Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori
La Direttiva Omnibus – o più correttamente la Direttiva Ue 2019/2161 – è stata recepita ufficialmente lo scorso 23 febbraio 2023 ed è entrata in vigore dal 2 aprile 2023. L’Italia, in questo modo, ha recepito ufficialmente la normativa europea attraverso la quale sono state rafforzate le tutele dei consumatori, che effettuano gli acquisti nei negozi fisici e negli eCommerce.
Attraverso la direttiva Omnibus sono state introdotte alcune importanti modifiche al Codice del Consumo, andando a modificare direttamente alcune clausole vessatorie, delle politiche commerciali scorrette ed è stata introdotta una maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori finali. Sicuramente, almeno per gli operatori dell’eCommerce, una delle novità di maggiore impatto è l’ampliamento delle cosiddette pratiche commerciali scorrette. In altre parole quelle che vengono considerate come sleali.
Sicuramente una delle novità più importanti introdotte direttamente dalla Direttiva Omnibus è stato l’ampliamento di quelle che sono considerate come pratiche commerciali scorrette. Attraverso la Direttiva 2005/29/CE sono stati vietati alcuni comportamenti ritenuti sleali, che il legislatore ha caratterizzato in due differenti modi, definendoli come: pratiche commerciali ingannevoli; pratiche commerciali aggressive.
Soffermandosi sulle pratiche commerciali ingannevoli è necessario sottolineare che queste, a loro volta, si dividono in azioni ed omissioni ingannevoli, che risultano essere disciplinate rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della disciplina. La Direttiva 2005/29/CE ha provveduto ad elencare – nel proprio allegato I – tutte le pratiche commerciali che, in qualsiasi caso, devono essere considerate come sleali. Ossia quelle che non è necessario effettuare una valutazione caso per caso sul loro carattere di slealtà.
La Direttiva Omnibus ha introdotto una nuova tipologia di azione ingannevole, che riguarda una particolare attività di marketing, che consiste nella promozione di un bene, all’interno di un qualsiasi Paese membro dell’Unione europea, come identico a quello che è stato commercializzato negli altri Paesi membri. Anche se ci sono delle significative differenze tra i due diversi beni, come composizione e come caratteristiche. Questa pratica commerciale scorretta, anche conosciuta come dual quality viene considerata come ingannevole a tutti gli effetti, salvo che non sia stata giustificata da fattori legittimi ed obiettivi. All’interno dell’ordinamento italiano è stata introdotta attraverso la modifica dell’articolo 21 del Codice del Consumo.
Tra le pratiche commerciali scorrette introdotte dalla Direttiva Omnibus è stata introdotta una nuova fattispecie di omissione ingannevole. Tra le aggiunte effettuate direttamente all’articolo 22 del Codice del Consumo, quella più importante riguarda i risultati di risposta forniti ad una ricerca online del consumatore effettuati sotto forma di parola chiave, frase o altri dati. Nelle risposte fornite deve essere indicato chiaramente ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento. Deve essere anche indicato l’eventuale pagamento specifico per riuscire ad ottenere una classificazione migliore dei prodotti all’interno dei suddetti risultati.
Questa particolare tipologia di pratica commerciale scorretta coinvolge direttamente la fornitura agli operatori eCommerce, da parte dei vari motori di ricerca, del servizio di posizionamento dei risultati a pagamento. Questa operazione, in linea di principio, corre il rischio di creare una certa confusione tra i consumatori, che non riescono a comprendere quali siano i risultati più rilevanti rispetto alla ricerca che hanno effettuato. La confusione, che viene generata tra i consumatori, talvolta può essere tale da diventare oggetto di discussione anche per quanto riguarda la tutela dei marchi.
Tra le pratiche commerciali scorrette rientrano anche le recensioni online. Ad essere più precisi si tratta di un caso di omissione ingannevole. Nel momento in cui un professionista permette agli utenti di accedere alle recensioni dei consumatori sui prodotti, deve tenere conto che, adesso, viene considerata rilevante l’informazione che rende noto in quale modo il professionista riesce a garantire se le recensioni pubblicate provengono direttamente o meno da dei consumatori, che hanno acquistato od utilizzato realmente il prodotto recensito.
L’eventuale omissione di queste informazioni costituisce a tutti gli effetti una fattispecie di omissione ingannevole. Viene considerata una pratica commerciale scorretta l’attività del professionista che indichi che le recensioni sono state effettivamente lasciate da dei consumatori che hanno acquistato od utilizzato il prodotto, senza che abbia adottato delle misure ragionevoli e proporzionate per verificare la loro autenticità.
Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.
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