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Polliotto: pensioni di ottobre cosa c’è da sapere

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Sarà un ottobre più ricco per i pensionati, grazie agli ultimi conguagli degli arretrati e a un lieve aumento degli importi che interesserà molti cittadini italiani. È prevista anche la possibilità di ricevere i contanti direttamente a casa, grazie a un servizio messo a disposizione da Poste Italiane con gli uomini dell’Arma dei Carabinieri, che si preoccupano di consegnare a domicilio gli importi per tutte le persone impossibilitate a recarsi negli uffici postali.

La data da segnare sul calendario è quella di lunedì 2 ottobre, il primo giorno utile per ricevere l’accredito da parte dell’INPS o per andare direttamente alle Poste a ritirare i soldi. Come di consueto, quando il primo giorno del mese cade durante una domenica o un festivo in generale, bisogna aspettare il primo giorno lavorativo.

Tutti gli altri trattamenti pensionistici, come gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, saranno allo stesso modo accreditati a partire da lunedì 2 ottobre, salvo tempi burocratici della propria banca.

Per ritirare in contanti presso gli uffici postali le somme, è bene tenere presente il calendario in ordine alfabetico. Poste Italiane invita gli utenti a recarsi agli sportelli nelle seguenti date per una migliore fruizione del servizio e per evitare lunghe attese e code. Ecco gli scaglioni di ritiro: lunedì 2 ottobre per i pensionati il cui cognome inizia per A e B; martedì 3 ottobre per i pensionati il cui cognome inizia per C e D; mercoledì 4 ottobre per i pensionati il cui cognome inizia per E, F, G, H, I, J e K; giovedì 5 ottobre per i pensionati il cui cognome inizia per L, M, N e O; venerdì 6 ottobre per i pensionati il cui cognome inizia per P, Q e R; sabato 7 ottobre (solo di mattina) per i pensionati il cui cognome inizia per S, T, U, V, W, X, Y e Z.

Dalla pandemia di Covid è possibile usufruire del servizio di consegna a casa della pensione, in maniera assolutamente gratuita, da parte dei Carabinieri. La misura è scattata a maggio 2020 per proteggere i cittadini fragili. Hanno diritto a ricevere la pensione a domicilio tutti cittadini di età pari o superiore ai 75 anni che avrebbero normalmente riscosso gli importi in contanti, impossibilitati a delegare altri soggetti.

Per usufruire del servizio messo a disposizione da Poste Italiane e dai Carabinieri, è necessario chiamare il numero verde 800 55 66 70 o il numero della locale stazione dell’Arma. Attenzione: è comunque necessaria una delega scritta del pensionato.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Agosto, pensioni più corpose: che cosa è bene sapere

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Sono in arrivo tante novità con le pensioni di agosto, che per alcuni pensionati saranno molto più ricche. Nel cedolino del prossimo mese, saranno presenti gli arretrati sugli aumenti delle pensioni spettanti per il 2023. Inoltre, ci saranno i conguagli e i rimborsi IRPEF legati al modello 730/2023 e il ricalcolo della pensione dopo i controlli della campagna RED per le prestazioni legate al reddito.

Coloro che ricevono la pensione in banca con accredito sul conto corrente, o con accredito sul conto di Poste italiane, il pagamento arriverà il primo giorno bancabile del mese, martedì primo agosto.

Con il cedolino di agosto è in arrivo per alcuni pensionati il pagamento degli arretrati legati alla rivalutazione della pensione calcolata sulla base dell’andamento dell’inflazione dello scorso anno. Il ricalcolo era già partito nel mese di luglio, ma le operazioni non sono state completate in tempo per tutti. Per questo motivo alcuni pensionati, titolari della pensione minima Inps, vedranno comparire gli arretrati nel cedolino di agosto 2023.

Con la pensione di agosto molti pensionati potrebbero beneficiare di un rimborso IRPEF, che funziona in modo simile a quello per i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Se l’importo IRPEF trattenuto è superiore a quanto dovuto, il pensionato avrà diritto al rimborso, che in tal caso viene effettuato direttamente dall’Inps, in qualità di sostituto d’imposta.

Ricordiamo che i pensionati possono consultare il cedolino del mese di agosto, già pubblicato sul sito dell’Inps, per conoscere l’importo della propria pensione.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Imu e immobili non abitabili, come comportarsi

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Se l’immobile è inagibile o inabitabile l’Ici (o l’Imusi dimezza. L’imposta va pagata nella misura del 50%, nell’anno fiscale di riferimento, per tutto il perdurare dello stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile. E non occorre la reiterazione della richiesta per godere della riduzione per gli anni successivi. Lo mette nero su bianco la Corte di Cassazione con l’ordinanza 19665 dell’11 luglio 2023. Ma c’è una condizione: il contribuente deve poter provare di avere avvertito l’ente impositore della non fruibilità del fabbricato. Qualora l’ente impositore venga a conoscenza del ripristino dell’immobile la riduzione viene meno e torna l’obbligo di versamento in misura integrale per gli anni successivi.

Ma non solo: qualora il Comune sia già in possesso di informazioni secondo le quali l’immobile versa in uno stato di non abitabilità, allora l’importo dell’imposta va ridotto del 50% anche senza che il cittadino avanzi la sua richiesta. A questo riguardo la Cassazione invoca il principio di collaborazione e buona fede alla base dei rapporti fra ente impositore e contribuente, secondo quanto disposto dall’articolo 10 comma 1 della legge 212 del 27/7/2000. Testualmente: “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.

Al riguardo si applica anche la regola secondo la quale al cittadino non può essere chiesta prova di fatti già noti alla pubblica amministrazione. Testualmente dall’articolo 43 del dPR445 del 2000: “Le singole Amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare”.

L’ordinanza della Cassazione deriva da una valutazione in merito a un caso di pluriennale inagibilità di un immobile. I giudici hanno stabilito che qualora un Comune abbia già acquisito informazioni in merito, anche se per finalità extratributarie, allora lo sconto del 50% sulle imposte scatta immediatamente e in automatico. Ma c’è il rovescio della medaglia: lo sconto decade anche in mancanza di comunicazione del contribuente quando il Comune apprenda tramite qualsiasi canale del ripristino dei luoghi. La Cassazione stabilisce infine che debba essere il giudice di merito a dirimere eventuali controversie che potrebbero sorgere fra contribuente e Comune.

I supremi giudici si erano già espressi in materia di Imu/Ici relativamente ai fabbricati inagibili o inabitabili. Con l’ordinanza 1263 del 21 gennaio 2021 la Cassazione aveva stabilito che per comunicare lo stato dei luoghi all’ente creditore bastasse una semplice autocertificazione, sempre nel rispetto del principio di collaborazione e buona fede. Autocertificazione che, naturalmente, non fa mai venire meno il diritto del Comune di effettuare le sue verifiche. L’alternativa all’autocertificazione è un accertamento dell’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Social bonus, i vantaggi per chi aderisce e per chi ne beneficia

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Il Social Bonus, introdotto con il decreto interdirettoriale 118 del 2023, è ora pienamente attivo. Esso consiste in un credito di imposta concesso a persone fisiche, imprese, società e enti non commerciali che effettuano donazioni a favore di enti del Terzo Settore. Questo bonus è regolamentato e per accedervi è necessario seguire la modulistica prevista dal decreto.

La possibilità di ottenere il credito di imposta è già prevista nell’articolo 81 del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 117 del 2017) per le donazioni effettuate da persone fisiche e imprese a tali enti.

Il Social Bonus, oltre a promuovere le erogazioni liberali in favore di enti del Terzo Settore, ha anche lo scopo di favorire il recupero del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato e di contribuire alla conversione dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Possono usufruire del bonus: le persone fisiche; gli Enti che non svolgono attività commerciali; tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

Questo significa che il beneficio del Social Bonus è aperto sia a privati (persone fisiche), sia a enti del Terzo Settore che non hanno scopo di lucro (Enti non commerciali), sia a tutte le imprese, comprese quelle di diverse forme giuridiche e attive in qualsiasi settore economico, purché rispettino le condizioni e le modalità previste per ottenere il credito di imposta a fronte delle donazioni effettuate. Un duplice obiettivo che rende il Social Bonus un meccanismo significativo per promuovere il bene comune, sostenendo al contempo il Terzo Settore e le attività di recupero del patrimonio pubblico e dei beni confiscati.

Il Social Bonus è un meccanismo di credito di imposta volto a promuovere la collaborazione tra privati (persone fisiche, imprese ed enti non commerciali) nell’attuazione di attività di promozione sociale considerate di notevole interesse pubblico.

Tra le attività di interesse pubblico rientra il recupero di beni immobili pubblici abbandonati e la trasformazione dei beni (mobili e immobili) confiscati alla criminalità organizzata. Questo recupero deve essere finalizzato per scopi di utilità pubblica, come ad esempio la creazione di spazi per l’aggregazione giovanile, centri per prevenire la dispersione scolastica e altre iniziative simili.

Il Social Bonus viene erogato sotto forma di credito d’imposta ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La percentuale del credito di imposta varia in base ai beneficiari e alle quantità delle donazioni effettuate. Persone fisiche: Ottengono un credito d’imposta del 65% per donazioni pari o inferiori al 15% del reddito imponibile. In pratica, il 65% dell’importo donato rientra nel credito d’imposta, ma il beneficio si applica solo se le donazioni rientrano entro il 15% del reddito imponibile del donatore. Enti del Terzo Settore: Ricevono un credito d’imposta del 50% per donazioni pari o inferiori al 15% del reddito imponibile. Anche in questo caso, il beneficio del 50% si applica alle donazioni che rientrano entro il 15% del reddito imponibile dell’ente beneficiario. Aziende: Ottengono un credito d’imposta del 50% per donazioni pari o inferiori al 5 per mille dei ricavi annui. Qui, il 50% dell’importo donato viene riconosciuto come credito di imposta, ma la donazione deve essere pari o inferiore allo 0,5% dei ricavi annuali dell’azienda.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Tasse e tributi, scatta la sospensione di agosto

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Anche l’Agenzia delle entrate va in vacanza: sospesi controlli e versamenti nel mese di agosto. La pausa estiva varia a seconda che si tratti di scadenze fiscali, avvisi bonari o termini giudiziali.

Non è una novità, come ogni anno, anche nel 2023 i termini per i versamenti relativi alle scadenze fiscali vengono sospesi nel mese di agosto. A Dettare le regole è il decreto legge n. 16/2012, che all’articolo 3-quater stabilisce che: “Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.

Essendo quest’anno il 20 agosto domenica, però, i pagamenti F24 riprendono lunedì 21 agosto 2023. Come stabilito decreto fiscale n. 193/2016: “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

Generalmente, l’Agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, calcola le imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali e determina l’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata.

Questa attività è definita “liquidazione” e il contribuente viene a conoscenza del risultato attraverso comunicazioni ad hoc. Il contribuente quindi riceve l’esito della liquidazione per posta o via Pec. Nel caso di liquidazione automatizzata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, l’esito può essere comunicato anche con modalità telematiche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, qualora il contribuente e lo stesso intermediario lo abbiano espressamente richiesto in sede di compilazione della dichiarazione.

In presenza di elementi non considerati o erroneamente valutati in sede di liquidazione, il contribuente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione (o entro novanta giorni in caso di avviso telematico), può fornire all’Agenzia i necessari chiarimenti sulla correttezza dei dati dichiarati. Se, invece, gli esiti della liquidazione risultano corretti il contribuente ha la possibilità di versare una sanzione ridotta effettuando il pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione (o entro novanta giorni in caso di avviso telematico).

Si può comunque richiedere assistenza via web, al telefono o recandosi in un qualsiasi ufficio territoriale. Tali servizi, così come gli inviti a regolarizzare, saranno però sospesi per tutto il mese di agosto e fino al 4 settembre.

Tra le attività sospese ad agosto, inerenti i controlli fiscali in generale, ci sono anche i termini processuali relativi alla giustizia tributaria. In questo caso le attività si interrompono fino al 31 agosto e riprenderanno a decorrere a partire dal 1° settembre.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Tutela dei Consumatori, c’è la Direttiva Omnibus

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

La Direttiva Omnibus – o più correttamente la Direttiva Ue 2019/2161 – è stata recepita ufficialmente lo scorso 23 febbraio 2023 ed è entrata in vigore dal 2 aprile 2023. L’Italia, in questo modo, ha recepito ufficialmente la normativa europea attraverso la quale sono state rafforzate le tutele dei consumatori, che effettuano gli acquisti nei negozi fisici e negli eCommerce.

Attraverso la direttiva Omnibus sono state introdotte alcune importanti modifiche al Codice del Consumo, andando a modificare direttamente alcune clausole vessatorie, delle politiche commerciali scorrette ed è stata introdotta una maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori finali. Sicuramente, almeno per gli operatori dell’eCommerce, una delle novità di maggiore impatto è l’ampliamento delle cosiddette pratiche commerciali scorrette. In altre parole quelle che vengono considerate come sleali.

Sicuramente una delle novità più importanti introdotte direttamente dalla Direttiva Omnibus è stato l’ampliamento di quelle che sono considerate come pratiche commerciali scorrette. Attraverso la Direttiva 2005/29/CE sono stati vietati alcuni comportamenti ritenuti sleali, che il legislatore ha caratterizzato in due differenti modi, definendoli come: pratiche commerciali ingannevoli; pratiche commerciali aggressive.

Soffermandosi sulle pratiche commerciali ingannevoli è necessario sottolineare che queste, a loro volta, si dividono in azioni ed omissioni ingannevoli, che risultano essere disciplinate rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della disciplina. La Direttiva 2005/29/CE ha provveduto ad elencare – nel proprio allegato I – tutte le pratiche commerciali che, in qualsiasi caso, devono essere considerate come sleali. Ossia quelle che non è necessario effettuare una valutazione caso per caso sul loro carattere di slealtà.

La Direttiva Omnibus ha introdotto una nuova tipologia di azione ingannevole, che riguarda una particolare attività di marketing, che consiste nella promozione di un bene, all’interno di un qualsiasi Paese membro dell’Unione europea, come identico a quello che è stato commercializzato negli altri Paesi membri. Anche se ci sono delle significative differenze tra i due diversi beni, come composizione e come caratteristiche. Questa pratica commerciale scorretta, anche conosciuta come dual quality viene considerata come ingannevole a tutti gli effetti, salvo che non sia stata giustificata da fattori legittimi ed obiettivi. All’interno dell’ordinamento italiano è stata introdotta attraverso la modifica dell’articolo 21 del Codice del Consumo.

Tra le pratiche commerciali scorrette introdotte dalla Direttiva Omnibus è stata introdotta una nuova fattispecie di omissione ingannevole. Tra le aggiunte effettuate direttamente all’articolo 22 del Codice del Consumo, quella più importante riguarda i risultati di risposta forniti ad una ricerca online del consumatore effettuati sotto forma di parola chiave, frase o altri dati. Nelle risposte fornite deve essere indicato chiaramente ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento. Deve essere anche indicato l’eventuale pagamento specifico per riuscire ad ottenere una classificazione migliore dei prodotti all’interno dei suddetti risultati.

Questa particolare tipologia di pratica commerciale scorretta coinvolge direttamente la fornitura agli operatori eCommerce, da parte dei vari motori di ricerca, del servizio di posizionamento dei risultati a pagamento. Questa operazione, in linea di principio, corre il rischio di creare una certa confusione tra i consumatori, che non riescono a comprendere quali siano i risultati più rilevanti rispetto alla ricerca che hanno effettuato. La confusione, che viene generata tra i consumatori, talvolta può essere tale da diventare oggetto di discussione anche per quanto riguarda la tutela dei marchi.

Tra le pratiche commerciali scorrette rientrano anche le recensioni online. Ad essere più precisi si tratta di un caso di omissione ingannevole. Nel momento in cui un professionista permette agli utenti di accedere alle recensioni dei consumatori sui prodotti, deve tenere conto che, adesso, viene considerata rilevante l’informazione che rende noto in quale modo il professionista riesce a garantire se le recensioni pubblicate provengono direttamente o meno da dei consumatori, che hanno acquistato od utilizzato realmente il prodotto recensito.

L’eventuale omissione di queste informazioni costituisce a tutti gli effetti una fattispecie di omissione ingannevole. Viene considerata una pratica commerciale scorretta l’attività del professionista che indichi che le recensioni sono state effettivamente lasciate da dei consumatori che hanno acquistato od utilizzato il prodotto, senza che abbia adottato delle misure ragionevoli e proporzionate per verificare la loro autenticità.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Prezzi benzina alle stelle, come risparmiare carburante in estate

 

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Gli italiani si mettono in viaggio per l’estate e il caro benzina rischia di rappresentare una stangata per il portafoglio. A luglio i prezzi alla pompa di benzina e diesel sono aumentati dopo i ribassi iniziati a metà aprile.

Secondo i dati comunicati dagli esercenti, il ministero delle Imprese e del made in Italy ha stimato una media nazionale dei prezzi al self di 1,85 euro al litro per la benzina, mentre per il gasolio si parla di 1,69 euro al litro.

Per quanto riguarda il servito, la benzina arriva a quota 1,985 euro al litro, il diesel si assesta a 1,830, il metano a 1,432 euro, il Gpl a 0,70 euro e il Gnl a 1,248 euro al kg.

prezzi in rialzo sarebbero da imputare a una crescita della domanda, ovvero alla massa di viaggiatori che si spostano per raggiungere la meta delle vacanze.

Alle cause di fluttuazione dei prezzi di benzina e diesel gli analisti ne aggiungono altre due: le incertezze generate dal prolungarsi della guerra in Ucraina che continua a destabilizzare il mercato del greggio e il taglio alla produzione di barili confermati dall’Opec (Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio). L’Opec recentemente ha fissato in 40,46 milioni di barili al giorno la produzione fino al 2024.

Per risparmiare, occorre confrontare le offerte della varie pompe della propria città. Il comparatore dei prezzi viene messo a disposizione degli automobilisti direttamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Cliccando sul portale Osservaprezzi Carburanti del Mimit è possibile impostare un raggio di ricerca disegnando una figura direttamente sulla mappa. Oppure si può effettuare una ricerca per indirizzo. Successivamente un menu a tendina chiederà di scegliere il tipo di carburante erogato. Dallo stesso menu si può scegliere se ricorrere al servito o al self service. Possibile infine ordinare l’elenco a partire dal minor prezzo.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Bonus barriere anche per le finestre, come funziona

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

L’agevolazione fiscale al 75% del cosiddetto bonus barriere architettoniche riguarda anche i lavori su bagni, pavimenti e finestre, senza che a chiederlo sia necessariamente un nucleo familiare che comprenda una persona con disabilità. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con una circolare nella quale definisce i requisiti utili ad accedere tramite la dichiarazione dei redditi 2023 alla misura stabilita con la Legge di Bilancio.

Innanzitutto è stato esteso l’elenco degli immobili destinatari del contributo, nel quale rientrano adesso anche gli appartamenti dei condomini. Sul punto si specifica che i lavori devono essere realizzati, sia sulle parti comuni che sulle singole unità, in edifici già esistenti.

Nel caso in cui gli interventi siano effettuati all’interno di un condominio, è necessaria l’approvazione dei lavori tramite una delibera condominiale. La votazione sarà considerata favorevole se si raggiunge il consenso della maggioranza dei partecipanti all’assemblea, che rappresenta almeno 1/3 del valore millesimale dell’edificio.

La detrazione è applicabile alle spese di ristrutturazione come la realizzazione di ascensori, montacarichi e di dispostivi di comunicazione, domotica o altre tecnologie, che facilitino la mobilità interna ed esterna dell’abitazione per le persone con disabilità gravi.

Tra i lavori compresi nel bonus, l’Agenzia delle Entrate ha incluso anche la sostituzione di finiture come pavimenti, porte, terminali degli impianti e infissi esterni, cioè le finestre.

Per poter cambiare gli infissi è però necessario fare attenzione agli specifici criteri fissati dal ministero delle Infrastruttura, proprio per agevolare i movimenti di coloro che hanno difficoltà motorie, come ad esempio meccanismi di apertura e chiusura che possano permettere solo con una lieve pressione l’apertura e la chiusura delle imposte.

Le nuove maniglie dovranno, inoltre, essere posizionate ad un’altezza standard tra i 100 e i 130 centimetri, mentre gli spigoli della finestra dovranno rispettare determinati requisiti per evitare infortuni.

Tra i lavori validi per ottenere il bonus sono previsti anche quelli per il rifacimento del bagno, cucine e anche per gli impianti elettrici.

Anche in questo caso la detrazione verrebbe riconosciuta solo in presenza di tutti i requisiti tecnici fissati per legge e diretti alla rimozione delle barriere architettoniche (qui avevamo introdotto i requisiti e i lavori accettati per ottenere il bonus barriere architettoniche).

Di seguito in sintesi alcuni esempi di interventi che possono rientrare nel bonus barriere architettoniche: installazione di rampe inclinate per consentire l’accesso agevole a persone in carrozzina o con difficoltà motorie; installazione di ascensori per superare le barriere verticali all’interno degli edifici; utilizzo di piattaforme elevatrici per consentire l’accesso a piani diversi senza dover affrontare le scale; interventi che rendono gli impianti completamente accessibili, ad esempio l‘installazione di ausili tecnologici per agevolare la mobilità interna o esterna degli edifici; infissi esterni; adeguamento dei servizi igienici per renderli accessibili a tutte le persone, con spazi e attrezzature che consentono una manovrabilità e un utilizzo adeguato; lavori di sistemazione degli impianti elettrici e dei citofoni, garantendo che siano posizionati a un’altezza adeguata e ben visibili, facilitando l’utilizzo da parte di persone con disabilità.

Per ottenere l’agevolazione fiscale al 75% bisogna però tenere in considerazione i limiti stabiliti in base al numero di unità immobiliari coinvolte nei lavori (qui avevamo parlato delle scadenze per il 2023 dei bonus per la casa come quello per le barriere architettoniche): limite di 50.000 euro per edifici unifamiliari o edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; limite di 40.000 euro per il numero di unità immobiliari negli edifici che vanno da 2 a 8; limite di 30.000 euro per il numero di unità negli edifici composti da più di 8 immobili.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Rifacimento del bagno c’è il bonus

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

La possibilità di ottenere una detrazione significativa, compresa tra il 50% e il 75%, per le spese di ristrutturazione effettuate nell’immobile rimane in vigore fino al 31 dicembre 2024, data di scadenza fissata.

Tra le spese che possono beneficiare di questa agevolazione rientrano anche quelle relative ai bagni. Esamineremo insieme le modalità e i requisiti per poter usufruire di questa detrazione.

In particolare, questa agevolazione è inclusa nel bonus per le barriere architettoniche, il quale rimarrà valido fino al 31 dicembre 2025. Tale bonus prevede una detrazione massima del 75% per le spese sostenute al fine di migliorare l’accessibilità degli immobili.

È importante sottolineare che per il bonus barriere architettoniche è stabilito un limite massimo di spesa che può beneficiare dell’agevolazione, nonché un importo massimo che può essere recuperato attraverso la detrazione.

In particolare, il bonus prevede una detrazione del 75% delle spese sostenute, la quale può essere recuperata entro un periodo massimo di 5 anni. Tuttavia, c’è un tetto massimo di spesa ammissibile per l’agevolazione, che è fissato a 50.000 euro.

È importante notare che i lavori rientranti nel bonus possono essere effettuati sia

su villette unifamiliari che su condomini.

Il bonus barriere architettoniche è accessibile a tutti i proprietari di immobili, inclusi coloro che possiedono uffici o studi commerciali. Tuttavia, è importante considerare che il tetto massimo di spesa ammissibile varia in base alla categoria dell’immobile in cui vengono effettuati i lavori.

La richiesta per il bonus può essere presentata da tutti i proprietari di immobili, indipendentemente dall’uso dell’immobile stesso. Tuttavia, è necessario rispettare il limite massimo di spesa consentito per l’agevolazione, che dipende dalla categoria dell’immobile.

Per quanto riguarda specificamente i lavori ai bagni, il bonus ristrutturazione si applica solo alle attività considerate come ristrutturazione. Ciò include la manutenzione straordinaria sia per le singole unità che per le parti comuni dell’edificio. Le stesse operazioni descritte precedentemente per il bonus barriere architettoniche possono rientrare nel bonus ristrutturazione. Tuttavia, i lavori di manutenzione ordinaria, come la sostituzione di un lavandino o un infisso, non sono ammissibili per il rimborso.

Per poter beneficiare del bonus, i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico parlante, che riporta la partita IVA dell’azienda che svolge i lavori. È inoltre necessario ottenere una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) dal Comune. Inoltre, sarà richiesta la propria dichiarazione dei redditi annuale e i dati catastali dell’immobile oggetto della ristrutturazione.

In sintesi, per ottenere il bonus ristrutturazione per i lavori ai bagni, è necessario assicurarsi di effettuare i pagamenti tramite bonifico parlante con la partita IVA dell’azienda, ottenere la CILA dal Comune e avere a disposizione la dichiarazione dei redditi annuale e i dati catastali dell’immobile.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Donazioni in denaro fra parenti, come comportarsi

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Una donazione è un’operazione che, in molti casi, può essere effettuata tramite bonifico o una qualsiasi altra transazione bancaria. Chi riceve queste somme deve provvedere a dichiararle al fisco? Quando possono essere effettuate in contanti? Cerchiamo di comprendere come debbano essere gestite queste operazioni in modo da non incorrere in sanzioni o in spiacevoli controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. A definire nello specifico in cosa consiste una donazione ci ha pensato l’articolo 769 del Codice Civile, il quale ha espressamente previsto che: “La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.

Sicuramente una delle forme più comuni di donazione è quella costituita da del denaro: per spirito di liberalità viene trasferito del denaro da un soggetto all’altro. Uno dei casi più frequenti è quello di vedere dei genitori regalare del denaro ai propri figli.

La donazione, però, può avere come destinatari anche soggetti terzi, che possono essere delle associazioni o degli enti. Quando si vengono a creare queste ultime situazioni è sempre obbligatorio recarsi da un notaio, che provveda a certificare l’effettiva donazione.

Nel caso in cui ciò dovesse essere fatto, si tratta di un semplice passaggio di denaro, che non viene regolamento in alcun modo e per il quale non può essere richiesta la restituzione.

L’articolo 782 del Codice Civile prevede che la donazione debba essere fatta attraverso un atto pubblico. È quindi obbligatorio recarsi da un notaio ed è necessario che siano presenti due testimoni.

Questi devono essere capaci di agire e non devono trarre alcun interesse o vantaggio dalla donazione. Nel caso in cui la donazione sia di modico valore, l’articolo 783 del Codice Civile prevede che non sia necessario un atto pubblico.

Qui le imposte da pagare: quando i soggetti coinvolti sono i coniugi o dei parenti in linea diretta, come genitori, figli, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, anche quando sono stati adottati, la legge prevede una franchigia di 1.000.000 euro e un’aliquota del 4%; tra fratelli e sorelle la franchigia è di 100.000 euro e l’aliquota è al 6%; gli altri parenti fino al quarto grado in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado: non c’è alcuna franchigia e l’aliquota è pari al 6%; per gli altri soggetti non c’è franchigia e l’aliquota è all’8%; per le persone portatrici di handicap la franchigia è pari a 1.500.000 euro mentre l’aliquota è al 4%, 6% o 8% in base al grado di parentela.

In alcuni casi le donazioni non sono sottoposte ad alcun obbligo fiscale e non è necessario pagare alcuna tassa. In questa categoria rientrano: le donazioni di modico valore, che possono coinvolgere i passaggi di denaro o di altri beni mobili.

Il modico valore viene determinato direttamente dalle condizioni economiche del donante; eventuali spese di mantenimentoabbigliamentoeducazione o matrimonio; eventuali donazioni di aziende o rami di aziende, quote sociali o azioni, nel momento in cui vengono effettuate a favore dei figli, del coniuge o dei genitori; veicoli iscritti al PRA.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.