Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.
Il ravvedimento speciale è stato introdotto dal nostro legislatore per permettere ai contribuenti di regolarizzare i tributi amministrati direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Le posizioni, che possono essere definitivamente messe a posto, sono quelle relative alle dichiarazioni dei redditi, che sono state regolarmente presentate fino ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Per sanare la propria posizione, i diretti interessati devono mettere in conto il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili, così come è previsto dalla legge. È necessario, inoltre, provvedere al pagamento dell’imposta non versata a suo tempo e gli interessi dovuti.
Le somme che devono essere versate a seguito del ravvedimento speciale possono essere saldate anche con dei crediti (qualora il contribuente ne abbia a suo attivo), attraverso l’istituto della compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs n. 241/1997. Per i versamenti è necessario utilizzare il Modello F24.
Come abbiamo visto la prima rata del ravvedimento speciale deve essere saldata entro sabato 30 settembre 2023. Dato che cade di un giorno festivo, la scadenza slitta al 2 ottobre 2023. Le successive date sono le seguenti: 31 ottobre 2023; 30 novembre 2023; 20 dicembre 2023; 31 marzo 2024; 30 giugno 2024; 30 settembre 2024; 20 dicembre 2024.
Attraverso il ravvedimento speciale non possono essere regolarizzati i redditi che derivano dalle attività finanziarie e patrimoniali che siano state costituite o detenute al di fuori del territorio italiano. Entrando un po’ più nel dettaglio, è possibile sottolineare che: risultano essere escluse dalla regolarizzazione le eventuali violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, così come previsto dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 167/1990, convertito con delle modifiche nella Legge n. 227/1990.
In altre parole non può essere regolarizzare l’omessa o irregolare compilazione del quadro RW; possono, invece, essere regolarizzati i redditi di fonte estera, che hanno determinato delle violazioni relativa all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), non rilevabili ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R.n.600/1973, nonostante la violazione dei predettiobblighi di monitoraggio.
In buona sostanza, anche se il contribuente ha dichiarato, ma non ha versato le dovute imposte, non può utilizzare il ravvedimento speciale.
Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.
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