Compravendita immobiliare, ecco il compromesso online

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Una notizia che certamente farà felici gli italiani è che dal 7 marzo, finalmente, è possibile registrare i preliminari di compravendita di una casa direttamente online.

Prima di comprare casa la regola d’oro è reperire quante più informazioni possibili sull’immobile e, soprattutto, accertarsi di effettuare l’acquisto dal legittimo proprietario.

Le verifiche sulla situazione catastale e ipotecaria dell’immobile vengono fatte dal notaio che redige l’atto di compravendita, ma non tutti sanno che anche noi cittadini possiamo fare tutta una serie di verifiche prima. L’Agenzia delle entrate mette infatti a disposizione dei cittadini alcuni strumenti pratici per conoscere la situazione dell’immobile che si intende acquistare o vendere.

Una volta controllato che sia tutto in ordine, è bene procedere al compromesso prima dell’acquisto finale e definitivo della casa.

Il contratto preliminare è un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita, con il quale avverrà il trasferimento del diritto di proprietà sulla proprietà in questione. Un atto durante la cui firma avviene di solito il pagamento di una caparra cosiddetta confirmatoria, che, nel caso (remoto) in cui il venditore si ritirasse dalla vendita, lo obbliga a restituire all’acquirente il doppio della cifra da lui ricevuta.

Il compromesso può essere stipulato, per esempio, quando non è possibile la vendita immediata, perché l’acquirente è in cerca di un mutuo oppure il venditore è in attesa che gli venga consegnata una nuova casa.

Il contratto preliminare deve essere redatto in forma scritta tramite scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico e deve essere registrato entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Se stipulato con atto notarile, ci pensa il notaio entro 30 giorni.

Per la registrazione del compromesso l’acquirente deve pagare: l’imposta di registro di 200 euro, indipendentemente dal prezzo della compravendita; l’imposta di bollo, nella misura di 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe. Se il contratto è formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata l’imposta di bollo è invece di 155 euro.

Quando il preliminare prevede un pagamento, è dovuta, inoltre, l’imposta di registro proporzionale pari: allo 0,50% delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria; al 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita.

Per la trascrizione del preliminare è necessario che l’atto sia stipulato con l’intervento di un notaio. In questo caso, all’imposta di registro e all’imposta di bollo di 155 euro si aggiunge il versamento dell’imposta ipotecaria di 200 euro e delle tasse ipotecarie di 35 euro.

L’imposta pagata con il preliminare sarà poi detratta da quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo di compravendita.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

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