DALLA PARTE DEI CONSUMATORI- Pagina 4

Ecco come comportarsi in caso di eredità

Di Patrizia Polliotto* 

Quando scompare un congiunto, gli eredi sono tenuti a provvedere a risolvere alcune questioni burocratiche come la dichiarazione di successione, il passaggio di proprietà degli immobili, disdette varie, divisione dell’eredità e voltura di utenze. Le vigenti disposizioni legislative in merito statuiscono che gli eredi, i quali hanno accettato l’eredità, hanno l’obbligo di saldare anche le eventuali partite ancora aperte lasciate dal defunto: e, qualora i beni del congiunto non fossero sufficienti a garantire ciò, gli eredi che accettano la destinazione a proprio favore dell’eventuale patrimonio risponderanno anche con tutti i propri beni, e non solo con quelli ricevuti con l’eredità”. La terza via è accettarla con il cosiddetto ‘beneficio d’inventario’. In tal frangente è dunque sufficiente e necessario stilare una dichiarazione presso un notaio o un cancelliere del tribunale che redigerà l’inventario, cioè, l’elenco con relativa descrizione dei beni ereditati. Ed ecco che, in primo luogo, se l’erede aveva crediti o debiti verso il defunto li conserva: può farsi pagare come creditore e può pagare come debitore oltre al fatto che risponderà dei debiti solo con i beni ereditari.

* Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte
dell’Unione Nazionale Consumatori
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
COMITATO REGIONALE DEL PIEMONTE
TEL. 011 5611800, Via Roma 366 – Torino
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Girare in bici, che cosa dice il codice della strada

Di Patrizia Polliotto*

 

Se la due ruote non è equipaggiata con un campanello, si rischia infatti una multa sino a 100 euro: così prevede il Codice della Strada, che per i velocipedi prevede questo dispositivo utile “per le segnalazioni acustiche”. Il campanello fa parte dell’equipaggiamento obbligatorio per la bicicletta e si può non utilizzare solamente se si partecipa ad una competizione sportiva ufficiale. Lo stabilisce l’articolo 68 del Codice della strada, che lo considera fondamentale insieme ai freni, alle luci e ai catadiottri. Da questo punto di vista esistono regole molto precise, che devono essere rispettate per non andare incontro a sanzioni che vanno da 25 a 100 euro.  La luce anteriore della bici deve essere gialla o bianca, mentre quella posteriore è sempre rossa e accompagnata da un catadiottro che deve avere lo stesso colore. Sui pedali devono essere presenti catadiottri gialli, mentre i freni devono essere presenti su ogni ruota. Per quanto riguarda il campanello, secondo l’articolo 223: “Il suono emesso deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 metri di distanza”. Questa regola è molto importante, anche se pochi in realtà la conoscono e spesso i ciclisti vengono multati proprio perché sprovvisti di campanello.

 

*Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

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Buoni pasto, che cosa bisogna sapere

Di Patrizia Polliotto* 

 

I buoni pasto spettano al lavoratore e non possono essere ceduti a terzi. Per ottenerli si deve avere un contratto di lavoro, anche part-time nel caso in cui svolgano attività durante un orario di lavoro che copre la fascia di un pasto e la distanza tra l’abitazione e il luogo di lavoro renda impossibile consumare il pasto a casa propria. Una novità rispetto al passato è che i buoni pasto potranno essere assegnati anche ai collaboratori d’azienda che non siano lavoratori subordinati. La riforma ribadisce il divieto di cedere il buono pasto e di utilizzo nelle giornate in cui non si è in ufficio, mentre estende l’ambito in cui si possono utilizzare anche, oltre a supermercati, bar e pizzerie, anche e sempre per “pasti e bevande” in agriturismi, mercati e spacci aziendali. I buoni pasto possono essere sia cartacei che elettronici e sono deducibili entro limiti precisi, a seconda che si tratti di un tipo o dell’altro: per quelli in formato cartaceo l’importo massimo non soggetto a tassazione e contribuzione è di 5,29 euro, per quelli elettronici arriva a 7 euro, che equivalgono a 400 euro di reddito annuale in più da utilizzare per il servizio di mensa o per la spesa alimentare. I buoni pasto non possono essere ceduti a soggetti diversi dal beneficiario, neanche a titolo gratuito: il buono pasto, quindi, non può essere né venduto, né donato.

 

*Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

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E.commerce e pagamenti, che cosa dice la legge

Di Patrizia Polliotto*

 

La nuova direttiva UE sull’e-commerce prevede, per i pagamenti elettronici l’implementazione della cosiddetta “strong customer authentication” (SCA), l’ “autenticazione forte” con la richiesta per ogni transazione di importi superiori ai 10 euro di effettuare diversi passaggi aggiuntivi, come l’inserimento di password, di codici o l’utilizzo di un lettore carta. Tale normativa apre il mondo dell’e-commerce a diverse problematiche, che rischiano di minare la libertà e la comodità degli acquisti online dei consumatori europei. Esse si traducono nella scomparsa dei check-out online istantanei, che oggi rappresentano la metà di tutte le vendite e-commerce attuali, come i check-out in un click spesso consentiti ai consumatori effettuano i loro acquisti regolarmente ed i check-out rapidi e automatici effettuati con i pagamenti in-app dove le carte di pagamento sono già state registrate. Tutti i siti internazionali devono adeguarsi alle nuove norme europee, o in caso contrario gli acquisti verranno automaticamente rifiutati. L’impatto della nuova normativa non è trascurabile, dato che secondo le stime andrebbe ad interessare almeno 6 miliardi di euro di pagamenti elettronici, pari ai due terzi di tutte le transazioni a livello europeo effettuate presso siti e-commerce internazionali. Senza considerare che circa il 70% dei consumatori europei afferma che un aumento di passaggi al checkout li indurrà ad abbandonare l’acquisto online (60% in Italia).

 

*Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

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Bollette luce e gas, che cosa occorre sapere

Di Patrizia Polliotto*

Ecco alcune novità introdotte nel 2017 in merito alla fatturazione chiarendo le modalità di emissioni delle bollette miste, ovvero quelle composte da una lettura stimata e una reale e introducendo una novità davvero inaspettata. Non sono più concessi ritardi: i fornitori devono inviare in tempi brevi le bollette. Se non verranno rispettati, saranno soggetti a una sanzione che può arrivare anche ai 35,00 euro. Nello specifico in caso di chiusura di contratto la spedizione dell’ultima fattura dovrà essere emessa entro otto giorni lavorativi in caso di cartacea, di due giorni invece per modalità di ricezione virtuale online con mail. Un punto chiave fondamentale legato ai cambiamenti che avverranno a partire dal prossimo gennaio vedrà i fornitori di luce e gas obbligati ad effettuare la rateizzazione nei casi in cui la bolletta sia stata emessa con errori di calcolo o importi imprecisi. Un secondo obbligo prevede un’emissione delle fatture più frequente, nello specifico bimensile per i piccoli consumatori mentre mensile per i grandi, con una lettura obbligatoria una volta ogni quattro mesi e non un conguaglio unico una volta all’anno.

*Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

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Ecco che cosa cambia con la pec obbligatoria

Di Patrizia Polliotto *  

 

A partire dal 1° luglio 2017, gli avvisi e gli altri atti ai contribuenti vengono ora notificati via posta elettronica certificata. La norma prevede, inoltre, che la notifica via posta elettronica certificata degli avvisi indirizzati ai contribuenti possa essere eseguita anche nei confronti dei cittadini che non sono obbligati, ma che ne facciano espressa richiesta. In particolare, la notificazione potrà essere eseguita, a coloro che ne facciano richiesta, telematicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari o, di un soggetto terzo, ad esempio, professionista o familiare entro il quarto grado, specificamente incaricato a ricevere le notifiche per conto del diretto interessato, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Un’importante implicazione pratica del nuovo obbligo riguarda la questione relativa alla notifica dell’atto e al momento in cui la notifica stessa diventa tale. Per il notificante, la notificazione si intende perfezionata nel momento in cui quest’ultimo riceve dal gestore del servizio di posta certificata la ricevuta di accettazione. Per il destinatario, invece, la notificazione si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all’ufficio.

 

* Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

 

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Chi può ottenere l’esenzione dalla tassa rifiuti

Di Patrizia Polliotto * 

 

Il versamento della Tari, o tassa sui rifiuti compete a chi occupa oppure detiene gli immobili che producono rifiuti a qualsiasi titolo (sia esso proprietario o locatario).

Ecco quel che i consumatori sono tenuti a sapere. E’ possibile richiedere al proprio Comune l’esenzione dal pagamento nei seguenti casi: detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi. In questo caso la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie); aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (come balconi e terrazze scoperte) o aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (ad es. scale, portici ecc.); superfici non suscettibili di produrre rifiuti, o per le quali vi è l’obbligo di provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti, come quelle dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati. Sono inoltre previste delle riduzioni quando la raccolta della spazzatura non funziona bene o è sospesa e quando il punto di raccolta dei rifiuti è lontano dall’immobile del contribuente.

 

*Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

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Scatta l’obbligo della Pec

Di Patrizia Polliotto*

 

 La PEC, novità introdotta da qualche anno, ma ancora per lo più scarsamente usata e diffusa, diventa a tutti gli effetti obbligatoria per diverse categorie di persone.

Il Decreto Legge n. 193/2016 ha stabilito che, a partire dal 1 luglio 2017 le aziende iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti all’albo riceveranno le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’indirizzo PEC presente sul sito dell’INI-PEC, ovvero l’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese.Ecco, in sintesi, chi è tenuto ad adeguarsi al più presto alla prescrizione normativa: i professionisti iscritti all’albo e le aziende iscritte al Registro delle imprese. I professionisti non iscritti all’albo e le società non iscritte al registro non hanno l’obbligo di creare un indirizzo di posta elettronica certificata, anche se è altamente consigliato. Se si è un professionista, anche non iscritto all’albo, che opera con altre aziende e utilizza l’email come strumento principale di comunicazione, è fondamentale avere un indirizzo di posta elettronica certificata. In primis si avrà la certezza che il messaggio inviato ha un valore legale e potrebbe essere utilizzato in un’eventuale denuncia o causa. Indicandovi all’interno il proprio indirizzo PEC si riceveranno immediatamente le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, come prevede il Decreto Legge n. 193/2016. Anche se la società non è presente sul Registro delle imprese è necessario avere un indirizzo PEC. I motivi per dotarsi di questo importante strumento sono infatti molteplici, e tutti ugualmente utili e vantaggiosi: le comunicazioni con le altre aziende sono più veloci rispetto a una normale raccomandata a/r e soprattutto sono molto più sicure. Infatti, le e-mail e i documenti inviati con la PEC non possono essere modificati e/o contraffatti, e per giunta possiedono anche a tutti gli effetti valore legale.

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In difficoltà economiche? Le banche creano il conto base

Di Patrizia Polliotto*

 

Una piacevole e utile novità per i consumatori italiani, in questo momento di crisi. Nasce il cosiddetto ‘conto base’, con un canone agevolato per cittadini economicamente svantaggiati. A sancire la novità è un decreto da parte del Cdm che recepisce le regole fissate da una direttiva Ue.  Tale nuovo conto ‘basic’ non potrà essere utilizzato per operazioni di gestione del risparmio, ma è uno strumento per operazioni semplici: quali, ad esempio, ricevere un bonifico o effettuare pagamentiIl conto potrà anche essere gratuito. Ma per questo bisognerà attendere i criteri fissati con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanza, sentita la Banca d’Italia: saranno individuate le fasce di consumatori socialmente svantaggiate a cui il conto di base deve essere offerto senza spese. I criteri, di fatto, sono però già presenti nella convenzione. Nel caso di specie, lo Stato abolisce i bolli e gli Istituti bancari garantiranno un costo zero per “i consumatori con un Isee in corso di validità inferiore a 8.000 euro” e per chi riceve “trattamenti pensionistici fino all’importo lordo annuo di 18.000 euro“. Se, invece, occorrono servizi ulteriori (o si supera il numero massimo di operazioni previsto in contratto), sarà dovuto un pagamento. I servizi base che dovranno essere compresi nel conto base consistono in movimentazione a mezzo bonifici, pagamento di utenze o tasse, compreso l’utilizzo di una carta di debito (bancomat). Per tutte le altre disposizioni, compresi gestione del risparmio e investimenti, si dovrà ricorrere esclusivamente al conto corrente di tipo classico o ordinario.

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Affitti, gli aiuti del governo

PER CHI CHI NON CE LA FA A PAGARLI

Di Patrizia Polliotto *

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Sono stati previsti dall’Esecutivo contributi sino a 12mila euro l’anno per chi non riesce a pagare l’affitto. Lo prevede il Decreto delle Infrastrutture del 30 marzo 2016, grazie al quale il Governo ha stanziato 60 milioni di euro a favore dei cosiddetti morosi incolpevoli. In questa categoria rientrano tutti quegli inquilini che versano in una situazione di indigenza che gli impedisce di pagare regolarmente il canone di locazione. L’art. 2 del decreto indica espressamente che per “morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”. Una condizione di fatto, dunque, che deriva dal verificarsi dei seguenti fattori: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali che hanno provocato una riduzione dell’orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria o straordinaria in grado di limitare notevolmente la capacità reddituale, mancato rinnovo di contratti di lavoro atipici oppure a termine, cessazioni di attività libero-professionali oppure di imprese registrate, dovute a cause di forza maggiore, malattia grave, infortunio oppure decesso di un componente del nucleo familiare in grado di comportare una consistente riduzione del reddito complessivo o la necessità di impiegarne gran parte per coprire spese mediche e assistenziali rilevanti. Il decreto del 30 marzo ha definito anche i criteri per accedere ai contributi, che competono al Comune di Residenza, presso il quale è possibile richiedere tutte le informazioni a riguardo.

 

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