Dichiarazione dei redditi e cripto valute: quale rapporto?

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Le rappresentazioni virtuali di valore, conosciute anche come valute virtuali, possono essere definite, nella prassi quotidiana, come criptovalute.

Gli users hanno la possibilità di acquistare le criptovalute o scambiarle, anche con dei soggetti non professionali.

Sicuramente in questo contesto, il capitolo più importante è quello costituito dalla dichiarazione de redditi. Di particolare importanza sono le novità introdotte recentemente dalla Legge di Bilancio 2023.

Di particolare importanza, in questo senso, è l’articolo 1, comma 126, della Legge n. 197/2022 – anche conosciuta come Legge di Bilancio 2023 – che è andata a ridefinire la normativa fiscale relativa alle valute virtuali, che sono detenute da soggetti fiscalmente residenti in Italia.

La nuova norma, in estrema sintesi, ha fatto rientrare nei redditi diversi di natura virtuale le eventuali plusvalenze e tutti gli altri proventi, che possono derivare dal rimborso o dalla cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di una qualsiasi cripto-attività, indipendentemente dalla loro denominazione.

A disciplinare i criteri, che devono essere adottati in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi, sono stati definiti dalla Legge n. 197/22. In questo caso il legislatore ha fornito precise indicazioni per i contribuenti che hanno effettuato degli investimenti speculativi nelle criptovalute. Sicuramente la novità più importante rispetto al passato, riguarda il fatto che i proventi, che vengono realizzati tramite il rimborso, la cessione, la permuta o la detenzione delle criptovalute, debbano rientrare direttamente nella categoria dei redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR.

Il successivo articolo 68, comma 10 del TUIR prevede che queste plusvalenze siano costituite, in estrema sintesi, dalla differenza tra il corrispettivo che è stato percepito l’eventuale valore nominale delle criptovalute permutate e il costo o valore iniziale di acquisto. Le plusvalenze, che si determinano in questo modo, devono essere sommate alle minusvalenze.

Nel caso in cui le minusvalenze dovessero risultare superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, il contribuente ha la facoltà di portare in deduzione integrale all’ammontare delle plusvalenze, nel corso dei successivi periodi fiscali.

Ma non deve andare oltre il quarto. Per poter ottenere questa deduzione, è necessario che le minusvalenze vengano dichiarate all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale si sono realizzate.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

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