Se muore il cointestatario del conto corrente, ecco come comportarsi

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Capire cosa fare di fronte alla morte del coniuge e al conto corrente cointestato può risultare complesso e pieno di cavilli.

Alla morte del cointestatario defunto, il coniuge e altri soggetti eventuali chiamati all’eredità hanno il diritto di conoscere le giacenze presso l’istituto di credito. Ciò avviene solo previa presentazione di un atto notorio e di un certificato di morte. A questo punto il coniuge può avere tutte le notizie inerenti al conto corrente del cointestatario defunto.

Nella successione non rientra l’intera somma che compone il conto corrente ma solo ed esclusivamente il 50%, mentre il restante 50% viene liquidato per intero al coniuge vivente. In linea generale, di fronte a questa fattispecie si possono verificare due casi. Il primo è dato dalla possibilità del cointestatario vivente di esigere l’intera liquidazione del conto corrente e il secondo è dato dalla ripartizione del denaro tra gli eredi. Nel primo caso bisogna sapere se il conto corrente è a firma disgiunta (per qualsiasi operazione basta la firma di uno dei due soggetti) o congiunta (per i prelievi sono necessarie 2 firme). Nel caso di firma congiunta il conto viene preventivamente bloccato fino a che non si identificano gli eredi i quali potranno svolgere qualsiasi operazione insieme all’intestatario vivente.

Nel caso di firma disgiunta il cointestatario vivente tecnicamente può svolgere qualsiasi attività. Per evitare diatribe tra coniuge ed eredi, la banca blocca temporaneamente il conto. Può accadere che uno degli eredi comunichi alla banca, tramite lettera raccomandata, la sua obiezione nell’utilizzo disgiunto del conto. Di conseguenza, quest’ultimo può richiedere al cointestatario vivente un rimborso dei saldi prelevati dal cointestatario stesso. In questa maniera nessuno (né il cointestatario vivente e né gli eredi) possono accedere alla liquidazione del conto corrente del defunto.

Anche nel secondo caso (interventi sul saldo attivo del conto) bisogna fare una distinzione tra firma congiunta e disgiunta. Di fronte a un conto con firma congiunta, il cointestatario vivente perde ogni potere sul saldo attivo. La parziale liquidazione al coniuge cointestatario e a eventuali eredi avviene secondo il valore delle quote stabilite per legge.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

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