Lotta al contante, d’accordo. Ma le criptovalute?

Da anni i governi lottano contro l’evasione fiscale, concentrando la loro attenzione e i loro sforzi contro l’utilizzo del contante, considerato “sterco del demonio” e origine di tutte le nefandezze criminali.

Comportamento a dir poco incoerente, perché i contanti sono emessi dalle autorità monetarie pubbliche; ma la coerenza non appartiene al mondo politico, se ricordiamo ad esempio che lo Stato mantiene il monopolio delle sigarette, pur combattendo il fumo, e concede autorizzazioni all’installazione di slot machine pur combattendo la ludopatia…

Ma quello che è più incoerente è il fatto che si impedisce al cittadino di effettuare pagamenti in contanti oltre i 2.000 euro (dal prossimo gennaio 2022 addirittura da 1.000 euro) e si tollera che un altro cittadino spedisca a Singapore 1 milione di euro attraverso una piattaforma operativa che maneggia criptovalute.

Inoltre si perseguitano i potenziali evasori attraverso controlli su tutte le transazioni commerciali e si tassano tutte le rendite finanziarie lasciando nell’ombra (o quasi) profitti enormi conseguiti negoziando bitcoin, ethereum, polkadot o una delle altre 9.000 criptovalute circolanti nel web.

Il tema del trattamento fiscale dell’innovazione finanziaria è sempre stato molto delicato e complesso. Ogni novità cerca di “ritagliarsi” uno spazio in un cono d’ombra al riparo dai riflettori del fisco, il quale ovviamente interviene quando il fenomeno diventa consistente.

E’ quanto avvenuto in Italia: le criptovalute sono nate nel 2009, ma si sono diffuse inizialmente con molta lentezza, fino al 2016, e puntualmente da quel momento sono entrate nella lente d’ingrandimento del fisco.

Primo passo è stata la definizione di criptovaluta, definita come moneta virtuale utilizzata per le transazioni online. Infatti l’articolo 1, comma 2, lett. qq), D.Lgs. 90/2017, la definisce una “rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

Già in precedenza l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 72/E/2016, ha affermato che la criptovaluta è una tipologia di moneta “virtuale” utilizzata come “moneta” alternativa, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori privati.

A partire da quella data il possesso di valute virtuali è diventatafatto rilevante ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, generando, nel caso di plusvalenze, un reddito diverso, tassabile in base all’articolo 67 Tuir.

In parole povere, ogni conversione di criptovaluta che generi plusvalenza (sia nel caso di operazione contro una valuta legale, sia nel caso di operazioni contro altra criptovaluta) è soggetta a tassazione con l’aliquota ordinaria del 26%. L’assoggettamento alla tassazione è prevista solo per giacenze medie annue superiori alla soglia minima di 51.645,69 euro.

Ulteriore obbligo imposto ai detentori di criptovalute è quello di indicare l’ammontare posseduto nel quadro RWdel modello per le persone fisiche, ma soltanto nei casi in cui siano depositate” presso intermediari non residenti.

In teoria tutto bene, ma…

Osserviamo che la determinazione dei risultati effettivamente conseguiti è complessa, sia perché le transazioni avvengono in maniera anonima attraverso la blockchain, sia perché i tassi di cambio non sono fissati in alcun mercato ufficiale e sono soggetti ad oscillazioni abnormi anche nel corso di una sola giornata.

In pratica, prevedere la tassazione delle criptovalute è come regolare il sesso degli angeli, una pratica al limite dell’impossibile perché le valute digitali non sono tracciabili e quindi non sono praticamente imponibili. Gli acquisti, le vendite e tutte le transazioni effettuate mediante bitcoin o criptovalute in generale avvengono nel più totale anonimato, anche perché non è identificabile il possessore del bitcoin o della criptovaluta. Le autorità possono solo rintracciare le attività di conversione in valuta ordinaria delle criptovalute, ma non anche gli scambi.

Il punto delicato è che l’autorità di sorveglianza italiana, la Banca d’Italia (da me interpellata mesi fa per conoscere i dati in suo possesso), non sa nulla dell’entità di criptovalute in mano agli italiani, quindi non si capisce come il fisco riesca ad avere dati precisi sull’entità del fenomeno.

Basterebbe chiedere alle banche tutti i trasferimenti di fondi verso le piattaforme di trading specializzate in vendita di bitcoin e simili per individuare chi e per quali importi abbia comprato le valute digitali, e chi e per quali importi abbia negoziato bitcoin e simili per accreditarsi euro sul conto.

Basterebbe anche chiedere che ogni esercizio commerciale (negozio, supermercato, magazzini on line) che vende un bene o un servizio ricevendo in cambio criptovalute debba segnalare al fisco le generalità dell’acquirente

Altrimenti è inutile perseguitare chi paga una motocicletta da 5.000 euro in contanti e chiudere gli occhi su chi acquista un quintale di hashish o marijuana pagando in bitcoin su un conto a Panama…

Gianluigi De Marchi

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