LA DENUNCIA DI ALESSI (CAPOGRUPPO FDI CIRCOSCRIZIONE 7): “INUTILI I DIVIETI E I REGOLAMENTI SUI BOTTI A TORINO VISTA LA SITUAZIONE INACCETTABILE”
Caro direttore,
una situazione INACCETTABILE nell’indifferenza della Città che scrive i Regolamenti che rimangono solo nella carta senza essere applicati.
Nella notte di capodanno i botti con tanto di fuochi d’artificio in mezzo alle case sono andati avanti ore, i miei gatti erano terrorizzati, una si è nascosta sotto il piumone del letto.
E’stata l’anarchia, una Città lasciata in balia di botti abusivi e cocci di vetro.
Sono anni che il Comune perde il controllo del proprio territorio a Capodanno
Presenterò, con i colleghi Giovannini e Caria, un’Interpellanza per avere dati su multe e sequestri dei fuochi d’artificio.
Questa mattina in Corso Giulio Cesare un portone di ingresso e una finestra a un piano alto con vetri rotti a terra. Corso Giulio Cesare e vie limitrofe, Giardino Alimonda pieni di rimasugli dei botti.
Anche in Via Aosta 31 botti e vetri rotti all’interno del portone.
Quest’anno è stato peggio degli anni scorsi
Il Regolamento N. 320 per la Tutela ed il Benessere degli animali in Città all’articolo 9 comma 23 “E’ vietato su tutto il territorio del Comune di Torino, fare esplodere petardi, botti, fuochi d’artificio e articoli pirotecnici in genere. L’attivazione di petardi, botti, fuochi d’artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali come previsto dallo stesso articolo 9 comma 1, e comporta quindi responsabilità dei trasgressori.
Eventuali autorizzazioni in deroga saranno valutate dalla Città
il Regolamento N.221 di Polizia Municipale all’art.48 ter Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici cita: “1. E’ tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:
b) all’interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.
2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all’etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell’infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all’eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.
3. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.
4. Per quanto concerne i posteggi assegnati nelle aree mercatali, fatti salvi i limiti e le modalità di legge richiamate nel precedente comma 2, la vendita è subordinata all’installazione presso ogni posteggio di almeno due estintori, posti ai due angoli del banco”
PATRIZIA ALESSI