Il 29 maggio 2015 il Codice penale ha recepito le modifiche introdotte con la legge 68 dello stesso anno e previsto, fra le altre fattispecie, quella di “disastro ambientale” codificata nell’art. 452-quater. La pena prevede, per gli autori del reato, una detenzione minima di 5 anni e una massima di 15 anni.
La vastità degli incendi di queste settimane e la certezza acquisita dagli investigatori sulla loro natura dolosa dovrebbero indurre il Parlamento a riformulare in modo più incisivo il concetto stesso di disastro per classificarlo, a mio giudizio in modo più aderente alla realtà, in “terrorismo ambientale”.
La gravità delle distruzioni provocate dagli incendi, e soprattutto la morte di alcune persone a causa di essi, devono spingere il legislatore a considerare gli autori alla stregua di terroristi. Per via dei danni irreversibili provocati all’ambiente, ma anche per la morte di persone innocenti. L’inasprimento delle pene dovrebbe essere la conseguenza naturale della riclassificazione del reato.
on. Osvaldo Napoli, deputato di Coraggio Italia