Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.
Il Canone Rai non deve essere pagato da tutti. Ecco le categorie esentate, quanto costa l’imposta e i moduli da compilare per chiedere l’esonero o il rimborso. Con la conferma dell’addebito diretto del Canone Rai 2023 in bolletta, l’imposta continua a essere obbligatoria per ogni proprietario di un televisore o di un dispositivo in grado di ricevere e trasmettere programmi televisivi, come ad esempio un computer o uno smartphone.
Non tutti però sono tenuti al versamento. Per essere esentati dal pagamento del Canone Rai nel 2023, gli aventi diritto devono compilare e inviare determinati moduli entro determinate scadenze, a seconda del tipo di esonero cui hanno diritto.
Il carattere obbligatorio del Canone ne ha determinato l’inserimento nelle bollette di fornitura di energia elettrica. L’importo attuale è di 90 euro l’anno. Le entrate raccolte vengono impiegate per finanziare il servizio pubblico radiotelevisivo italiano, gestito dalla Rai. L’importo del Canone viene fissato annualmente dal Governo e può variare in base a diversi fattori, come ad esempio il reddito del contribuente o la presenza di eventuali esenzioni previste dalla legge. Proprio su quest’ultimo punto sembrano concentrarsi le maggiori fonti di confusione da parte degli italiani.
Non è obbligato a pagare il Canone Rai chi non possiede o detiene un televisore. Dal 2016 è stato tuttavia suggerito che chiunque possieda una fornitura di energia elettrica sia molto probabilmente in possesso di un dispositivo in grado di ricevere un segnale radiofonico o televisivo. Si raccomanda dunque, in caso non si possegga un televisore o un dispositivo simile, di segnalarlo all’Agenzia delle Entrate. Ci sono anche altre categorie di cittadini esonerate dal versare l’imposta.
Ecco quali: chi ha compiuto i 75 anni e presenta un reddito inferiore agli 8.000 euro; i membri delle Forze Armate Italiane, i militari stranieri delle Forze Nato e i rappresentanti diplomatici e consolari, a condizione che gli stessi trattamenti siano garantiti ai diplomatici italiani che risiedono all’estero; i rivenditori e le attività in cui si riparano televisori e computer.
Per presentare la richiesta di esenzione per il mancato possesso di una TV, è necessario compilare il modulo corrispondente alla Dichiarazione sostitutiva di non detenzione e inoltrarlo all’Agenzia delle Entrate. Anche in caso di acquisto di un televisore dopo la presentazione della richiesta di esenzione, dovrà essere utilizzato il medesimo modulo.
Per avvalersi della dichiarazione, l’interessato o il suo legale rappresentante può accedere al sito delle Entrate tramite SPID, CIE o CNS e presentare direttamente la dichiarazione. La dichiarazione sostitutiva ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione degli eredi). Il contribuente può anche decidere di inviare la documentazione tramite le seguenti modalità: tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti); tramite raccomandata senza busta, allegando un documento d’identità valido, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino; tramite Posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.
Affinché la richiesta di esenzione sia valida a partire dal 1° gennaio di un determinato anno, essa deve essere presentata: dal 1° luglio al 31 gennaio per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre 2022 avrà effetto per tutto il 2022); dal 1° febbraio al 30 giugno per l’esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2022 avrà effetto per il secondo semestre 2023).
Le richieste pervenute dal 1° febbraio al 30 giugno di un determinato anno di riferimento diventeranno effettive nel semestre che va da luglio a dicembre dell’anno in questione.
Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.
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