La "discarica sociale"

Dal Monte Taigeto alla legge sul Dopo di Noi

Anche oggi, e non solo in passato, come sarà meglio in seguito illustrato – spiega Marco Porcari, avvocato del Foro di Torino molto sensibile alle problematiche che affliggono le persone “disagiate” – c’è una scala di valori consolidata, anche se non esplicitata, che fissa il valore dell’esistenza delle persone svantaggiate ad un livello immensamente distante rispetto a quello delle persone socialmente inserite.

Non deve, pertanto, stupire se il nostro legislatore ha atteso il 2016 per prendere in considerazione, sotto il profilo patrimoniale, e tutelare, le “persone con disabilità grave prive del sostegno famigliare”. Il 25 giugno 2016 è, infatti, entrata in vigore la legge n. 112/2016, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”. Il provvedimento normativo introduce il sostegno e l’assistenza alle persone con disabilità grave dopo la morte dei parenti che li accudiscono. La nuova legge individua quattro diversi strumenti giuridici astrattamente idonei a proteggere gli interessi dei soggetti con disabilità grave:

 

  • le polizze di assicurazione;
  • il trust;
  • i vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. e
  • i “fondi speciali”, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario (art. 1, comma 3, leghe n. 112/2016).

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Fra gli aspetti di maggiore novità della nuova disciplina si segnala il fatto che il legislatore abbia voluto dare pieno riconoscimento nel nostro ordinamento alla figura (già elaborata dalla dottrina) del “contratto di affidamento fiduciario”, trasformandolo così da contratto socialmente tipico in un vero e proprio contratto “nominato”. In particolare, la legge n. 112/2016 prevede una serie di “condizioni” che il “contratto di affidamento fiduciario” (al pari del trust e dei vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c.) deve necessariamente rispettare al fine dell’ottenimento delle agevolazioni fiscali ivi previste (cfr. art. 6, legge n. 11212016). Accanto a tali condizioni meramente facoltative (strumentali all’ottenimento dei vantaggi fiscali), la nuova disciplina prevede, quale elemento essenziale della fattispecie, che i “fondi speciali” (costituiti e regolati da un “contratto di affidamento fiduciario”) siano “composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione” (art. 1, comma 3, legge n. 112/2016).

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In tal modo, l’ordinamento italiano ha espressamente riconosciuto uno strumento di diritto interno che, alla stregua di un trust, è capace di conseguire due effetti fondamentali per la realizzazione del programma fiduciario, la costituzione di un patrimonio separato in capo al fiduciario, composto dai beni (i “fondi speciali”) destinati all’attuazione del programma fiduciario, nonché l’opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione (e quindi dello stesso programma fiduciario). Il Taigeto è una catena montuosa che si erge nel Peloponneso e separa la Laconia dalla Messenia, le cui propaggini meridionali costituiscono il costolone centrale della penisola di Mani. Il poeta Omero la definisce “grandissima” mentre gli autori bizantini la chiamarono “montagne dalle cinque dita”.Nell’antichità, era sul monte Taigeto che venivano abbandonati i bambini spartani nati deformi, destinati a soccombere alle intemperie ed alle fiere; i fanciulli, appena nati, erano esaminati dagli anziani, e, se risultavano deboli o deformi, venivano esposti sul monte Taigeto perché fossero raccolti dai Perieci o dagli Iloti, oppure lasciati morire. La Rupe Tarpea è la parete rocciosa posta sul lato meridionale del Campidoglio a Roma, dalla quale venivano gettati i traditori condannati a morte, che in tal modo, venivano simbolicamente espulsi dall’urbe; la Rupe Tarpea, inoltre, in età romana veniva usata per condannare le persone che rifiutavano la testimonianza, visto che erano gli unici “oggetti” di prova essendo i contratti tutti in forma orale; gli antichi Romani – tesi molto criticata ma suggestiva – erano soliti lanciare dalla Rupe Tarpea non solo i traditori o i reticenti, ma anche i fanciulli che si presentavano ictu oculi deboli, e deformi, con le stesse motivazioni che inducevano gli spartani a lasciarli morire sul monte Taigeto. L’aspetto maggiormente preoccupante consiste nel fatto che il principio del monte Taigeto, piuttosto che quello della Rupe Tarpea, è ancora in vigore ai nostri tempi.

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Certo con modalità aggiornate; meno truculente ma ugualmente efficaci; il risultato non è la “morte fisica” ma la “morte civile”; le persone socialmente svantaggiate (disabili fisici, intellettivi e sensoriali, persone in trattamento psichiatrico, border line, tossicodipendenti, etilisti, barboni, analfabeti) vengono fatte “rotolare fuori” dal contesto sociale, ai margini, nel silenzio collettivo; di loro ci accorgiamo soltanto quando si rendono protagonisti di episodi di illegalità o criminalità; per il resto vengono ignorate. Anche la gente comune, la “società civile” salvo rarissime eccezioni, rimuove il problema; siamo più sensibili alle discariche dei rifiuti (e ci si mobilita per prevenire possibili danni alla salute) che non alle “discariche” delle persone. A ben pensarci una evoluzione c’è stata: le persone non vengono più abbandonate sul monte Taigeto né fatte rotolare dalla Rupe Tarpea, ma vengono segregate in una “discarica sociale”. Proprio per far venir meno tale discarica sociale, gli operatori del diritto spiega lAvvocato Marco Porcari -, accogliendo a braccia aperte la citata normativa sul “dopo di noi” ed hanno tra l’altro predisposto il “Contratto Fiduciario di Destinazione”, volto ad offrire ai fiducianti uno strumento, interamente regolato dal diritto interno, capace di realizzare una più ampia gamma di interessi meritevoli di tutela; una sora di trust interno per intenderci.

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Tale contratto intende così realizzare, per mezzo dell’autonomia privata e degli istituti già disponibili nel diritto nazionale italiano, effetti funzionalmente equivalenti a quelli che – ad esempio – in Francia si realizzano con il tipo contrattuale denominato fiducie, ovvero quelli che in Italia sono comunemente perseguiti attraverso il ricorso al trust interno, evitando tuttavia ai fiducianti le serie difficoltà applicative e gli oneri economici che conseguono dall’applicazione di un diritto straniero. In conclusione, non dobbiamo mai dimenticare che la tutela di un soggetto incapace sottolinea fermamente Marco Porcari – risponde ad un interesse di carattere generale della collettività ed il pregiudizio patrimoniale del soggetto stesso, al fine di trarne profitto, è punito gravemente dalla legge penale, oltre ad essere considerato eticamente l’atteggiarsi più deplorevole del genere umano. Stante la delicatezza della materia l’Avvocato Marco Porcari suggerisce caldamente e vivamente a chiunque volesse utilizzare il duttile strumento messo a disposizione dal legislatore italiano, i cui confini sono stati in queste poche righe schizzati, di consultarsi con un legale esperto in materia onde realizzare al meglio la finalità sociale – prima ancora etica che giuridica – cui tende la disciplina normativa in oggetto.

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