Polliotto- Pagina 11

Trasporti, anche per il 2023 c’è il bonus dedicato

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

E’ attiva la piattaforma per la domanda di accesso al bonus trasporti 2023, il beneficio per studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo 2022 non superiore a 20mila euro.

Ancora prima che la piattaforma partisse ufficialmente, si registravano oltre 200mila utenti in coda per la richiesta del contributo fino a 60 euro sul sito bonustrasporti.lavoro.gov.it . Ciascun beneficiario potrà chiedere un bonus al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse.

Possono richiedere il bonus trasporti gli studenti, i lavoratori, i pensionati e i cittadini che hanno conseguito un reddito complessivo individuale nel 2022 non superiore a 20mila euro.

L’importo del bonus è pari a un massimo di 60 euro ogni mese. Se non si conosce il costo dell’abbonamento, si richiede il bonus per il valore massimo di 60 euro: sarà poi il gestore a riscattare la sola parte corrispondente al valore dell’abbonamento.

Il buono è nominativo e si può utilizzare per acquistare un solo abbonamento (annuale, mensile o valido per più mesi) relativo ai servizi: trasporto pubblico locale, regionale, interregionale; trasporto ferroviario nazionale.

Restano esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

La richiesta del bonus può essere effettuata una volta al mese e, in caso di disponibilità di fondi residui, sarà possibile effettuare ulteriori richieste nei mesi successivi. Al momento della richiesta il richiedente deve specificare il Gestore del servizio di trasporto presso il quale acquisterà l’abbonamento annuale o mensile. Questa scelta sarà vincolante.

Si potrà fare la domanda online per sé o per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza. I figli maggiorenni, anche se fiscalmente a carico, devono provvedere autonomamente alla richiesta del buono. Resta il limite del reddito complessivo individuale conseguito nell’anno di imposta 2022 non superiore a 20.000 euro. Nel caso in cui il beneficiario sia minore, tale requisito deve esistere in relazione al minore beneficiario del buono, a prescindere dal reddito del richiedente.Se il minore non è a carico dei propri genitori, anche avente reddito proprio e con reddito inferiore a 20.000 euro, la richiesta va fatta da chi esercita la patria potestà (curatore, amministratore).

Per fare domanda si deve accedere all’apposita piattaforma, e si può fare con SPID con livello di sicurezza 2 oppure con Carta d’Identità Elettronica (CIE), indicando poi il codice fiscale del beneficiario, ad esempio il genitore può richiedere il bonus per il figlio minorenne.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Mobilità, ecco il bonus retrofit

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Il Bonus retrofit chiarisce ulteriormente come le auto elettriche non siano il futuro, bensì il presente. Per quanto permangano dei forti dubbi, come sul fronte della produzione e dello smaltimento delle batterie, e i costi d’acquisto siano generalmente elevati, questa motorizzazione rappresenta la prima grande risposta dell’Unione europea all’inquinamento causato dalla viabilità.

Il Bonus retrofit offre un contributo economico nella sostituzione del motore endotermico originale. Si tratta di una totale riqualificazione di un veicolo, che diventa economicamente sostenibile grazie al contributo previsto dalla Legge di bilancio 2022.

Un passo importante nell’ampio progetto di decarbonizzazione del sistema dei trasporti, con il Bonus retrofit che mette a disposizione dei singoli richiedenti un contributo economico massimo di 3500 euro.

Nello specifico l’aiuto offerto dal governo prevede di contribuire alla copertura del 60% della spesa sostenuta per la riqualificazione del proprio veicolo ma, avendo un tetto, la percentuale indicata non è sempre rispettata.

Altro aiuto è rappresentato dalla copertura del 60% delle spese che riguardano l’imposta di bollo per l’iscrizione al PRA e l’imposta provinciale di trascrizione.

Possono richiedere il contributo del governo tutti i proprietari di veicoli con motore a combustione che hanno riconvertito il proprio mezzo entro il 31 dicembre 2022. Ecco i mezzi, per trasporto persone e merci, inseriti nell’elenco ministeriale: tutti i veicoli rientranti nella categoria M1, destinati al trasporto di persone, con un massimo di 8 posti a sedere, eccezion fatta per il sedile del conducente; tutti i veicoli delle categorie M2 e M3, destinati al trasporto di persone, con più di otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente; tutti i furgoni adibiti al trasporto merci, rientranti nella categoria N1, con una massa non superiore a 3,5 tonnellate.

Chiunque volesse accedere al Bonus retrofit potrà presentare domanda all’indirizzo retrofit.consap.it. Si richiederà accesso tramite SPID, indicando tutti i dati richiesti, da quelli anagrafici alla targa e categoria del veicolo, dalla data della riconversione all’IBAN bancario.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Conto corrente per minori, cosa c’è da sapere

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Aprire un conto corrente, sin da piccoli, ai nostri ragazzi potrebbe essere un’utile soluzione. Bisogna fare una premessa: i minori non possono aprire un conto corrente sino, appunto, al compimento del 18imo anno di età. I genitori, quindi, possono farlo per lui, ma il titolare sarà a tutti gli effetti il minore a cui è intestato il conto. Non sarà, infatti, possibile cointestare il conto al figlio e a uno dei genitori. La legge vuole, infatti, tutelare in questo modo il minore che, al compimento della maggiore età, potrebbe invece decidere di cointestarlo anche a un genitore.

Per poter aprire un conto corrente ai bambini bisogna presentare: un documento di riconoscimento del genitore e del bambino; un documento che attesti il legame di parentela o la patria potestà.

Anche se il bambino non può disporre come vuole del conto fino ai 18 anni, è lui che resta l’unico proprietario dei soldi che vi sono versati. 

Si può aprire un conto corrente a minori di ogni età, anche se solitamente c’è una differenza tra i minori e i maggiori di 12 anni. Per i bambini dalla nascita fino ai 12 anni, infatti, non si apre un vero conto corrente ma un libretto di risparmio (o conto deposito). L’apertura di un libretto è molto semplice. Questo è gestito totalmente dai genitori del minore. Saranno i genitori quindi a versare i soldi sul conto, per esempio, mentre il titolare minorenne potrà averne accesso e disporne solo quando compirà 18 anni.

Dai 12 anni fino ai 17 anni, invece, si può intestare al minore un vero e proprio conto corrente, in questo caso i costi di apertura ci sono ma sono ridotti. Sarà, inoltre, possibile effettuare le normali operazioni di incasso e/o pagamento, si possono ricevere e inviare bonifici oltre alla possibilità di poter richiedere una carta prepagata per effettuare i primi acquisti online o nei negozi fisici, avere accesso a dei finanziamenti oppure poter prelevare in qualsiasi ATM abilitato in Italia e all’estero. Si possono anche emettere e/o incassare assegni.

Una volta chiarite le fasce d’età che distinguono i bambini dai ragazzi, è bene precisare che i genitori di un minorenne possono scegliere di aprire al figlio un conto corrente oppure un conto deposito. La prima scelta, ovvero l’apertura di un conto corrente a un minorenne, va effettuata da una persona adulta che esercita la patria podestà sul ragazzo. Al compimento dei 18 anni, invece, il ragazzo potrà gestire in autonomia il proprio conto. Solitamente i conti per minorenni offrono interessi attivi e bassi costi di gestione.

Per quanto riguarda, invece, il conto deposito o libretto di risparmio, la gestione è affidata al genitore – o meglio – a quell’adulto che risulta essere il tutore legale del minorenne. Il tutore, quindi, sarà colui che verserà il denaro sul conto, mentre il titolare (ovvero il ragazzo minorenne) ne avrà accesso al compimento della maggiore età.

Sono molti i vantaggi che comporta l’apertura di un conto corrente per minori, a partire dal fatto che in questo modo si può insegnare anche ai più piccoli il significato del risparmio. In secondo luogo, intestare un conto corrente o un libretto di risparmio a un ragazzo permette di effettuare un investimento su di lui in vista del futuro.

Un terzo vantaggio è dato dall’assenza di costi: i conti corrente per minorenni non prevedono spese di apertura e di gestione. Nella maggior parte dei casi l’imposta di bollo a carico della banca fino al compimento dei 18 anni.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Aprile, scatta il bonus 150 euro

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

C’è ancora tempo per richiedere il proprio bonus da 150 euro ed ecco come. I tempi della burocrazia non sono però esattamente affidabili, il che comporta numerosi ritardi nelle erogazioni.

Il bonus da 150 euro è un aiuto attivato lo scorso anno, ma che alcuni cittadini non hanno ancora visto accreditato sul proprio conto corrente. Proviamo però a capire a chi spetta questa nuova tranche, la seconda dopo l’avvio a novembre 2022.

Il bonus da 150 euro di aprile 2023 spetta a tutti i titolari di assegni di disoccupazione, così come a chiunque sia risultato beneficiario di indennità di disoccupazione agricola nel 2022. Al gruppo si aggiungono inoltre i soggetti che percepiscono l’indennità Covid-19.

Il governo strizza l’occhio anche ai lavoratori autonomi occasionali, i cittadini che, a fronte di evidenze di reddito, hanno visto accettata la propria richiesta, i venditori porta a porta, i lavoratori stagionali, quelli appartenenti al mondo dello spettacolo con comprovata difficoltà economica, i co.co.co. e i dottorandi e assegnisti di ricerca.

Un lungo elenco e molto variegato, che comprende anche cittadini che hanno già ricevuto il bonus da 150 euro. Gli altri sappiano che il sistema di erogazione è ancora in corso, anche se un po’ lento, ed entro la fine di aprile quasi tutti potranno verificare l’accredito.

Il 30 aprile non è la data ultima per ricevere il bonus da 150 euro del governo. Alcuni soggetti potrebbero infatti ricevere la somma, offerta in aiuto per rispondere alle tante criticità degli ultimi anni, anche dopo tale scadenza.

È vero che entro la fine di aprile la maggior parte dei richiedenti vedrà l’accredito sul proprio conto, ma una fetta dovrà attendere maggio, se non oltre. Occorre sottolineare, infatti, come le domande non siano ancora state chiuse. Anche chi non avesse mai sentito parlare del bonus da 150 euro o non abbia mai trovato il tempo di inoltrare la richiesta, potrà farlo entro il 30 aprile. In questo caso, però, si fa riferimento in maniera esclusiva ai lavoratori autonomi e tutti i professionisti che non rientrano nel regime di partita IVA.

Per presentare la domanda ci sono diversi canali. Si può chiamare il Contact Center Multicanale, al numero verde 803 164, rivolgersi a uno dei tanti istituti di Patronato o accedere al sito dell’Inps.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Dichiarazione dei redditi e cripto valute: quale rapporto?

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Le rappresentazioni virtuali di valore, conosciute anche come valute virtuali, possono essere definite, nella prassi quotidiana, come criptovalute.

Gli users hanno la possibilità di acquistare le criptovalute o scambiarle, anche con dei soggetti non professionali.

Sicuramente in questo contesto, il capitolo più importante è quello costituito dalla dichiarazione de redditi. Di particolare importanza sono le novità introdotte recentemente dalla Legge di Bilancio 2023.

Di particolare importanza, in questo senso, è l’articolo 1, comma 126, della Legge n. 197/2022 – anche conosciuta come Legge di Bilancio 2023 – che è andata a ridefinire la normativa fiscale relativa alle valute virtuali, che sono detenute da soggetti fiscalmente residenti in Italia.

La nuova norma, in estrema sintesi, ha fatto rientrare nei redditi diversi di natura virtuale le eventuali plusvalenze e tutti gli altri proventi, che possono derivare dal rimborso o dalla cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di una qualsiasi cripto-attività, indipendentemente dalla loro denominazione.

A disciplinare i criteri, che devono essere adottati in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi, sono stati definiti dalla Legge n. 197/22. In questo caso il legislatore ha fornito precise indicazioni per i contribuenti che hanno effettuato degli investimenti speculativi nelle criptovalute. Sicuramente la novità più importante rispetto al passato, riguarda il fatto che i proventi, che vengono realizzati tramite il rimborso, la cessione, la permuta o la detenzione delle criptovalute, debbano rientrare direttamente nella categoria dei redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR.

Il successivo articolo 68, comma 10 del TUIR prevede che queste plusvalenze siano costituite, in estrema sintesi, dalla differenza tra il corrispettivo che è stato percepito l’eventuale valore nominale delle criptovalute permutate e il costo o valore iniziale di acquisto. Le plusvalenze, che si determinano in questo modo, devono essere sommate alle minusvalenze.

Nel caso in cui le minusvalenze dovessero risultare superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, il contribuente ha la facoltà di portare in deduzione integrale all’ammontare delle plusvalenze, nel corso dei successivi periodi fiscali.

Ma non deve andare oltre il quarto. Per poter ottenere questa deduzione, è necessario che le minusvalenze vengano dichiarate all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale si sono realizzate.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Stralcio dei debiti fino a mille euro: come procedere

  1. Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

In un momento di grande rivoluzione per il Fisco italiano, per tutti coloro che hanno debiti sotto ai 1.000 euro c’è una buona notizia. Mentre infatti il governo è alle prese con la riforma, il decreto Milleproroghe ha stabilito l’annullamento delle cartelle esattoriali fino ai 1.000 euro.

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’annullamento automatico, il cosiddetto stralcio, dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Si tratta di un annullamento automatico di tipo parziale, riferito alle somme dovute a titolo di: interessi per ritardata iscrizione a ruolo; sanzioni e interessi di mora.

L’annullamento automatico di tipo parziale non riguarda invece le somme dovute a titolo di: capitale; rimborso spese per procedure esecutive; diritti di notifica.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle comminate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento parziale riguarda esclusivamente gli interessi e non le sanzioni, che vengono quindi considerate come somme dovute a titolo di capitale.

Gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali hanno potuto esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento parziale adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso, entro la stessa data, all’Agente della riscossione.

La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha poi concesso agli enti che non hanno adottato entro il 31 gennaio 2023 questo provvedimento di non applicazione, la possibilità di farlo entro la nuova scadenza del 31 marzo 2023.

Viene anche data loro l’opzione di annullamento integrale dei propri crediti, comprensivo quindi della quota capitale e delle eventuali spese per procedure esecutive e diritti di notifica, per il cui rimborso l’Agente della riscossione presenterà apposita richiesta all’ente creditore, adottando, entro il 31 marzo 2023, uno specifico provvedimento. I provvedimenti adottati dagli enti devono essere comunicati all’Agenzia delle entrate-Riscossione entro la stessa data del 31 marzo 2023.

La legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha poi rinviato dal 31 marzo al 30 aprile 2023 la data di effettivo annullamento dei carichi rientranti nel perimetro applicativo della disposizione.

Riassumendo, la legge di conversione del decreto Milleproroghe ha esteso anche agli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali la possibilità di deliberare l’annullamento dell’intero importo affidato alla riscossione, ampliando così quanto previsto dalla Legge di Bilancio che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell’ente, l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi, il cosiddetto stralcio parziale.

Il decreto ha anche fissato la proroga dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli stessi enti devono deliberare l’eventuale non applicazione dello stralcio parziale e comunicare il relativo provvedimento all’agente della riscossione.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Bonus prima casa per chi ha meno di 35 anni, tutte le indicazioni

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una mini guida alle agevolazioni per i giovani under 36. Nel documento aggiornato a gennaio vengono riepilogati i requisiti per avere accesso alle agevolazioni, i vantaggi previsti dalla misura e i casi in cui si perde il bonus per l’acquisto della prima casa.

Esse spettano a coloro che: acquistano la “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023; non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato; hanno un ISEE annuo non superiore a 40.000 euro.

È necessario, inoltre: avere o stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto; non essere titolari, nemmeno col coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare; non possedere un altro immobile acquistato con l’agevolazione prima casa o, se si possiede, venderlo entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Tra gli immobili ammessi al  beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico); A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazione di tipo ultra popolare); A/6 (abitazione di tipo rurale); A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell’immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito); C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse); C/7 (tettoie chiuse o aperte)limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

Per gli acquisti non soggetti a Iva, non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Per le compravendite soggette a Iva, oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva pagata al venditore, che può essere utilizzato: per pagare imposte (registro, ipotecaria, catastale) su successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato; per compensare somme dovute tramite modello F24, in cui va indicato il codice tributo “6928”.

Per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo non è dovuta l’imposta sostitutiva.

L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che come per gli altri atti di acquisto assoggettati all’imposta di registro proporzionale, anche l’atto di acquisto prima casa “under 36” è esente, inoltre, dall’imposta di bollo.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Compravendita immobiliare, ecco il compromesso online

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Una notizia che certamente farà felici gli italiani è che dal 7 marzo, finalmente, è possibile registrare i preliminari di compravendita di una casa direttamente online.

Prima di comprare casa la regola d’oro è reperire quante più informazioni possibili sull’immobile e, soprattutto, accertarsi di effettuare l’acquisto dal legittimo proprietario.

Le verifiche sulla situazione catastale e ipotecaria dell’immobile vengono fatte dal notaio che redige l’atto di compravendita, ma non tutti sanno che anche noi cittadini possiamo fare tutta una serie di verifiche prima. L’Agenzia delle entrate mette infatti a disposizione dei cittadini alcuni strumenti pratici per conoscere la situazione dell’immobile che si intende acquistare o vendere.

Una volta controllato che sia tutto in ordine, è bene procedere al compromesso prima dell’acquisto finale e definitivo della casa.

Il contratto preliminare è un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita, con il quale avverrà il trasferimento del diritto di proprietà sulla proprietà in questione. Un atto durante la cui firma avviene di solito il pagamento di una caparra cosiddetta confirmatoria, che, nel caso (remoto) in cui il venditore si ritirasse dalla vendita, lo obbliga a restituire all’acquirente il doppio della cifra da lui ricevuta.

Il compromesso può essere stipulato, per esempio, quando non è possibile la vendita immediata, perché l’acquirente è in cerca di un mutuo oppure il venditore è in attesa che gli venga consegnata una nuova casa.

Il contratto preliminare deve essere redatto in forma scritta tramite scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico e deve essere registrato entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Se stipulato con atto notarile, ci pensa il notaio entro 30 giorni.

Per la registrazione del compromesso l’acquirente deve pagare: l’imposta di registro di 200 euro, indipendentemente dal prezzo della compravendita; l’imposta di bollo, nella misura di 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe. Se il contratto è formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata l’imposta di bollo è invece di 155 euro.

Quando il preliminare prevede un pagamento, è dovuta, inoltre, l’imposta di registro proporzionale pari: allo 0,50% delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria; al 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita.

Per la trascrizione del preliminare è necessario che l’atto sia stipulato con l’intervento di un notaio. In questo caso, all’imposta di registro e all’imposta di bollo di 155 euro si aggiunge il versamento dell’imposta ipotecaria di 200 euro e delle tasse ipotecarie di 35 euro.

L’imposta pagata con il preliminare sarà poi detratta da quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo di compravendita.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Caldaie a compensazione, come risparmiare

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori

Una caldaia a condensazione è un tipo di caldaia utilizzata per produrre acqua calda per il riscaldamento e l’acqua sanitaria di una casa. Rispetto alle caldaie tradizionali, le caldaie a condensazione sono più efficienti ed ecologiche: permettono, infatti, di tagliare i costi della bolletta e di abbattere le emissioni di CO2.

Le caldaie a condensazione hanno, in genere, un costo maggiore rispetto alle caldaie tradizionali, visto che, tra l’altro, richiedono un tubo di scarico specifico resistente alla corrosione causata dall’acidità della condensa. Devono essere pulite con maggiore frequenza, liberando in particolare lo scambiatore di calore e il tubo stesso dagli accumuli di sporco.

Bisogna poi stare attenti alla loro posizione in casa e in generale a dove si sceglie di acquistarle, perché con climi caldi sono meno efficienti, e danno il meglio in aree dove fa più freddo e se non esposte direttamente alla luce solare. Se la temperatura esterna è bassa, infatti, la differenza tra i gas di scarico e l’acqua del riscaldamento sarà maggiore e sprigionerà un quantitativo di energia superiore.

Una caldaia a condensazione può costare dai 600 euro circa – parliamo di modelli a bassa potenza – a oltre 2 mila euro. Prezzi decisamente più alti rispetto a una caldaia tradizionale. Bisogna però sottolineare che, visto il loro impatto inferiore a livello ambientale, si può risparmiare su queste cifre usufruendo di bonus e incentivi statali.

È possibile inoltre pagare a rate, direttamente in bolletta, un nuovo dispositivo, spesso con installazione e manutenzione gratuite o comprese nella modica cifra mensile richiesta dal proprio fornitore di gas. Gli alti prezzi delle caldaie a condensazione sono però giustificati dall’abbattimento dei consumi.

Anche senza sconti e bonus statali, e acquistando a prezzo pieno una caldaia a condensazione, è possibile rientrare nella spesa nel giro di pochi anni, con la sicurezza di pagare bollette meno salate e avere un impatto ambientale inferiore.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Consumatori e rottamazione, Polliotto (Unc): “Ecco che cosa c’è da sapere”

I consigli della Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori del Piemonte per rispettare regole e termini di adesione

Gli italiani e i debiti con l’erario, un triste binomio. Le cartelle esattoriali tornano a cadere a pioggia, ma non sempre sono da pagare. Buona parte di esse, infatti, sovente presenta vizi di forma e un alto tasso di potenziale possibilità di prescrizione. Motivo per cui, alla ricezione delle stesse, è sempre bene affidarsi a professionisti competenti per richiedere un esame preventivo di valutazione, al fine di verificare con esattezza se esse sono da pagare oppure no.

Ma c’è di più. Due sono le date da segnare per lo stralcio debiti fino a 1.000 euro previsto dalla manovra 2023, di cui, una riguarda i propri debiti con il comune. La legge di bilancio 2023, come approvata ed approdata in Gazzetta Ufficiale, ha cambiato le carte in tavola rispetto a quanto era previsto nel suo testo iniziale in merito allo stralcio debiti fino a 1.000 euro. Infatti, il proprio comune potrebbe decidere di non aderire allo stralcio.

In pratica è stabilito che, alla data del 31 marzo 2023, l’ente di riscossione a cui le amministrazioni hanno affidato il recupero dei crediti verso i cittadini (quindi, debiti per questi ultimi), annullerà in automatico quelli affidati alla riscossione fino al 31 dicembre 2015 di importo fino a 1.000 euro. L’annullamento sarà automatico. Questo significa che nessuna domanda dovrà essere presentata per vedersi applicare questo stralcio”, esordisce l’Avvocato Patrizia Polliotto, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Cose diverse, invece, sono previste nel caso in cui si tratti di debiti affidati all’agente riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e/o dagli enti pubblici previdenziali.

Cosa più importante però è che, in ogni caso, chiosa l’Avvocato Patrizia Polliotto, “l’ente creditore potrà stabilire di non applicare lo stralcio. Quindi, il comune, ad esempio, potrà decidere di non applicare l’annullamento debiti. La norma stabilisce anche una data entro cui il comune dovrà decidere. Questi, infatti, come si evince anche dalla guida ufficiale sullo stralcio debiti fino a 1.000 euro dell’Agenzia Entrate Riscossione, dovrà decidere con apposito provvedimento (delibera). Inoltre, lo dovrà comunicare all’ente di riscossione entro il 31 gennaio 2023”.

È questa, dunque, la data da segnare e dopo la quale il cittadino potrà conoscere se e come il comune con cui ha il debito abbia aderito o meno allo stralcio.

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