Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.
Come tutti gli anni, sono stati aggiornati gli importi dell‘assegno al nucleo familiare per il periodo che va dal 1° luglio 2023 fino al 30 giugno 2024. I nuovi livelli di reddito riguardano esclusivamente i nuclei con familiari che non rientrano dell’ambito di applicazione dell’assegno unico e tengono conto dell’inflazione, adeguando gli importi degli assegni familiari al costo della vita.
L‘assegno al nucleo familiare è un sostegno economico erogato dall’Inps alle famiglie che si trovano in una situazione di disagio economico. L’importo dell’assegno dipende dal reddito del nucleo familiare e dalla composizione dello stesso, tenendo conto della presenza di figli minori o di familiari con disabilità.
L’assegno spetta: ai lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori in malattia, in cassa integrazione, in disoccupazione, in mobilità indennizzata, assistiti per tubercolosi); ai pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; ai pensionati dei fondi speciali (autoferrotranvieri, elettrici, gas, esattoriali, telefonici, personale di volo; ai lavoratori parasubordinati, cioè a coloro che si sono iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi.
Come abbiamo visto, l’assegno spetta in misura diversa in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, con regole diverse da quando è in vigore l’assegno unico. Dal 1° marzo 2022, infatti l’assegno unico e universale per i figli a carico ha sostituito, per i nuclei con figli e orfanili, gli assegni per il nucleo familiare. I nuovi importi quindi riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili, vale a dire le famiglie esclusivamente composte da coniugi o da fratelli, sorelle e nipoti in presenza dei requisiti.
I nuovi importi riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili, quindi quelli: composti solo da maggiorenni inabili diversi dai figli; con entrambi i coniugi e senza figli, in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile; nuclei monoparentali senza figli, in cui siano presenti almeno un fratello, una sorella ed un nipote inabile; nuclei familiari senza figli in cui non siano presenti componenti inabili; nuclei familiari senza figli, con almeno un fratello, sorella o nipote, in cui non siano presenti componenti inabili; nuclei familiari senza figli in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile; nuclei monoparentali senza figli, con almeno un fratello, sorella o nipote, in cui solo il richiedente risulta inabile.
I livelli di reddito familiare per il pagamento degli ANF sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
In relazione alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo, calcolata da Istat tra il 2022 e il 2021, i livelli di reddito hanno fatto registrare un aumento dell’8,1% rispetto ai valori attuali per adeguarsi all’inflazione.
Tutti gli importi sono contenuti nell’allegato 1 della circolare Inps numero 55 del 9 giugno 2023.
Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.
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