DALLA PARTE DEI CONSUMATORI- Pagina 5

Consumatori, che cosa cambia con i nuovi contatori elettronici

Di Patrizia Polliotto*

 

Novità in arrivo con l’imminente installazione dei nuovi contatori (denominati 2G) che e-distribuzione (ex Enel Distribuzione) effettuerà nei prossimi anni. La sostituzione coinvolgerà 32 milioni di vecchi contatori, a cominciare da quelli installati da più di 15 anni. Il piano di sostituzione di e-distribuzione sarà pubblicato sul sito dell’azienda ed i clienti interessati potranno verificare sul portale se la propria utenza è interessata. La sostituzione non comporta compenso alcuno al personale impegnato nell’operazione visto che la quota per la gestione del contatore è già inserita all’interno delle bollette.

Il cliente non sarà tenuto a presenziare alle operazioni di sostituzione, ad eccezione dei casi in cui la sua presenza o quella di un suo incaricato risulti indispensabile per l’accesso al contatore. Per agevolare le attività di sostituzione verranno affissi, con un anticipo di almeno cinque giorni sulle vie e sugli immobili interessati, avvisi recanti le indicazioni con la data precisa dell’inizio lavori. I nuovi contatori 2G  dispongono di funzionalità maggiori e migliori, rispetto a quelli di prima generazione, specialmente in materia di rilevazione più precisa e strutturata dei consumi, suddivisi per varie tipologie di parametri, rendendo il dato di consumo effettivo e immediato un elemento importante, per ciascun consumatore, nella gestione della propria, personale, spesa energetica.

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*Avvocato, Fondatore e Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori del Piemonte

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
COMITATO REGIONALE DEL PIEMONTE
TEL. 011 5611800, Via Roma 366 – Torino
EMAIL: UNC.CONSUMATORITORINO@GMAIL.COM

I documenti necessari per una vacanza con gli animali domestici

Di Patrizia Polliotto*

Prima di mettersi in viaggio per una vacanza o un soggiorno con un animale domestico, occorre prendere con sé alcuni fondamentali documenti. Tra questi, in primis, occorre il libretto delle vaccinazioni, compilato dal veterinario e contenente i dati del proprietario, oltre alle caratteristiche dell’animale, le date delle vaccinazioni eseguite fino a quel momento, il lotto e il numero di serie dei vari vaccini e la firma del medico, con la data di ogni operazione.

Anche se il libretto non ha valore legale, è comunque importante averlo a portata di mano perché in alcune dogane potrebbero domandarne l’esibizione. Se si va oltreconfine con un animale, è necessario che quest’ultimo abbia correttamente installato il microchip, obbligatorio dal 1° gennaio 2005, che viene inserito sottocute per tutti i cani e gatti nati successivamente a questa data.

Ma c’è di più. dal 1° ottobre 2004, tutti gli animali d’affezione devono avere il passaporto e quindi cane, gatto o furetto devono avere già il microchip, essere iscritti all’anagrafe veterinaria dell’ASL di zona e avere effettuato la vaccinazione antirabbica.

Soltanto al raggiungimento del ventunesimo giorno dal compimento della vaccinazione antirabbica si potrà invece richiedere il passaporto, documento privo di scadenza.

E’ bene ricordare che il Certificato di Vaccinazione Antirabbica va portato con sé anche in caso di spostamenti a mezzo treni, navi e aerei in Italia se si parte, o si arriva, in una regione o provincia dove si è verificato un caso di rabbia, e se in quel luogo è stata disposta un’ordinanza che impone tale importante vaccinazione agli animali.

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*Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

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Online banking, tutto quel che c’è da sapere

Di Patrizia Polliotto*

Riguardo all’home banking, molti si chiedono se l’invio di una semplice e-mail. O della documentazione contrattuale via e-mail sia sufficiente a garantire l’esigenza di informazione corretta di correntisti e consumatori. Le piattaforme di online banking hanno prodotto nei rapporti con la clientela una progressiva dematerializzazione delle comunicazioni periodiche, nonché della documentazione contrattuale relativa ai servizi forniti. Ecco, dunque, il quesito più importante posto in incipit di rubrica. Sul tema è intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 25 gennaio 2017 nella causa C-375/15 (BAWAG), specificando grazie a quali modalità, secondo quanto previsto dalla direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno (Direttiva 2007/64/CE), un fornitore di servizi di pagamento può comunicare ai consumatori le condizioni contrattuali del servizio prestato e le eventuali modifiche alle stesse. Riguardo a ciò, la Corte europea ha stabilito che, alla presenza di determinate condizioni, una email può rappresentare il “supporto durevole” mediante il quale far pervenire le informazioni contrattuali ai consumatori. A tal proposito, le condizioni da soddisfare sono due: la piattaforma deve consentire all’utente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo da potervi accedere e riprodurle in maniera identica, per un periodo di congrua durata, senza possibilità di alcuna modifica unilaterale del loro contenuto da parte del prestatore o da parte di altro professionista. La seconda condizione, invece, punta l’accento sul fatto che, se l’utente di servizi di pagamento è costretto a consultare la piattaforma per poter avere le informazioni di specie, la trasmissione di tali informazioni deve necessariamente prevedere un comportamento attivo da parte del prestatore di servizi di pagamento, finalizzato a far sapere all’utente che sulla piattaforma sono disponibili le informazioni a esso riservate.

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* Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

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Parcometri, Pos anche per la sosta a pagamento

Di Patrizia Polliotto *

Parcheggio a pagamento, proviene da Fondi, paese in provincia di Latina, una sentenza che potrebbe rivoluzionare il rapporto degli automobilisti con il famigerato parchimetro.

Il fatto prende le mosse da un verbale di 41 euro elevato a una praticante di uno studio professionale della cittadina laziale: il motivo? Aveva lasciato l’auto in sosta a pagamento senza esporre il documento di parcheggio comprovante l’avvenuto pagamento. La protagonista del fatto, che ha citato in tribunale il comune luogo del fatto, ha spiegato ai giudici di non aver potuto pagare il ticket perché priva di monete. In più, il parchimetro non accettava nemmeno banconote, né dava possibilità di poter versare l’importo con il bancomat. Lo scorso inverno, il Giudice di Pace di Fondi, Giovanni Pesce, si è pronunciato a suo favore: si legge, nel testo della sentenza, che “in mancanza di dispositivi attrezzati col bancomat gli automobilisti potranno ritenersi autorizzati a parcheggiare gratis e senza il rischio di essere multati”A confermare tale orientamento giurisprudenziale, vi è anche la  Legge di Stabilità del 2016: essa dispone infatti che “dal primo luglio (2016) le macchinette per l’erogazione dei ticket del parcheggio siano predisposte al pagamento tramite POS. ll fine della norma è quello di incentivare i pagamenti elettronici e prevede l’estensione ai dispositivi di controllo di durata della sosta l’obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito”. Per una volta tanto, ad avere la meglio sulle amministrazioni comunali, sono stati i cittadini.

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* Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

 

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