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Kessler, oltre le gambe c’è di più

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RUBRICA A CURA DI  IRMA CIARAMELLA*

 

 

Alla lettura dell’ANSA della morte di Alice ed Ellen Kessler, le gambe più famose della nostra TV, la memoria è corsa immediatamente al loro sorriso impeccabile a quelle gambe interminabili e a quel ritmo inconfondibile: Da-Da-Un-Pa

Poi, la lettura della riga che cambia musica: sono morte insieme, con una procedura di suicidio assistito.

Le Kessler se ne sono andate come hanno vissuto: insieme, libere, padrone di sé. Due donne che hanno regalato leggerezza all’Italia del boom economico, che aveva bisogno di sognare di guardare oltre, hanno scelto proprio il 17 novembre per far calare il sipario sulla loro storia. 

A Monaco di Baviera, nel loro Paese, dove il suicidio assistito è riconosciuto come diritto personalissimo alla morte autodeterminata, avevano pianificato ogni dettaglio: colloqui medici, valutazione della loro capacità decisionale, verifica della volontà, fino alla scelta del giorno. Non eutanasia attiva, ma supporto alla loro decisione che era giunto il momento di tagliare il  filo della loro vita. Un addio che ancora ci parla di eleganza, autonomia, dignità.

In Germania questo è’ legale. 

 Dal 2020 il Bundesverfassungsgericht ha riconosciuto il diritto della persona di  decidere se, quando e come porre fine alla propria vita: un’espressione della dignità umana e un diritto della persona. Da allora l’assistenza al suicidio, in Germania, è lecita se svolta con garanzie rigorose. Ed è proprio quel percorso che le Kessler hanno seguito, fin nei dettagli finali, destinando, coerentemente, per testamento anche i loro beni a organizzazioni umanitarie.

In Italia sarebbe stato possibile? 

No. O almeno: solo in casi molto specifici. 

Il nostro ordinamento rimane ancorato all’art. 580 c.p., con una lettura costituzionalmente orientata da sentenze anche recentissime della Corte Costituzionale con un’unica finestra di non punibilità aperta dalla sentenza Cappato–Dj Fabo. La Corte ribadisce che non esiste un diritto generale al suicidio assistito. E le sentenze della Corte Costituzionale svolgono una attività di colmare un vuoto normativo  ( anche quella recentissima del 2025). Nel nostro Paese non c’è’  una legge organica, né una  procedura uniforme: i requisiti cambiano a seconda  della Regione di residenza e di appartenenza al SSN, e secondo interpretazioni che in mancanza di un quadro organico, sono lasciate alla soggettività degli interpreti locali. Il fine vita, da noi, è ancora una questione di coordinate geografiche (vedi approfondimento sotto) *

Ma la biografia delle Kessler ci dice di più’.

Dietro le due icone di fama e bellezza c’erano due bambine cresciute nella Germania dell’Est, un padre alcolista e violento, una madre che loro stesse  considerano da ‘proteggere’.  La danza come passione assoluta. A quattordici anni la fuga nella Germania dell’Ovest, e una promessa scolpita nella paura: “Mai più dipendere da un uomo”. Promessa mantenuta per tutta la vita: nessun matrimonio, relazioni affettive  importanti ma autonome; il rifiuto della maternità, scelta consapevole alla luce delle loro carriere e dell’abdicazione ai ruoli familiari tradizionali; la gestione congiunta delle case, del lavoro, delle finanze; e infine un testamento orientato alla solidarietà (lasciti ad Onlus).

È un femminismo concreto e silenzioso, lontano dagli slogan ma potentissimo: l’indipendenza economica come presupposto per liberarsi da ogni forma di violenza o subordinazione; libertà di costruire il proprio progetto di vita senza matrimonio, né maternità obbligata; l’autodeterminazione sul corpo e sul fine vita, perché decidere come morire è la naturale continuità di una vita vissuta rivendicando la libertà di ‘ disporre’ di sé. Persino la loro determinazione di morire insieme appare oggi come l’estensione estrema di un patto di sorellanza, che ha sostituito per loro i modelli familiari tradizionali.

La loro scelta interroga il giurista e il legislatore. Se due donne lucide, informate, non fragili,  né in ‘difficoltà relazionale’ scelgono il suicidio assistito come compimento coerente della propria biografia, il diritto deve poter accogliere (e normare) questa decisione?  Oppure deve impedirla in nome di una vocazione protettiva di una vita che deve estendersi elasticamente sempre più anche resta poco o nulla della forza -non solo fisica – e dello spirito vitale complici trattamenti sanitari capaci di protrarre ogni giorno di più l’ultimo respiro? Possiamo accettare che in Italia l’accesso al fine vita dipenda ancora dalla disponibilità delle strutture sanitarie e dalla capacità – anche economica – di sostenere un contenzioso?

Le Kessler, senza proclami, hanno tenuto insieme le due parole cardine dei diritti del XXI secolo: dignità e autonomia.

E la domanda che ci consegnano, più che un testamento morale, è un’agenda politica:

Che leggi servono per trasformare una scelta individuale in un diritto regolato, garantito, sottratto alla clandestinità e alle diseguaglianze?

* Irma Ciaramella, avvocata

Approfondimento 

Il tema del fine vita resta uno degli argomenti  più delicati del dibattito giuridico e politico italiano. In assenza di una disciplina organica, è stata la Corte costituzionale a definire negli ultimi anni i confini entro cui l’aiuto al suicidio può considerarsi lecito, costruendo un modello fondato sul bilanciamento tra la tutela della vita e il diritto all’autodeterminazione del paziente.

Il punto di partenza è la legge n. 219/2017, che ha riconosciuto il diritto di ciascuno a rifiutare cure e trattamenti anche salvavita. La questione arriva alla Consulta con il caso Cappato–DJ Fabo, che apre il problema dell’aiuto al suicidio all’interno dell’ordinamento italiano.

1. L’ordinanza n. 207/2018: la Corte chiama il Parlamento

La Consulta rileva che l’art. 580 c.p. potrebbe essere incostituzionale in alcuni casi-limite e concede al Parlamento un anno per legiferare. Identifica già i criteri: patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, trattamenti vitali, piena capacità decisionale.

2. La sentenza n. 242/2019: il perimetro della non punibilità

Constatata l’inerzia legislativa, la Corte dichiara parzialmente illegittimo l’art. 580 c.p. e stabilisce quando l’aiuto al suicidio non è punibile. Le condizioni sono cumulative:

• patologia irreversibile e prognosi infausta;

• sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili;

• dipendenza da trattamenti di sostegno vitale;

• piena capacità di intendere e volere;

• previo accesso (o rifiuto consapevole) alle cure palliative.

La procedura deve svolgersi sotto controllo del Servizio Sanitario Nazionale.

3. Le pronunce del 2024 e 2025: conferma e chiusura del perimetro

• Sentenza n. 135/2024: conferma il requisito della dipendenza da trattamenti vitali, ritenuto essenziale per delimitare il campo dei casi ammessi.

• Sentenza n. 66/2025: ribadisce che solo il legislatore può ampliare la platea dei soggetti ammissibili; la Consulta mantiene il perimetro definito nel 2019.

Situazione attuale

L’assenza di una legge nazionale lascia un quadro frammentato: i comitati etici territoriali applicano i principi costituzionali senza linee guida uniformi, mentre alcune Regioni (Emilia-Romagna e Toscana) hanno avviato proprie discipline.

Le pronunce della Corte hanno costruito un sistema di garanzie minimo e coerente, evitando arbitri e offrendo tutela ai pazienti più vulnerabili. Ora la responsabilità è del Parlamento: trasformare questa architettura giurisprudenziale in una normativa chiara, uniforme e rispettosa dei diritti fondamentali.

 

Avv. Maria Irma Ciaramella

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

 

Non solo intelligenza artificiale: Cartabia delenda est (la riforma, naturalmente…)

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RUBRICA A CURA DI  IRMA CIARAMELLA*

 

Torino ha ospitato il 36° Congresso Nazionale Forense (Torino).
Otre 2500 avvocati provenienti da tutta Italia per tre giorni hanno dibattuto sui temi e sulle sfide che l’avvocatura è chiamata ad affrontare prima tra tutte l’impatto dell’intelligenza artificiale e la riforma della legge professionale.
La conferenza stampa è’ stata ospitata nella magnifica Sala dei Mappamondi dell’Accademia delle Scienze.
QLa Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino Simona Grabbi ha consegnato idealmente le chiavi della città al Presidente del Consiglio Nazionale Forense Francesco Greco . La presidente nel suo discorso introduttivo ha citato il motto coniato nel XVIII dell’accademia ’Veritas et utilitas ‘ la ricerca della verità scientifica all’utilità sociale del sapere sono intrinsecamente connessi al progresso della collettività.

Il 36° Congresso Nazionale Forense, ospitato a Torino e promosso dal Consiglio Nazionale Forense insieme all’Ordine degli Avvocati torinese, ha restituito un quadro complesso dello stato dell’avvocatura italiana. La professione vive una fase di transizione strutturale, segnata da un calo costante di nuove iscrizioni e da un cambio generazionale che riflette non solo il mutato scenario economico, ma anche l’impatto profondo delle tecnologie digitali — prima fra tutte, l’intelligenza artificiale.

Ed è proprio il rapporto tra diritto e tecnologia, professione e intelligenza artificiale il vero spartiacque del dibattito torinese.
Secondo un’indagine Ipsos realizzata per il Consiglio Nazionale Forense, un avvocato su tre (36%) utilizza già strumenti di intelligenza artificiale per scopi professionali. La percentuale cresce fino al 47% nella fascia di età 35-44 anni, e raggiunge addirittura il 76% negli studi strutturati con più di 20 collaboratori.

Per il Presidente del CNF, Francesco Greco, la sfida è costruire un modello di IA “interna e controllata”, al servizio della categoria, che garantisca la tutela dei dati sensibili e la parità di accesso agli strumenti digitali anche per gli avvocati più giovani o non integrati in grandi Law Firm che non può permettersi Algoritmi addestrati su misura costosi.
Un approccio che riflette la necessità di integrare il sapere scientifico e tecnologico nel diritto, senza snaturare il ruolo fondamentale dell’avvocato come garante dei diritti.

Al Teatro Regio giovedì scorso il vero incipit.

Sul palco del tempio della Lirica , il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove ha difeso la riforma della separazione delle carriere come “passo decisivo verso la parità processuale davanti a un giudice terzo”, annunciando anche interventi in favore dell’avvocatura per rafforzare indipendenza, segreto professionale ed equo compenso.
Un’idea di avvocatura al passo con i tempi ma non dipendente”, dove la competenza resta un sapere costruito ed acquisito con professionalità e studio.

Il Presidente del CNF Francesco Greco ha invece rilanciato il vero punto dolente dell’attuale assetto processuale: ”. La Riforma Cartabia la peggiore che il nostro sistema giudiziario, civile e penale abbia subito”, colpevole di aver  “reso il nostro sistema giudiziario lontano, indecifrabile, quasi estraneo ai principi del giusto processo”, e di aver “snaturato il rito civile, trasformandolo in un processo senza il processo, prevedendo un contraddittorio senza contraddittori, un dibattimento senza alcuno che dibatte” e con un abuso della trattazione scritta.
Nel processo penale sottolinea il Presidente Greco, “sono state introdotte norme che possono essere definite solo spaventose, come quella che prevede che per interporre appello al difensore deve essere rinnovata la procura, dimenticando o forse nella consapevolezza che i meno abbienti, ai quali in udienza viene nominato il difensore d’ufficio, mai si recheranno a conferire il mandato di fiducia al difensore per proporre appello”.
Bisogna restituire gli avvocati ai Tribunali e la richiesta del Presidente consegna CNF alla politica bipartisan intervenuta al Congresso e’ chiara: abolire la Riforma Cartabia.

La Vice Presidente del Senato, Anna Rossomando, è intervenuta ricordando il ruolo costituzionale dell’Avvocatura, richiamandone i valori fondanti di libertà, autonomia e tutela dei diritti. Valori che — ha sottolineato — trovarono la loro più alta espressione nella figura di Fulvio Croce, l’Avvocato e Presidente dell’Ordine torinese ucciso dalle Brigate Rosse per aver difeso, con coraggio e senso delle istituzioni, il principio del diritto alla difesa.

Il focus sui temi della Giustizia è proseguito nel pomeriggio all’Auditorium di Renzo Piano del Lingotto con l’intervento della Presidente del Conseil National des Barreaux, Julie Couturier sulle regole imposte dal sistema francese all’Intelligenza artificiale .
Quindi un panel di avvocate e avvocati parlamentari, in un’ottica bipartisan e di equilibrio di genere – tra cui gli On.li Avv.ti Maria Elena Boschi, Enrico Costa, Ada Lopreiato, Debora Serracchiani, Francesco Urraro e Maria Carolina Varchi .
Gli onorevoli e la senatrice hanno dato voce a un confronto vivace e trasversale sulle riforme, l’etica e IA, l’uguaglianza di genere anche con riferimento alla disparità salariale e il ruolo dell’avvocatura come garante del bilanciamento tra innovazione e diritto e il riconoscimento del suo ruolo all’interno della Costituzione della sua funzione sociale in quanto garante del corretto esercizio della giurisdizione e della effettività della tutela dei diritti.

Allo stesso modo, l’impiego dell’intelligenza artificiale nella redazione delle sentenze apre un fronte etico e giuridico delicatissimo: se da un lato promette efficienza e rapidità, dall’altro rischia di appiattire la giurisprudenza, uniformandola e privandola di quella tensione interpretativa che è linfa vitale del diritto.
Come ha efficacemente ricordato il Vice Ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto nel suo brillante intervento che ha concluso la prima giornata del Congresso, “la standardizzazione del diritto porta alla sua banalizzazione.”

Un confronto denso e appassionato, nel segno del motto che accompagna da secoli la tradizione scientifica torinese, come ha ricordato la Presidente dell’Ordine Simona Grabbi? Veritas et Utilitas — la verità come fondamento, l’utilità come fine.

* Avvocata