Di Patrizia Polliotto*
La legge sulla concorrenza in vigore dal 29 agosto scorso ha introdotto la facoltà per l’acquirente di richiedere il deposito del prezzo al notaio rogante fino ad avvenuta trascrizione del contratto di compravendita. In buona sostanza, finché non si firma e perfeziona il contratto immobiliare, si evitano rischi con il venditore lasciando la cifra destinata all’acquisto nelle mani (“deposito”) del notaio. In questo modo chi non trascrive il preliminare ha uno strumento in più per evitare l’esposizione a rischi diversi : come l’eventualità che tra la data del rogito (o, meglio, la data dell’ultima ispezione dei registri immobiliari eseguita dal notaio rogante) e quella della sua trascrizione nei registri venga pubblicato un gravame inaspettato a carico del venditore (ipoteca, sequestro, pignoramento, domanda giudiziale ecc.). Oppure che il venditore venda più volte lo stesso immobile a diversi acquirenti, con la conseguenza che tra essi prevale chi per primo trascrive. In buona sostanza, il notaio deve tenere in deposito il saldo del prezzo destinato al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità pubblicitaria (cioè, la trascrizione dell’atto di acquisto nei Pubblici Registri) con la quale si acquisisce la certezza che l’acquisto si è perfezionato in maniera chiara e ottimale.
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