr, ecco le novità da conoscere

Di Patrizia Polliotto*
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Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro non sono più tenuti ad inserire il cosiddetto tfr in busta paga QuIR nel cedolino del dipendente che ne ha richiesto l’erogazione mensile. Termina così la sperimentazione voluta dal governo Renzi nel 2015 e portata avanti per tre anni. Ad annunciare lo stop definitivo è l’Inps con il messaggio n. 2791 del 10 luglio 2018. Ecco i cambiamenti in atto. A partire dalla mensilità di luglio, i lavoratori non potranno più ricevere il rateo di liquidazione maturato mensilmente assieme allo stipendio, o Quir (quota integrativa della retribuzione) . Il tfr maturato verrà accantonato presso l’azienda, e non verrà più quindi erogato ai dipendenti di mese in mese. L’accantonamento porterà ad accumulare la bsomma che sarà versata al dipendente quando lascerà l’azienda a termine rapporto di lavoro. Non sono stati i molti i lavoratori che hanno deciso nei tre anni sperimentali di aderire all’iniziativa, soprattutto per via della mancata applicazione della tassazione agevolata sul trattamento di fine rapporto pagato assieme alla retribuzione. A differenza del tfr liquidato al termine del rapporto, che beneficia della tassazione separata, il tfr pagato ogni mese era infatti assoggettato alla tassazione ordinaria, nella generalità  dei casi più pesante. Solo negli ultimi tempi l’opzione per la Quir stava iniziando a destare un maggiore interesse nei lavoratori, per via dell’incremento della retribuzione (seppure esiguo). Pertanto, d’ora in poi il lavoratore potrà ora accantonare il tfr come avviene nella normalità dei casi, esclusivamente all’interno dell’azienda, al Fondo di Tesoreria INPS, o in ultima analisi a una forma pensionistica complementare di destinazione.

*Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

 

Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte
dell’Unione Nazionale Consumatori

 

dei casi più pesante. Solo negli ultimi tempi l’opzione per la Quir stava iniziando a destare un
maggiore interesse nei lavoratori, per via dell’incremento della retribuzione (seppure esiguo).
Pertanto, d’ora in poi il lavoratore potrà ora accantonare il tfr come avviene nella normalità dei
casi, esclusivamente
all’interno dell’azienda,
al Fondo di Tesoreria INPS, o in ultima analisi
a una forma pensionistica complementare di destinazione.

Ecco le nuove regole per chiedere il reddito di inclusione

Di Patrizia Polliotto* 

 

Il REI è una misura di lotta alla povertà che si compone di un beneficio economico mensile, erogato tramite carta di pagamento elettronica, e di un progetto di inclusione sociale e lavorativa che ha l’obiettivo di superare la condizione economica precaria

Per potervi accedere, a luglio 2018 non occorre avere in famiglia un minore, un disabile, una donna in stato di gravidanza o un disoccupato sopra i 55 anni per ottenere il sussidio e la platea potenziale si allarga. Da 500.000 famiglie per 1,8 milioni di persone si passa a 700.000 nuclei per un totale di 2,5 milioni di persone. Di certo, una manovra di sostegno e sussidio che incontra rispondenza piena nell’allargamento delle fasce di povertà, quale misura attuata in favore delle fasce più deboli dell’attuale popolazione nazionale. L’importo del sussidio si modula sulla base del numero di componenti della famiglia, passando da un massimo di 187,5 euro per una persona sola a 539,8 euro per un nucleo di 6 persone. Per usufruire del REI è necessario avere un Isee non superiore a 6.000 euro e possedere, oltre alla prima casa, un patrimonio immobiliare di valore inferiore a 20.000 euro. È possibile usufruire del REI anche se occupati, ma non se si riceve già la Naspi, ovvero la pensione sociale. Era possibile presentare domanda entro il 1 giugno ed essendo cambiati i requisiti familiari richiesti, verranno riconsiderate le richieste inviate nei primi mesi dell’anno e accantonate perché non rispettavano i vecchi requisiti familiari. È possibile beneficiare del REI per 18 mesi, dopo i quali dovranno trascorrere sei mesi per poter rinnovare il sussidio. Se sono state erogate mensilità di Sostegno per l’inclusione attiva (Sia), queste dovranno essere sottratte dalla durata massima del REI. Per usufruire del sussidio è necessario essere cittadino italiano o straniero con carta di lungo soggiorno e residenza in Italia da almeno due anni. Inoltre è necessario portare prove di adesione a un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

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*Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Punti patente, come recuperarli

 

Di Patrizia Polliotto * 

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Dal 1° luglio 2003 in Italia vige il regolamento della patente a punti. Il riferimento della normativa è l’articolo 126-bis del Codice della Strada. È importante sapere che si possono recuperare e come fare. La patente di guida, al momento del conseguimento, ha un totale di 20 punti per ogni automobilista. Se i punti dovessero finire, allora la patente andrebbe sottoposta a revisione, quindi l’automobilista dovrebbe sostenere nuovamente l’esame. È possibile verificare i propri punti sulla patente registrandosi sul sito web Il Portale dell’Automobilista, ad uso gratuito e patrocinato dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. Esistono dei corsi di recupero appositi, organizzati da Autoscuole o altri soggetti autorizzati dal Ministero. Durano 12 ore e al termine i possessori di patente A e B potranno recuperare fino a 6 punti. Quelli che hanno patenti C, C+E, D, D+E, KA e KB possono invece arrivare a recuperarne fino a 9 con corsi di 18 ore. Se il punteggio non arriva a totale esaurimento e l’automobilista non commette infrazioni che comportino la decurtazione degli stessi per due anni, allora la patente torna a punteggio pieno. Non tutti sanno che i punti possono anche superare i 20 iniziali: se l’automobilista non ha mai subito una decurtazione, allora ne riceve in accredito due ogni due anni per arrivare a un massimo di 30 totali. Se si tratta di un neopatentato allora riceverà un punto all’anno per tre anni. I corsi di recupero hanno un costo. I prezzi sono differenti in base al soggetto e anche all’Autoscuola, ognuna delle quali applica una propria tariffa.

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*Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

 

Bollo auto: che cosa si rischia se non si paga

Di Patrizia Polliotto* 

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E’ possibile versare il bollo auto in ritardo, tramite il ‘ravvedimento operoso’, al massimo entro un anno, ma se si paga entro i primi 14 giorni dal ritardo viene applicata una sanzione sull’imposta pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo. Dal 15esimo al 30esimo giorno, la sanzione si riduce invece a 1/10, dal 30esimo al 90esimo scende al 1,67% e dal 90esimo giorno a un anno la sanzione è pari al 3,75%. Trascorsi 365 giorni si applica invece la multa vera e propria pari al 30%, più un interesse dello 0,5% per ogni sei mesi di ritardo. A chi non paga il bollo auto, la Regione invia una richiesta di pagamento con accertamento dell’imposta evasa: richiesta che deve intervenire entro tre anni decorrenti a partire dall’anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. In caso di inadempimento protratto, l’importo viene iscritto a ruolo e il debitore riceverà una cartella di pagamento da parte di Equitalia con l’indicazione della data in cui il bollo è dovuto. Equitalia può procedere al pignoramento del conto corrente o con altre azioni di riscossione coatta. Il bollo auto si prescrive dopo tre anni che decorrono dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta deve essere pagata. Se viene notificata una cartella di Equitalia, il bollo si prescrive dopo tre anni che decorrono a partire dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la cartella è stata consegnata. Dopo tale termine Equitalia non può più procedere né a pignoramenti, né a fermo auto. Per chi non paga il bollo per più di tre anni consecutivi, infine, la vettura verrà radiata dall’ufficio dal Pra, con ritiro di carta di circolazione e targa del veicolo.

 

*Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Tasse universitarie e riduzioni, quel che c’è da sapere

A cura dell’Avvocato Patrizia Polliotto

 

Gli studenti iscritti a un corso di studi universitario o le matricole che effettuano l’iscrizione al primo anno del corso universitario prescelto, vanno incontro al pagamento delle tasse. Per questo motivo è importante sapere come calcolare l’ISEE o meglio l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Per usufruire di diverse agevolazioni come l’esenzione o la riduzione delle tasse universitarie e per calcolare l’ammontare delle tasse universitarie, le famiglie degli studenti e gli studenti che posseggono un nucleo familiare indipendente devono compilare il modello ISEE.Prima di tutto, gli interessati devono rivolgersi al CAF o all’INPS e richiedere il rilascio della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che attesta, attraverso il calcolo ISEE, il reddito del proprio nucleo familiare e quindi la fascia di appartenenza. Il calcolo dell’ISEE è dunque determinante perché in base a questo viene definita la fascia di reddito. Su quest’ultima viene individuato l’ammontare che lo studente dovrà pagare nella seconda rata della tassa universitaria che varia sulla base del reddito.Qualora il reddito ISEE del proprio nucleo familiare fosse inferiore ai 13.000 €, è possibile richiedere l’esenzione totale delle tasse universitarie (no tax area studenti università).L’ISEE viene calcolato in base all’indicatore della situazione economica (I.S.E.) del nucleo familiare e al parametro scala di equivalenza. Quest’ultimo fa in modo che le famiglie, diverse tra loro per numero di componenti possano assicurarsi lo stesso livello di benessere. Per conoscere la fascia di reddito di appartenenza è necessario consultare la tabella presente nel sito ufficiale del proprio Ateneo. L’attestazione ISEE universitaria va presentata entro il 31 dicembre 2018, pena il versamento dell’intero importo.

Le novità del modello 730 precompilato

Di Patrizia Polliotto* 

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E’ bene sapere che, oltre alle informazioni già presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, quest’anno i contribuenti troveranno le spese per la frequenza agli asili nido e i relativi rimborsi e i dati relativi al bonus asili nido. Sono compresi nel modello precompilato anche le erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del terzo settore e i relativi rimborsi. L’accesso on line alla propria dichiarazione è consentito dal Sistema pubblico per l’identità digitale (Spid), con le credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con il Pin rilasciato dell’Inps, e con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPA). Inoltre, i contribuenti possono accedere alla dichiarazione precompilata utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi. Infine, la destinazione dell’8, 5 e 2 per mille IRPEF viene effettuata utilizzando il modello 730-1. Possono effettuare l’adempimento anche i contribuenti che non presentano la dichiarazione dei redditi. Il modello si consegna, insieme alla dichiarazione, al sostituto d’imposta o all’intermediario utilizzando l’apposita busta chiusa. Gli intermediari espletano i dovuti controlli formali sulla documentazione, verificandone la corrispondenza con i dati in dichiarazione, e apponendo sulla dichiarazione il visto di conformità. In caso di visto infedele, scatta una sanzione del 30% a carico dell’intermediario (a meno che non si configuri una condotta dolosa del contribuente). Per evitare le sanzioni, è possibile inviare dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre.

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*Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.