PATRIZIA ALESSI (CAPOGRUPPO FDI CIRCOSCRIZIONE 7):
Una situazione INACCETTABILE nell’indifferenza della Città che scrive i Regolamenti che rimangono solo nella carta senza essere applicati.
Nella notte di capodanno i botti con tanto di fuochi d’artificio in mezzo alle case sono andati avanti ore. Gli animali terrorizzati dal prolungarsi dei botti, compresi i miei gatti.
E ’stata l’anarchia, una Città lasciata in balia di botti abusivi e cocci di vetro.
Sono anni che il Comune perde il controllo del proprio territorio a Capodanno, capisco che non è facile impedire i botti, ma almeno mi aspetterei più multe. Una cosa sono un po’ di stelle filanti che anche io a volte ho preso ma i fuochi d’artificio fatti scoppiare in mezzo alle case sono pericolosi!
Presenterò, con i colleghi Giovannini e Caria, un’Interpellanza per avere dati su multe e sequestri dei fuochi d’artificio.
Questa mattina in Aurora i rimasugli dei botti erano tanti nelle strade, i chicchi di caffè vicino alla Lavazza erano in condizioni pietose
Il Regolamento N. 320 per la Tutela ed il Benessere degli animali in Città all’articolo 9 comma 23 “E’ vietato su tutto il territorio del Comune di Torino, fare esplodere petardi, botti, fuochi d’artificio e articoli pirotecnici in genere. L’attivazione di petardi, botti, fuochi d’artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali come previsto dallo stesso articolo 9 comma 1, e comporta quindi responsabilità dei trasgressori. Eventuali autorizzazioni in deroga saranno valutate dalla Città
il Regolamento N.221 di Polizia Municipale all’art.48 ter Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici cita: “1. E’ tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:
b) all’interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.
2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all’etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell’infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all’eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.
3. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.
4. Per quanto concerne i posteggi assegnati nelle aree mercatali, fatti salvi i limiti e le modalità di legge richiamate nel precedente comma 2, la vendita è subordinata all’installazione presso ogni posteggio di almeno due estintori, posti ai due angoli del banco”

