Bretella di Pessione, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso

RICONOSCIUTE TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DEL COMUNE DI CHIERI

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’ufficio stampa del  Comune di Chieri

Il Consiglio di Stato ha dichiarato infondato e respinto l’appello contro la sentenza del TAR del Piemonte proposto da alcuni cittadini, essendo “del tutto evidente la mancanza di interesse degli appellanti a coltivare qualsivoglia censura”, e condannato gli appellanti a rifondere le spese di giudizio in favore del Comune di Chieri (5mila euro).

I ricorrenti avevano impugnato davanti al TAR del Piemonte la delibera relativa alla cd. “bretella” di Pessione, infrastruttura che ha come obiettivo il miglioramento funzionale e dell’accessibilità alla zona produttiva, riducendo il traffico dei mezzi pesanti che gravano sul centro abitato, migliorando la qualità dell’aria e la sicurezza stradale, cercando così di garantire una maggiore convivenza tra la popolazione e una delle maggiori realtà dell’industria agroalimentare italiana, il cui stabilimento a Chieri, in Pessione, è oggi uno dei principali siti di produzione al mondo del Gruppo Bacardi.

Il TAR, all’inizio del mese di luglio del 2023, aveva respinto il ricorso giudicando infondate nel merito le censure formulate dai ricorrenti e dichiarato inammissibileil ricorso con riferimento al Comitato “Per Pessione” in quanto non ricorrevano in capo al Comitato ricorrente i presupposti perché possa essere al medesimo riconosciuta la legittimazione ad agire.

Ora, il Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 3630/2024), ha respinto il ricorso nel merito, in completa adesione alle difese formulate dal Comune di Chieri.

La sentenza ha evidenziato come le osservazioni formulate dagli appellanti a suo  tempo, in occasione della variante urbanistica, siano state esaminate e puntualmente controdedotte dall’Amministrazione comunale, che ha anche valutato la proposta di tracciato alternativa avanzata dai medesimi, non ritenendola idonea e conforme alla pianificazione urbanistica sovraordinata.

La sentenza ha altresì evidenziato come inammissibile il fatto che gli appellanti pretendano di imporre le proprie soluzioni progettuali rispetto a quelle approvate in sede di Accordo di programma siglato con la Regione Piemonte, ricordando come la scelta di localizzazione di un’opera pubblica sia insindacabile persino per il giudice amministrativo.

Il pronunciamento del Consiglio di Stato è stato accolto con grande soddisfazione dal Sindaco di Chieri e dall’assessora alla Pianificazione urbana e ai Lavori pubblici, che ricordano, però, che i lavori del primo lotto avrebbero dovuto avviarsi entro la fine del 2022 e completarsi entro il 2023; invece si sono persi due anni e nel frattempo sono lievitati sensibilmente i costi dell’opera.

La sentenza del TAR del Piemonte era già stata netta nel respingere il primo ricorso, riconoscendo che: l’amministrazione della Città di Chieri ha adeguatamente risposto alle osservazioni del comitato, assicurando il contraddittorio; che l’opera è coerente con le esigenze di alleggerimento del traffico pesante e con quelle di risparmio del suolo; che non c’è modo di considerare la proposta alternativa, perché in contrasto con piani urbanistici sovraordinati.

Nonostante il giudizio di primo grado non lasciasse dubbio alcuno, c’è chi ha voluto insistere rivolgendosi al Consiglio di Stato, che è giunto alle stesse conclusioni, riconoscendo come l’intervento “persegue un obiettivo intercomunale di maggiore sostenibilità ambientale e di sicurezza della viabilità” e che il “tracciato alternativo non risulta adeguato a soddisfare le esigenze di decongestionamento del traffico” .

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