Difensore civico: quarant’anni al servizio dei cittadini

A Palazzo Capris (via Santa Maria, 1) si è tenuto il convegno “Quarant’anni di difesa civica” per inquadrare la situazione di questa figura nata a tutela e garanzia del cittadino, frutto ancora di grande dibattito in ambito giuridico. Un istituto, quello della difesa civica, che si è ritagliato nel tempo un ruolo sempre maggiore. Il convegno è stato organizzato dal Consiglio regionale e dal Difensore civico regionale in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Torino.

Il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, portando i saluti istituzionali ha affermato che “in questi quattro decenni il ruolo del Difensore civico ha assunto un’importanza sempre maggiore a servizio della cittadinanza, esercitando quella funzione di intermediario tra Pubblica amministrazione e cittadino, per tutelarne i diritti in caso di ritardi, omissioni, discriminazioni o abusi in generale. Ritengo giusto riconoscere la bontà, l’efficienza e l’efficacia del lavoro svolto in questi anni da un organo di garanzia essenziale, che contribuisce quotidianamente a misurare la reale capacità dell’Amministrazione regionale di essere sempre più vicina alle esigenze della società e alla sua continua evoluzione”.

Il presidente della Regione, Alberto Cirio, è intervenuto con un videocollegamento ed ha parlato di “un istituto importante per la vita democratica del nostro Paese e che per questo è previsto nello Statuto della nostra Regione. È importante celebrare l’attualità di una figura che come tutte le cose buone migliora nel tempo. Sono per questo disponibile a prendere in considerazione le proposte che verranno formulate per potenziare la figura del Difensore civico”.

Il segretario del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino, Paolo Berti, ha dichiarato che “la mediazione e l’indipendenza proprie alla funzione di Difensore civico, accomunano questo ruolo a quanto viene fatto dagli avvocati. Non solo in ragione della loro professionalità ma per la conoscenza che hanno delle persone, vengono infatti scelti degli avvocati per svolgere il ruolo del Difensore civico”.

Ha introdotto e moderato il convegno Paola Baldovino, Difensore civico della Regione Piemonte: “In questi 40 anni, il Difensore civico ha contribuito ad umanizzare l’attività amministrativa a tutela dei diritti delle persone e, in tal modo, far emergere i bisogni concreti dei cittadini – ha spiegato Baldovino -. Al Difensore civico possono rivolgersi tutti, gratuitamente e senza formalismi e, pertanto, l’istituto costituisce un’importante risorsa per la collettività piemontese. Con questo convegno si è inteso, oltre a celebrare l’anniversario della legge istitutiva dell’ufficio, diffondere anche la conoscenza di questa figura di garanzia e gli ambiti di intervento nei quali il Difensore civico può operare. In particolare, l’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Torino, al fine di sottolineare l’utilità dell’Istituto per coloro che svolgono la professione forense, anche quale strumento deflattivo del contenzioso giudiziario”.

Sono stati 572 i fascicoli aperti nel corso del 2021 presso il Difensore Civico piemontese e di questi circa il 60% riguardano l’area dei servizi alla persona e, all’interno di questi, più di 7 su 10 sono inerenti sanità e ospedali. Interessante, tra le varie aree di intervento, quella sui procedimenti amministrativi e sulle richieste di accesso documentale e di accesso civico, che hanno garantito maggiore trasparenza delle amministrazioni.

È poi intervenuto Gianluca Gardini, ordinario del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, che ha spiegato come “l’evoluzione storica e giuridica della difesa civica fa parte di una storia minore nel nostro Paese perché confinata alle esperienze delle autonomie territoriali. In Italia mai abbiamo avuto un difensore civico nazionale, diversamente da quanto accade nella stragrande maggioranza dei paesi dell’Unione europea. Addirittura non sono pochi gli stati che lo hanno previsto nella carta costituzionale e altri, comunque, con una legge ordinaria. Gli uffici del difensore civico presenti nel nostro paese non sono poi neanche stati valorizzati come strumento alternativo per la risoluzione delle controversie tra la Pubblica amministrazione e il cittadino. Ed è di tutta evidenza come questo avrebbe potuto alleggerire il Tar di una parte dei procedimenti”.

A proposito degli effetti del contenzioso amministrativo della difesa civica, Gabriella Racca, ordinario presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Torino ha spiegato che “La difesa civica va intesa come difesa della Buona Amministrazione, quindi il difensore non è un organo terzo rispetto alla Regione e alle altre amministrazioni ed è chiamato a collaborare affinché l’obbiettivo comune sia effettivamente raggiunto. Il cittadino in difficoltà deve trovare nel Difensore civico il punto di collegamento che ripristini il rapporto di fiducia con la parte pubblica. Per far ciò il difensore deve collegarsi e rafforzarsi in rete con Anac, con i responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con il Difensore civico digitale, con i responsabili della transizione digitale (Rtd), con le Aziende sanitarie, con i Media nelle forme tradizionali e più innovative”.

Su come è cambiato il modo di interfacciarsi dell’avvocato con la difesa civica e sulle varie funzioni del Difensore civico contro la gestione scorretta o impropria delle pubbliche amministrazioni è intervenuta Silvia Ingegnatti, avvocato del Foro di Torino, evidenziando “ la funzione di garante del diritto alla salute del Difensore civico, fino al potere di moral suasion che può essere esercitato nei confronti della Pa. Gli avvocati possono cogliere le opportunità insite nel ricorso al Difensore Civico al fine di vagliare, nel superiore interesse del proprio assistito, tutti gli strumenti posti a disposizione della legge, di cui la Difesa Civica costituisce una valida potenzialità”.

Alessandra Carrozzo, avvocato del foro di Torino ha illustrato i doveri deontologici dell’avvocato, con particolare riferimento al dovere di informazione verso i clienti che “impone di informare delle opportunità che offre l’istituto del Difensore Civico in diverse materie e quindi della possibilità e delle modalità per avvalersi di tale organo. Questo in relazione al rapporto che tale strumento di tutela ha con le altre prerogative difensive”.

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