Ne parliamo con l’avvocato torinese Simone Morabito, esperto in diritto dell’arte
Nata nelle zone occupate e poi esplosa anche fuori di esse, la Street Art oggi è considerata un’espressione vivificante del panorama artistico italiano che, come tale, necessita di una regolamentazione legale puntuale. Ne è da tempo nato un vivace dibattuto, anche in relazione al fatto che la Street Art è ormai uscita da anni dal circuito dei centri sociali, che hanno il merito di aver organizzato, a partire dagli anni Novanta, happening ed incontri underground, nell’ambito dei quali i writers sono cresciuti. Oggi è sempre più al centro di iniziative culturali curate dagli Assessorati alla Cultura di vari Comuni italiani, fino a giungere all’ideazione di progetti volti a strappare via i murali dalla città per musealizzarli, come proposto a Bologna.
“La Street Art – spiega l’avvocato torinese Simone Morabito, esperto in materia di diritto dell’arte – nasce e si sviluppa come forma di espressione la cui natura è strettamente correlata al luogo in cui viene realizzata, tanto che lo stesso supporto materiale che la contiene, di natura pubblica e visibile ad un tipo di spettatore di carattere indeterminato, è esso stesso elemento essenziale dell’opera d’arte medesima. Per questo motivo, riferendosi alla Street Art e più in generale in tema di elementi giuridici dell’opera d’arte, per individuare in modo più appropriato l’oggetto di tutela che si riferisce a questo ambito, si tende a distinguere tra “corpus mysticum” (ovvero l’opera d’arte considerata quale bene immateriale, capace di concretizzarsi nel messaggio che essa è in grado di veicolare e che, dal punto di vista giuridico, costituisce l’oggetto della tutela, corredato dei suoi diritti morali ed economici) e “corpus mechanicum“, termine con il quale si intende l’opera d’arte in sé, il bene materiale, espressione dello slancio artistico”.
“Nel caso della Street Art – precisa l’avvocato Simone Morabito – rimane un punto fermo l’acquisizione da parte dellartista dei diritti morali a partire dal momento della creazione dell’opera medesima, senza che siano richiesti ulteriori atti successivi, quali la pubblicazione o la registrazione dell’opera. Tuttavia, proprio con riguardo al “corpus mechanicum” dell’opera, possono sorgere inevitabilmente alcune problematiche, in particolare in caso di trasferimento dell’opera stessa, che nasce in un determinato luogo e che, pertanto, è strettamente correlata a esso”.
“Un riferimento piuttosto esemplificativo – precisa l’avvocato Morabito – è rappresentato dall’opera di Bansky intitolata “Season’s greetings“, che è stata realizzata su due muri di un garage privato nella zona di Taibach, a Port Talbot, città industriale del Galles meridionale, considerata una delle più inquinate del Regno Unito. Il video esemplificativo, pubblicato sul profilo Instagram dall’artista, non lascia alcun dubbio; mostra un bambino che pare gioioso ed intento ad assaggiare la neve fresca; poi il campo della visuale, estendendosi, permette di comprendere che non si tratta di neve, ma di cenere. Pochi centimetri dietro, l’occhio di chi guarda è portato a trovare lorigine del fumo: un’acciaieria tetra e allarmante che incombe sulla città. Il messaggio sottinteso all’opera di Bansky, ora descritta, è volto ad evidenziare la problematica della polvere a Port Talbot, provocata dalle vicine acciaierie “.
“I diritti morali e quelli di sfruttamento dell’opera d’arte – aggiunge l’avvocato Simone Morabito – dal punto di vista economico, rimangono in capo all’artista. Sorge allora spontanea la domanda relativa a cosa possa accadere nel caso in cui il proprietario decida di abbattere il muro, distruggendo l’opera d’arte creata su di esso, senza il preventivo consenso dell’artista. È quanto si è verificato, destando una grande attenzione mediatica, un quartiere di Queens a New York, nel luogo divenuto, a partire dagli anni Novanta, un noto punto di ritrovo degli Street Artists, vale a dire “”5pointz“. In tale occasione, la Corte di Appello di New York ha condannato il proprietario a risarcire gli Street Artists della complessiva somma di oltre 6 milioni di dollari “.
“Sotto il profilo penale – precisa l’avvocato Simone Morabito – la prima ipotesi di reato che viene contestata allo Street Artist, che realizzi la propria opera su beni immobili di proprietà altrui, è quella prevista dall’articolo 639 c.p., rubricato “Deturpamento e imbrattamento di cose altrui”. La giurisprudenza di merito, chiamata a valutare la configurabilità o meno di questo reato in un caso di opere di strada su immobili degradati presenti nella città di Bologna effettuate da un’artista di strada di una certa notorietà, si è espressa favorevolmente, ritenendo di dover affermare la responsabilità dell’artista per la fattispecie di reato a lei ascritto. Un’altra ipotesi di reato astrattamente configurabile è rappresentata dalla violazione di domicilio, disciplinata nell’articolo 614 c.p., che punisce chiunque si introduca nell’abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora, contro la volontà (tacita o espressa) di chi ha il diritto di escluderlo. Ciò è accaduto, sempre a Bologna, ad alcuni seguaci dello Street Artist “Blu”, denunciati per aver rimosso, senza l’autorizzazione da parte dello stesso artista, le sue opere dai muri della città.
La Street Art oggi pone in campo uno degli aspetti più affascinanti che coinvolge un’espressione artistica, rappresentato dallo scontro tra diritti confliggenti, da una parte il diritto di proprietà e, dall’altra, quello d’autore, in capo agli artisti di strada. Questo scontro, simile quasi a questo quello tra due titani, è destinato a perdurare fino a quando questa forma d’arte, relativamente recente, non verrà adeguatamente disciplinata dal punto di vista giuridico”.
Mara Martellotta