Il testo è stato illustrato in aula dai relatori Valter Marin (Lega) per la maggioranza e Maurizio Marello (Pd) per l’opposizione. Marin ha sottolineato come “questa legge costituisce un’importante riforma delle norme sulle funivie e per tutti gli impianti sciistici delle nostre montagne”. Il consigliere Marello ha rimarcato che “in un’ottica di semplificazione la competenza per la concessione degli impianti va ai Comuni e alle Unioni montane”.
Il provvedimento, costituito da 40 articoli, abroga la legge 74/1989 “Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone” e modifica la legge 2/2009 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”. Viene così aggiornata la normativa regionale che riguarda gli impianti di funivie in servizio pubblico di nuova costruzione, le concessioni, le autorizzazioni, la dichiarazione di pubblica utilità, la durata di esercizio degli impianti.
La norma, in base alla clausola di invarianza finanziaria, non prevede oneri per la Regione ed entrerà in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione per dare modo di arrivare alla scadenza delle concessioni già in essere.