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E’ possibile versare il bollo auto in ritardo, tramite il ‘ravvedimento operoso’, al massimo entro un anno, ma se si paga entro i primi 14 giorni dal ritardo viene applicata una sanzione sull’imposta pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo. Dal 15esimo al 30esimo giorno, la sanzione si riduce invece a 1/10, dal 30esimo al 90esimo scende al 1,67% e dal 90esimo giorno a un anno la sanzione è pari al 3,75%. Trascorsi 365 giorni si applica invece la multa vera e propria pari al 30%, più un interesse dello 0,5% per ogni sei mesi di ritardo. A chi non paga il bollo auto, la Regione invia una richiesta di pagamento con accertamento dell’imposta evasa: richiesta che deve intervenire entro tre anni decorrenti a partire dall’anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. In caso di inadempimento protratto, l’importo viene iscritto a ruolo e il debitore riceverà una cartella di pagamento da parte di Equitalia con l’indicazione della data in cui il bollo è dovuto. Equitalia può procedere al pignoramento del conto corrente o con altre azioni di riscossione coatta. Il bollo auto si prescrive dopo tre anni che decorrono dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta deve essere pagata. Se viene notificata una cartella di Equitalia, il bollo si prescrive dopo tre anni che decorrono a partire dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la cartella è stata consegnata. Dopo tale termine Equitalia non può più procedere né a pignoramenti, né a fermo auto. Per chi non paga il bollo per più di tre anni consecutivi, infine, la vettura verrà radiata dall’ufficio dal Pra, con ritiro di carta di circolazione e targa del veicolo.
*Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori
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