Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.
Tra le agevolazioni a cui i contribuenti possono accedere, c’è quella relativa agli interessi passivi legati al mutuo sottoscritto per acquistare la prima casa. I mutuatari hanno, infatti, diritto ad una detrazione pari al 19% nel limite massimo di 4.000 euro.
A disciplinare la detraibilità del mutuo sulla prima casa è l’articolo 15 del TUIR, che si sofferma proprio sugli interessi passivi che vengono pagati sui finanziamenti ipotecari sottoscritti per acquistare l’abitazione principale.
Possono accedere a questa agevolazione i contribuenti che hanno effettivamente sostenuto la spesa, anche per la quota degli eventuali familiari a carico (che in genere è il coniuge). Questa particolare detrazione è fruibile direttamente all’interno del Modello 730 che nel Modello Persone Fisiche. Per poter beneficiare di questa detrazione è necessario rispettare alcune condizioni. Scopriamo quali sono.
Possono accedere alle detrazioni sugli interessi passivi i contribuenti che hanno sottoscritto un contratto di mutuo per acquistare l’abitazione principale. Entrando un po’ più nel dettaglio, il contratto di mutuo deve: essere stato sottoscritto nel corso dei 12 mesi precedenti o successivi rispetto all’acquisto dell’immobile. Viene esplicitamente escluso il caso in cui il contratto originario sia estinto e che ne venga stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale che deve essere rimborsata, maggiorata delle spese e di eventuali oneri correlati;
il finanziamento deve essere erogato da un soggetto residente in Italia o in uno Stato membro della Comunità europea.
Una delle condizioni necessarie per accedere alle detrazioni è che l’immobile venga destinato, dal mutuatario, ad abitazione principale. Questa opzione deve essere esercitata entro un anno dalla data di acquisto. Ricordiamo che come abitazione principale si intende la dimora abituale che il contribuente ha scelto per sé stesso e per la propria famiglia. Nel caso in cui l’immobile non venga scelto come abitazione principale, il contribuente decade da tutti i benefici previsti dalla normativa.
Non viene applicata la decadenza nel caso in cui il contribuente venga ricoverato in maniera permanente in un istituto di ricovero o sanitario, purché l’immobile non venga dato in affitto. Non può beneficiare della detrazione l’usufruttuario, perché non acquista l’immobile, ma acquisisce unicamente un diritto reale di godimento.
La detrazione spetta, inoltre, nel caso in cui: nel momento in cui l’immobile viene adibito ad abitazione principale, nel caso in cui sia stato oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione edilizia o da un qualsivoglia altro atto equivalente. L’immobile deve diventare abitazione principale entro e non oltre due anni dalla data di acquisto; nel caso in cui l’immobile sia locato, purché l’acquirente – entro tre mesi dall’acquisto – provvede a notificare al locatario l’atto di sfratto per finita locazione; nel caso in cui il contribuente debba trasferire la propria dimora per motivi di lavoro oppure sia stato ricoverato. L’immobile non deve essere affittato.
Nel momento in cui si presenta il Modello 730, il limite massimo di spesa agevolabile è pari a 4.000 euro ogni anno. Il bonus massimo, che si può ottenere in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è quindi pari a 760 euro, che corrisponde al 19% del limite massimo di 4.000 euro. Questo limite massimo si riferisce: agli interessi passivi; agli oneri accessori relativi al contratto di mutuo per il capitale che è stato preso in prestito; alle eventuali quote di rivalutazione che sono relative alle clausole di indicizzazione.
Nel caso in cui il mutuo sia cointestato tra due soggetti diversi, entrambi potranno detrarre gli interessi passivi per la quota di loro competenza.
Quando un immobile viene cointestato ad una coppia di coniugi, entrambi hanno la possibilità di beneficiare della detrazione per la propria quota di interessi. Nel caso in cui uno dei due coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetterà solo e soltanto a quest’ultimo per la quota di entrambi.
Per poter accedere alla detrazione risulta completamente ininfluente la ripartizione della proprietà dell’immobile: non è detto che debba necessariamente esserci un’identica ripartizione del costo dell’acquisto.
Per poter beneficiare della detrazione Irpef al 19% nel Modello 730 è necessario che il pagamento delle rate del Mutuo sia effettuato con un bonifico bancario o attraverso degli altri sistemi di pagamento tracciabili.
Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE