Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori
Una donazione è un’operazione che, in molti casi, può essere effettuata tramite bonifico o una qualsiasi altra transazione bancaria. Chi riceve queste somme deve provvedere a dichiararle al fisco? Quando possono essere effettuate in contanti? Cerchiamo di comprendere come debbano essere gestite queste operazioni in modo da non incorrere in sanzioni o in spiacevoli controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. A definire nello specifico in cosa consiste una donazione ci ha pensato l’articolo 769 del Codice Civile, il quale ha espressamente previsto che: “La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.
Sicuramente una delle forme più comuni di donazione è quella costituita da del denaro: per spirito di liberalità viene trasferito del denaro da un soggetto all’altro. Uno dei casi più frequenti è quello di vedere dei genitori regalare del denaro ai propri figli.
La donazione, però, può avere come destinatari anche soggetti terzi, che possono essere delle associazioni o degli enti. Quando si vengono a creare queste ultime situazioni è sempre obbligatorio recarsi da un notaio, che provveda a certificare l’effettiva donazione.
Nel caso in cui ciò dovesse essere fatto, si tratta di un semplice passaggio di denaro, che non viene regolamento in alcun modo e per il quale non può essere richiesta la restituzione.
L’articolo 782 del Codice Civile prevede che la donazione debba essere fatta attraverso un atto pubblico. È quindi obbligatorio recarsi da un notaio ed è necessario che siano presenti due testimoni.
Questi devono essere capaci di agire e non devono trarre alcun interesse o vantaggio dalla donazione. Nel caso in cui la donazione sia di modico valore, l’articolo 783 del Codice Civile prevede che non sia necessario un atto pubblico.
Qui le imposte da pagare: quando i soggetti coinvolti sono i coniugi o dei parenti in linea diretta, come genitori, figli, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, anche quando sono stati adottati, la legge prevede una franchigia di 1.000.000 euro e un’aliquota del 4%; tra fratelli e sorelle la franchigia è di 100.000 euro e l’aliquota è al 6%; gli altri parenti fino al quarto grado in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado: non c’è alcuna franchigia e l’aliquota è pari al 6%; per gli altri soggetti non c’è franchigia e l’aliquota è all’8%; per le persone portatrici di handicap la franchigia è pari a 1.500.000 euro mentre l’aliquota è al 4%, 6% o 8% in base al grado di parentela.
In alcuni casi le donazioni non sono sottoposte ad alcun obbligo fiscale e non è necessario pagare alcuna tassa. In questa categoria rientrano: le donazioni di modico valore, che possono coinvolgere i passaggi di denaro o di altri beni mobili.
Il modico valore viene determinato direttamente dalle condizioni economiche del donante; eventuali spese di mantenimento, abbigliamento, educazione o matrimonio; eventuali donazioni di aziende o rami di aziende, quote sociali o azioni, nel momento in cui vengono effettuate a favore dei figli, del coniuge o dei genitori; veicoli iscritti al PRA.
Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.